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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5531/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
INTERNULLO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Claudia CP_1 C.F._2
FACCHINETTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 6 marzo Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Sciacca (AG) in data Parte_1 CP_1
11 agosto 2017 e dalla loro unione è nata (11 novembre 2020), Persona_1
minorenne. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , domandando altresì l'adozione dei CP_1
provvedimenti inerenti all'affido della figlia minore, il suo collocamento presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, un contributo a carico del marito per il pagamento del canone di locazione, un contributo posto a carico del sig. per il mantenimento CP_1
ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo per il mantenimento della sig. ed il 100% dell'assegno unico universale, oltre alla disciplina del diritto di visita del padre Pt_1
alla figlia.
Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie e precisando le proprie conclusioni in parziale difformità rispetto alla coniuge.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 6 marzo 2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e i reciproci impegni assunti. Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti di cui al verbale di udienza del 3 ottobre 2024 - che si intendono qui integralmente richiamate - alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Sciacca (AG) in data 11 agosto 2017;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Sciacca (Atto n. 34, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
Il padre – salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché conforme alle esigenze e alla condizione psico-fisica della bambina – potrà vedere la figlia minore tutti
i pomeriggi, ritirandola all'uscita di scuola anche grazie all'aiuto del figlio maggiorenne, fino al rientro della madre entro le ore 18.00, nonché a fine settimana alternati da venerdì alle 18.00 fino a domenica alle ore 220.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre, cena compresa.
Con riguardo alle vacanze estive, la minore trascorrerà 21 giorni con il padre, anche non consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, ai fini organizzativi, fatte salve le particolari esigenze della minore e dei genitori stessi.
Durante il periodo festivo natalizio, il giorno di Natale ed il 31 dicembre verranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
il giorno di Pasqua verrà trascorso ad anni alterni con ciascuno di essi. Ogni altra festività dell'anno verrà trascorsa con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori, mentre il compleanno della minore sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
Entrambi i genitori potranno altresì avere contatti diurni telefonici con la figlia anche tramite Skype e/o altri supporti informatici, per il periodo in cui la stessa si trova presso uno dei due coniugi;
la casa coniugale sita in Seriate BG alla via Monte Cervino 6/8, di proprietà della con sede in Bergamo BG – p.zza Della Repubblica 1, Parte_2
attualmente abitata con contratto di locazione rinnovato sino al 28.2.2028, con canone mensile di € 650,00, verrà assegnata in uso, assieme a tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra , che continuerà ad abitarla assieme alla figlia Parte_1 Persona_1
[...]
Le parti concordano che il padre si impegna versare alla la quota Parte_2
parte dei canoni di locazione da settembre a novembre 2024 per € 920;
obbligo a carico del sig. di versare, dal mese di marzo 2025, alla moglie a titolo CP_1 di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di € Persona_1
650,00 mensili (da intendersi € 400 per mantenimento ed € 250 quale contributo al pagamento del canone di locazione), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di aprile 2026;
suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo in uso presso il
Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 tra cui la retta dell'asilo di € 300 complessivi;
suddivisione al 50% dell'assegno unico universale;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
INTERNULLO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Claudia CP_1 C.F._2
FACCHINETTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 6 marzo Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Sciacca (AG) in data Parte_1 CP_1
11 agosto 2017 e dalla loro unione è nata (11 novembre 2020), Persona_1
minorenne. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , domandando altresì l'adozione dei CP_1
provvedimenti inerenti all'affido della figlia minore, il suo collocamento presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, un contributo a carico del marito per il pagamento del canone di locazione, un contributo posto a carico del sig. per il mantenimento CP_1
ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo per il mantenimento della sig. ed il 100% dell'assegno unico universale, oltre alla disciplina del diritto di visita del padre Pt_1
alla figlia.
Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie e precisando le proprie conclusioni in parziale difformità rispetto alla coniuge.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 6 marzo 2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e i reciproci impegni assunti. Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti di cui al verbale di udienza del 3 ottobre 2024 - che si intendono qui integralmente richiamate - alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Sciacca (AG) in data 11 agosto 2017;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Sciacca (Atto n. 34, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
Il padre – salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché conforme alle esigenze e alla condizione psico-fisica della bambina – potrà vedere la figlia minore tutti
i pomeriggi, ritirandola all'uscita di scuola anche grazie all'aiuto del figlio maggiorenne, fino al rientro della madre entro le ore 18.00, nonché a fine settimana alternati da venerdì alle 18.00 fino a domenica alle ore 220.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre, cena compresa.
Con riguardo alle vacanze estive, la minore trascorrerà 21 giorni con il padre, anche non consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, ai fini organizzativi, fatte salve le particolari esigenze della minore e dei genitori stessi.
Durante il periodo festivo natalizio, il giorno di Natale ed il 31 dicembre verranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
il giorno di Pasqua verrà trascorso ad anni alterni con ciascuno di essi. Ogni altra festività dell'anno verrà trascorsa con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori, mentre il compleanno della minore sarà trascorso ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore.
Entrambi i genitori potranno altresì avere contatti diurni telefonici con la figlia anche tramite Skype e/o altri supporti informatici, per il periodo in cui la stessa si trova presso uno dei due coniugi;
la casa coniugale sita in Seriate BG alla via Monte Cervino 6/8, di proprietà della con sede in Bergamo BG – p.zza Della Repubblica 1, Parte_2
attualmente abitata con contratto di locazione rinnovato sino al 28.2.2028, con canone mensile di € 650,00, verrà assegnata in uso, assieme a tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra , che continuerà ad abitarla assieme alla figlia Parte_1 Persona_1
[...]
Le parti concordano che il padre si impegna versare alla la quota Parte_2
parte dei canoni di locazione da settembre a novembre 2024 per € 920;
obbligo a carico del sig. di versare, dal mese di marzo 2025, alla moglie a titolo CP_1 di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di € Persona_1
650,00 mensili (da intendersi € 400 per mantenimento ed € 250 quale contributo al pagamento del canone di locazione), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di aprile 2026;
suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo in uso presso il
Tribunale di Bergamo dal 31/10/2024 tra cui la retta dell'asilo di € 300 complessivi;
suddivisione al 50% dell'assegno unico universale;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello