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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 452/2025 V.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Como, via Giuseppe Gorio n. 17, cittadino kenyota, con l'Avv. BONGO TIZIANA
e
TU MM NI (C. F. ), nata a [...], il C.F._2
7.12.1965 e residente a [...], cittadina italiana, con l'Avv. BONGO TIZIANA
i quali hanno contratto matrimonio in Mombasa (Kenya), in data 18.10.2012 (atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2012, atto n. 201, parte II, serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 20.2.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Como in via Giuseppe Gorio n.17 e dalla quale il marito si allontanerà entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, resta nella disponibilità esclusiva della moglie;
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali sorti durante il matrimonio, considerato che nel corso della vita coniugale la signora OR IM SI ha sottoscritto un finanziamento per
l'acquisto di un'automobile cointestata tra i coniugi, si conviene quanto segue: il signor si Parte_1 impegna a trasferire gratuitamente alla signora OR IM SI la piena proprietà dell'automobile Toyota CHR, targata FK202RC, con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con le modalità previste dalla legge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e TU Parte_1
MM NI, sposati in Kenya, in data 18.10.2012 (atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2012, atto n. 201, parte II, serie C);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6. RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Como, via Giuseppe Gorio n. 17, cittadino kenyota, con l'Avv. BONGO TIZIANA
e
TU MM NI (C. F. ), nata a [...], il C.F._2
7.12.1965 e residente a [...], cittadina italiana, con l'Avv. BONGO TIZIANA
i quali hanno contratto matrimonio in Mombasa (Kenya), in data 18.10.2012 (atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2012, atto n. 201, parte II, serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 20.2.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Como in via Giuseppe Gorio n.17 e dalla quale il marito si allontanerà entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, resta nella disponibilità esclusiva della moglie;
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali sorti durante il matrimonio, considerato che nel corso della vita coniugale la signora OR IM SI ha sottoscritto un finanziamento per
l'acquisto di un'automobile cointestata tra i coniugi, si conviene quanto segue: il signor si Parte_1 impegna a trasferire gratuitamente alla signora OR IM SI la piena proprietà dell'automobile Toyota CHR, targata FK202RC, con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con le modalità previste dalla legge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e TU Parte_1
MM NI, sposati in Kenya, in data 18.10.2012 (atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2012, atto n. 201, parte II, serie C);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6. RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao