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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15922/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15922 /2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...]Ù) il 27.01.1970;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Arequipa (PERÙ) il 16.08.1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arcangela
Campilongo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al
[...] Controparte_1 fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 17.11.1997, che dall'unione erano nati i figli (Lima, 09.05.2000), maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) Autorizzazione a vivere separatamente: Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 158 c.c. e dagli obblighi morali
e giuridici derivanti dal vincolo coniugale. 2) Sul mantenimento dei coniugi: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 3) Divisione dei beni comuni: Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15922/2024:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Roma Controparte_1 il 17.11.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 01613, parte 1, serie 02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 09.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15922 /2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nata a [...]Ù) il 27.01.1970;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Arequipa (PERÙ) il 16.08.1970, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arcangela
Campilongo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al
[...] Controparte_1 fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 17.11.1997, che dall'unione erano nati i figli (Lima, 09.05.2000), maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) Autorizzazione a vivere separatamente: Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 158 c.c. e dagli obblighi morali
e giuridici derivanti dal vincolo coniugale. 2) Sul mantenimento dei coniugi: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 3) Divisione dei beni comuni: Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15922/2024:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Roma Controparte_1 il 17.11.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 01613, parte 1, serie 02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 09.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi