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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/11/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di secondo grado, iscritta al nr. 1318/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Francesco ( ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara,Via Martiri Angolani n.3 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (P.Iva: , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. (C.F.: ), corr.te in CP_2 C.F._3
Francavilla al Mare al Viale Alcione n.137/F e Controparte_3
(C.F.: ), res.te in Pescara alla via Italica n.30, elettivamente C.F._4
domiciliati in Francavilla al Mare alla via Costanza D'Avalos n.117 presso lo Studio degli Avvocati Rocco Domenico Maddestra (C.F.: ) e Luca C.F._5
PA (C.F.: , i quali lo rappresentano e difendono giusta C.F._6
procura in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1081/2023 (N.R.G. 1937/2023) emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 10.11.2023; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado del 11.05.2023 adiva il Giudice di Parte_1
Pace di Pescara chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Pescara, reiectis adversis, accertare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi di legge descritto in premessa da parte degli amministratori convenuti Arch. e in persona Controparte_3 Controparte_1
del l.r.p.t. e per l'effetto condannarli al pagamento in favore del ricorrente della
pagina 2 di 10 somma di € 1.337,68 o quella diversa di giustizia, oltre agli interessi come per legge
e le spese e competenze di giudizio”.
Nell'atto di citazione sosteneva: Parte_1
- che nel condominio sito in Via Napoli n. 60, nell'ambito quale era proprietario di unità immobiliare, erano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni nel periodo giugno 2017 – 2018, la cui quota di ripartizione millesimale a carico dello stesso sarebbe ammontata ad € 2.675,37; Parte_1
- che non avrebbe potuto accedere al beneficio della detrazione fiscale per lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio condominiale, previsto e regolato dalla L. n. 449/1997 e dal regolamento attuativo D.m. n. 41/1998, in quanto gli amministratori odierni appellati si sarebbero limitati a rilasciare una ricevuta di avvenuto pagamento senza invece effettuare il pagamento dell'appaltatore con bonifico “parlante” e senza trasmettere la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla normativa;
-che la condotta dell'Amministratore avrebbe configurato violazione dell'art. 1130 co. 5 c.c., causando al ricorrente un danno pari ad € 1.337,68, ossia la somma che avrebbe potuto portare in detrazione. Parte_1
e l'architetto costituti in giudizio, Controparte_1 Controparte_3
eccepivano la carenza di interessa ad agire, la carenza di nesso causale tra inadempimento e danno e la mancanza di prova.
Il Giudice di Pace di Pescara rigettava la domanda attorea, compensando le spese, con sentenza del 10.11.2023.
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la riforma della predetta sentenza di primo grado, censurandone l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 1130 co. 5 c.c. e di cui alla legge n. 447/97 e al D.M. n. 41/1998 nonché l'erroneità nella valutazione in ordine alla mancata prova del danno fornita dal ricorrente e del nesso di causalità rispetto alla condotta degli amministratori convenuti.
Con comparsa del 06.09.2024 si costituivano gli amministratori, concludendo per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
È pacifico e documentale che i lavori eseguiti presso il erano iniziati nel CP_4
giugno del 2017 ed erano terminati nel dicembre dello stesso, per un costo complessivo di € 19.985,83, saldato integralmente nel dicembre 2017; la quota di ripartizione millesimale a carico del ricorrente ammontava ad € 2.675,37, come da resoconto del 08.08.2017 e riparto consuntivo del 18.04.2018.
L'appellante non censura la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui questi accerta l'inadempimento degli amministratori convenuti, consistito dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.m. n. 41/1998.
Il Giudice di Pace ha infatti accertato quanto segue: in primo luogo, i bonifici di pagamento dei lavori, prodotti dagli amministratori, non recavano il dovuto riferimento alla causale del versamento dalla quale si sarebbe dovuto evincere che il pagamento era stato effettuato per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione fiscale ai sensi della Legge n. 449/1997 (c.d. bonifico pagina 4 di 10 “parlante”); in secondo luogo, gli amministratori non avevano rilasciato l'apposita certificazione ai singoli condomini (contenente generalità e codice fiscale, gli elementi identificativi del condominio, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, la quota parte millesimale imputabile al condòmino), bensì semplice ricevuta, priva altresì della data di rilascio.
Orbene, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento dei convenuti, ha stabilito che
“non avrebbe potuto comunque usufruire della detrazione fiscale per Parte_1
ritardato pagamento delle quote di sua spettanza, effettuate oltre il termine di scadenza di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi”.
La censura dell'appellante si incentra dunque sulle motivazioni rese del Giudice di primo grado relativamente alla prova del danno subito e all'assenza di nesso di causalità tra il comportamento omissivo del professionista ed il danno stesso.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità
(positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa -statistica delle frequenze
pagina 5 di 10 di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n. 8114/2022). Ancora: “In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito.” (cfr. Cass.
n.11548 /2013).
Il Giudice di primo grado ha accertato che, per poter beneficiare della detrazione fiscale, il pagamento delle quote di spettanza del condomino doveva essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in linea con quanto previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 25.06.2021, pagine
298 e 299, secondo cui: “ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
pagina 6 di 10 Essendo i lavori terminati ed essendo i relativi pagamenti stati saldati dagli amministratori di condominio nel dicembre 2017, avrebbe dovuto Parte_1
versare la quota di spettanza entro il 30.11.2018, data di scadenza della dichiarazione. Avendo lo stesso versato la propria quota, pacificamente, in ritardo
(con un primo versamento per € 1.919,00 in data 04.12.2018 e con un secondo versamento per € 2.209,87 in data 22.05.2019) egli non avrebbe potuto usufruire di alcuna detrazione. sostiene che il D.M. n. 41/1998 non disponga alcun termine Parte_1
“irrevocabile” di scadenza per la detrazione e che non via sia alcuna disposizione che sanzioni la perdita totale della detrazione fiscale in caso di ritardato pagamento della quota rispetto al pagamento effettuato dal condominio.
Le censure non colgono nel segno e la decisione del Giudice di primo grado è condivisa dallo scrivente.
Se è pur vero che le circolari dell'Agenzia delle Entrate, quale quella n. 7 del
25.06.2021, non costituiscono fonti del diritto, è altrettanto vero che la mancata previsione di un termine per porre in essere un adempimento necessario a godere di un beneficio fiscale non determina l'inesistenza di un termine perentorio entro il quale provvedere, termine da individuarsi alla luce di una lettura sistematica dell'istituto nonché della normativa secondaria.
Sul punto la Cassazione civile, con sentenza n. n.18611/2019, sempre in tema di detrazione fiscale con riguardo al D.M. 41 del 1998, ha espresso il seguente principio diritto: “In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in
pagina 7 di 10 assenza di indicazioni temporali entro cui provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria”. avrebbe dunque dovuto versare la propria quota entro il 30.11.2018, Parte_1
come accertato dal primo giudicante, in linea con quanto prospettato dalla circolare
ADE, per poter godere del beneficio della detrazione fiscale.
L'appellante ha ulteriormente richiamato, a sostegno della propria tesi, le pagine 312
e 313 della Circolare ADE 7 del 25.06.2021, nelle quali si legge:
“Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può, comunque, fruire dell'agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente (Circolare 12.05.2000 n.
95, risposta 2.1.2). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente ha sostenuto le spese nel corso dell'anno 2018, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2019, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella”. sostiene dunque che non avrebbe comunque perso integralmente il Parte_1
diritto alla detrazione fiscale, bensì solo la prima rata, potendo goderne per la seconda.
La censura, nuovamente, non merita accoglimento.
pagina 8 di 10 Come già rilevato dal Giudice di Pace, l'appellante non ha dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali previsti ai fini della detrazione d'imposta. In particolare, non ha prodotto né dato prova di aver trasmesso all' Controparte_5
la Delibera condominiale di approvazione dell'esecuzione di detti lavori e del
[...]
piano millesimale per individuare l'ammontare del suo contributo al CP_4
(cfr. Cass. n. 6086/2020).
In ultima analisi, anche ipotizzando come tenuti gli adempimenti fiscali omessi dagli amministratori, secondo i principi propri della responsabilità omissiva, il danno prospettato da parte appellante si sarebbe comunque verificato, non potendo accedere al beneficio della detrazione, non avendo effettuato i dovuti Parte_1
pagamenti entro il 30.11.2018, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, né adempiuto agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite per il presente grado, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n.
115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater, inserito dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, quando, come nel caso di specie, l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1081/2023
(N.R.G. 1937/2023) emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 10.11.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che liquida per il presente grado in € 1.702,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139, comma 1 quater.
Pescara, 29/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di secondo grado, iscritta al nr. 1318/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Francesco ( ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara,Via Martiri Angolani n.3 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (P.Iva: , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. (C.F.: ), corr.te in CP_2 C.F._3
Francavilla al Mare al Viale Alcione n.137/F e Controparte_3
(C.F.: ), res.te in Pescara alla via Italica n.30, elettivamente C.F._4
domiciliati in Francavilla al Mare alla via Costanza D'Avalos n.117 presso lo Studio degli Avvocati Rocco Domenico Maddestra (C.F.: ) e Luca C.F._5
PA (C.F.: , i quali lo rappresentano e difendono giusta C.F._6
procura in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1081/2023 (N.R.G. 1937/2023) emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 10.11.2023; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado del 11.05.2023 adiva il Giudice di Parte_1
Pace di Pescara chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Pescara, reiectis adversis, accertare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi di legge descritto in premessa da parte degli amministratori convenuti Arch. e in persona Controparte_3 Controparte_1
del l.r.p.t. e per l'effetto condannarli al pagamento in favore del ricorrente della
pagina 2 di 10 somma di € 1.337,68 o quella diversa di giustizia, oltre agli interessi come per legge
e le spese e competenze di giudizio”.
Nell'atto di citazione sosteneva: Parte_1
- che nel condominio sito in Via Napoli n. 60, nell'ambito quale era proprietario di unità immobiliare, erano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni nel periodo giugno 2017 – 2018, la cui quota di ripartizione millesimale a carico dello stesso sarebbe ammontata ad € 2.675,37; Parte_1
- che non avrebbe potuto accedere al beneficio della detrazione fiscale per lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio condominiale, previsto e regolato dalla L. n. 449/1997 e dal regolamento attuativo D.m. n. 41/1998, in quanto gli amministratori odierni appellati si sarebbero limitati a rilasciare una ricevuta di avvenuto pagamento senza invece effettuare il pagamento dell'appaltatore con bonifico “parlante” e senza trasmettere la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla normativa;
-che la condotta dell'Amministratore avrebbe configurato violazione dell'art. 1130 co. 5 c.c., causando al ricorrente un danno pari ad € 1.337,68, ossia la somma che avrebbe potuto portare in detrazione. Parte_1
e l'architetto costituti in giudizio, Controparte_1 Controparte_3
eccepivano la carenza di interessa ad agire, la carenza di nesso causale tra inadempimento e danno e la mancanza di prova.
Il Giudice di Pace di Pescara rigettava la domanda attorea, compensando le spese, con sentenza del 10.11.2023.
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la riforma della predetta sentenza di primo grado, censurandone l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 1130 co. 5 c.c. e di cui alla legge n. 447/97 e al D.M. n. 41/1998 nonché l'erroneità nella valutazione in ordine alla mancata prova del danno fornita dal ricorrente e del nesso di causalità rispetto alla condotta degli amministratori convenuti.
Con comparsa del 06.09.2024 si costituivano gli amministratori, concludendo per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sulla base della documentazione in atti la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
È pacifico e documentale che i lavori eseguiti presso il erano iniziati nel CP_4
giugno del 2017 ed erano terminati nel dicembre dello stesso, per un costo complessivo di € 19.985,83, saldato integralmente nel dicembre 2017; la quota di ripartizione millesimale a carico del ricorrente ammontava ad € 2.675,37, come da resoconto del 08.08.2017 e riparto consuntivo del 18.04.2018.
L'appellante non censura la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui questi accerta l'inadempimento degli amministratori convenuti, consistito dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui al D.m. n. 41/1998.
Il Giudice di Pace ha infatti accertato quanto segue: in primo luogo, i bonifici di pagamento dei lavori, prodotti dagli amministratori, non recavano il dovuto riferimento alla causale del versamento dalla quale si sarebbe dovuto evincere che il pagamento era stato effettuato per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione fiscale ai sensi della Legge n. 449/1997 (c.d. bonifico pagina 4 di 10 “parlante”); in secondo luogo, gli amministratori non avevano rilasciato l'apposita certificazione ai singoli condomini (contenente generalità e codice fiscale, gli elementi identificativi del condominio, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, la quota parte millesimale imputabile al condòmino), bensì semplice ricevuta, priva altresì della data di rilascio.
Orbene, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento dei convenuti, ha stabilito che
“non avrebbe potuto comunque usufruire della detrazione fiscale per Parte_1
ritardato pagamento delle quote di sua spettanza, effettuate oltre il termine di scadenza di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi”.
La censura dell'appellante si incentra dunque sulle motivazioni rese del Giudice di primo grado relativamente alla prova del danno subito e all'assenza di nesso di causalità tra il comportamento omissivo del professionista ed il danno stesso.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità
(positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa -statistica delle frequenze
pagina 5 di 10 di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n. 8114/2022). Ancora: “In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito.” (cfr. Cass.
n.11548 /2013).
Il Giudice di primo grado ha accertato che, per poter beneficiare della detrazione fiscale, il pagamento delle quote di spettanza del condomino doveva essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in linea con quanto previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 7 del 25.06.2021, pagine
298 e 299, secondo cui: “ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
pagina 6 di 10 Essendo i lavori terminati ed essendo i relativi pagamenti stati saldati dagli amministratori di condominio nel dicembre 2017, avrebbe dovuto Parte_1
versare la quota di spettanza entro il 30.11.2018, data di scadenza della dichiarazione. Avendo lo stesso versato la propria quota, pacificamente, in ritardo
(con un primo versamento per € 1.919,00 in data 04.12.2018 e con un secondo versamento per € 2.209,87 in data 22.05.2019) egli non avrebbe potuto usufruire di alcuna detrazione. sostiene che il D.M. n. 41/1998 non disponga alcun termine Parte_1
“irrevocabile” di scadenza per la detrazione e che non via sia alcuna disposizione che sanzioni la perdita totale della detrazione fiscale in caso di ritardato pagamento della quota rispetto al pagamento effettuato dal condominio.
Le censure non colgono nel segno e la decisione del Giudice di primo grado è condivisa dallo scrivente.
Se è pur vero che le circolari dell'Agenzia delle Entrate, quale quella n. 7 del
25.06.2021, non costituiscono fonti del diritto, è altrettanto vero che la mancata previsione di un termine per porre in essere un adempimento necessario a godere di un beneficio fiscale non determina l'inesistenza di un termine perentorio entro il quale provvedere, termine da individuarsi alla luce di una lettura sistematica dell'istituto nonché della normativa secondaria.
Sul punto la Cassazione civile, con sentenza n. n.18611/2019, sempre in tema di detrazione fiscale con riguardo al D.M. 41 del 1998, ha espresso il seguente principio diritto: “In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in
pagina 7 di 10 assenza di indicazioni temporali entro cui provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria”. avrebbe dunque dovuto versare la propria quota entro il 30.11.2018, Parte_1
come accertato dal primo giudicante, in linea con quanto prospettato dalla circolare
ADE, per poter godere del beneficio della detrazione fiscale.
L'appellante ha ulteriormente richiamato, a sostegno della propria tesi, le pagine 312
e 313 della Circolare ADE 7 del 25.06.2021, nelle quali si legge:
“Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può, comunque, fruire dell'agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente (Circolare 12.05.2000 n.
95, risposta 2.1.2). Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente ha sostenuto le spese nel corso dell'anno 2018, ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può fruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 2019, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella”. sostiene dunque che non avrebbe comunque perso integralmente il Parte_1
diritto alla detrazione fiscale, bensì solo la prima rata, potendo goderne per la seconda.
La censura, nuovamente, non merita accoglimento.
pagina 8 di 10 Come già rilevato dal Giudice di Pace, l'appellante non ha dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali previsti ai fini della detrazione d'imposta. In particolare, non ha prodotto né dato prova di aver trasmesso all' Controparte_5
la Delibera condominiale di approvazione dell'esecuzione di detti lavori e del
[...]
piano millesimale per individuare l'ammontare del suo contributo al CP_4
(cfr. Cass. n. 6086/2020).
In ultima analisi, anche ipotizzando come tenuti gli adempimenti fiscali omessi dagli amministratori, secondo i principi propri della responsabilità omissiva, il danno prospettato da parte appellante si sarebbe comunque verificato, non potendo accedere al beneficio della detrazione, non avendo effettuato i dovuti Parte_1
pagamenti entro il 30.11.2018, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, né adempiuto agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite per il presente grado, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n.
115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater, inserito dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, quando, come nel caso di specie, l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1081/2023
(N.R.G. 1937/2023) emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 10.11.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che liquida per il presente grado in € 1.702,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139, comma 1 quater.
Pescara, 29/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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