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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 377/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per lo scioglimento dell'unione civile depositato in data 11.01.2025 da
1) Parte_1
Nata in data 13.03.1984 a Milano (MI)
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana A. Capizzi (C.F.: del Foro di Milano C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata in data 05.07.1987 a Milano (MI)
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Francesca D'Elia (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 le quali hanno costituito tra di loro un'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassina de' Pecchi (MI) in data 21.06.2017, di cui all'atto n. 1, P. 1, anno 2017 (anno 2017, atto n.
1, parte 1)
□ in data 05.06.2024 le IGnore e hanno reso la dichiarazione di manifestazione Pt_2 Pt_1 congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di 20051 Cassina de' Pecchi (MI), registrata all'interno degli atti di unione civile presso i
Servizi Demografici – Parte II del Comune di Cassina de' Pecchi, Città Metropolitana di Milano
con il seguente figlio minore: , nato a [...] in data [...] dalla Controparte_1 madre biologica , residente in [...], adottato dalla Parte_2
NO con sentenza n. 14/2024 pubblicata in data 19.01.2024, RG n. 11000611/2022, resa Pt_1 dal Tribunale per i Minorenni di Milano
FATTO
Le IGnore e , sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Pt_2 Pt_1 sottoscritto e depositato in data 11.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte di modifica congiunta delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno dichiarato di voler addivenire allo scioglimento dell'unione civile alle nuove condizioni
(integrative del nuovo punto n. 11 rispetto al ricorso introduttivo depositato in data 11.01.2025) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambe le ricorrenti, con residenza Controparte_1 presso la madre biologica in 20066 LZ (MI) in Via V. Dossi n. 6; Parte_2
2) Le IGnore e vivranno in due case distinte ove il figlio minore Pt_2 Pt_1 Controparte_1
dimorerà secondo il seguente schema:
[...]
a) SETTIMANA 1 Lunedì e martedì con la NO , dall'uscita dall'istituto scolastico del lunedì, all'entrata Pt_1 presso l'istituto scolastico del mercoledì; Mercoledì e giovedì con la NO dall'uscita dall'istituto scolastico del mercoledì, all'entrata Pt_2 presso l'istituto scolastico del venerdì; Venerdì sabato e domenica con la NO , dall'uscita da scuola del venerdì, al rientro a Pt_1 scuola del lunedì;
b) SETTIMANA 2 Lunedì e martedì con la NO dall'uscita dall'istituto scolastico del lunedì, all'entrata presso Pt_2 l'istituto scolastico del mercoledì; Mercoledì e giovedì con la NO , dall'uscita dall'istituto scolastico del mercoledì, Pt_1 all'entrata presso l'istituto scolastico del venerdì;
pagina 2 di 5 Venerdì, sabato e domenica con la NO dall'uscita da scuola il venerdì, al rientro a scuola Pt_2 il lunedì;
c) SETTIMANA 3
Come la settimana 1;
d) SETTIMANA 4 Come la settimana 2;
3) Disporre la seguente alternanza per le vacanze estive, ponti annuali e festività: per quanto concerne la giornata del 25 dicembre, la medesima verrà trascorsa da insieme ad entrambe le madri, CP_1 dalla mattina fino a dopo pranzo, e presso la madre presso cui non ha dormito la notte tra il 24 CP_1 ed il 25 dicembre. Per quanto riguarda, invece, le giornate di Pasqua e Pasquetta, rimane ferma l'alternanza consueta di cui al punto 2 che precede. Infine, in merito al solo mese di agosto, il figlio potrà trascorrere le vacanze con ciascuna madre per due settimane consecutive da concordarsi tra le
IGnore e per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1 Pt_2
4) Disporre il mantenimento diretto del figlio minore (vitto ed alloggio, Controparte_1 vestiario ordinario, forniture ad uso quotidiano) in ragione dell'alternanza di cui alla condizione concordata al punto 2), nonché la contribuzione, nella misura del 50% pro quota fra le IGnore Pt_1
e delle spese straordinarie del minore , come da protocollo del
[...] Parte_2 CP_1
Tribunale di Milano, preventivamente concordate tra le madri, salvo i casi di urgenza:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) le IGnore e convengono che il figlio minore potrà essere accompagnato o Pt_2 Pt_1 prelevato da scuola ovvero dagli allenamenti sportivi dalle ricorrenti o dai nonni. In caso di custodia pagina 3 di 5 del figlio minore presso terze persone (amicizie o baby sitter), l'altra madre dovrà essere preventivamente avvisata;
6) le IGnore e convengono che nel caso in cui, nel week end di spettanza, il genitore Pt_2 Pt_1 programmi il fine settimana fuori città, si pattuisce di avvisare l'altro genitore con congruo anticipo di almeno 72 ore antecedenti in merito agli spostamenti del minore, lo stesso in ipotesi di particolari programmi (scolastici, sportivi, ricreativi) da condividere con il figlio. E' espressamente pattuito che per i viaggi all'estero del figlio sarà necessario il reciproco assenso scritto di entrambe le ricorrenti sino al compimento della maggiore età del minore, mentre per gli spostamenti nel territorio italiano sarà sufficiente un preventivo avviso all'altro genitore di almeno 72 ore antecedenti. La madre biologica custodirà tessera sanitaria, codice fiscale e carta d'identità del figlio, con consegna alla madre adottiva di copia fotostatica di ogni documento;
7) le IGnore e si impegnano ad introdurre al minore, con gradualità, le eventuali Pt_2 Pt_1 future rispettive figure affettive, garantendo in ogni caso, momenti privilegiati da trascorrere con il solo figlio;
8) le IGnore e si impegnano reciprocamente a consentire all'altro genitore Pt_2 Pt_1 quotidiane comunicazioni telefoniche con il figlio ed a comunicare all'altro genitore ogni situazione ed informazione inerente al minore (di salute, di scuola), oltre a sommarie notizie quotidiane relative ad all'uscita da scuola, dopo il pasto serale e dopo la prima colazione;
CP_1
9) darsi atto che in data 11.11.2024 dinnanzi al Notaio dott.ssa con Studio in SC Persona_1
Sul AV (MI) in Via Garibaldi n. 8, le IGnore e hanno venduto Parte_1 Parte_2 ai IGnori e l'unità immobiliare di comune proprietà sita nel Persona_2 Persona_3
Comune di 20064 LA (MI) in Via Dei Tigli n. 12 composta da appartamento ad uso abitazione posto al piano quarto della scala B interno 18, con annesso vano solaio al piano sesto sottotetto (Foglio
13, Particella 189, Subalterno 17, scala B, interno 18, piano 4-6, Cat. A/3, mq 98), (doc.11, certificato
Notaio . Le ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto Persona_1 economico/patrimoniale derivante dall'unione civile e dalla di loro comproprietà; 10) spese legali compensate fra le Parti;
11) darsi atto che il cane rimarrà collocato in via definitiva presso la IG.ra , alla quale Parte_2 verrà trasferita, entro e non oltre il 31.03.2025, la proprietà dell'animale domestico d'affezione, le cui spese di mantenimento (cibo, toelettatura, antiparassitario, medicinale per la filaria, vaccinazione annuale dell'animale) saranno suddivise al 50% tra le Parti, così come le spese straordinarie mediche e di assicurazione, laddove necessarie. Parimenti, eventuali rimborsi conseguenti alla dichiarazione del Modello 730 della NO relativi all'animale domestico, saranno suddivisi in parti eguali. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte di modifica congiunta delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di voler addivenire allo scioglimento dell'unione civile alle nuove condizioni integrative del nuovo punto n. 11 rispetto al ricorso introduttivo depositato in data 11.01.2025 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile essendo trascorsi i tre mesi dalla dichiarazione di manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, accertato che la comunione materiale delle parti non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle ricorrenti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 20051 Cassina de' Pecchi (MI) in data 21.06.2017, di cui all'atto n. 1, P. 1, anno
2017, tra la NO (C.F.: ) e la NO Parte_1 C.F._1
(C.F.: ; Parte_2 C.F._3
2) Omologa le condizioni di scioglimento dell'unione civile inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE);
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina de' Pecchi (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 5
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per lo scioglimento dell'unione civile depositato in data 11.01.2025 da
1) Parte_1
Nata in data 13.03.1984 a Milano (MI)
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana A. Capizzi (C.F.: del Foro di Milano C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata in data 05.07.1987 a Milano (MI)
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Francesca D'Elia (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 le quali hanno costituito tra di loro un'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassina de' Pecchi (MI) in data 21.06.2017, di cui all'atto n. 1, P. 1, anno 2017 (anno 2017, atto n.
1, parte 1)
□ in data 05.06.2024 le IGnore e hanno reso la dichiarazione di manifestazione Pt_2 Pt_1 congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di 20051 Cassina de' Pecchi (MI), registrata all'interno degli atti di unione civile presso i
Servizi Demografici – Parte II del Comune di Cassina de' Pecchi, Città Metropolitana di Milano
con il seguente figlio minore: , nato a [...] in data [...] dalla Controparte_1 madre biologica , residente in [...], adottato dalla Parte_2
NO con sentenza n. 14/2024 pubblicata in data 19.01.2024, RG n. 11000611/2022, resa Pt_1 dal Tribunale per i Minorenni di Milano
FATTO
Le IGnore e , sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Pt_2 Pt_1 sottoscritto e depositato in data 11.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte di modifica congiunta delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno dichiarato di voler addivenire allo scioglimento dell'unione civile alle nuove condizioni
(integrative del nuovo punto n. 11 rispetto al ricorso introduttivo depositato in data 11.01.2025) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambe le ricorrenti, con residenza Controparte_1 presso la madre biologica in 20066 LZ (MI) in Via V. Dossi n. 6; Parte_2
2) Le IGnore e vivranno in due case distinte ove il figlio minore Pt_2 Pt_1 Controparte_1
dimorerà secondo il seguente schema:
[...]
a) SETTIMANA 1 Lunedì e martedì con la NO , dall'uscita dall'istituto scolastico del lunedì, all'entrata Pt_1 presso l'istituto scolastico del mercoledì; Mercoledì e giovedì con la NO dall'uscita dall'istituto scolastico del mercoledì, all'entrata Pt_2 presso l'istituto scolastico del venerdì; Venerdì sabato e domenica con la NO , dall'uscita da scuola del venerdì, al rientro a Pt_1 scuola del lunedì;
b) SETTIMANA 2 Lunedì e martedì con la NO dall'uscita dall'istituto scolastico del lunedì, all'entrata presso Pt_2 l'istituto scolastico del mercoledì; Mercoledì e giovedì con la NO , dall'uscita dall'istituto scolastico del mercoledì, Pt_1 all'entrata presso l'istituto scolastico del venerdì;
pagina 2 di 5 Venerdì, sabato e domenica con la NO dall'uscita da scuola il venerdì, al rientro a scuola Pt_2 il lunedì;
c) SETTIMANA 3
Come la settimana 1;
d) SETTIMANA 4 Come la settimana 2;
3) Disporre la seguente alternanza per le vacanze estive, ponti annuali e festività: per quanto concerne la giornata del 25 dicembre, la medesima verrà trascorsa da insieme ad entrambe le madri, CP_1 dalla mattina fino a dopo pranzo, e presso la madre presso cui non ha dormito la notte tra il 24 CP_1 ed il 25 dicembre. Per quanto riguarda, invece, le giornate di Pasqua e Pasquetta, rimane ferma l'alternanza consueta di cui al punto 2 che precede. Infine, in merito al solo mese di agosto, il figlio potrà trascorrere le vacanze con ciascuna madre per due settimane consecutive da concordarsi tra le
IGnore e per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1 Pt_2
4) Disporre il mantenimento diretto del figlio minore (vitto ed alloggio, Controparte_1 vestiario ordinario, forniture ad uso quotidiano) in ragione dell'alternanza di cui alla condizione concordata al punto 2), nonché la contribuzione, nella misura del 50% pro quota fra le IGnore Pt_1
e delle spese straordinarie del minore , come da protocollo del
[...] Parte_2 CP_1
Tribunale di Milano, preventivamente concordate tra le madri, salvo i casi di urgenza:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) le IGnore e convengono che il figlio minore potrà essere accompagnato o Pt_2 Pt_1 prelevato da scuola ovvero dagli allenamenti sportivi dalle ricorrenti o dai nonni. In caso di custodia pagina 3 di 5 del figlio minore presso terze persone (amicizie o baby sitter), l'altra madre dovrà essere preventivamente avvisata;
6) le IGnore e convengono che nel caso in cui, nel week end di spettanza, il genitore Pt_2 Pt_1 programmi il fine settimana fuori città, si pattuisce di avvisare l'altro genitore con congruo anticipo di almeno 72 ore antecedenti in merito agli spostamenti del minore, lo stesso in ipotesi di particolari programmi (scolastici, sportivi, ricreativi) da condividere con il figlio. E' espressamente pattuito che per i viaggi all'estero del figlio sarà necessario il reciproco assenso scritto di entrambe le ricorrenti sino al compimento della maggiore età del minore, mentre per gli spostamenti nel territorio italiano sarà sufficiente un preventivo avviso all'altro genitore di almeno 72 ore antecedenti. La madre biologica custodirà tessera sanitaria, codice fiscale e carta d'identità del figlio, con consegna alla madre adottiva di copia fotostatica di ogni documento;
7) le IGnore e si impegnano ad introdurre al minore, con gradualità, le eventuali Pt_2 Pt_1 future rispettive figure affettive, garantendo in ogni caso, momenti privilegiati da trascorrere con il solo figlio;
8) le IGnore e si impegnano reciprocamente a consentire all'altro genitore Pt_2 Pt_1 quotidiane comunicazioni telefoniche con il figlio ed a comunicare all'altro genitore ogni situazione ed informazione inerente al minore (di salute, di scuola), oltre a sommarie notizie quotidiane relative ad all'uscita da scuola, dopo il pasto serale e dopo la prima colazione;
CP_1
9) darsi atto che in data 11.11.2024 dinnanzi al Notaio dott.ssa con Studio in SC Persona_1
Sul AV (MI) in Via Garibaldi n. 8, le IGnore e hanno venduto Parte_1 Parte_2 ai IGnori e l'unità immobiliare di comune proprietà sita nel Persona_2 Persona_3
Comune di 20064 LA (MI) in Via Dei Tigli n. 12 composta da appartamento ad uso abitazione posto al piano quarto della scala B interno 18, con annesso vano solaio al piano sesto sottotetto (Foglio
13, Particella 189, Subalterno 17, scala B, interno 18, piano 4-6, Cat. A/3, mq 98), (doc.11, certificato
Notaio . Le ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto Persona_1 economico/patrimoniale derivante dall'unione civile e dalla di loro comproprietà; 10) spese legali compensate fra le Parti;
11) darsi atto che il cane rimarrà collocato in via definitiva presso la IG.ra , alla quale Parte_2 verrà trasferita, entro e non oltre il 31.03.2025, la proprietà dell'animale domestico d'affezione, le cui spese di mantenimento (cibo, toelettatura, antiparassitario, medicinale per la filaria, vaccinazione annuale dell'animale) saranno suddivise al 50% tra le Parti, così come le spese straordinarie mediche e di assicurazione, laddove necessarie. Parimenti, eventuali rimborsi conseguenti alla dichiarazione del Modello 730 della NO relativi all'animale domestico, saranno suddivisi in parti eguali. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte di modifica congiunta delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di voler addivenire allo scioglimento dell'unione civile alle nuove condizioni integrative del nuovo punto n. 11 rispetto al ricorso introduttivo depositato in data 11.01.2025 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile essendo trascorsi i tre mesi dalla dichiarazione di manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, accertato che la comunione materiale delle parti non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle ricorrenti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 20051 Cassina de' Pecchi (MI) in data 21.06.2017, di cui all'atto n. 1, P. 1, anno
2017, tra la NO (C.F.: ) e la NO Parte_1 C.F._1
(C.F.: ; Parte_2 C.F._3
2) Omologa le condizioni di scioglimento dell'unione civile inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE);
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina de' Pecchi (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 5
IL PM IL PG