TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 227
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 18 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità della sanzione

    Il Collegio ritiene che l'automatismo della sanzione espulsiva, sostenuto anche nella motivazione del provvedimento impugnato, contrasti con l'articolo 1355 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che impone di graduare la sanzione disciplinare. Il Comando Interregionale non ha adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto portare a una valutazione meno severa.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), e 1388 del D.Lgs. 66/2010, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il Collegio ritiene che gli atti di indagine assunti nel procedimento penale, pur avendo valenza indiziaria, siano stati correttamente utilizzati nel procedimento disciplinare. La pluralità degli indizi denota la contrarietà delle condotte di acquisto e consumo di gruppo della sostanza stupefacente con i compiti istituzionali del Corpo.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 66/2010, e 268, comma 7, del c.p.p., travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il Collegio ritiene che gli atti di indagine assunti nel procedimento penale, pur avendo valenza indiziaria, siano stati correttamente utilizzati nel procedimento disciplinare. La pluralità degli indizi denota la contrarietà delle condotte di acquisto e consumo di gruppo della sostanza stupefacente con i compiti istituzionali del Corpo.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 1357, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 66/2010, e 268, comma 7, del c.p.p., travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il Collegio ritiene che gli atti di indagine assunti nel procedimento penale, pur avendo valenza indiziaria, siano stati correttamente utilizzati nel procedimento disciplinare. La pluralità degli indizi denota la contrarietà delle condotte di acquisto e consumo di gruppo della sostanza stupefacente con i compiti istituzionali del Corpo.

  • Accolto
    Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione al principio di gradualità delle sanzioni

    Il Collegio ritiene che l'automatismo della sanzione espulsiva, sostenuto anche nella motivazione del provvedimento impugnato, contrasti con l'articolo 1355 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che impone di graduare la sanzione disciplinare. Il Comando Interregionale non ha adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto portare a una valutazione meno severa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 227
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 227
    Data del deposito : 18 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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