Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 298 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2025 al numero 298, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Terni, via E. Barbarasa, n. 23, presso l'avv. Parte_1
Salvatore Francesco Donzelli, che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), via Rosa Jemma, n. Controparte_1
2, che la assiste e difende giusta procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'OPPONENTE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) In via preliminare dichiarare il difetto di competenza o in subordine di giurisdizione per quanto in narrativa dedotto in tema di clausola arbitrale, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1548/2024- RG 4753/2024; 2) per puro scrupolo difensivo, in via subordinata rispetto all'eccezione sub. 1) e salvo gravame, dichiarare il difetto di competenza territoriale e funzionale per quanto in narrativa dedotto essendo in tal caso (controversia di natura societaria) competente il Tribunale di Milano - Sezione
n. 1548/2024- RG 4753/2024; 3) sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del
d.i. opposto per le ragioni dedotte in narrativa;
4) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui ai precedenti punti, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e comunque privare di effetti il decreto ingiuntivo n.
1548/2024- RG 4753/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 20.12.2024 e notificato a mezzo pec in pari data, per i motivi tutti in narrativa dedotti;
4) In ogni caso accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conseguentemente condannare la al pagamento CP_1 in favore di della somma di € 49.500,00 oltre agli interessi di mora dal giorno della percezione, Parte_1 da parte di della somma al saldo per quanto in narrativa dedotto;
5) in via subordinata e CP_1 salvo gravame, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito invocato da parte opposta in virtù della dedotta compensazione, revocare e comunque privare di effetti il decreto ingiuntivo n. 158/2024- RG
4753/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 20.12.2024 e conseguentemente condannare la al pagamento, in favore di della somma pari alla differenza fra euro CP_1 Parte_1
49.500,00 a cui dovranno essere aggiunti gli interessi di mora dal giorno della percezione al saldo, ed euro
€ 42.051,32 (oggetto del monito), salva la maggiore o minor somma di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
PER L'OPPOSTO
Come da memoria ex art. 171 ter c.p.c. e quindi come da comparsa di costituzione:
“in via pregiudiziale - Dato atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di Controparte_1 incompetenza sollevata dall'opposta per essere competente il collegio arbitrale in ragione dell'art. Parte_1
17 del contratto di manutenzione del 12.01.2021 dedotto in giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto
e cancellare la causa dal ruolo, assegnando un congruo termine per la riassunzione del giudizio di fronte al competente collegio arbitrale e senza pronuncia sulle spese di lite ovvero, in subordine, compensando le spese di lite tra le parti per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, in via subordinata - nel caso in cui il
Giudice ritenga di essere competente a decidere, rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito e la relativa eccezione di compensazione, poiché non provata ed infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, condannare
l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Salvis iuribus”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 20 dicembre Controparte_1
2024, n. 1548, per l'importo di euro 42.051,32 oltre accessori e spese, nei confronti di Pt_1
a titolo di corrispettivo residuo impagato per lavori di manutenzione e ripristino di
[...] sito nel comune di Bettona e di Lisciano Niccone.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta la società ingiunta, sostenendo:
a) la sussistenza, all'art. 17 del contratto di manutenzione sottoscritto inter partes il 12 gennaio 2021 e prodotto in sede monitoria, di clausola compromissoria in arbitrato rituale secondo diritto, per l'effetto sostenendo il difetto di competenza o di giurisdizione del
Tribunale adito per il monitorio;
b) in subordine, premesso che la società sarebbe titolare di 100.000 azioni della Parte_1 società ha rilevato che lo statuto sociale all'art. 33 prevede la Controparte_1 competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie tra soci o tra soci e società, per l'effetto dovrebbe ritenersi la competenza esclusiva territoriale del Tribunale di
Milano;
c) nel merito, ha rilevato che le fatture prodotte dalla controparte in sede monitoria non farebbero prova del credito, affermando altresì che le prestazioni non sarebbero state eseguite e non sarebbero stati eseguiti taluni obblighi contrattuali;
Ha poi formulato domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, sostenendo di aver pagato la somma di euro 49.500 a fronte dell'emissione di una fattura per attività non effettivamente svolte.
3. – Si è costituita parte opposta aderendo all'eccezione di Controparte_1 compromesso formulata dalla controparte e sostenendo doversi rimettere la causa agli arbitri senza pronuncia sulle spese. Quanto al merito ha richiamato il contratto e le fatture prodotte, contestando, in quanto pretestuosa, l'avversa eccezione di inadempimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale ha sostenuto la carenza di qualsivoglia elemento probatorio degli avversi assunti in ordine alla mancata esecuzione della prestazione corrispondente.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria di incompetenza in favore del collegio arbitrale, senza pronuncia sulle spese o comunque compensando le stesse. Nel merito, in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. 4. – Viste le conclusioni delle parti, intese alla declaratoria della sussistenza della clausola compromissoria, fermo che le stesse potrebbero financo compromettere in arbitri una controversia già sorta (v. art. 806 e 807 c.p.c.) e rilevato che effettivamente l'art. 17 del contratto stipulato per iscritto tra le parti il 12 gennaio 2021 reca una clausola di devoluzione in arbitrato di “tutte le controversie derivanti dal presente contratto” quali sono quelle che si agitano nel presente procedimento, non resta che procedere alla revoca del decreto ingiuntivo e alla declaratoria dell'improponibilità della domanda.
Giova al riguardo solo rammentare che l'esistenza della clausola compromissoria, che non pone una questione di giurisdizione o competenza, ma attinente al merito (v. Cass. civ., Sez.
II, 24 novembre 2020, n. 26696; Cass. civ, Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11345) non era ostativa alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza di suddetta clausola dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo “L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo;
tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265;
v. poi Cass. civ., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25939; da ultimo, Cass. civ., Sez. Un. Ord.
n. 21550 del 18 settembre 2017).
Peraltro, come è avvenuto nel caso di specie, la relativa eccezione di compromesso deve essere proposta, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, con la stessa opposizione, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto (v. Cass. civ., Sez. II, 10 giugno 2024, n.
16071).
5. – Ciò posto, deve rilevarsi che il richiamo fatto da parte opposta alla disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ. è infondato, perché detta disciplina ha riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio e stabilisce il regime di un accordo endoprocessuale inteso alla designazione del giudice statale territorialmente competente, sicchè l'affermazione secondo la quale il Tribunale, in caso di accordo sulla competenza, è privo del potere-dovere di decidere sulle spese non è conferente al caso di specie, dove appunto non si ha riguardo per il riparto di competenza territoriale tra Uffici della giurisdizione dello Stato e, invece, è pronunciata sentenza che chiude un processo ex art. 92 cod. proc. civ.
Devono dunque essere regolate le spese, tenendo conto della soccombenza della parte opposta. Al riguardo, la circostanza che detta parte (che, come si è detto, legittimamente poteva adire il Tribunale per il monitorio, fin tanto che la controparte non avesse inteso far constare l'esistenza della clausola compromissoria) abbia aderito all'eccezione di controparte con il primo scritto difensivo può essere valutato quale comportamento processuale che integra quelle gravi e straordinarie ragioni che consentono la compensazione, quantomeno parziale, delle spese.
In questo senso, quindi, tenuto conto del valore della lite e dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio, visto il d.m. 55/2014, le spese sono liquidate in dispositivo già operata la compensazione in misura della metà (minimi:
3.809 euro;
massimi: 11.425 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 20 dicembre 2024, n.
1548;
- dichiara improponibile la domanda monitoria, per essere la controversia compromessa in arbitri.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida, già operata la compensazione, in misura di euro 1.904,50 euro, oltre spese generali
(15%) iva e c.p.a come per legge;
Così deciso in Perugia il 26 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini