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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 2.2.2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vannicelli pec e dall'avv. Alessandro Malossini pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 16
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
Trento, pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Annullare, disapplicare e/o ritenere nulli il provvedimento M-D GPREV REG2016
0010269 del 22.01.2016, notificato il 29.01.2016, con il quale il
[...]
ha rigettato l'istanza di Controparte_2
riesame presentata dal ricorrente, per mezzo del suo tutore pro tempore, per la concessione del beneficio “vittima del dovere” di cui alla legge 266/05 e relativi DPR
243/06 e d.P.R. 181/2009 nonché il precedente decreto n. 13 del 07.03.2012 del
medesimo Controparte_2
con cui è stata rigettata l'stanza di concessione del beneficio “vittima del
[...]
dovere;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello Parte_1
status di “vittima del dovere” o categoria equiparata di cui alla legge 266/05 (art. 1 commi
563 e 564) e relativo DPR 243/06 e d.P.R. 181/200 con una invalidità permanente pari al
100% della capacità lavorativa, con tutte le conseguenze di legge in termini di
riconoscimento dei benefici e comunque condannare il a concedere Controparte_2
i benefici e a porre in essere tutti i conseguenti trattamenti economici derivanti dal
predetto status di “vittima del dovere” o categoria equiparata a far data dalla domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“1)
in via principale – e contestata in ogni caso la dedotta percentuale di invalidità –
dichiarare infondata nel merito la domanda del ricorrente e, per l'effetto, respingere qualsiasi domanda proposta da quest'ultimo;
2)
in subordine, e sempre contestata la ex adverso dedotta percentuale di invalidità,
attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dalla domanda
proposta in sede amministrativa, con esclusione di ogni retroattività rispetto alla
stessa;
3)
in estremo subordine, dichiarare la parziale prescrizione quinquennale delle
provvidenze economiche periodiche (assegni mensili) siccome eccepita in narrativa;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVAZIONE
§1
la domanda proposta dalla ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 19.8.1978 veniva chiamato alle armi e incorporato presso la Scuola del
Servizio di Commissariato e di Amministrazione Militare;
✓ in data 19.10.1978 era trasferito al Gruppo artiglieria di montagna “Asiago”, presso la Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco “BZ”, a meno di 20 Km dal confine di pagina 3 di 16 stato, con il grado di soldato avente incarico 260 C, vale a dire di “addetto alla contabilità”, ossia con mansioni di tipo impiegatizio;
✓ in data 22.1.1979 veniva comandato all'attività di abbeveramento dei muli di scuderia, ma, verso le 11,30, veniva travolto e calpestato da un mulo che stava portando con il filetto;
✓ era ricoverato prima all'ospedale di San Candido, poi a quello di Bolzano, dove rimaneva degente fino al 29.1.1979, quando era dimesso con la diagnosi “contusione
anca sx con ematoma e spondolistesi ant. L5 post traumatica con lombo sciatalgia dx persistente”;
✓ tale lesione era riconosciuta dal come derivante da Controparte_1
causa di servizio e comportante un'infermità con invalidità permanente ascritta in data 20.4.1985 all' 8^ categoria Tabella A, in data 9.11.2007 alla 7^ categoria e in data 21.2.2009 alla 6^ categoria;
✓ in data 6.12.2011 presentava domanda di attribuzione dei benefici ex art. 1 co. 563
lett. c) o 564 L. 23.12.2005 n. 266 e d.P.R.
7.7.2006 n. 243 (doc.
1.1. fasc. ric.) al
MINISTERO DELLA FE, il quale la rigettava con decreto n. 13 del 7.3.2012
(doc.
1.2. fasc. ric.);
✓ egli otteneva in data 22.10.2013 il distintivo di onore di “Ferito in Servizio” (doc.
1.3 fasc. ric.), in data 30.1.2014 l'iscrizione nel Ruolo d'Onore (doc.
1.3 fasc. ric.) e in data 27.10.2014 la promozione al grado di caporale con anzianità 2.4.1988 e al grado di caporal maggiore con anzianità 2.4.1993 (doc.
1.4 fasc. ric.);
✓ in data 31.12.2014 presentava istanza di riesame del decreto n. 13 del 7.3.2012 al
MINISTERO DELLA FE, il quale la rigettava con provvedimento
[...]
REG2016 0010269 del 22.01.2016 (doc.
1.b fasc. ric.); CP_3
pagina 4 di 16 propone domanda volta ad accertare il diritto al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ex art. 1 co.563 lett. c) o 564 L. 266/2005, ex d.P.R 243/2006 ed ex d.P.R.
30.10.2008, n. 181, con un' invalidità permanente pari al 100% della capacità lavorativa, e conseguente domanda di condanna del all'attribuzione dei Controparte_1
relativi benefici.
§2 le difese dell'Amministrazione convenuta
Il svolge le seguenti difese: Controparte_1
I) in via principale,
nega la fondatezza nel merito delle domande di parte ricorrente, asserendo che la vicenda de
qua non è riconducibile né alla fattispecie ex art. 1 co. 563 lett. c) L. 266/2005, né a quella ex art. 1 co. 564 L. 266/2005;
II) in via subordinata,
contesta il grado del 100% di invalidità, indicato dal ricorrente quale conseguenza del sinistro accaduto il 22.1.1979, in quanto determinato in difformità alle previsioni ex art. 3 e 4
d.P.R. 181/2009;
III) in via ulteriormente subordinata,
sostiene che la rivalutazione del beneficio della speciale elargizione decorre dall'1.12.2007,
data di entrata in vigore della L. 29.11.2007 n. 222, che ha convertito il D.L. 1.10.2007, n.
159, il quale ha esteso l'attribuzione di tale beneficio alle vittime del dovere;
IV) in estremo subordine,
sostiene che i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” non possono avere una decorrenza anteriore alla data di proposizione della domanda amministrativa, vale a dire nel caso di specie dal 31.12.2014 o, in subordine, dal 6.12.2011;
pagina 5 di 16 in proposito richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui costituisce una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali, all'interno del quale costituisce una sorta di principio di settore, quella secondo cui il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale, destinate a sopperire a stati di bisogno della persona, in linea generale e salve le eccezioni di legge, non sorge prima che, di propria iniziativa, il soggetto interessato non si induca a farne richiesta
V) in ulteriore estremo subordine,
eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. degli assegni periodici.
le ragioni della decisione
1. in ordine al merito delle domande proposte
Il ricorrente sostiene che il sinistro invalidante, di cui è rimasto Parte_1
vittima in data 22.1.1979, rientri:
1) nella fattispecie ex art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005
e anche
2) nella fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005.
a 1)
L'art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005 dispone:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano
subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:…
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.
- - -
pagina 6 di 16 Ad avviso del ricorrente l'evento invalidante, di cui è rimasto vittima il giorno 22.1.1979,
è sussumibile in detta fattispecie, atteso che “in quella data il ricorrente era impegnato presso la caserma la Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco “BZ” a meno di 20 Km
dal confine di stato che fungeva da punto strategico e di difesa del confine stesso.
Infatti considerato che nel concetto di vigilanza devono senz'altro rientrare tutte le operazioni che sono utili e dirette alla miglior conservazione della infrastruttura tra cui certamente quella diretta alla cura degli animali che si trovano nella Caserma utili per lo svolgimento delle funzioni militari, non vi è dubbio che l'evento occorso al ricorrente sia riconducibile alle mansioni di vigilanza di una infrastruttura militare di primaria importanza quale la Caserma di Dobbiaco“ (pag. 7 del ricorso introduttivo).
- - -
Di contro il sostiene che “la cura degli animali Controparte_1
dell'infrastruttura militare non possa rientrare nell'attività di vigilanza.
L'attività di vigilanza di cui alla lettera c) designa una particolare attività di protezione di strutture, militari o anche civili, che necessitano di una specifica sorveglianza, anche con uso delle armi, e che comporta una intrinseca pericolosità tale da meritare una particolare tutela normativa.
Per cui l'attività di abbeveramento degli animali presenti nella scuderia della caserma indicata nel ricorso è sicuramente un'attività diversa da quella tipica prevista del comma 563 di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Per come infatti precedentemente precisato, la Corte di Cassazione ha assegnato al comma 563 la prevalenza di tutela per il carattere intrinseco della pericolosità delle ipotesi in esso indicate, sicché se ne deve dedurre che la fattispecie di cui alla lett. c) vuol fare riferimento a tutte quelle attività di vigilanza che impongono l'uso dello strumento atto a imprimere protezione e difesa dell'installazione militare, circostanza da cui discende la pericolosità in sé della ipotesi tipica prevista” (pag.
6-7 della memoria di costituzione). pagina 7 di 16 - - -
La tesi di parte convenuta appare preferibile alla luce degli orientamenti espressi dalla
Suprema Corte.
In proposito è stata ritenuta (Cass. S.U. 4.5.2017, n. 10792) riconducibile alla fattispecie ex art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005 la vicenda in cui un agente di Polizia penitenziaria rimase vittima di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia a una casa circondariale ritenuta rientrante tra le
“infrastrutture civili e militari” (statuendo la Corte che per il perfezionamento di detta fattispecie “è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in un'attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”).
In riferimento a un caso in cui l'attività di vigilanza non riguardava direttamente la struttura, a conclusioni opposte è pervenuta di recente Cass. 14.6.2024, n. 16610, la quale ha statuito: “In tema di benefici per le vittime del dovere ex art. 1, comma 563, lett. c),
l. n. 266 del 2005, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i compiti di sorveglianza dei detenuti ricoverati in infermeria da parte di un agente di polizia penitenziaria siano riconducibili alle attività di vigilanza delle infrastrutture civili e militari)”.
La Corte, dopo aver ricordato l'orientamento espresso da Cass. S.U. 10792/2017 cit. e già menzionato, ha così argomentato: pagina 8 di 16 “6. - Il legislatore ha individuato come contesto tipico di rischio, per la pericolosità insita nell'attività svolta, la vigilanza a infrastrutture civili e militari.
Il legislatore attribuisce rilievo alla vigilanza che ha ad oggetto una determinata infrastruttura e che immediatamente si rivolge a tale infrastruttura, in quanto foriera di rischi apprezzabili.
È proprio la pericolosità immanente alla peculiare attività menzionata dalla legge a dar conto della più incisiva tutela che l'ordinamento appresta, senza richiedere quel quid pluris, caratteristico della diversa fattispecie regolata dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005.
Inquadrata in tali coordinate, la vigilanza assume un contenuto pregnante e non s'identifica in qualsivoglia compito di custodia e di sorveglianza generica, del tutto scevro della speciale pericolosità valorizzata dalla legge (Cass., sez. lav., 20 ottobre
2021, n. 29204).
7. - Nella decisione delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 10792 del 2017, cit.), invocata a supporto del ricorso, veniva in rilievo un sinistro accaduto "durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza" all'infrastruttura carceraria (il già citato punto 2.2. delle Ragioni della decisione).
In particolare, un agente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Pisa "era deceduto come vittima del dovere a seguito d'un colpo di arma da fuoco accidentalmente esploso il 12.7.81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istituto" (punto 1 dei Fatti di causa).
8. - Tale ratio decidendi, legata pur sempre a un'attività di vigilanza in senso stretto e a un servizio di guardia dell'infrastruttura, non si attaglia al caso di specie, contraddistinto dallo svolgimento dei diversi compiti di sorveglianza nei confronti dei pagina 9 di 16 detenuti infermi, in adempimento dei compiti istituzionali che gravano sugli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
9. - Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi.
Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee.
Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge e posta in risalto anche nel controricorso (pagina 4).
A voler assecondare l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine”.
Applicando, mutatis mutandis, questi insegnamenti alla vicenda in esame, si può agevolmente dedurre che l'art. 1 co.563, lett. c) L. 266/2005:
attribuiva rilievo alla vigilanza che immediatamente si rivolgeva alla Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco, costituente certamente una “infrastruttura militare”, il che conferiva a siffatta attività la pericolosità immanente che il legislatore ha inteso valorizzare;
pagina 10 di 16 di contro escludeva dalla sua sfera di applicazione gli eventi invalidanti verificatisi nello svolgimento di compiti di custodia e di sorveglianza generica, vale a dire che non riguardassero immediatamente la e, come tali, non avessero in sé il rischio di Pt_2
danno costituente elemento essenziale di quella fattispecie, tra i quali può essere agevolmente annoverata l'attività di conduzione, finalizzata all'abbeveramento, di un mulo, pur appartenente alla scuderia presente in caserma;
opinare diversamente sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito della norma in quanto attribuirebbe rilievo a un'attività disancorata da specifici riferimenti alla Caserma
e alla particolare pericolosità insita nella vigilanza di infrastrutture civili o militari.
Risulta così palesemente difforme al pensiero della Suprema Corte l'assunto, svolto dal ricorrente a sostegno della propria domanda, secondo cui nel concetto di “vigilanza ad infrastrutture civili e militari” rientrerebbero “tutte le operazioni che sono utili e dirette alla miglior conservazione della infrastruttura tra cui certamente quella diretta alla cura degli animali che si trovano nella Caserma utili per lo svolgimento delle funzioni militari”.
In definitiva non appare perfezionata nella vicenda in esame la fattispecie ex art. 1 co. 563,
lett. c) L. 266/2005, la cui integrazione rappresenta la prima causa petendi che identifica l'azione esercitata dal ricorrente.
a 2)
L'art. 1 co. 564 L. 266/2005 dispone:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito
di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che
pagina 11 di 16 siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
- - -
Ad avviso del ricorrente l'evento invalidante, di cui è rimasto vittima il giorno 22.1.1979,
è sussumibile in detta fattispecie, atteso che “al momento del trauma oggetto di causa il ricorrente svolgeva una mansione straordinaria che esulava dai suoi incarichi ordinari e che comportava nuovi rischi che prima il ricorrente non correva. Infatti l'incarico ordinario del Sig. svolto nelle forze armate all'epoca dell'incidente era di Pt_1
natura impiegatizia ed esattamente C260 come si evince dal Foglio matricolare (doc. 4).
In data 21.01.1979 era stato chiamato a svolgere un servizio straordinario di abbeveramento dei muli della scuderia del che esulava Pt_3 Controparte_4
dalle sue mansioni ordinarie e nell'ambito di tale servizio è stato travolto e calpestato dall'animale” (pag.
7-8 del ricorso introduttivo).
- - -
Di contro il DELLA FE sostiene che: “nell'evento per cui è causa non è CP_1
rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere i presupposti integranti il comma 564 della legge 266/2005.
L'evento dal quale è scaturita la lesione si è verificato accidentalmente, in un contesto che non denota una situazione di eccezionale allarme, di particolare pericolo, di esponenziale minaccia o di maggiore rischio per il personale interessato.
Si deduce, dalla dinamica e dalle circostanze di modo in cui si è verificato, che l'infortunio del
22/01/1979 non rappresenta la concretizzazione di alcun rischio di particolare evidenza, in quanto l'evento si è verificato mentre il ricorrente sbrigava l'attività ordinaria della cura dei muli all'interno della scuderia e in assenza di condizioni di rischio straordinarie.
Trattasi pertanto di evento fortuito e accidentale che si palesa incontestabilmente ordinario. pagina 12 di 16 Il ricorrente sostiene che l'abbeveramento dei muli avrebbe costituito una sua mansione
“straordinaria” che, sostiene, fuoriusciva dai suoi compiti impiegatizi e che avrebbe comportato dei rischi con carattere di eccezionalità.
Ma contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, un tanto non risulta da alcun documento che tale mansione non rientrasse tra i suoi compiti…
Deve perciò ritenersi che l'infortunio non presentasse quelle particolari condizioni ambientali ed operative previste dal comma 564, e ciò nemmeno sotto l'aspetto di maggiori rischi e fatiche di cui al DPR n. 243/2006”.
- - -
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 21.9.2017, n. 21969;
Cass. S.U. 13.1.2017, n. 759; Cass. 4.1.2024, n. 287; Cass. 16.12.2020, n. 28696; Cass.
1.7.2020, n. 13367; 12010 ), in relazione alla fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005,
“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
pagina 13 di 16 L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate.
Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
Ad avviso del ricorrente le “particolari condizioni ambientali od operative”, che hanno caratterizzato la causa di servizio dalla quale è scaturito il sinistro, di cui è rimasto vittima il ricorrente in data 22.1.1979, consisterebbero nella natura straordinaria, in quanto estranea agli ordinari compiti, della mansione al cui espletamento era intento al momento dell'infortunio. In proposito allega che quella mansione consisteva in una prestazione manuale, quale l'abbeveramento dei muli della scuderia del Gruppo
Artiglieria Montagna “Asiago” in Dobbiaco, mentre gli ordinari compiti a lui affidati erano di natura impiegatizia, desumibile dal conferimento dell' “incarico 260C” (addetto alla contabilità) emergente dal Foglio matricolare (doc. 4 fasc. ric.).
Si tratta di assunti non persuasivi in fatto.
Si può, infatti, acconsentire che le “particolari condizioni ambientali od operative”, le quali consistono nell'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005, possano realizzarsi anche con l'aver affidato a colui che successivamente ha contratto l'infermità pagina 14 di 16 permanentemente invalidante (o è deceduto) mansioni diverse e più rischiose o gravose rispetto ai compiti ordinariamente a lui affidati.
Tuttavia non appare corretto l'assunto del ricorrente secondo cui egli al momento del sinistro, accadutogli in data 22.1.1979, era assegnatario di compiti ordinari di natura impiegatizia.
Infatti la circostanza, su cui si fonda questo assunto, ossia il conferimento dell'incarico
“260 C” (addetto alla contabilità), risale, come precisato nella nota (c) del Foglio matricolare, all' “atto dell'invio in congedo” quale soldato addetto all'Artiglieria di montagna, che risulta dallo stesso Foglio matricolare essere avvenuto in data 25.6.1979
ossia oltre cinque mesi dopo il giorno in cui è avvenuto il sinistro (22.1.1979).
Quindi all'epoca dell'infortunio il ricorrente era soltanto un soldato semplice appartenente al Gruppo artiglieria di montagna “Asiago” in Dobbiaco, i cui compiti non risulta fossero limitati a prestazioni di natura impiegatizia.
In definitiva non appare perfezionata nella vicenda in esame neppure la fattispecie ex art. 1
co. 564 L. 266/2005, la cui integrazione rappresenta la seconda causa petendi che identifica l'azione esercitata dal ricorrente.
* * *
Conclusivamente le domande proposte dal ricorrente sono infondate Parte_1
nel merito e, quindi, devono essere rigettate.
2. in ordine alle spese
Le spese non possono che seguire la soccombenza, anche stante il rigore del novellato art. 92 cod.proc.civ..
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione convenuta,
delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.500,00,
maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad
IVA e CNPA.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 2.2.2024
da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vannicelli pec e dall'avv. Alessandro Malossini pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 16
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
Trento, pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Annullare, disapplicare e/o ritenere nulli il provvedimento M-D GPREV REG2016
0010269 del 22.01.2016, notificato il 29.01.2016, con il quale il
[...]
ha rigettato l'istanza di Controparte_2
riesame presentata dal ricorrente, per mezzo del suo tutore pro tempore, per la concessione del beneficio “vittima del dovere” di cui alla legge 266/05 e relativi DPR
243/06 e d.P.R. 181/2009 nonché il precedente decreto n. 13 del 07.03.2012 del
medesimo Controparte_2
con cui è stata rigettata l'stanza di concessione del beneficio “vittima del
[...]
dovere;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello Parte_1
status di “vittima del dovere” o categoria equiparata di cui alla legge 266/05 (art. 1 commi
563 e 564) e relativo DPR 243/06 e d.P.R. 181/200 con una invalidità permanente pari al
100% della capacità lavorativa, con tutte le conseguenze di legge in termini di
riconoscimento dei benefici e comunque condannare il a concedere Controparte_2
i benefici e a porre in essere tutti i conseguenti trattamenti economici derivanti dal
predetto status di “vittima del dovere” o categoria equiparata a far data dalla domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“1)
in via principale – e contestata in ogni caso la dedotta percentuale di invalidità –
dichiarare infondata nel merito la domanda del ricorrente e, per l'effetto, respingere qualsiasi domanda proposta da quest'ultimo;
2)
in subordine, e sempre contestata la ex adverso dedotta percentuale di invalidità,
attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dalla domanda
proposta in sede amministrativa, con esclusione di ogni retroattività rispetto alla
stessa;
3)
in estremo subordine, dichiarare la parziale prescrizione quinquennale delle
provvidenze economiche periodiche (assegni mensili) siccome eccepita in narrativa;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVAZIONE
§1
la domanda proposta dalla ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 19.8.1978 veniva chiamato alle armi e incorporato presso la Scuola del
Servizio di Commissariato e di Amministrazione Militare;
✓ in data 19.10.1978 era trasferito al Gruppo artiglieria di montagna “Asiago”, presso la Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco “BZ”, a meno di 20 Km dal confine di pagina 3 di 16 stato, con il grado di soldato avente incarico 260 C, vale a dire di “addetto alla contabilità”, ossia con mansioni di tipo impiegatizio;
✓ in data 22.1.1979 veniva comandato all'attività di abbeveramento dei muli di scuderia, ma, verso le 11,30, veniva travolto e calpestato da un mulo che stava portando con il filetto;
✓ era ricoverato prima all'ospedale di San Candido, poi a quello di Bolzano, dove rimaneva degente fino al 29.1.1979, quando era dimesso con la diagnosi “contusione
anca sx con ematoma e spondolistesi ant. L5 post traumatica con lombo sciatalgia dx persistente”;
✓ tale lesione era riconosciuta dal come derivante da Controparte_1
causa di servizio e comportante un'infermità con invalidità permanente ascritta in data 20.4.1985 all' 8^ categoria Tabella A, in data 9.11.2007 alla 7^ categoria e in data 21.2.2009 alla 6^ categoria;
✓ in data 6.12.2011 presentava domanda di attribuzione dei benefici ex art. 1 co. 563
lett. c) o 564 L. 23.12.2005 n. 266 e d.P.R.
7.7.2006 n. 243 (doc.
1.1. fasc. ric.) al
MINISTERO DELLA FE, il quale la rigettava con decreto n. 13 del 7.3.2012
(doc.
1.2. fasc. ric.);
✓ egli otteneva in data 22.10.2013 il distintivo di onore di “Ferito in Servizio” (doc.
1.3 fasc. ric.), in data 30.1.2014 l'iscrizione nel Ruolo d'Onore (doc.
1.3 fasc. ric.) e in data 27.10.2014 la promozione al grado di caporale con anzianità 2.4.1988 e al grado di caporal maggiore con anzianità 2.4.1993 (doc.
1.4 fasc. ric.);
✓ in data 31.12.2014 presentava istanza di riesame del decreto n. 13 del 7.3.2012 al
MINISTERO DELLA FE, il quale la rigettava con provvedimento
[...]
REG2016 0010269 del 22.01.2016 (doc.
1.b fasc. ric.); CP_3
pagina 4 di 16 propone domanda volta ad accertare il diritto al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ex art. 1 co.563 lett. c) o 564 L. 266/2005, ex d.P.R 243/2006 ed ex d.P.R.
30.10.2008, n. 181, con un' invalidità permanente pari al 100% della capacità lavorativa, e conseguente domanda di condanna del all'attribuzione dei Controparte_1
relativi benefici.
§2 le difese dell'Amministrazione convenuta
Il svolge le seguenti difese: Controparte_1
I) in via principale,
nega la fondatezza nel merito delle domande di parte ricorrente, asserendo che la vicenda de
qua non è riconducibile né alla fattispecie ex art. 1 co. 563 lett. c) L. 266/2005, né a quella ex art. 1 co. 564 L. 266/2005;
II) in via subordinata,
contesta il grado del 100% di invalidità, indicato dal ricorrente quale conseguenza del sinistro accaduto il 22.1.1979, in quanto determinato in difformità alle previsioni ex art. 3 e 4
d.P.R. 181/2009;
III) in via ulteriormente subordinata,
sostiene che la rivalutazione del beneficio della speciale elargizione decorre dall'1.12.2007,
data di entrata in vigore della L. 29.11.2007 n. 222, che ha convertito il D.L. 1.10.2007, n.
159, il quale ha esteso l'attribuzione di tale beneficio alle vittime del dovere;
IV) in estremo subordine,
sostiene che i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” non possono avere una decorrenza anteriore alla data di proposizione della domanda amministrativa, vale a dire nel caso di specie dal 31.12.2014 o, in subordine, dal 6.12.2011;
pagina 5 di 16 in proposito richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui costituisce una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali, all'interno del quale costituisce una sorta di principio di settore, quella secondo cui il diritto soggettivo alle prestazioni di assistenza sociale, destinate a sopperire a stati di bisogno della persona, in linea generale e salve le eccezioni di legge, non sorge prima che, di propria iniziativa, il soggetto interessato non si induca a farne richiesta
V) in ulteriore estremo subordine,
eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. degli assegni periodici.
le ragioni della decisione
1. in ordine al merito delle domande proposte
Il ricorrente sostiene che il sinistro invalidante, di cui è rimasto Parte_1
vittima in data 22.1.1979, rientri:
1) nella fattispecie ex art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005
e anche
2) nella fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005.
a 1)
L'art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005 dispone:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano
subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:…
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.
- - -
pagina 6 di 16 Ad avviso del ricorrente l'evento invalidante, di cui è rimasto vittima il giorno 22.1.1979,
è sussumibile in detta fattispecie, atteso che “in quella data il ricorrente era impegnato presso la caserma la Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco “BZ” a meno di 20 Km
dal confine di stato che fungeva da punto strategico e di difesa del confine stesso.
Infatti considerato che nel concetto di vigilanza devono senz'altro rientrare tutte le operazioni che sono utili e dirette alla miglior conservazione della infrastruttura tra cui certamente quella diretta alla cura degli animali che si trovano nella Caserma utili per lo svolgimento delle funzioni militari, non vi è dubbio che l'evento occorso al ricorrente sia riconducibile alle mansioni di vigilanza di una infrastruttura militare di primaria importanza quale la Caserma di Dobbiaco“ (pag. 7 del ricorso introduttivo).
- - -
Di contro il sostiene che “la cura degli animali Controparte_1
dell'infrastruttura militare non possa rientrare nell'attività di vigilanza.
L'attività di vigilanza di cui alla lettera c) designa una particolare attività di protezione di strutture, militari o anche civili, che necessitano di una specifica sorveglianza, anche con uso delle armi, e che comporta una intrinseca pericolosità tale da meritare una particolare tutela normativa.
Per cui l'attività di abbeveramento degli animali presenti nella scuderia della caserma indicata nel ricorso è sicuramente un'attività diversa da quella tipica prevista del comma 563 di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.
Per come infatti precedentemente precisato, la Corte di Cassazione ha assegnato al comma 563 la prevalenza di tutela per il carattere intrinseco della pericolosità delle ipotesi in esso indicate, sicché se ne deve dedurre che la fattispecie di cui alla lett. c) vuol fare riferimento a tutte quelle attività di vigilanza che impongono l'uso dello strumento atto a imprimere protezione e difesa dell'installazione militare, circostanza da cui discende la pericolosità in sé della ipotesi tipica prevista” (pag.
6-7 della memoria di costituzione). pagina 7 di 16 - - -
La tesi di parte convenuta appare preferibile alla luce degli orientamenti espressi dalla
Suprema Corte.
In proposito è stata ritenuta (Cass. S.U. 4.5.2017, n. 10792) riconducibile alla fattispecie ex art. 1 co. 563, lett. c) L. 266/2005 la vicenda in cui un agente di Polizia penitenziaria rimase vittima di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia a una casa circondariale ritenuta rientrante tra le
“infrastrutture civili e militari” (statuendo la Corte che per il perfezionamento di detta fattispecie “è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in un'attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”).
In riferimento a un caso in cui l'attività di vigilanza non riguardava direttamente la struttura, a conclusioni opposte è pervenuta di recente Cass. 14.6.2024, n. 16610, la quale ha statuito: “In tema di benefici per le vittime del dovere ex art. 1, comma 563, lett. c),
l. n. 266 del 2005, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria, la quale non ha come oggetto immediato e precipuo il controllo delle infrastrutture. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i compiti di sorveglianza dei detenuti ricoverati in infermeria da parte di un agente di polizia penitenziaria siano riconducibili alle attività di vigilanza delle infrastrutture civili e militari)”.
La Corte, dopo aver ricordato l'orientamento espresso da Cass. S.U. 10792/2017 cit. e già menzionato, ha così argomentato: pagina 8 di 16 “6. - Il legislatore ha individuato come contesto tipico di rischio, per la pericolosità insita nell'attività svolta, la vigilanza a infrastrutture civili e militari.
Il legislatore attribuisce rilievo alla vigilanza che ha ad oggetto una determinata infrastruttura e che immediatamente si rivolge a tale infrastruttura, in quanto foriera di rischi apprezzabili.
È proprio la pericolosità immanente alla peculiare attività menzionata dalla legge a dar conto della più incisiva tutela che l'ordinamento appresta, senza richiedere quel quid pluris, caratteristico della diversa fattispecie regolata dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005.
Inquadrata in tali coordinate, la vigilanza assume un contenuto pregnante e non s'identifica in qualsivoglia compito di custodia e di sorveglianza generica, del tutto scevro della speciale pericolosità valorizzata dalla legge (Cass., sez. lav., 20 ottobre
2021, n. 29204).
7. - Nella decisione delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 10792 del 2017, cit.), invocata a supporto del ricorso, veniva in rilievo un sinistro accaduto "durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza" all'infrastruttura carceraria (il già citato punto 2.2. delle Ragioni della decisione).
In particolare, un agente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Pisa "era deceduto come vittima del dovere a seguito d'un colpo di arma da fuoco accidentalmente esploso il 12.7.81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istituto" (punto 1 dei Fatti di causa).
8. - Tale ratio decidendi, legata pur sempre a un'attività di vigilanza in senso stretto e a un servizio di guardia dell'infrastruttura, non si attaglia al caso di specie, contraddistinto dallo svolgimento dei diversi compiti di sorveglianza nei confronti dei pagina 9 di 16 detenuti infermi, in adempimento dei compiti istituzionali che gravano sugli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
9. - Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi.
Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee.
Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge e posta in risalto anche nel controricorso (pagina 4).
A voler assecondare l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine”.
Applicando, mutatis mutandis, questi insegnamenti alla vicenda in esame, si può agevolmente dedurre che l'art. 1 co.563, lett. c) L. 266/2005:
attribuiva rilievo alla vigilanza che immediatamente si rivolgeva alla Caserma di distaccamento sita in Dobbiaco, costituente certamente una “infrastruttura militare”, il che conferiva a siffatta attività la pericolosità immanente che il legislatore ha inteso valorizzare;
pagina 10 di 16 di contro escludeva dalla sua sfera di applicazione gli eventi invalidanti verificatisi nello svolgimento di compiti di custodia e di sorveglianza generica, vale a dire che non riguardassero immediatamente la e, come tali, non avessero in sé il rischio di Pt_2
danno costituente elemento essenziale di quella fattispecie, tra i quali può essere agevolmente annoverata l'attività di conduzione, finalizzata all'abbeveramento, di un mulo, pur appartenente alla scuderia presente in caserma;
opinare diversamente sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito della norma in quanto attribuirebbe rilievo a un'attività disancorata da specifici riferimenti alla Caserma
e alla particolare pericolosità insita nella vigilanza di infrastrutture civili o militari.
Risulta così palesemente difforme al pensiero della Suprema Corte l'assunto, svolto dal ricorrente a sostegno della propria domanda, secondo cui nel concetto di “vigilanza ad infrastrutture civili e militari” rientrerebbero “tutte le operazioni che sono utili e dirette alla miglior conservazione della infrastruttura tra cui certamente quella diretta alla cura degli animali che si trovano nella Caserma utili per lo svolgimento delle funzioni militari”.
In definitiva non appare perfezionata nella vicenda in esame la fattispecie ex art. 1 co. 563,
lett. c) L. 266/2005, la cui integrazione rappresenta la prima causa petendi che identifica l'azione esercitata dal ricorrente.
a 2)
L'art. 1 co. 564 L. 266/2005 dispone:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito
di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che
pagina 11 di 16 siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
- - -
Ad avviso del ricorrente l'evento invalidante, di cui è rimasto vittima il giorno 22.1.1979,
è sussumibile in detta fattispecie, atteso che “al momento del trauma oggetto di causa il ricorrente svolgeva una mansione straordinaria che esulava dai suoi incarichi ordinari e che comportava nuovi rischi che prima il ricorrente non correva. Infatti l'incarico ordinario del Sig. svolto nelle forze armate all'epoca dell'incidente era di Pt_1
natura impiegatizia ed esattamente C260 come si evince dal Foglio matricolare (doc. 4).
In data 21.01.1979 era stato chiamato a svolgere un servizio straordinario di abbeveramento dei muli della scuderia del che esulava Pt_3 Controparte_4
dalle sue mansioni ordinarie e nell'ambito di tale servizio è stato travolto e calpestato dall'animale” (pag.
7-8 del ricorso introduttivo).
- - -
Di contro il DELLA FE sostiene che: “nell'evento per cui è causa non è CP_1
rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere i presupposti integranti il comma 564 della legge 266/2005.
L'evento dal quale è scaturita la lesione si è verificato accidentalmente, in un contesto che non denota una situazione di eccezionale allarme, di particolare pericolo, di esponenziale minaccia o di maggiore rischio per il personale interessato.
Si deduce, dalla dinamica e dalle circostanze di modo in cui si è verificato, che l'infortunio del
22/01/1979 non rappresenta la concretizzazione di alcun rischio di particolare evidenza, in quanto l'evento si è verificato mentre il ricorrente sbrigava l'attività ordinaria della cura dei muli all'interno della scuderia e in assenza di condizioni di rischio straordinarie.
Trattasi pertanto di evento fortuito e accidentale che si palesa incontestabilmente ordinario. pagina 12 di 16 Il ricorrente sostiene che l'abbeveramento dei muli avrebbe costituito una sua mansione
“straordinaria” che, sostiene, fuoriusciva dai suoi compiti impiegatizi e che avrebbe comportato dei rischi con carattere di eccezionalità.
Ma contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, un tanto non risulta da alcun documento che tale mansione non rientrasse tra i suoi compiti…
Deve perciò ritenersi che l'infortunio non presentasse quelle particolari condizioni ambientali ed operative previste dal comma 564, e ciò nemmeno sotto l'aspetto di maggiori rischi e fatiche di cui al DPR n. 243/2006”.
- - -
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 21.9.2017, n. 21969;
Cass. S.U. 13.1.2017, n. 759; Cass. 4.1.2024, n. 287; Cass. 16.12.2020, n. 28696; Cass.
1.7.2020, n. 13367; 12010 ), in relazione alla fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005,
“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
pagina 13 di 16 L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate.
Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
Ad avviso del ricorrente le “particolari condizioni ambientali od operative”, che hanno caratterizzato la causa di servizio dalla quale è scaturito il sinistro, di cui è rimasto vittima il ricorrente in data 22.1.1979, consisterebbero nella natura straordinaria, in quanto estranea agli ordinari compiti, della mansione al cui espletamento era intento al momento dell'infortunio. In proposito allega che quella mansione consisteva in una prestazione manuale, quale l'abbeveramento dei muli della scuderia del Gruppo
Artiglieria Montagna “Asiago” in Dobbiaco, mentre gli ordinari compiti a lui affidati erano di natura impiegatizia, desumibile dal conferimento dell' “incarico 260C” (addetto alla contabilità) emergente dal Foglio matricolare (doc. 4 fasc. ric.).
Si tratta di assunti non persuasivi in fatto.
Si può, infatti, acconsentire che le “particolari condizioni ambientali od operative”, le quali consistono nell'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1 co. 564 L. 266/2005, possano realizzarsi anche con l'aver affidato a colui che successivamente ha contratto l'infermità pagina 14 di 16 permanentemente invalidante (o è deceduto) mansioni diverse e più rischiose o gravose rispetto ai compiti ordinariamente a lui affidati.
Tuttavia non appare corretto l'assunto del ricorrente secondo cui egli al momento del sinistro, accadutogli in data 22.1.1979, era assegnatario di compiti ordinari di natura impiegatizia.
Infatti la circostanza, su cui si fonda questo assunto, ossia il conferimento dell'incarico
“260 C” (addetto alla contabilità), risale, come precisato nella nota (c) del Foglio matricolare, all' “atto dell'invio in congedo” quale soldato addetto all'Artiglieria di montagna, che risulta dallo stesso Foglio matricolare essere avvenuto in data 25.6.1979
ossia oltre cinque mesi dopo il giorno in cui è avvenuto il sinistro (22.1.1979).
Quindi all'epoca dell'infortunio il ricorrente era soltanto un soldato semplice appartenente al Gruppo artiglieria di montagna “Asiago” in Dobbiaco, i cui compiti non risulta fossero limitati a prestazioni di natura impiegatizia.
In definitiva non appare perfezionata nella vicenda in esame neppure la fattispecie ex art. 1
co. 564 L. 266/2005, la cui integrazione rappresenta la seconda causa petendi che identifica l'azione esercitata dal ricorrente.
* * *
Conclusivamente le domande proposte dal ricorrente sono infondate Parte_1
nel merito e, quindi, devono essere rigettate.
2. in ordine alle spese
Le spese non possono che seguire la soccombenza, anche stante il rigore del novellato art. 92 cod.proc.civ..
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione convenuta,
delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.500,00,
maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad
IVA e CNPA.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 16 di 16