Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1033/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAMPISI MARIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento della prestazione;
il CP_1 riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato previo espletamento CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.445 bis c.p.c. (limitatamente al chiesto riconoscimento dello status di persona con disabilità grave) e, per il resto, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (limitatamente al chiesto riconoscimento dello status di persona con disabilità grave) per le ragioni che seguono.
Il previo espletamento dell'ATPO costituisce, a mente dell'art.445 bis c.p.c., condizione di procedibilità della domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità ed assegno di invalidità (come una di quelle proposte nel presente giudizio, volta a ottenere il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave); il difetto di tale condizione di procedibilità è eccepibile dal convenuto entro la prima udienza (a
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Come statuito dalla Suprema Corte, “qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art.445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art.445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile [...]” (Cass., sez. lav., n.24134/2020; Fonte: Giustizia Civile Massimario 2020).
Tanto premesso, dagli atti non risulta che la parte ricorrente (limitatamente al chiesto riconoscimento dello status di persona con disabilità grave) abbia espletato l'ATPO prima di instaurare il presente giudizio, atteso che nel ricorso per ATPO è stata chiesta esclusivamente la concessione dell'indennità di accompagnamento (prestazione assistenziale a cui il CTU nominato nella fase di ATP ha giustamente limitato la sua indagine peritale), con la conseguenza che la domanda giudiziale volta a ottenere il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave deve essere dichiarata improcedibile;
deve tuttavia, in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav.,
n.24134/2020, essere concesso alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di ATPO.
Per il resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, a un'indennità di accompagnamento non reversibile. Venendo alla fattispecie in esame, nella fase di ATP il CTU non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le contestazioni della relazione di consulenza tecnica sollevate nella presente fase di opposizione ad ATP consistono sostanzialmente nel fatto che il CTU non avrebbe tenuto conto del reale quadro patologico della parte ricorrente: trattasi di una doglianza eccessivamente generica e, in ogni caso, infondata, 2 alla luce del fatto che il CTU ha risposto ai quesiti in maniera esaustiva e completa, sottoponendo a visita la parte ricorrente e tenendo conto del suo effettivo quadro patologico.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo
Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo la parte ricorrente prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica.
Per quanto esposto, il ricorso (limitatamente alla parte non attinta dalla declaratoria di improcedibilità) è infondato e deve essere rigettato.
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Dichiara improcedibile la domanda giudiziaria volta a ottenere il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave, assegnando alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di ATPO.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese irripetibili.
Crotone, 04/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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