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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2963/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Varese, via Straurenghi n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via Trombini C.F._2
n. 3, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F.: ), nato ad [...], l'[...] e residente in CP_1 C.F._3
Varese, Via Giovanni Verga n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. MAURO GIARDINI (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via Carlo C.F._4
Giuseppe Veratti n. 3 nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
giusta procura il calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso e di legge: condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex CP_1 Parte_2
art. 1854 cc e 1298, II comma cc, e/o in subordine ex art. 2033 ed in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc le somme dallo stesso indebitamente prelevate dal comune conto corrente n. c/c n.
1000/2067 acceso presso IntesaSanPaolo, Filiale di Casciago, pari ad € 20.148,23. Somme da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli prelievi al saldo effettivo.
Condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex art. 1813 cc, 219 CP_1 Parte_2
cc e/o in subordine ex art. 2033 cc e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc la somma di
€ 24.000,00 corrisposta dalla SI.ra a favore del SI. con assegno bancario Parte_2 CP_1
3/07/13 tratto dal suo conto personale e versato dal SI. sul proprio conto corrente presso CP_1
EC Bank SPA. Se del caso con fissazione di un termine ex art. 1817 cc, che non potrà essere superiore a tre mesi dalla emissione della sentenza. Somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in ogni caso, dalla dazione al saldo effettivo.
Condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex art. 1813 e ss, 219 CP_1 Parte_2 cc e/o in subordine ex art. 2033 e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc la somma di €
9.760,00 dalla stessa corrisposta per il pagamento della provvigione a favore dell'Agenzia
Immobiliare per l'acquisto della casa sita a Varese, Via del Cairo, 34. Se del caso con fissazione di un termine ex art. 1817 cc, che non potrà essere superiore a tre mesi dalla emissione della sentenza.
Somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in ogni caso, dalla dazione al saldo effettivo. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
In via istruttoria: letta l'ordinanza 12/07/23 nonché l'ordinanza 26/03/24 e, richiamato il verbale di udienza 14/05/24, parte attrice, per scrupolo di difesa, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate ma non ammesse, in parziale revoca dell'ordinanza 12/07/23, richiamando le memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 183, VI comma cpc nonché le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/23.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avanzate dalla sig.ra Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
[...]
In via riconvenzionale: in ogni caso con condanna della sig.ra alla restituzione al Parte_2 sig. dei prestiti personali effettuati in suo favore pari ad € 5.000,00 in data 24.07.2012 CP_1 ed € 2.000 in data 01.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data della messa in mora
(12.11.2021) al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa
In via istruttoria Si chiede la modifica dei provvedimenti in data 12.07.2023, 26.03.2024 e 14.05.2023 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie e di verificazione formulate con memorie ex art.
183, 6 comma cpc n.ri 1,2 e 3. Si quindi insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi già indicati e per interrogatorio formale dell'attrice:
a) “Vero che, nel novembre 2017 si rivolgevano a lei la sig.ra con l'intenzione Parte_2 di costituire un fondo pensione personale il cui premio iniziale di € 2.000,00 veniva anticipato dal sig. mediante bonifico bancario, come da documenti 25 e 26 che si CP_1 rammostrano” ® Si indica quale teste sul capitolo A) che precede il Broker dell'agenzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, IFC S.r.l., SI. presso l'Agenzia Unipol di Testimone_1
Varese Piazza Monte Grappa n.12
b) “Vero che nel novembre 2017 la sig.ra all'epoca impiegata di Parte_2 [...]
sita in Casciago, Via Tividino n.15, chiedeva allo che si occupa di Parte_3 Parte_4
predisporre e trasmettere le buste paga dei dipendenti di di inserire nel Parte_3 prospetto della busta paga l'IBAN afferente il conto corrente personale dell'allora di lei marito, sig. (come da documento 29 che si rammostra al teste)”; CP_1
d) “Vero che nel dicembre 2018, a seguito di vicissitudini personali fra i sigg.ri ed CP_1
quest'ultima chiedeva allo di inserire un nuovo IBAN- questa Parte_2 Parte_4
volta personale) per il pagamento dello stipendio (come da doc. 30 che si rammostra al teste).” si indicano quali testi: presso studio corrente in Varese, Via Volta Tes_2 Pt_4
n.4; presso studio Giuseppe Amati in Varese, Via Volta n.4; Giuseppe Amati, Testimone_3 presso il suo studio in Varese, Via Volta n.
4. Si chiede altresì disporre l'interrogatorio formale della SI.ra oltre all'interrogatorio formale della sig.ra Parte_2 [...]
sulle seguenti circostanze: Parte_2
h) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018 il rateo mensile dell'importo di € 249,00
(ratei dal n. 11 al n.23) per il finanziamento della sua autovettura Smart è stato pagato dal conto corrente personale EC del sig. (si vedano, a mero titolo di esempio CP_1
operazioni in data 28.12.2017; 26.01.2018; 26.02.2018 come risultanti dall'estratto conto prodotto al doc.22 fascicolo convenuto)”; i) “Vero che l'importo complessivo di € 3.237,00 corrispondente a n.13 ratei mensili per
l'acquisto della sua autovettura Smart è stato pagato dal conto corrente personale EC
n.3098 del SI. (come da documento 22 che si rammostra)”; CP_1
n) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018, dal conto corrente personale del sig.
[...]
n.3908, partiva un bonifico mensile dell'importo di € 800,00 (per un totale CP_2 complessivo di € 8.800,00 circa) in favore del conto corrente 1000/2067 cointestato fra lei ed il sig. con causale “Mutuo+spese condominiali” come risulta dal documento 22 CP_1
che si rammostra);
q) “Vero che con la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale
EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata il 16.02.2018 per il pagamento CP_1 dell'importo di € 23,73, presso il Duty Free dell'aeroporto di Dubai”
r) ) “Vero che con la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale
EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata il 28.12.2017 per il pagamento CP_1 dell'importo di € 362,00, a saldo del soggiorno presso l'hotel Homes in Florence di Firenze presso cui ha soggiornato la sig.ra per un periodo di vacanza con le sue Parte_2 amiche” (come da doc.22 che si rammostra al teste – estratto conto I trimestre 2018);
s) “Vero che in data 06.04.2018 utilizzava la carta ***365 appoggiata sul conto corrente personale EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra CP_1 [...] presso l'esercizio commerciale di Viareggio “Magnfica Srl” per la somma di € Parte_2
199,00 (come doc.22 che si rammostra);
t) “Vero la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale EC n.
3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra per CP_1 Parte_2
l'acquisto di vestiario presso esercizi commerciali quali DE (cfr. doc 22 in data 11.01.2018),
HE (cfr. doc.22 in data 24.11.2018);
u) “Vero la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale EC n.
3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra per il CP_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 341,79 afferente la polizza assicurativa RC auto presso Zurich
Connect della sua autovettura (cfr. doc. 22 in data 07.03.2018);
v) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018 i ratei mensili di € 30,00 ed € 10,00 delle utenze telefoniche della sig.ra e della di lei madre venivano pagati dal Parte_2
conto corrente personale EC del sig. (come da doc.22 che si rammostra – si CP_1
veda 09.04.18; 02-06.06.2018; 02-03.07.18; 03.10.18);
z) “Vero che nei mesi dicembre 2018 (in data 14.12.2018 si veda doc. 11 fasc. convenuto) e gennaio 2019 (in data 14.01.2019 si veda doc.12 fasc. convenuto) il sig. CP_1 effettuava dal proprio conto corrente personale EC 3908 n.2 bonifici dell'importo di €
800,00 ciascuno in favore del conto corrente cointestato 1000/2067 con causale
“”mutuo+spese condominiali”,
Si insiste altresì per l'istanza di verificazione e le istanze istruttorie formulate con note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.07.2023, con espresso rinvio alle memorie ex art. 183 n.ri 1,2, e 3 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato l'11.11.2022, la SI ha convenuto in giudizio il SI. Parte_2 deducendo di essere creditrice nei confronti dell'ex marito dell'importo di € 53.903,23 CP_1
e chiedendo la sua condanna alla restituzione dell'importo in questione.
In data 9.3.2023 si costituiva in giudizio il signor che eccepiva l'inammissibilità delle CP_1
domande attoree e in ogni caso contestando di essere di essere debitore ma anche l'infondatezza delle stesse per mancanza dei presupposti di legge, confutando ogni singola richiesta che veniva contestata anche nel quantum e svolgendo domanda riconvenzionale per € 7.000,00 in relazione a dei prestiti di natura personale effettuati in favore della ex moglie ovvero senza che tali elargizioni assumessero rilievo nello svolgimento della vita familiare.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale, svolta alle udienze del 15.11.2023, 17.1.2024,
27.2.2024, nonché per il tramite dell'acquisizione di documentazione richiesta dalle parti ex art. 210
c.p.c..
Veniva, poi, fissata l'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nella qual occasione il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice vanno rigettate per le ragioni di cui si dirà.
La sig.ra ed il sig. sono stati uniti dal vincolo del matrimonio, in regime di Parte_2 CP_1 separazione dei beni dal 01.06.2009 sino al 16.05.2019, data della stipula dell'accordo di separazione personale, con effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.02.2023.
Parte attrice, nel presente giudizio, ha chiesto la ripetizione delle seguenti somme:
a) € 20.148,23, di cui € 2.856,23, risultanti sul conto corrente cointestato fra le parti 1000/2067 acceso presso filiale di Casciago, alla data di estinzione nel dicembre 2018 ed € 17.292,00 CP_3 corrispondente a stipendi dell'attrice dal 18.12.2017 al 30.11.2018, indebitamente sottratti dal sig. dal conto corrente cointestato n. 1000/2067 acceso presso filiale di CP_1 CP_3
Casciago. Quanto precede ai sensi degli artt. 1854, 1298, II comma e/o 2033 cc;
b) € 24.000,00, per averli anticipati in data 03.07.2013 al sig. per l'acquisto CP_1 dell'abitazione coniugale – in comproprietà con l'attrice sita Via Del Cairo a Varese – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1813 c.c., 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c.;
c) infine, la somma di € 9.760,00, corrispondente all'importo dalla medesima pagato in data
15.07.2013 a favore dell'agenzia immobiliare Prealpi per l'acquisto della casa coniugale di via Del Cairo a Varese, sempre ai sensi degli artt. 1813 c.c., 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare come, ai sensi dell'art. 143 c.c., esiste un vincolo di solidarietà familiare tra i coniugi, i quali sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
I coniugi hanno l'obbligo reciproco di assistenza materiale e quello di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, assicurando al nucleo familiare cure ed accudimento
Il matrimonio, infatti, si fonda sul principio non derogabile di solidarietà morale e materiale, il quale si estrinseca in vario modo, in relazione all'aspetto della vita coniugale che si prende in considerazione.
Il legislatore ha quindi delineato la famiglia come luogo di autorealizzazione e di crescita dei coniugi, all'interno del quale ciascuno di essi offre il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi comuni al nucleo familiare e dell'altro coniuge. In concreta attuazione di tale indirizzo, il nucleo familiare è pervaso dalla reciproca collaborazione nella gestione e conduzione della vita familiare non soltanto nell'interesse della prole, bensì anche dell'altro coniuge.
Sul punto, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n.18749/2004, ha stabilito che "i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio”.
Con la sentenza n. 10942 del 27 maggio 2015, ed ancor più con la ulteriore ordinanza n.10927 del 7 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il precedente indirizzo interpretativo, enunciando quanto segue “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143
e 316 bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”.
Da ciò consegue che: provvedere in tutto o in parte al mantenimento del coniuge;
porre a disposizione del nucleo familiare un immobile di proprietà esclusiva;
erogare integralmente le somme necessarie al pagamento dei ratei del mutuo cointestato che grava sulla abitazione familiare;
partecipare alle spese di gestione del menage familiare ed anche assicurare periodi di vacanza o acquistare beni di consumo destinati all'uso dei familiari non determina l'insorgere di un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge, trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare ed, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 c.c.. La Corte di Cassazione espressamente ha argomentato che “in via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa” (Cass., con ordinanza n.5385/2023).
Secondo l'opinione maggioritaria, pertanto, può farsi eccezione unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l'erogazione sia avvenuta per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge.
Occorre ora valutare la concreta applicabilità di questi principi in relazione alle singole somme richieste dall'attrice.
Per quanto attiene, in primo luogo, alla somma di € 20.148,23, riconducibile al conto corrente cointestato fra le parti 1000/2067 acceso presso filiale di Casciago, questa si compone, CP_3 in realtà, di due voci: a) € 2.856,23 risultanti sul conto corrente cointestato alla data di estinzione, asseritamente avvenuta nel dicembre 2018; b) € 17.292,00 corrispondente a stipendi dell'attrice dal
18.12.2017 al 30.11.2018, indebitamente sottratti dal sig. dal conto corrente in questione. CP_1
In relazione alla somma sub a), parte attrice riferiva che, alla data del 19/12/18 il saldo del conto corrente cointestato ammontava ad € 5.167,61. (doc. 4), somma che tratteneva CP_1 interamente, senza corrispondere alla cointestataria la somma di sua spettanza pari ad € 2.583,81.
Riferiva, inoltre, come, in data 27/12/18 il convenuto restituiva al suocero un debito personale con lo stesso contratto di € 2.000,00 (doc. 4 bis) e tratteneva la restante somma, nel frattempo, incrementata da un rimborso INPS di € 545,46 - bonus asilo (doc. 4 ter).
Sul punto va osservato come, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso
o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi si una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del codice civile - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cass. 26069/2022).
Sul punto, parte attrice, su cui grava onere della prova, si è limitata a richiedere la somma in questione ai sensi degli artt. 1854 e 1298 c.c. senza nulla produrre, in ordine allo storico del conto corrente, limitandosi a documentare il pagamento del credito personale del convenuto contratto con il suocero e l'accredito dovuto al bonus asilo. In relazione al primo, parte convenuta ha depositato documentazione (doc.21) che smentisce la predetta natura personale, dato atto di come anche nell'estratto conto si dà atto che trattasi di somma relativa a pagamento di vacanza in Thailandia, cui risultano aver beneficiato entrambi i soggetti, il cui pagamento era stato anticipato dal padre della convenuta.
Inoltre, sempre parte convenuta ha depositato documentazione che attesta che la chiusura del conto corrente è avvenuta in data 12.09.2019 (doc. 15), con accredito del residuo (pari a 16 euro circa) a favore della sig.ra (doc. 34), circostanze non specificatamente contestate da parte attrice. Parte_2
La richiesta di rimborso, pertanto, non può essere accolta, né ai sensi degli articoli suddetti né ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo supportata da elementi univoci tali da provare l'effettiva somma di cui il convenuto asseritamente ha usufruito in misura eccedente la quota parte di sua spettanza o comunque in modo indebito.
Per quanto attiene, invero, alla somma sub b), parte attrice deduce in particolare che tale importo è stato dal sig. indebitamente prelevato dal conto cointestato 1000/2067 fra il 18.12.2017 ed il CP_1
30.11.2018.
Dagli estratti conto depositati in corso di causa, la retribuzione della SI.ra nel periodo Parte_2
predetto, veniva versata dal datore di lavoro sul c/c n. 1000/2067 intestato ad Parte_3
entrambi i coniugi (doc. 5) e parzialmente trasferita sul c/c acceso presso EC ed intestato esclusivamente al SI. solitamente per il tramite di bonifici con la seguente causale CP_1
“stipendio chicca”.
Il convenuto ha contestato sia l'an che il quantum ribadendo di non avere mai prelevato indebitamente somme dal conto corrente cointestato e riferendo come sia “di palamare evidenza come i versamenti pari ad € 14.928,00 – e non 17.292,00 come ex adverso dedotto – siano stati eseguiti proprio dalla stessa in ragione del generale obbligo di contribuire alle spese della famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c.”.
In ordine all'an, parte convenuta ha depositato il doc. 29, che veniva disconosciuto dalla SI.ra
[...]
. Trattasi, in particolare, di mail in cui la stessa richiedeva che il proprio stipendio venisse Pt_2 accreditato sul conto corrente personale dell'allora marito SI. nonché il doc. 30, CP_1
analoga mail, datata dicembre 2018, contenente la richiesta che lo stipendio dell'attrice venisse accreditato mediante bonifico sul conto personale della stessa.
Va precisato come entrambe le mail, effettivamente, non derivino da un indirizzo personale della attrice, ma dalla mail della società presso cui lavorava e ivi risultano dalla stessa firmate.
Sul punto, in sede di istruttoria, è stata sentita la SI la quale in relazione alla Tes_2 circostanza per cui fosse stata la SI all'epoca dipendente di a Parte_2 Parte_3 chiedere all'ufficio paghe di disporre i bonifici su di un conto corrente che non fosse il suo personale, riferiva “vero, a me arrivavano mail della sig.ra in cui mi diceva dove accreditare lo Parte_2
stipendio e ricordo che mi era arrivata una mail in cui mi si chiedeva di accreditare lo stipendio sul conto cointestato”; riferiva, inoltre, “ho sempre ricevuto mail da quell'indirizzo da parte della stessa.
Solitamente il sig. prima di mandare mail, chiama in ufficio se ha bisogno di qualcosa. ADR: CP_1 il sig. utilizza un indirizzo suo personale, che non ricordo”. CP_1
Oltre a ciò, tuttavia, l'istruttoria condotta in corso di causa e la documentazione fornita da parte attrice non ha dimostrato né chi abbia materialmente provveduto ai versamenti suddetti (considerato che il conto, infatti, risultava cointestato e, come tale, entrambi gli ex coniugi potevano liberamente disporvi) né l'assenza di un accordo tra le parti circa la possibilità che parte dello stipendio dell'attrice fosse destinato a coprire parte delle spese familiari.
Tale accordo, infatti, alla luce della documentazione in atti, può presumersi dal fatto che, al momento della disgregazione familiare avvenuta al fine 2018, lo stipendio non risulta più esser stato accreditato nel conto cointestato, ma in quello dell'attrice (circostanza, invero, dalla stessa non contestata).
Altre circostanze rilevanti, in tal senso, risultano sia il fatto che nel conto, sui cui migrava lo stipendio dell'attrice, confluisse pure lo stipendio del signor nonché il fatto che l'attrice stessa abbia CP_1
confermato di aver avuto a propria disposizione la carta multifunzionale, che appoggiava sul conto in questione e di averla utilizzarla nell'interesse della famiglia.
Considerato, pertanto, che la maggior parte delle uscite del conto EC sono sicuramente riconducibili al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare (doc. 21) e in assenza di una specifica prova, gravante su parte attrice, circa l'assenza di un accordo tra le parti anche con riferimento alla soglia delle somme di cui il signor avrebbe potuto disporre, è CP_1
presumibile che le somme accreditate sul conto predetto fossero essenzialmente utilizzate per far fronte alle necessità della famiglia.
Come tali, pertanto, le predette somme non risultano rimborsabili, dal momento che tale condotta costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale. L'assenza di prova circa un accorto tra le parti porta a ritenere assorbita ogni valutazione anche ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Parte attrice, poi, chiede la condanna ex art. 1813 cc, 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss c.c. della somma di € 24.000,00 dalla stessa corrisposta a favore dell'ex marito con assegno bancario 3/07/13 tratto dal suo conto personale e versato dal SI. sul proprio conto corrente presso EC per l'acquisto dell'abitazione coniugale - in CP_1 comproprietà con l'attrice - sita Via Del Cairo a Varese nonchè della somma di € 9.760,00, per la provvigione dell'intermediario immobiliare versata dalla SI.ra con assegno tratto dal Parte_2
proprio conto corrente n. 1000/2068 Intesa San Paolo.
Quanto al richiamo all'art. 1813 c.c. va precisato come l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (Cass., n. 27372/2021).
In caso di contestazione circa l'esistenza di contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo.
Invero, ove venga contestato il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo il mutuante tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, mediante la produzione del contratto.
La datio di una somma di denaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, pur ammettendone la ricezione, la controparte ne deduca una diversa ragione.
Nello specifico, per quanto attiene ai rapporti tra coniugi, va osservato come il ricorso a prestiti tra familiari, quale forma di sostegno per far fronte a particolari necessità o situazioni contingenti, assume la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo gratuito, consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi (c.d. prestiti infruttiferi). La circostanza che tra le parti sussista un rapporto di coniugio e/o di parentela, non esclude difatti l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge e/o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità (Cass. n. 1277/2014).
Ciò posto, risulta incontestata la circostanza che le somme predette siano stata utilizzate per l'acquisto della casa familiare e per il pagamento della provvigione dell'intermediario immobiliare.
Considerato che
l'immobile in questione costituiva residenza familiare è presumibile la sussistenza di un progetto di vita comune e di un comune obiettivo che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.
Un tanto quindi risulta sufficiente ad escludere la sussistenza di un contratto di mutuo, non essendo, altresì, stato provata l'esistenza, in capo al convenuto, della obbligazione di restituzione dell'importo consegnato.
Con riguardo, poi, in particolare alla somma di € 9.760,00 pagata direttamente all'agenzia immobiliare, la fattispecie del mutuo non può nemmeno astrattamente venire in considerazione mancando, addirittura, il soggetto giuridico mutuatario.
Quanto al richiamo all'art. 219 c.c., quest'ultimo - riconoscendo al coniuge di poter provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi - riguarda essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna eccezione configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari (Cass. n. 18554/2013).
Tale disposizione, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie, in quanto non si discute di per sé circa la proprietà di beni mobili, considerato che, come riferito dalla medesima attrice, le somme sono state impiegate per l'acquisto della casa coniugale e/o il pagamento dell'intermediario immobiliare e di queste viene chiesta solamente la restituzione senza sollevare dubbi in ordine alla titolarità.
Quanto ai riferimenti agli artt. 2033 e 2041 c.c. va premesso come il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, ossia privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Nel caso di specie, tuttavia, per tutte le ragioni anzidette, risulta pacifica l'esistenza di una causa sottesa ai versamenti eseguiti dall'attrice.
Trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, ossia l'acquisto di una casa, queste sono, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 c.c. quanto meno per la metà dell'importo versato.
Al riguardo, va osservato come secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario deve essere esclusa la ripetibilità delle somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento, ad esempio, dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.
In applicazione di tale principio risulta priva di fondamento la ricostruzione di parte attrice secondo cui “le somme da essa versate sono servite per far fronte ad investimenti personali (casa coniugale, rivenduta a distanza di neanche 5 anni, con un guadagno rispetto all'acquisto, di € 155.000,00 e non per le opere eseguite personalmente dal SI. non provate e che si contestano)”, in quanto con CP_1
le stesse non si è provveduto all'acquisto di un bene personale, ma di un bene nell'interesse della famiglia ove la stessa, se pur per 5 anni, ha risieduto assieme all'ex marito e alla prole.
Nell'accordo di separazione, inoltre, si dava atto che gli ex coniugi si sono divisi il ricavato della vendita dell'immobile in questione, dichiarando, altresì, che all'uopo tra gli stessi nulla era più dovuto
(cfr. doc. 14).
Al riguardo trova applicazione quanto riferito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità
e di adeguatezza” (Cass., n. 11330/2009).
Nel caso di specie non possono ritenersi rispettati, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn. 3713/2003;
14732/2018; Cass. 11303/2020), in assenza di allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'attrice e considerato che comunque la stessa, come desumibile dagli estratti conti in atti, godeva di una retribuzione stabile, tale da ritenere proporzionata la contribuzione della stessa fornita, nei termini suddetti, per l'acquisto della casa.
L'attrice, infine, nulla ha provato circa il fatto che l'erogazione fosse avvenuta per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge, ne consegue l'irrepetibilità delle somme versate, anche alla luce del fatto che alla stessa è già stata corrisposta la metà del valore dell'immobile così come venduto prima della separazione, somma che deve ritenersi satisfattiva anche di quanto anticipato ai fini dell'acquisto dell'immobile.
Per tutte le ragioni anzidette, nessuna delle azioni esercitate da parte dell'attrice si assume integrata né la relativa prova può dirsi raggiunta. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, va preliminarmente riferito come la stessa non è stata parzialmente rinunciata, così come confermato dalla medesima parte nella propria comparsa conclusionale.
Nello specifico, parte convenuta chiede la restituzione della somma: a) € 5.000,00, versata dal SI. lla sig.ra in data 24.07.2012; b) € 2.000,00 anticipata dal sig. ell'interesse CP_1 Parte_2 CP_1 della sig.ra per l'apertura della sua posizione previdenziale privata. Parte_2
Quanto alla somma di € 5.000,00, il, pagamento risulta dall'estratto conto 2012 del conto EC, con indicazione della causale “Prestito Chicca” e dall'estratto conto del conto corrente personale depositato dalla sig.ra ex art. 210 c.c.. Parte_2
Sul punto, parte convenuta si limita a riferire come trattasi di debito, afferente somme favorite alla moglie per scopi personali al di fuori della vita familiare e ne chiede la restituzione, stante la mancata prova della corresponsione del quantum dovuto.
Sul punto vanno richiamati i principi anzidetti in tema di onere della prova in presenza di un contratto di mutuo, ove il mutuante deve fornire specifica prova della pattuizione di un obbligo di restituzione tra le parti.
L'accertamento del titolo sottostante alla domanda di restituzione dell'asserito mutuante è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute. Tale principio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva (Cass., nn. 27372/2021, 11664/2023).
Tuttavia nel caso di specie difetta la prova sia in un senso che nell'altro.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'ulteriore somma richiesta. Invero, anche in tal caso, non è stata fornita prova della ragione dell'asserito prestito, non essendo sufficiente quanto allegato da parte convenuta (doc. 25, 26).
Tale assenza ben può essere giustificata, per il tramite del principio di diritto richiamato da parte attrice, espresso dalla Corte di Cass. 13/01/23 n. 864, se pur, di fatto, la stessa riguardi fattispecie non del tutto combaciante con quella in analisi.
In ogni caso, nel predetto arresto la Corte ha dato atto che i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c. non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
Se pur, infatti, il pagamento sia incontestato, si può presumere, stante il contenuto importo, che lo stesso costituisca, in realtà, una liberalità ai sensi dell'art. 2034 c.c. La donazione, infatti, è prevista e disciplinata all'art. 769 c.c. e prevede l'arricchimento di una parte a confronto dell'altra per spirito di liberalità. Affinché ci sia donazione è necessario che vi sia un incremento nel patrimonio del donatario con conseguente depauperamento del patrimonio del donante nonché l'attribuzione patrimoniale o l'arricchimento altrui deve avvenire per spirito di liberalità, ossia in piena spontaneità per soddisfare dei propri interessi non patrimoniali.
La giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi.
Ciò è quanto distingue la donazione dall'obbligazione naturale, in quanto se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità ma in esecuzione di un dovere morale si è in presenza di quest'ultima.
In questo caso la giusta causa va individuata nell'animus solvendi, ossia nell'esigenza di adempiere ad un obbligo morale che impone di rispettare dei principi etici.
Le obbligazioni naturali sono disciplinate dall'art. 2034 c.c. e non costituiscono degli obblighi giuridici. Ciò significa che non si è tenuti ad adempiere agli obblighi morali ma se nonostante ciò si dà esecuzione ad un dovere morale non è poi possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato.
In tema, in particolare, di trasferimento di denaro nell'ambito di convivenza more uxorio, è intervenuta la Corte Cassazione con sentenza n. 14732/2018, la quale ha precisato come nell'ambito di siffatto tipo di convivenza si deve escludere che possa costituire giusta causa l'arricchimento di un convivente avvenuto a seguito di prestazioni che esulano il mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto in questione.
Tuttavia, quando le spese sostenute sono state ingenti rispetto alla condizione economico- patrimoniale del convivente, la notevole sproporzione fa ritenere di aver travalicato il principio della proporzionalità e adeguatezza.
In tal caso, si ritiene altresì che siano rispettati i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn. 3713/2003;
14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato, come anzidetto, il contenuto ammontare della somma prestata e del fatto che la SI percepiva sicuramente un reddito inferiore a quello dell'ex Parte_1 marito tale quindi da giustificare un'elargizione nei termini suddetti.
Infine e non di secondaria importanza, va tenuta presente la circostanza per cui, come più volte riferito nel corso della presente motivazione, nel conto EC confluivano pure le somme derivante dallo stipendio dell'attrice e all'uopo parte convenuta non ha fornito alcuna contraria circa il fatto che parte della somma in questione possa di per sé', nel corso degli anni, esser stata ripianate dalle somme riconducibili all'attrice. Per tutte le ragioni anzidette, va rigettata anche la domanda proposta in via riconvenzionale da parte del convenuto.
Tutte le domande formulate dalle parti nel presente giudizio, sia in via diretta che in via riconvenzionale, vanno, pertanto, rigettate.
Le spese del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti, vanno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2963022 promossa da nei confronti di ogni diversa domanda Parte_1 CP_1
ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di ; Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2963/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Varese, via Straurenghi n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via Trombini C.F._2
n. 3, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(C.F.: ), nato ad [...], l'[...] e residente in CP_1 C.F._3
Varese, Via Giovanni Verga n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. MAURO GIARDINI (CF:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via Carlo C.F._4
Giuseppe Veratti n. 3 nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
giusta procura il calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso e di legge: condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex CP_1 Parte_2
art. 1854 cc e 1298, II comma cc, e/o in subordine ex art. 2033 ed in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc le somme dallo stesso indebitamente prelevate dal comune conto corrente n. c/c n.
1000/2067 acceso presso IntesaSanPaolo, Filiale di Casciago, pari ad € 20.148,23. Somme da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli prelievi al saldo effettivo.
Condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex art. 1813 cc, 219 CP_1 Parte_2
cc e/o in subordine ex art. 2033 cc e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc la somma di
€ 24.000,00 corrisposta dalla SI.ra a favore del SI. con assegno bancario Parte_2 CP_1
3/07/13 tratto dal suo conto personale e versato dal SI. sul proprio conto corrente presso CP_1
EC Bank SPA. Se del caso con fissazione di un termine ex art. 1817 cc, che non potrà essere superiore a tre mesi dalla emissione della sentenza. Somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in ogni caso, dalla dazione al saldo effettivo.
Condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra ex art. 1813 e ss, 219 CP_1 Parte_2 cc e/o in subordine ex art. 2033 e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss cc la somma di €
9.760,00 dalla stessa corrisposta per il pagamento della provvigione a favore dell'Agenzia
Immobiliare per l'acquisto della casa sita a Varese, Via del Cairo, 34. Se del caso con fissazione di un termine ex art. 1817 cc, che non potrà essere superiore a tre mesi dalla emissione della sentenza.
Somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in ogni caso, dalla dazione al saldo effettivo. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
In via istruttoria: letta l'ordinanza 12/07/23 nonché l'ordinanza 26/03/24 e, richiamato il verbale di udienza 14/05/24, parte attrice, per scrupolo di difesa, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate ma non ammesse, in parziale revoca dell'ordinanza 12/07/23, richiamando le memorie n. 1, 2 e 3 ex art. 183, VI comma cpc nonché le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/23.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
Nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avanzate dalla sig.ra Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
[...]
In via riconvenzionale: in ogni caso con condanna della sig.ra alla restituzione al Parte_2 sig. dei prestiti personali effettuati in suo favore pari ad € 5.000,00 in data 24.07.2012 CP_1 ed € 2.000 in data 01.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data della messa in mora
(12.11.2021) al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa
In via istruttoria Si chiede la modifica dei provvedimenti in data 12.07.2023, 26.03.2024 e 14.05.2023 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie e di verificazione formulate con memorie ex art.
183, 6 comma cpc n.ri 1,2 e 3. Si quindi insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi già indicati e per interrogatorio formale dell'attrice:
a) “Vero che, nel novembre 2017 si rivolgevano a lei la sig.ra con l'intenzione Parte_2 di costituire un fondo pensione personale il cui premio iniziale di € 2.000,00 veniva anticipato dal sig. mediante bonifico bancario, come da documenti 25 e 26 che si CP_1 rammostrano” ® Si indica quale teste sul capitolo A) che precede il Broker dell'agenzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, IFC S.r.l., SI. presso l'Agenzia Unipol di Testimone_1
Varese Piazza Monte Grappa n.12
b) “Vero che nel novembre 2017 la sig.ra all'epoca impiegata di Parte_2 [...]
sita in Casciago, Via Tividino n.15, chiedeva allo che si occupa di Parte_3 Parte_4
predisporre e trasmettere le buste paga dei dipendenti di di inserire nel Parte_3 prospetto della busta paga l'IBAN afferente il conto corrente personale dell'allora di lei marito, sig. (come da documento 29 che si rammostra al teste)”; CP_1
d) “Vero che nel dicembre 2018, a seguito di vicissitudini personali fra i sigg.ri ed CP_1
quest'ultima chiedeva allo di inserire un nuovo IBAN- questa Parte_2 Parte_4
volta personale) per il pagamento dello stipendio (come da doc. 30 che si rammostra al teste).” si indicano quali testi: presso studio corrente in Varese, Via Volta Tes_2 Pt_4
n.4; presso studio Giuseppe Amati in Varese, Via Volta n.4; Giuseppe Amati, Testimone_3 presso il suo studio in Varese, Via Volta n.
4. Si chiede altresì disporre l'interrogatorio formale della SI.ra oltre all'interrogatorio formale della sig.ra Parte_2 [...]
sulle seguenti circostanze: Parte_2
h) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018 il rateo mensile dell'importo di € 249,00
(ratei dal n. 11 al n.23) per il finanziamento della sua autovettura Smart è stato pagato dal conto corrente personale EC del sig. (si vedano, a mero titolo di esempio CP_1
operazioni in data 28.12.2017; 26.01.2018; 26.02.2018 come risultanti dall'estratto conto prodotto al doc.22 fascicolo convenuto)”; i) “Vero che l'importo complessivo di € 3.237,00 corrispondente a n.13 ratei mensili per
l'acquisto della sua autovettura Smart è stato pagato dal conto corrente personale EC
n.3098 del SI. (come da documento 22 che si rammostra)”; CP_1
n) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018, dal conto corrente personale del sig.
[...]
n.3908, partiva un bonifico mensile dell'importo di € 800,00 (per un totale CP_2 complessivo di € 8.800,00 circa) in favore del conto corrente 1000/2067 cointestato fra lei ed il sig. con causale “Mutuo+spese condominiali” come risulta dal documento 22 CP_1
che si rammostra);
q) “Vero che con la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale
EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata il 16.02.2018 per il pagamento CP_1 dell'importo di € 23,73, presso il Duty Free dell'aeroporto di Dubai”
r) ) “Vero che con la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale
EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata il 28.12.2017 per il pagamento CP_1 dell'importo di € 362,00, a saldo del soggiorno presso l'hotel Homes in Florence di Firenze presso cui ha soggiornato la sig.ra per un periodo di vacanza con le sue Parte_2 amiche” (come da doc.22 che si rammostra al teste – estratto conto I trimestre 2018);
s) “Vero che in data 06.04.2018 utilizzava la carta ***365 appoggiata sul conto corrente personale EC n. 3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra CP_1 [...] presso l'esercizio commerciale di Viareggio “Magnfica Srl” per la somma di € Parte_2
199,00 (come doc.22 che si rammostra);
t) “Vero la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale EC n.
3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra per CP_1 Parte_2
l'acquisto di vestiario presso esercizi commerciali quali DE (cfr. doc 22 in data 11.01.2018),
HE (cfr. doc.22 in data 24.11.2018);
u) “Vero la carta multifunzione n. ****656 appoggiata sul conto corrente personale EC n.
3908 intestato al SI. veniva utilizzata dalla sig.ra per il CP_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 341,79 afferente la polizza assicurativa RC auto presso Zurich
Connect della sua autovettura (cfr. doc. 22 in data 07.03.2018);
v) “Vero che dal dicembre 2017 al dicembre 2018 i ratei mensili di € 30,00 ed € 10,00 delle utenze telefoniche della sig.ra e della di lei madre venivano pagati dal Parte_2
conto corrente personale EC del sig. (come da doc.22 che si rammostra – si CP_1
veda 09.04.18; 02-06.06.2018; 02-03.07.18; 03.10.18);
z) “Vero che nei mesi dicembre 2018 (in data 14.12.2018 si veda doc. 11 fasc. convenuto) e gennaio 2019 (in data 14.01.2019 si veda doc.12 fasc. convenuto) il sig. CP_1 effettuava dal proprio conto corrente personale EC 3908 n.2 bonifici dell'importo di €
800,00 ciascuno in favore del conto corrente cointestato 1000/2067 con causale
“”mutuo+spese condominiali”,
Si insiste altresì per l'istanza di verificazione e le istanze istruttorie formulate con note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.07.2023, con espresso rinvio alle memorie ex art. 183 n.ri 1,2, e 3 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato l'11.11.2022, la SI ha convenuto in giudizio il SI. Parte_2 deducendo di essere creditrice nei confronti dell'ex marito dell'importo di € 53.903,23 CP_1
e chiedendo la sua condanna alla restituzione dell'importo in questione.
In data 9.3.2023 si costituiva in giudizio il signor che eccepiva l'inammissibilità delle CP_1
domande attoree e in ogni caso contestando di essere di essere debitore ma anche l'infondatezza delle stesse per mancanza dei presupposti di legge, confutando ogni singola richiesta che veniva contestata anche nel quantum e svolgendo domanda riconvenzionale per € 7.000,00 in relazione a dei prestiti di natura personale effettuati in favore della ex moglie ovvero senza che tali elargizioni assumessero rilievo nello svolgimento della vita familiare.
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale, svolta alle udienze del 15.11.2023, 17.1.2024,
27.2.2024, nonché per il tramite dell'acquisizione di documentazione richiesta dalle parti ex art. 210
c.p.c..
Veniva, poi, fissata l'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nella qual occasione il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice vanno rigettate per le ragioni di cui si dirà.
La sig.ra ed il sig. sono stati uniti dal vincolo del matrimonio, in regime di Parte_2 CP_1 separazione dei beni dal 01.06.2009 sino al 16.05.2019, data della stipula dell'accordo di separazione personale, con effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.02.2023.
Parte attrice, nel presente giudizio, ha chiesto la ripetizione delle seguenti somme:
a) € 20.148,23, di cui € 2.856,23, risultanti sul conto corrente cointestato fra le parti 1000/2067 acceso presso filiale di Casciago, alla data di estinzione nel dicembre 2018 ed € 17.292,00 CP_3 corrispondente a stipendi dell'attrice dal 18.12.2017 al 30.11.2018, indebitamente sottratti dal sig. dal conto corrente cointestato n. 1000/2067 acceso presso filiale di CP_1 CP_3
Casciago. Quanto precede ai sensi degli artt. 1854, 1298, II comma e/o 2033 cc;
b) € 24.000,00, per averli anticipati in data 03.07.2013 al sig. per l'acquisto CP_1 dell'abitazione coniugale – in comproprietà con l'attrice sita Via Del Cairo a Varese – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1813 c.c., 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c.;
c) infine, la somma di € 9.760,00, corrispondente all'importo dalla medesima pagato in data
15.07.2013 a favore dell'agenzia immobiliare Prealpi per l'acquisto della casa coniugale di via Del Cairo a Varese, sempre ai sensi degli artt. 1813 c.c., 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e in via ulteriormente gradata ex art. 2041 c.c.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare come, ai sensi dell'art. 143 c.c., esiste un vincolo di solidarietà familiare tra i coniugi, i quali sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
I coniugi hanno l'obbligo reciproco di assistenza materiale e quello di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, assicurando al nucleo familiare cure ed accudimento
Il matrimonio, infatti, si fonda sul principio non derogabile di solidarietà morale e materiale, il quale si estrinseca in vario modo, in relazione all'aspetto della vita coniugale che si prende in considerazione.
Il legislatore ha quindi delineato la famiglia come luogo di autorealizzazione e di crescita dei coniugi, all'interno del quale ciascuno di essi offre il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi comuni al nucleo familiare e dell'altro coniuge. In concreta attuazione di tale indirizzo, il nucleo familiare è pervaso dalla reciproca collaborazione nella gestione e conduzione della vita familiare non soltanto nell'interesse della prole, bensì anche dell'altro coniuge.
Sul punto, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n.18749/2004, ha stabilito che "i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio”.
Con la sentenza n. 10942 del 27 maggio 2015, ed ancor più con la ulteriore ordinanza n.10927 del 7 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il precedente indirizzo interpretativo, enunciando quanto segue “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143
e 316 bis cc, primo comma cc, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”.
Da ciò consegue che: provvedere in tutto o in parte al mantenimento del coniuge;
porre a disposizione del nucleo familiare un immobile di proprietà esclusiva;
erogare integralmente le somme necessarie al pagamento dei ratei del mutuo cointestato che grava sulla abitazione familiare;
partecipare alle spese di gestione del menage familiare ed anche assicurare periodi di vacanza o acquistare beni di consumo destinati all'uso dei familiari non determina l'insorgere di un diritto di credito nei confronti dell'altro coniuge, trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare ed, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 c.c.. La Corte di Cassazione espressamente ha argomentato che “in via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa” (Cass., con ordinanza n.5385/2023).
Secondo l'opinione maggioritaria, pertanto, può farsi eccezione unicamente nella diversa ipotesi in cui il coniuge, il quale pretende di ottenere la restituzione delle somme anticipate, possa dimostrare che l'erogazione sia avvenuta per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge.
Occorre ora valutare la concreta applicabilità di questi principi in relazione alle singole somme richieste dall'attrice.
Per quanto attiene, in primo luogo, alla somma di € 20.148,23, riconducibile al conto corrente cointestato fra le parti 1000/2067 acceso presso filiale di Casciago, questa si compone, CP_3 in realtà, di due voci: a) € 2.856,23 risultanti sul conto corrente cointestato alla data di estinzione, asseritamente avvenuta nel dicembre 2018; b) € 17.292,00 corrispondente a stipendi dell'attrice dal
18.12.2017 al 30.11.2018, indebitamente sottratti dal sig. dal conto corrente in questione. CP_1
In relazione alla somma sub a), parte attrice riferiva che, alla data del 19/12/18 il saldo del conto corrente cointestato ammontava ad € 5.167,61. (doc. 4), somma che tratteneva CP_1 interamente, senza corrispondere alla cointestataria la somma di sua spettanza pari ad € 2.583,81.
Riferiva, inoltre, come, in data 27/12/18 il convenuto restituiva al suocero un debito personale con lo stesso contratto di € 2.000,00 (doc. 4 bis) e tratteneva la restante somma, nel frattempo, incrementata da un rimborso INPS di € 545,46 - bonus asilo (doc. 4 ter).
Sul punto va osservato come, di recente, la Suprema Corte ha affermato che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso
o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi si una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del codice civile - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cass. 26069/2022).
Sul punto, parte attrice, su cui grava onere della prova, si è limitata a richiedere la somma in questione ai sensi degli artt. 1854 e 1298 c.c. senza nulla produrre, in ordine allo storico del conto corrente, limitandosi a documentare il pagamento del credito personale del convenuto contratto con il suocero e l'accredito dovuto al bonus asilo. In relazione al primo, parte convenuta ha depositato documentazione (doc.21) che smentisce la predetta natura personale, dato atto di come anche nell'estratto conto si dà atto che trattasi di somma relativa a pagamento di vacanza in Thailandia, cui risultano aver beneficiato entrambi i soggetti, il cui pagamento era stato anticipato dal padre della convenuta.
Inoltre, sempre parte convenuta ha depositato documentazione che attesta che la chiusura del conto corrente è avvenuta in data 12.09.2019 (doc. 15), con accredito del residuo (pari a 16 euro circa) a favore della sig.ra (doc. 34), circostanze non specificatamente contestate da parte attrice. Parte_2
La richiesta di rimborso, pertanto, non può essere accolta, né ai sensi degli articoli suddetti né ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo supportata da elementi univoci tali da provare l'effettiva somma di cui il convenuto asseritamente ha usufruito in misura eccedente la quota parte di sua spettanza o comunque in modo indebito.
Per quanto attiene, invero, alla somma sub b), parte attrice deduce in particolare che tale importo è stato dal sig. indebitamente prelevato dal conto cointestato 1000/2067 fra il 18.12.2017 ed il CP_1
30.11.2018.
Dagli estratti conto depositati in corso di causa, la retribuzione della SI.ra nel periodo Parte_2
predetto, veniva versata dal datore di lavoro sul c/c n. 1000/2067 intestato ad Parte_3
entrambi i coniugi (doc. 5) e parzialmente trasferita sul c/c acceso presso EC ed intestato esclusivamente al SI. solitamente per il tramite di bonifici con la seguente causale CP_1
“stipendio chicca”.
Il convenuto ha contestato sia l'an che il quantum ribadendo di non avere mai prelevato indebitamente somme dal conto corrente cointestato e riferendo come sia “di palamare evidenza come i versamenti pari ad € 14.928,00 – e non 17.292,00 come ex adverso dedotto – siano stati eseguiti proprio dalla stessa in ragione del generale obbligo di contribuire alle spese della famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 143 c.c.”.
In ordine all'an, parte convenuta ha depositato il doc. 29, che veniva disconosciuto dalla SI.ra
[...]
. Trattasi, in particolare, di mail in cui la stessa richiedeva che il proprio stipendio venisse Pt_2 accreditato sul conto corrente personale dell'allora marito SI. nonché il doc. 30, CP_1
analoga mail, datata dicembre 2018, contenente la richiesta che lo stipendio dell'attrice venisse accreditato mediante bonifico sul conto personale della stessa.
Va precisato come entrambe le mail, effettivamente, non derivino da un indirizzo personale della attrice, ma dalla mail della società presso cui lavorava e ivi risultano dalla stessa firmate.
Sul punto, in sede di istruttoria, è stata sentita la SI la quale in relazione alla Tes_2 circostanza per cui fosse stata la SI all'epoca dipendente di a Parte_2 Parte_3 chiedere all'ufficio paghe di disporre i bonifici su di un conto corrente che non fosse il suo personale, riferiva “vero, a me arrivavano mail della sig.ra in cui mi diceva dove accreditare lo Parte_2
stipendio e ricordo che mi era arrivata una mail in cui mi si chiedeva di accreditare lo stipendio sul conto cointestato”; riferiva, inoltre, “ho sempre ricevuto mail da quell'indirizzo da parte della stessa.
Solitamente il sig. prima di mandare mail, chiama in ufficio se ha bisogno di qualcosa. ADR: CP_1 il sig. utilizza un indirizzo suo personale, che non ricordo”. CP_1
Oltre a ciò, tuttavia, l'istruttoria condotta in corso di causa e la documentazione fornita da parte attrice non ha dimostrato né chi abbia materialmente provveduto ai versamenti suddetti (considerato che il conto, infatti, risultava cointestato e, come tale, entrambi gli ex coniugi potevano liberamente disporvi) né l'assenza di un accordo tra le parti circa la possibilità che parte dello stipendio dell'attrice fosse destinato a coprire parte delle spese familiari.
Tale accordo, infatti, alla luce della documentazione in atti, può presumersi dal fatto che, al momento della disgregazione familiare avvenuta al fine 2018, lo stipendio non risulta più esser stato accreditato nel conto cointestato, ma in quello dell'attrice (circostanza, invero, dalla stessa non contestata).
Altre circostanze rilevanti, in tal senso, risultano sia il fatto che nel conto, sui cui migrava lo stipendio dell'attrice, confluisse pure lo stipendio del signor nonché il fatto che l'attrice stessa abbia CP_1
confermato di aver avuto a propria disposizione la carta multifunzionale, che appoggiava sul conto in questione e di averla utilizzarla nell'interesse della famiglia.
Considerato, pertanto, che la maggior parte delle uscite del conto EC sono sicuramente riconducibili al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare (doc. 21) e in assenza di una specifica prova, gravante su parte attrice, circa l'assenza di un accordo tra le parti anche con riferimento alla soglia delle somme di cui il signor avrebbe potuto disporre, è CP_1
presumibile che le somme accreditate sul conto predetto fossero essenzialmente utilizzate per far fronte alle necessità della famiglia.
Come tali, pertanto, le predette somme non risultano rimborsabili, dal momento che tale condotta costituisce adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e deve valutarsi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale. L'assenza di prova circa un accorto tra le parti porta a ritenere assorbita ogni valutazione anche ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Parte attrice, poi, chiede la condanna ex art. 1813 cc, 219 c.c. e/o in subordine ex art. 2033 c.c. e/o in via di ulteriore subordine ex art. 2041 e ss c.c. della somma di € 24.000,00 dalla stessa corrisposta a favore dell'ex marito con assegno bancario 3/07/13 tratto dal suo conto personale e versato dal SI. sul proprio conto corrente presso EC per l'acquisto dell'abitazione coniugale - in CP_1 comproprietà con l'attrice - sita Via Del Cairo a Varese nonchè della somma di € 9.760,00, per la provvigione dell'intermediario immobiliare versata dalla SI.ra con assegno tratto dal Parte_2
proprio conto corrente n. 1000/2068 Intesa San Paolo.
Quanto al richiamo all'art. 1813 c.c. va precisato come l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (Cass., n. 27372/2021).
In caso di contestazione circa l'esistenza di contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo.
Invero, ove venga contestato il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo il mutuante tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, mediante la produzione del contratto.
La datio di una somma di denaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, pur ammettendone la ricezione, la controparte ne deduca una diversa ragione.
Nello specifico, per quanto attiene ai rapporti tra coniugi, va osservato come il ricorso a prestiti tra familiari, quale forma di sostegno per far fronte a particolari necessità o situazioni contingenti, assume la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo gratuito, consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi (c.d. prestiti infruttiferi). La circostanza che tra le parti sussista un rapporto di coniugio e/o di parentela, non esclude difatti l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge e/o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità (Cass. n. 1277/2014).
Ciò posto, risulta incontestata la circostanza che le somme predette siano stata utilizzate per l'acquisto della casa familiare e per il pagamento della provvigione dell'intermediario immobiliare.
Considerato che
l'immobile in questione costituiva residenza familiare è presumibile la sussistenza di un progetto di vita comune e di un comune obiettivo che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di unione.
Un tanto quindi risulta sufficiente ad escludere la sussistenza di un contratto di mutuo, non essendo, altresì, stato provata l'esistenza, in capo al convenuto, della obbligazione di restituzione dell'importo consegnato.
Con riguardo, poi, in particolare alla somma di € 9.760,00 pagata direttamente all'agenzia immobiliare, la fattispecie del mutuo non può nemmeno astrattamente venire in considerazione mancando, addirittura, il soggetto giuridico mutuatario.
Quanto al richiamo all'art. 219 c.c., quest'ultimo - riconoscendo al coniuge di poter provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi - riguarda essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna eccezione configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari (Cass. n. 18554/2013).
Tale disposizione, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie, in quanto non si discute di per sé circa la proprietà di beni mobili, considerato che, come riferito dalla medesima attrice, le somme sono state impiegate per l'acquisto della casa coniugale e/o il pagamento dell'intermediario immobiliare e di queste viene chiesta solamente la restituzione senza sollevare dubbi in ordine alla titolarità.
Quanto ai riferimenti agli artt. 2033 e 2041 c.c. va premesso come il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, ossia privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Nel caso di specie, tuttavia, per tutte le ragioni anzidette, risulta pacifica l'esistenza di una causa sottesa ai versamenti eseguiti dall'attrice.
Trattandosi di erogazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare, ossia l'acquisto di una casa, queste sono, in quanto tali, irripetibili ex art. 143 c.c. quanto meno per la metà dell'importo versato.
Al riguardo, va osservato come secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario deve essere esclusa la ripetibilità delle somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento, ad esempio, dei ratei del mutuo cointestato, ritenendo che tale pagamento è frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai coniugi, accordo in forza del quale tale pagamento costituisce modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare.
In applicazione di tale principio risulta priva di fondamento la ricostruzione di parte attrice secondo cui “le somme da essa versate sono servite per far fronte ad investimenti personali (casa coniugale, rivenduta a distanza di neanche 5 anni, con un guadagno rispetto all'acquisto, di € 155.000,00 e non per le opere eseguite personalmente dal SI. non provate e che si contestano)”, in quanto con CP_1
le stesse non si è provveduto all'acquisto di un bene personale, ma di un bene nell'interesse della famiglia ove la stessa, se pur per 5 anni, ha risieduto assieme all'ex marito e alla prole.
Nell'accordo di separazione, inoltre, si dava atto che gli ex coniugi si sono divisi il ricavato della vendita dell'immobile in questione, dichiarando, altresì, che all'uopo tra gli stessi nulla era più dovuto
(cfr. doc. 14).
Al riguardo trova applicazione quanto riferito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità
e di adeguatezza” (Cass., n. 11330/2009).
Nel caso di specie non possono ritenersi rispettati, nemmeno i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn. 3713/2003;
14732/2018; Cass. 11303/2020), in assenza di allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'attrice e considerato che comunque la stessa, come desumibile dagli estratti conti in atti, godeva di una retribuzione stabile, tale da ritenere proporzionata la contribuzione della stessa fornita, nei termini suddetti, per l'acquisto della casa.
L'attrice, infine, nulla ha provato circa il fatto che l'erogazione fosse avvenuta per una causa diversa, quale ad esempio un prestito all'altro coniuge, ne consegue l'irrepetibilità delle somme versate, anche alla luce del fatto che alla stessa è già stata corrisposta la metà del valore dell'immobile così come venduto prima della separazione, somma che deve ritenersi satisfattiva anche di quanto anticipato ai fini dell'acquisto dell'immobile.
Per tutte le ragioni anzidette, nessuna delle azioni esercitate da parte dell'attrice si assume integrata né la relativa prova può dirsi raggiunta. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, va preliminarmente riferito come la stessa non è stata parzialmente rinunciata, così come confermato dalla medesima parte nella propria comparsa conclusionale.
Nello specifico, parte convenuta chiede la restituzione della somma: a) € 5.000,00, versata dal SI. lla sig.ra in data 24.07.2012; b) € 2.000,00 anticipata dal sig. ell'interesse CP_1 Parte_2 CP_1 della sig.ra per l'apertura della sua posizione previdenziale privata. Parte_2
Quanto alla somma di € 5.000,00, il, pagamento risulta dall'estratto conto 2012 del conto EC, con indicazione della causale “Prestito Chicca” e dall'estratto conto del conto corrente personale depositato dalla sig.ra ex art. 210 c.c.. Parte_2
Sul punto, parte convenuta si limita a riferire come trattasi di debito, afferente somme favorite alla moglie per scopi personali al di fuori della vita familiare e ne chiede la restituzione, stante la mancata prova della corresponsione del quantum dovuto.
Sul punto vanno richiamati i principi anzidetti in tema di onere della prova in presenza di un contratto di mutuo, ove il mutuante deve fornire specifica prova della pattuizione di un obbligo di restituzione tra le parti.
L'accertamento del titolo sottostante alla domanda di restituzione dell'asserito mutuante è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute. Tale principio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva (Cass., nn. 27372/2021, 11664/2023).
Tuttavia nel caso di specie difetta la prova sia in un senso che nell'altro.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'ulteriore somma richiesta. Invero, anche in tal caso, non è stata fornita prova della ragione dell'asserito prestito, non essendo sufficiente quanto allegato da parte convenuta (doc. 25, 26).
Tale assenza ben può essere giustificata, per il tramite del principio di diritto richiamato da parte attrice, espresso dalla Corte di Cass. 13/01/23 n. 864, se pur, di fatto, la stessa riguardi fattispecie non del tutto combaciante con quella in analisi.
In ogni caso, nel predetto arresto la Corte ha dato atto che i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c. non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.
Se pur, infatti, il pagamento sia incontestato, si può presumere, stante il contenuto importo, che lo stesso costituisca, in realtà, una liberalità ai sensi dell'art. 2034 c.c. La donazione, infatti, è prevista e disciplinata all'art. 769 c.c. e prevede l'arricchimento di una parte a confronto dell'altra per spirito di liberalità. Affinché ci sia donazione è necessario che vi sia un incremento nel patrimonio del donatario con conseguente depauperamento del patrimonio del donante nonché l'attribuzione patrimoniale o l'arricchimento altrui deve avvenire per spirito di liberalità, ossia in piena spontaneità per soddisfare dei propri interessi non patrimoniali.
La giusta causa della donazione risiede nell'attribuzione spontanea senza che vi sia un corrispettivo, per effetto del solo animus donandi.
Ciò è quanto distingue la donazione dall'obbligazione naturale, in quanto se la dazione in danaro è avvenuta non con spontaneità ma in esecuzione di un dovere morale si è in presenza di quest'ultima.
In questo caso la giusta causa va individuata nell'animus solvendi, ossia nell'esigenza di adempiere ad un obbligo morale che impone di rispettare dei principi etici.
Le obbligazioni naturali sono disciplinate dall'art. 2034 c.c. e non costituiscono degli obblighi giuridici. Ciò significa che non si è tenuti ad adempiere agli obblighi morali ma se nonostante ciò si dà esecuzione ad un dovere morale non è poi possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato.
In tema, in particolare, di trasferimento di denaro nell'ambito di convivenza more uxorio, è intervenuta la Corte Cassazione con sentenza n. 14732/2018, la quale ha precisato come nell'ambito di siffatto tipo di convivenza si deve escludere che possa costituire giusta causa l'arricchimento di un convivente avvenuto a seguito di prestazioni che esulano il mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto in questione.
Tuttavia, quando le spese sostenute sono state ingenti rispetto alla condizione economico- patrimoniale del convivente, la notevole sproporzione fa ritenere di aver travalicato il principio della proporzionalità e adeguatezza.
In tal caso, si ritiene altresì che siano rispettati i criteri di adeguatezza alle circostanze e proporzionalità all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. nn. 3713/2003;
14732/2018; Cass. 11303/2020), considerato, come anzidetto, il contenuto ammontare della somma prestata e del fatto che la SI percepiva sicuramente un reddito inferiore a quello dell'ex Parte_1 marito tale quindi da giustificare un'elargizione nei termini suddetti.
Infine e non di secondaria importanza, va tenuta presente la circostanza per cui, come più volte riferito nel corso della presente motivazione, nel conto EC confluivano pure le somme derivante dallo stipendio dell'attrice e all'uopo parte convenuta non ha fornito alcuna contraria circa il fatto che parte della somma in questione possa di per sé', nel corso degli anni, esser stata ripianate dalle somme riconducibili all'attrice. Per tutte le ragioni anzidette, va rigettata anche la domanda proposta in via riconvenzionale da parte del convenuto.
Tutte le domande formulate dalle parti nel presente giudizio, sia in via diretta che in via riconvenzionale, vanno, pertanto, rigettate.
Le spese del presente giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti, vanno compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
2963022 promossa da nei confronti di ogni diversa domanda Parte_1 CP_1
ed eccezione rigettata:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di ; Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra