CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30672/2019, proposto da: HI VA RT e RA DELLE ACQUE s.p.a., domiciliati in Roma, Via Ugo Balzani 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MICALI, che li rappresenta e difende, uni- tamente all'avvocato ALESSANDRO MORINI;
- ricorrenti -
contro LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA MANZONE, CARLO SCAGLIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 298/2019, depositata il 14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2276 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA NI BE CC e la società TE delle Acque s.p.a. proponevano opposizione ex art. 18 l. 689/1981 avverso un’ordinanza ingiunzione del 2015, con la quale - richiamato un verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex allegato 5, parte III d. lgs 152/2006 nello scarico di acque reflue urbane dall'impianto di depurazione di Valpolcevera – la Provincia (ora: Città metropolitana) di Genova imponeva una sanzione ammini- strativa di 3.010,00 euro, per violazione degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico delle norme in materia ambienta- le). L’opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia con- fermata in appello. Ricorrono in cassazione NI BE CC e TE delle acque s.p.a. con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cit- tà metropolitana di Genova. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si dedu- ce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relati- vo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Corte di appello qualificato come legittima la delega del potere sanzionatorio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di Genova. Il motivo non è fondato. Le Regioni possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli 3 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999. Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la tardività della notificazione dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine ex art. 14 cit. 2.2. – Il motivo non è fondato. Il dies a quo del termine di notifica- zione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accerta- menti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito. 2.3. – In conclusione, il secondo motivo è rigettato 3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente osservati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzione) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di escludere la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie. Il motivo è infondato. Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- 4 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società. Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il campione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre parametri rilevanti (BOD, COD e SST). Il motivo è infondato. Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri de quibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricor- so è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
5 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/11/2022.
- ricorrenti -
contro LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA MANZONE, CARLO SCAGLIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI GENOVA n. 298/2019, depositata il 14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 2276 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 25/01/2023 2 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA NI BE CC e la società TE delle Acque s.p.a. proponevano opposizione ex art. 18 l. 689/1981 avverso un’ordinanza ingiunzione del 2015, con la quale - richiamato un verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex allegato 5, parte III d. lgs 152/2006 nello scarico di acque reflue urbane dall'impianto di depurazione di Valpolcevera – la Provincia (ora: Città metropolitana) di Genova imponeva una sanzione ammini- strativa di 3.010,00 euro, per violazione degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico delle norme in materia ambienta- le). L’opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia con- fermata in appello. Ricorrono in cassazione NI BE CC e TE delle acque s.p.a. con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cit- tà metropolitana di Genova. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si dedu- ce violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006 relati- vo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Corte di appello qualificato come legittima la delega del potere sanzionatorio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di Genova. Il motivo non è fondato. Le Regioni possono delegare alle Province l'attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli 3 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999. Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la tardività della notificazione dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine ex art. 14 cit. 2.2. – Il motivo non è fondato. Il dies a quo del termine di notifica- zione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accerta- menti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito. 2.3. – In conclusione, il secondo motivo è rigettato 3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente osservati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzione) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di escludere la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie. Il motivo è infondato. Le attestazioni dell’organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico in- quinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin- 4 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. volgenti la Provincia/Città metropolitana di Genova e diverse società. Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omesso di reputare ne- cessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il campione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre parametri rilevanti (BOD, COD e SST). Il motivo è infondato. Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri de quibus, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei cam- pionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risul- tati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determi- na l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricor- so è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
5 di 5 – RG 30672/2019 – S2 – PU 18/11/2022 (n. 14) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/11/2022.