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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 461 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Emilio Enzo Quintieri in sostituzione dell'avv. Curatolo, il quale si riporta all'appello ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
nessuno è presente per parte appellata;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 17/01/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 461/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 360/2021 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata il 26.01.2022 nel proc. iscritto al n.
360/2021 r.g.a.c., non notificata
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Curatolo Carmine ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS) alla Via Falcone e Borsellino n. 15, in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso in primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco l.r.p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 30.03.2022 e ritualmente notificato a mezzo pec al in data 31.03.2022, il sig. proponeva Controparte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 360/2021, depositata il 26.01.2022, non notificata, con la quale il
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il verbale di contestazione n. M2887/2021 del 19.05.2021 emesso dalla Polizia Municipale di Belvedere
Marittimo, compensando, al contempo, le spese di lite.
L'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui venivano compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché condannarsi l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Curatolo Carmine.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia dell'appellato, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
Venendo all'unico motivo di censura, relativo al capo della sentenza inerente alla compensazione delle spese giudiziali, il sig. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. Parte_1
91 e 92 c.2 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 c.6 Cost., 118 c.2 disp. att.
c.p.c. e 132 c. 2 n. 4 c.p.c. perché, nonostante l'accoglimento del ricorso in opposizione, con il contestuale annullamento del verbale opposto, il Giudice di prime cure ha compensato le spese di lite tra le parti, in assenza dei presupposti di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altre gravi ed eccezionali ragioni come previsto ex lege.
L'appellante, disquisito in ordine al contenuto generico della clausola di stile adottata, ha evidenziato come, invero, il giudice di primo grado abbia, in realtà, integralmente accolto la domanda, rilevando che non ricorrano né la novità della questione trattata, né che vi sia un mutamento della giurisprudenza, né vi siano altre gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese.
Tanto chiarito, l'appello va accolto.
A norma di quanto dispone l'art. 91 c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Pertanto, la disposizione in esame trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione». Tuttavia, la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto, la logica conseguenza della soccombenza stessa. Essa, pertanto, consiste in una pronuncia accessoria e conseguenziale alla definizione del giudizio.
Il rigore di detta norma trova, tuttavia, un temperamento nella successiva disposizione normativa e, in particolare, in quanto sancito al secondo comma dell'art. 92 comma 2 c.p.c. a tenor del quale “ la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art 92, comma 2 c.p.c.” ( Corte di
Cassazione Sez. VI Civile- L, ordinanza n. 4303/20 ). Ebbene, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede” (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 5783 del 15/03/2006).
Con riferimento alla sentenza oggetto di gravame, non risulta che l'iter motivazionale posto a fondamento dell'intera pronuncia possa ritenersi tale da “giustificare” la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice di prime cure si è limitato a fondare la compensazione delle spese di lite tra le parti sulla
“continua evoluzione giurisprudenziale”.
Nondimeno, tale richiamo non è sufficiente a supportare la disposta compensazione.
Come precisato da una recente pronuncia della Suprema Corte, “neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito”, nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 17966 del 2024).
In generale, “l'evoluzione giurisprudenziale” non può giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che è fisiologico che il giudice, esaminando una determinata materia o questione, riscontri un'evoluzione giurisprudenziale, che, se addotta come motivo di compensazione delle spese di lite, la trasformerebbe da deroga a regola e che certamente non rientra nel novero delle gravi ed eccezionali ragioni.
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite nel senso che segue.
In considerazione del valore della controversia che, per come dichiarato dall'appellante, è pari ad euro 69,00, lo stesso ha diritto alla rifusione delle spese processuali afferenti al primo grado di giudizio, la cui liquidazione va operata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 26.01.2022. Nel caso in esame, gli onorari per il primo grado devono essere liquidati nella misura minima, avendo la controversia ad oggetto una fattispecie che non presenta alcuna difficoltà né teorica né pratica (cfr. Cass. n. 1972/2014), con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta. Con specifico riferimento, poi, al presente gravame, in applicazione del generale principio di soccombenza, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese e degli onorari di difesa per il secondo grado di giudizio, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della semplicità teorica delle questioni giuridiche affrontate, nonché con esclusione della fase istruttoria, in concreto non espletata.
Si rammenta, infine, che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., (come aggiunto dal d.l. n. 212/2011, conv. in L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di contestazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha fornito, con la decisione n. 922/2022, una precisazione di rilievo:
“la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad €
1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°,
c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità”.
Trattasi, infatti, di pronunce definite (anche se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente €. 1.100,00) con giudizio secondo diritto (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014
n. 9556, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione”).
Va disposta, infine, la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., giusta espressa istanza in tal senso contenuta nell'atto di citazione in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 461/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata ai sensi di cui in motivazione, per il capo relativo alla statuizione sulle spese di lite;
- condanna il , in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di delle spese processuali, che determina, per il primo grado di giudizio, in euro Parte_1
43,00 per esborsi ed euro 134,00 per compensi di avvocato;
per l'appello, in euro 232,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sugli onorari come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Carmine CURATOLO
Paola, lì 17.1.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero