Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Comandante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti in giudizio.
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2025, notificato il 27 febbraio 2025, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale ha respinto il ricorso gerarchico e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso gerarchico, rispettivamente proposti dal ricorrente in data 6 dicembre 2024 e 16 dicembre 2024;
- della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS-d. del 27 febbraio 2025;
- dei seguenti atti, contro i quali sono stati proposti il ricorso gerarchico del 6 dicembre 2024 e i motivi aggiunti al ricorso gerarchico del 16 dicembre 2024:
1) determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, prot. n. -OMISSIS- del 5 novembre 2024, di perdita del grado per rimozione;
2) verdetto di non meritevolezza a conservare il grado, formulato in data -OMISSIS- dalla Commissione di Disciplina presso il Comando Regionale dell’Abruzzo;
3) relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2024 e relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2024;
4) determinazione n. -OMISSIS- del 17 giugno 2024 e determinazione integrativa n.-OMISSIS-del 20 giugno 2024, con le quali il Comandante Regionale dell’Abruzzo ha deferito il ricorrente al giudizio della Commissione di Disciplina e ha nominato i membri di tale commissione;
5) nota di contestazione degli addebiti n. -OMISSIS- del 12 aprile 2024;
6) foglio n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2024, con il quale il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha disposto l’avvio del procedimento disciplinare di stato, ai sensi dell’articolo 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare;
7) foglio n. -OMISSIS- del 20 marzo 2024, con il quale il Comandante Regionale dell’Abruzzo ha ordinato un’inchiesta formale a carico del ricorrente;
- di tutti gli atti connessi ai precedenti, ivi compresi:
8) la determinazione prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2024, con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Centrale ha disposto la sospensione precauzionale del ricorrente dall’impiego, ai sensi dell’articolo 917, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
9) la proposta formulata dal Comandante della Compagnia di Avezzano con foglio prot. n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2024;
10) la proposta formulata dal Comandante Provinciale dell’Aquila con foglio prot. n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2024;
11) la proposta formulata dal Comandante Regionale dell’Abruzzo con foglio prot. n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024;
12) la comunicazione del Comandante Provinciale dell’Aquila prot.-OMISSIS- del 21 dicembre 2023, di avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall’impiego ai sensi dell’articolo 917, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- di tutti gli altri atti allegati, collegati, connessi, derivati, presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OS ER;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione prot. n. -OMISSIS- del 5 novembre 2024, notificata il 6 novembre 2024, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, a seguito dell’accertamento di fatti illeciti ritenuti incompatibili con lo status di militare del Corpo, ha irrogato al ricorrente - appuntato scelto della Guardia di Finanza - la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente iscrizione, senza grado, nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito.
In data 6 dicembre 2024 il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, corredato da successivi motivi aggiunti.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2025 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico.
1.1. Con ricorso notificato il 28 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025, il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado per rimozione e di tutti gli atti ad esso presupposti, per i seguenti motivi:
a) violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), e 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta dei provvedimenti impugnati, in relazione alla contestazione dell’assunzione di sostanze stupefacenti (primo motivo);
b) violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 268, comma 7, del codice di procedura penale, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta dei provvedimenti impugnati, con riferimento alle analisi della sostanza stupefacente e alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari (secondo motivo);
c) violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 268, comma 7, del codice di procedura penale, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta dei provvedimenti impugnati, con riferimento alla ritenuta “contiguità del graduato con soggetti operanti nell’illegalità” (terzo motivo);
d) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione al principio di gradualità delle sanzioni (quarto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso il Comando Generale della Guardia di Finanza e ne ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività della sua notificazione e l’inammissibilità per quanto riguarda i “motivi che non costituivano già oggetto di censura, avverso il provvedimento disciplinare, nell’ambito del ricorso gerarchico”.
1.3. Con ordinanza n. 126 del 29 maggio 2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e il ricorrente ha depositato anche una memoria di replica.
1.5. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio deve innanzitutto affrontare le eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso, sollevate dal Comando Generale della Guardia di Finanza nelle memorie difensive depositate in data 24 maggio 2025 e 6 febbraio 2026.
2.1. L’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione è infondata.
Il ricorso è stato notificato all’Amministrazione resistente in data 28 aprile 2025, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, previsto dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo per la proposizione dell’azione di annullamento.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, tale termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento del quale è richiesto l’annullamento, se per esso è richiesta la notificazione individuale.
Il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento, notificatogli in data 27 febbraio 2025, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico, dallo stesso proposto avverso il provvedimento con il quale il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza gli ha irrogato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Il presente ricorso non può ritenersi irricevibile neppure con riferimento alla proposizione del ricorso gerarchico, il quale è stato tempestivamente proposto in data 6 dicembre 2024, entro il termine decadenziale di trenta giorni fissato dall’articolo 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, decorrente dalla notificazione della sanzione disciplinare, perfezionatasi in data 6 novembre 2024.
2.2. Parimenti infondata deve ritenersi l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso con riferimento alle censure che il ricorrente non ha proposto nell’ambito del ricorso gerarchico, neppure specificate dall’Amministrazione resistente.
Le censure formulate dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare, con il ricorso gerarchico e i motivi aggiunti al ricorso gerarchico, sono, infatti, del tutto sovrapponibili a quelle formulate con i motivi di ricorso, sostanzialmente riconducibili alle modalità di accertamento dei fatti addebitati al ricorrente (assunzione della sostanza stupefacente di tipo cocaina e contiguità con soggetti operanti nell’illegalità) e alla violazione del principio di gradualità delle sanzioni.
3. L’articolo 1357 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare , prevede la perdita del grado per rimozione come la più grave tra le sanzioni disciplinari di stato, la cui irrogazione esige l’accertamento di fatti di gravità tale da determinare la sostanziale incompatibilità alla conservazione dello status militare ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione IV, 31 agosto 2016).
La valutazione afferente alla gravità dei fatti addebitati al militare costituisce una tipica espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità nelle varie forme sintomatiche dell’eccesso di potere, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione II, 5 ottobre 2023, n. 8677).
4. Tanto premesso, il Collegio ritiene di procedere alla trattazione unitaria dei primi tre motivi di ricorso, siccome tra essi logicamente connessi.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso hanno, infatti, ad oggetto la violazione dell’articolo 1357 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione alle diverse circostanze valorizzate ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, quali l’uso di sostanze stupefacenti da parte del militare e la sua contiguità con soggetti operanti nell’illegalità.
4.1. Essi sono infondati.
4.2. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle sommarie informazioni raccolte nel corso delle indagini del procedimento penale definito con decreto di archiviazione, risulta che il ricorrente ha acquistato da soggetti controindicati sostanza stupefacente di tipo cocaina per uso di gruppo (e non per cessione a terzi) ed ha comunque assistito al consumo di sostanze stupefacenti da parte di altre persone.
Le censure proposte dal ricorrente con riferimento all’inutilizzabilità delle intercettazioni e delle sommarie informazioni nel procedimento disciplinare sono destituite di fondamento.
Gli atti di indagine assunti nel procedimento penale, quali, ad esempio, le sommarie informazioni testimoniali, i brogliacci delle intercettazioni telefoniche o ambientali, possono essere utilizzati nell’ambito del procedimento disciplinare, a condizione che essi siano stati legittimamente acquisiti, anche ove non abbiano superato il vaglio critico del dibattimento penale.
Gli atti tratti dal fascicolo delle indagini preliminari assumono, infatti, una valenza indiziaria ai fini della ricostruzione del quadro fattuale posto a fondamento del procedimento disciplinare, il quale può essere contestato in sede giudiziale o giustiziale sotto il profilo dell’erroneo accertamento dei presupposti.
L’accertamento del quadro probatorio sul quale si fonda la contrarietà del comportamento tenuto dal ricorrente con i compiti peculiari e delicati che l’appartenente al Corpo della Guardia di Finanza è tenuto a svolgere risulta, pertanto, fondato su circostanze correttamente accertate nel corso delle indagini preliminari, pacificamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, e privo di profili di evidente irragionevolezza.
La pluralità degli indizi riscontrati dal Corpo di appartenenza del militare, sulla scorta dei predetti atti di indagine, denota la contrarietà delle condotte di acquisto e consumo di gruppo della sostanza stupefacente pesante - nelle quali, a prescindere dal ruolo attivo o passivo concretamente ricoperto dal ricorrente, questi risulta plausibilmente coinvolto - con i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, tra i quali è ricompresa la prevenzione e la repressione dei fenomeni criminosi connessi con lo spaccio di sostanze stupefacenti.
4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato la violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado, è fondato.
4.1. Il Collegio è edotto dell’orientamento giurisprudenziale per cui il consumo di sostanza stupefacente da parte del militare, ancorché occasionale, configura un comportamento contrastante con le finalità del Corpo di appartenenza di radicale gravità, tale da determinare l’automatica applicazione della sanzione espulsiva, senza spazio alcuno per la graduazione della sanzione disciplinare di stato ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione IV, 11 marzo 2013, n. 1474).
4.2. L’automatismo della sanzione espulsiva, sostenuto anche nella motivazione del provvedimento impugnato, contrasta, tuttavia, con l’articolo 1355, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale impone di graduare la sanzione disciplinare secondo i criteri ivi indicati.
4.3. Il Comando Interregionale della Guardia di Finanza non ha adeguatamente considerato, nell’irrogazione della sanzione disciplinare, né la condizione personale del ricorrente né la possibilità che il consumo di sostanza stupefacente da parte del medesimo - alla luce delle numerose analisi di laboratorio dallo stesso prodotte e ritenute inaffidabili nonché degli accertamenti prontamente richiesti e mai disposti - potesse essere insussistente ovvero occasionale e, dunque, rispondente ad una valutazione meno severa con riferimento alla violazione dei doveri di moralità e di rettitudine del militare.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata e i provvedimenti impugnati devono essere parzialmente annullati per difetto di motivazione nell’irrogazione della sanzione espulsiva.
5.1. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare al competente Comando della Guardia di Finanza di rivalutare il quadro probatorio sul quale si fonda l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato, alla luce di tutti gli elementi addotti dal ricorrente, e, fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale, di esternare le ragioni che giustificano l’irrogazione della sanzione espulsiva ovvero della diversa sanzione di stato che riterrà di applicare al ricorrente.
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI BR IN, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
OS ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS ER | RI BR IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.