Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1768/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. LAURITO GIOVANNI e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA F. PARRI SNC VALLO DELLA LUCANIA, presso il difensore avv. LAURITO GIOVANNI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. RADICE ANDREA e elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI, 43 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. RADICE ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo e revocare il d.i. ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per valore, essendo la domanda proposta in monitorio rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace, con le conseguenze di rito, e con vittoria di spese in favore dell'opponente, in favore del sottoscritto difensore antistatario.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.7.2024 la ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n.417/2024 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla Parte_2 la somma di € 5.524,00, oltre interessi e spese, eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale adito e contestando, in ogni caso, la fondatezza della pretesa avanzata da controparte.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 28.12.2024 si è costituita la riconoscendo la fondatezza della Parte_2
eccezione sollevata da controparte e chiedendo che le spese fossero compensate (o quantomeno ridotte).
***
L'art. 7 cpc statuisce che il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale e che la declaratoria di incompetenza comporta, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo (da pronunciare con sentenza).
In considerazione della assoluta semplicità della questione e del fatto che parte convenuta ha immediatamente aderito all'eccezione di controparte, ne consegue che le spese di lite vanno liquidate nella misura minima;
pertanto: fase studio: € 425,00 – 50 % = € 212,50; fase introduttiva: € 425,00 – 50 % = € 212,50; fase decisionale: € 851,00 – 50 % = € 425,50; totale compensi € 850,50, oltre ad € 145,50 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 417/24;
3. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € 850,50 Parte_2 Pt_1
per compensi ed € 145,50 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14, con pagamento in favore del difensore antistatario.
pagina 2 di 3 Così deciso in data 19/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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