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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2757 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via G. Bruno n. 180 studio dell'Avv.
Mariagrazia Minutoli, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi residente in [...] – Torre Faro. C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 03/07/2024, premesso che in data 27/01/1990 a Messina aveva Parte_1
1 contratto matrimonio con (atto iscritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio di detto Comune al n. 42, parte 2, serie A, anno 1990); che dall'unione erano nati i figli , nata l'[...], e Persona_1 Per_2
, nato il [...]; che essendo la convivenza divenuta intollerabile, i
[...] coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n. 1739/2018 pubblicata il
19/09/2018 dal Tribunale di Messina;
che i coniugi non si erano riconciliati dalla data della separazione e non era più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/07/2024.
All'udienza del 09/12/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato dichiarava la contumacia della resistente, ritualmente citata ma non costituita, e prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
Ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con CP_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre,
2 inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1739/2018 pubblicata il 19/09/2018, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Messina il 27/01/1990, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 42, parte 2, serie A, anno 1990.
Nulla deve disporsi in merito al mantenimento dei figli, ormai maggiorenni, avendo il ricorrente dato atto della loro autosufficienza economica.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
2757/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/01/1990 a Messina da nato a [...] il Parte_1
15/12/1966, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 42, parte 2, serie A, anno 1990;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
3/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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