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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2670/2025 promosso dai coniugi:
CONTRI (c.f. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAVERSA
[...] C.F._2
MICHELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/09/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2708/2017 pubblicato in data 03/10/2017 nell'ambito del procedimento
R.G. 6973/2017;
pagina 1 di 10 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati nel rispetto di ogni obbligo di legge, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove vorranno, con obbligo di comunicazione delle relative variazioni fino a quando i due figli non diverranno entrambi economicamente autonomi, indipendenti ed autosufficienti ed impegno reciproco al consenso per il rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio ove eventualmente richiesto o necessario per legge.
2) Il figlio minore già affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione preferenziale con la madre ove ha mantenuto la residenza, manterrà tali condizione di affido e collocazione con conferma del diritto di visita del padre come già stabilito al punto 3) del verbale di separazione consensuale (doc. n. 4).
Il figlio , divenuto maggiorenne, attualmente occupato con rapporto di Per_2 lavoro a tempo determinato, continuerà a vivere con il padre.
3) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra , Controparte_2 Controparte_3
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_1 di €.250,00.
Detto importo verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 1 (uno) di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita a decorrere da un anno dalla data della sentenza.
pagina 2 di 10 Detto impegno del padre in relazione al figlio minore permarrà fino a Per_1 quando il figlio non diverrà maggiorenne ed economicamente autosufficiente ovvero continuerà a vivere con la madre.
Quanto invece al figlio maggiorenne qualora risulti non più occupato e Per_2 quindi non in condizioni di autosufficienza economica, andranno rivisti gli impegni di cui ai precedenti capoversi del presente punto.
4) Le spese di carattere straordinario relative al figlio minore e anche Per_1 quelle relative al figlio maggior , qualora e per i periodi in cui lo stesso non Per_2 sia più economicamente autosufficiente, saranno ripartite tra i ricorrenti al 50% ciascuno, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Precisando che ognuno dei due ricorrenti che sosterrà dette spese nel rispetto dei predetti termini e modalità, avrà diritto di chiedere il rimborso della quota concordata a carico dell'altro ricorrente, seguendo le linee guida del relativo protocollo del Tribunale di Modena che entrambe le parti dichiarano di conoscere.
5) La casa familiare sita in Nonantola (MO), Via Eugenio Montale n. 39, di seguito più dettagliatamente descritta ed identificata, rimane assegnata alla Sig.ra
[...]
fino quando saranno pienamente formalizzati i patti di cui al seguente CP_3 punto 6).
6) Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali, i ricorrenti convengono e stabiliscono, di sciogliere definitivamente la comunione sulla proprietà dell'immobile quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (già casa coniugale) di seguito meglio descritto, e di definire parte dei loro rapporti economici mediante cessione da parte del Sig.
alla Sig.ra , della propria quota del 50% pro Controparte_2 Controparte_3 indiviso della piena proprietà di detto immobile, conseguentemente, il Sig.
si obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra , Controparte_2 Controparte_3 che si impegna ad acquisire per sé, la propria quota indivisa, pari al 50% della proprietà piena dell'immobile di seguito specificato e descritto:
➢ appartamento al piano terra con area cortiliva di pertinenza esclusiva su tre lati, composto da soggiorno, pranzo con angolo cottura, disimpegno, tre camere e bagno;
➢ autorimessa al piano sottostrada primo;
il tutto censito al N.C.E.U. al Comune di Nonantola (MO), al foglio 41 mappale
344:
- sub 35 Via Eugenio Montale n. 39, p.T., cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. €.482,89;
- sub 11 Via Eugenio Montale n. 9, p.S1, cat. C/6, cl. 7, mq. 26, R.C. €.67,14.
I diritti oggetto di cessione sono meglio o più esattamente identificati e descritti nel titolo di acquisto e provenienza, precisando che la parte cedente ha acquisito pagina 4 di 10 il diritto di proprietà sulle indicate consistenze immobiliari mediante atto di compravendita a ministero Notaio , in data 28/09/2010, Rep. n. Persona_3
10033 Raccolta n. 6054 (doc. n. 5).
SONO PATTI E CLAUSOLE DELLA PREDETTA CESSIONE
a) La proprietà della quota d'immobile ceduta viene trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti e come risultante dal titolo di provenienza, con accessori e pertinenze e con le servitù attive e passive legalmente esistenti. Nella cessione sono compresi tutti gli eventuali proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge e/o per destinazione.
b) La parte cedente dichiara e garantisce che la quota di immobile alienato le spetta ed appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che è libero da trascrizioni ostative, da censi, livelli ed oneri reali in genere, da vincoli e gravami qualsiasi, da privilegi, esclusi quelli eventualmente previsti dal titolo di provenienza, e si obbliga a prestare garanzia da evizione e molestie in largo senso di legge, nonché libero da ipoteche, salvo ed escluso che per l'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi al momento dell'acquisto con atto a ministero Notaio , in data Persona_3
28/09/2010, Rep. n. 10034 Raccolta n. 6055 (doc. n. 6) e in relazione a tale ipoteca quanto precisato al successivo punto c).
c) La Sig.ra provvederà all'integrale pagamento dei ratei del Controparte_3 predetto mutuo fino alla data di definitivo trasferimento in capo alla stessa del predetto immobile e si obbliga poi ad accollarsi integralmente il predetto mutuo ovvero, entro tre mesi dal predetto trasferimento, la Sig.ra si Controparte_3 impegna ad estinguere il mutuo già in essere sopra indicato eventualmente mediante stipula di nuovo contratto di mutuo con estinzione di quello in essere
(surroga).
d) Le parti congiuntamente dichiarano per quanto riguarda il Sig. CP_2
fino alla data della separazione per quanto riguarda la Sig.ra
[...] [...]
anche fino alla data attuale che nel fabbricato non sono state CP_3 eseguite opere successivamente all'acquisto.
pagina 5 di 10 e) La spesa per la parcella del notaio di cui al successivo punto h), preventivata in
€.1.500,00 IVA inclusa, la spesa per redazione attestato regolarità edilizia preventivata in €.450,00 IVA inclusa e la spesa per l'attestato prestazione energetica preventivata in €.250,00 IVA inclusa, verranno ripartite al 50% tra i ricorrenti. Il Sig. verserà la quota del 50% a proprio carico dei Controparte_2 predetti importi mediante bonifici bancari ai professionisti incaricati.
Ogni altro onere o spesa per il pattuito trasferimento immobiliare o per atti dipendenti e conseguenti, sono a carico della parte cessionaria che all'uopo dichiara di essere già residente presso l'immobile acquistato, il quale è già adibito a propria abitazione principale;
che non è titolare, esclusivo o in comunione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione posta nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al sopracitato articolo ovvero di cui a tutte le disposizioni legislative richiamate nella nota II -bis) n. 1 lettera C, apposta al medesimo articolo 1, c. 1, quarto periodo, della Tariffa Parte
Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
Allo stesso scopo sia la parte cedente che la parte cessionaria dichiarano che l'immobile in oggetto è destinato ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 2/8/1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.218 del 27/8/1969 e che l'autorimessa costituisce pertinenza dell'abitazione.
f) Agli effetti della L. 26 giugno 1990, n. 165, il Sig. , parte Controparte_2 cedente, dichiara di avere denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto alla data odierna, il reddito fondiario inerente la quota di sua spettanza nell'immobile de quo.
g) La parte cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale con discarico di responsabilità per il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari.
La parte cedente si obbliga a prestare la propria collaborazione per espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente atto pagina 6 di 10 ovvero atti dipendenti e conseguenti come di seguito specificato, impegnandosi a non avanzare o a non frapporre ostacoli di sorta e chiede sin da ora al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione con esonero di qualsiasi responsabilità.
h) Le parti si impegnano a procedere alla stipula di corrispondente atto pubblico di cessione della quota dell'immobile avanti a notaio di fiducia e designato dalla
Sig.ra , entro tre mesi dalla sentenza di divorzio, e atto di Controparte_3 surroga ovvero di estinzione del mutuo in essere ovvero di accollo del mutuo con liberatoria per il Sig. entro e non oltre i successivi tre mesi. Controparte_2
La Sig.ra in relazione a detti atti in via di stipula od emissione, Controparte_3 chiede di usufruire di tutte le agevolazione ed esenzioni di legge con particolare riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art. 19 Legge 6 Marzo 1987
n. 74, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e in genere esenzioni ed agevolazioni inerente l'esecuzione di sentenza di divorzio e acquisto prima casa.
Quanto alle spese notarili per la cessione della quota ci si riporta a quanto stabilito al primo capoverso del punto e).
Le spese per la surroga o estinzione del mutuo rimangono totalmente a carico della parte cessionaria.
* * *
7) A fronte della predetta cessione, nei predetti termini e modalità, e del patto di cui al seguente capoverso, la Sig.ra rinuncia espressamente ad Controparte_3 ogni e qualsiasi pretesa inerente:
- mancati pagamenti da parte del Sig. di mensilità di Controparte_2 contributo al mantenimento dei due figli ovvero mancati pagamenti di spese straordinarie relative agli stessi figli maturati fino alla data del deposito del presente ricorso;
- mancati pagamenti di quote dei ratei di mutuo a carico del Sig. CP_2
fino alla relativa surroga, estinzione od accollo liberatorio come da
[...] precedenti patti;
pagina 7 di 10 - mancati pagamenti di spese condominiali di qualsiasi natura od entità inerenti il sopra precisato immobile comune per la quota a carico di;
Controparte_2
- rinuncia espressa ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione al patto n. 5 delle condizioni della separazione e ad ogni altra eventuale pretesa di carattere economico che devono intendersi integralmente e definitivamente compensati ed estinti mediante la cessione concordata della quota dell'immobile di proprietà del
Sig. a favore della Sig.ra , accollo totale del Controparte_2 Controparte_3 mutuo già in essere e impegno all'estinzione e surroga di detto mutuo da parte di quest'ultima.
Sempre nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali, i ricorrenti convengono e stabiliscono che il premio produzione e incentivi welfare ricevuti annualmente dal Sig. dal proprio attuale datore di lavoro, Controparte_2 esclusivamente fino a quando permarrà detto rapporto lavorativo ), Per_4 verranno versati per la quota del 50% alla Sig.ra che, Controparte_3 contestualmente, si impegna a versare detti importi in quote pari a 50% ciascuno in due libretti di risparmio intestati ed a nome dei due figli e Per_2 Per_1
8) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere patrimonialmente autosufficienti e di godere di sufficienti redditi propri e, conseguentemente, di non avere nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di somme di danaro a titolo di mantenimento e/o alimenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa, rinunciando espressamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta di carattere patrimoniale e/o di natura economica, a qualsiasi titolo, alimentare, restitutoria, risarcitoria.
9) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver definito qualsiasi altra questione di carattere personale, patrimoniale ed economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo, dedotto o deducibile, inerente il rapporto matrimoniale ed il relativo rapporto patrimoniale, ritenendo soddisfatta ogni loro aspettativa, e fin da ora rinunziano all'impugnazione della sentenza di divorzio.
pagina 8 di 10 10) Le spese di procedura sono a carico delle parti al 50% ciascuno ivi comprese quelle di carattere professionale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Modena il
28/06/2003 fra , nata a [...] il [...] e Controparte_3
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 12 Parte II Serie C3
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
RA ER
Il Presidente
RI Di QU
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2670/2025 promosso dai coniugi:
CONTRI (c.f. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAVERSA
[...] C.F._2
MICHELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 26/09/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2708/2017 pubblicato in data 03/10/2017 nell'ambito del procedimento
R.G. 6973/2017;
pagina 1 di 10 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati nel rispetto di ogni obbligo di legge, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove vorranno, con obbligo di comunicazione delle relative variazioni fino a quando i due figli non diverranno entrambi economicamente autonomi, indipendenti ed autosufficienti ed impegno reciproco al consenso per il rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio ove eventualmente richiesto o necessario per legge.
2) Il figlio minore già affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione preferenziale con la madre ove ha mantenuto la residenza, manterrà tali condizione di affido e collocazione con conferma del diritto di visita del padre come già stabilito al punto 3) del verbale di separazione consensuale (doc. n. 4).
Il figlio , divenuto maggiorenne, attualmente occupato con rapporto di Per_2 lavoro a tempo determinato, continuerà a vivere con il padre.
3) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra , Controparte_2 Controparte_3
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_1 di €.250,00.
Detto importo verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 1 (uno) di ogni mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat del costo della vita a decorrere da un anno dalla data della sentenza.
pagina 2 di 10 Detto impegno del padre in relazione al figlio minore permarrà fino a Per_1 quando il figlio non diverrà maggiorenne ed economicamente autosufficiente ovvero continuerà a vivere con la madre.
Quanto invece al figlio maggiorenne qualora risulti non più occupato e Per_2 quindi non in condizioni di autosufficienza economica, andranno rivisti gli impegni di cui ai precedenti capoversi del presente punto.
4) Le spese di carattere straordinario relative al figlio minore e anche Per_1 quelle relative al figlio maggior , qualora e per i periodi in cui lo stesso non Per_2 sia più economicamente autosufficiente, saranno ripartite tra i ricorrenti al 50% ciascuno, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si trascrive:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Precisando che ognuno dei due ricorrenti che sosterrà dette spese nel rispetto dei predetti termini e modalità, avrà diritto di chiedere il rimborso della quota concordata a carico dell'altro ricorrente, seguendo le linee guida del relativo protocollo del Tribunale di Modena che entrambe le parti dichiarano di conoscere.
5) La casa familiare sita in Nonantola (MO), Via Eugenio Montale n. 39, di seguito più dettagliatamente descritta ed identificata, rimane assegnata alla Sig.ra
[...]
fino quando saranno pienamente formalizzati i patti di cui al seguente CP_3 punto 6).
6) Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali, i ricorrenti convengono e stabiliscono, di sciogliere definitivamente la comunione sulla proprietà dell'immobile quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (già casa coniugale) di seguito meglio descritto, e di definire parte dei loro rapporti economici mediante cessione da parte del Sig.
alla Sig.ra , della propria quota del 50% pro Controparte_2 Controparte_3 indiviso della piena proprietà di detto immobile, conseguentemente, il Sig.
si obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra , Controparte_2 Controparte_3 che si impegna ad acquisire per sé, la propria quota indivisa, pari al 50% della proprietà piena dell'immobile di seguito specificato e descritto:
➢ appartamento al piano terra con area cortiliva di pertinenza esclusiva su tre lati, composto da soggiorno, pranzo con angolo cottura, disimpegno, tre camere e bagno;
➢ autorimessa al piano sottostrada primo;
il tutto censito al N.C.E.U. al Comune di Nonantola (MO), al foglio 41 mappale
344:
- sub 35 Via Eugenio Montale n. 39, p.T., cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. €.482,89;
- sub 11 Via Eugenio Montale n. 9, p.S1, cat. C/6, cl. 7, mq. 26, R.C. €.67,14.
I diritti oggetto di cessione sono meglio o più esattamente identificati e descritti nel titolo di acquisto e provenienza, precisando che la parte cedente ha acquisito pagina 4 di 10 il diritto di proprietà sulle indicate consistenze immobiliari mediante atto di compravendita a ministero Notaio , in data 28/09/2010, Rep. n. Persona_3
10033 Raccolta n. 6054 (doc. n. 5).
SONO PATTI E CLAUSOLE DELLA PREDETTA CESSIONE
a) La proprietà della quota d'immobile ceduta viene trasferita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti e come risultante dal titolo di provenienza, con accessori e pertinenze e con le servitù attive e passive legalmente esistenti. Nella cessione sono compresi tutti gli eventuali proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge e/o per destinazione.
b) La parte cedente dichiara e garantisce che la quota di immobile alienato le spetta ed appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che è libero da trascrizioni ostative, da censi, livelli ed oneri reali in genere, da vincoli e gravami qualsiasi, da privilegi, esclusi quelli eventualmente previsti dal titolo di provenienza, e si obbliga a prestare garanzia da evizione e molestie in largo senso di legge, nonché libero da ipoteche, salvo ed escluso che per l'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi al momento dell'acquisto con atto a ministero Notaio , in data Persona_3
28/09/2010, Rep. n. 10034 Raccolta n. 6055 (doc. n. 6) e in relazione a tale ipoteca quanto precisato al successivo punto c).
c) La Sig.ra provvederà all'integrale pagamento dei ratei del Controparte_3 predetto mutuo fino alla data di definitivo trasferimento in capo alla stessa del predetto immobile e si obbliga poi ad accollarsi integralmente il predetto mutuo ovvero, entro tre mesi dal predetto trasferimento, la Sig.ra si Controparte_3 impegna ad estinguere il mutuo già in essere sopra indicato eventualmente mediante stipula di nuovo contratto di mutuo con estinzione di quello in essere
(surroga).
d) Le parti congiuntamente dichiarano per quanto riguarda il Sig. CP_2
fino alla data della separazione per quanto riguarda la Sig.ra
[...] [...]
anche fino alla data attuale che nel fabbricato non sono state CP_3 eseguite opere successivamente all'acquisto.
pagina 5 di 10 e) La spesa per la parcella del notaio di cui al successivo punto h), preventivata in
€.1.500,00 IVA inclusa, la spesa per redazione attestato regolarità edilizia preventivata in €.450,00 IVA inclusa e la spesa per l'attestato prestazione energetica preventivata in €.250,00 IVA inclusa, verranno ripartite al 50% tra i ricorrenti. Il Sig. verserà la quota del 50% a proprio carico dei Controparte_2 predetti importi mediante bonifici bancari ai professionisti incaricati.
Ogni altro onere o spesa per il pattuito trasferimento immobiliare o per atti dipendenti e conseguenti, sono a carico della parte cessionaria che all'uopo dichiara di essere già residente presso l'immobile acquistato, il quale è già adibito a propria abitazione principale;
che non è titolare, esclusivo o in comunione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione posta nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al sopracitato articolo ovvero di cui a tutte le disposizioni legislative richiamate nella nota II -bis) n. 1 lettera C, apposta al medesimo articolo 1, c. 1, quarto periodo, della Tariffa Parte
Prima allegata al D.P.R. 131/1986.
Allo stesso scopo sia la parte cedente che la parte cessionaria dichiarano che l'immobile in oggetto è destinato ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 2/8/1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.218 del 27/8/1969 e che l'autorimessa costituisce pertinenza dell'abitazione.
f) Agli effetti della L. 26 giugno 1990, n. 165, il Sig. , parte Controparte_2 cedente, dichiara di avere denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto alla data odierna, il reddito fondiario inerente la quota di sua spettanza nell'immobile de quo.
g) La parte cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale con discarico di responsabilità per il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari.
La parte cedente si obbliga a prestare la propria collaborazione per espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione e la trascrizione del presente atto pagina 6 di 10 ovvero atti dipendenti e conseguenti come di seguito specificato, impegnandosi a non avanzare o a non frapporre ostacoli di sorta e chiede sin da ora al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione con esonero di qualsiasi responsabilità.
h) Le parti si impegnano a procedere alla stipula di corrispondente atto pubblico di cessione della quota dell'immobile avanti a notaio di fiducia e designato dalla
Sig.ra , entro tre mesi dalla sentenza di divorzio, e atto di Controparte_3 surroga ovvero di estinzione del mutuo in essere ovvero di accollo del mutuo con liberatoria per il Sig. entro e non oltre i successivi tre mesi. Controparte_2
La Sig.ra in relazione a detti atti in via di stipula od emissione, Controparte_3 chiede di usufruire di tutte le agevolazione ed esenzioni di legge con particolare riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art. 19 Legge 6 Marzo 1987
n. 74, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e in genere esenzioni ed agevolazioni inerente l'esecuzione di sentenza di divorzio e acquisto prima casa.
Quanto alle spese notarili per la cessione della quota ci si riporta a quanto stabilito al primo capoverso del punto e).
Le spese per la surroga o estinzione del mutuo rimangono totalmente a carico della parte cessionaria.
* * *
7) A fronte della predetta cessione, nei predetti termini e modalità, e del patto di cui al seguente capoverso, la Sig.ra rinuncia espressamente ad Controparte_3 ogni e qualsiasi pretesa inerente:
- mancati pagamenti da parte del Sig. di mensilità di Controparte_2 contributo al mantenimento dei due figli ovvero mancati pagamenti di spese straordinarie relative agli stessi figli maturati fino alla data del deposito del presente ricorso;
- mancati pagamenti di quote dei ratei di mutuo a carico del Sig. CP_2
fino alla relativa surroga, estinzione od accollo liberatorio come da
[...] precedenti patti;
pagina 7 di 10 - mancati pagamenti di spese condominiali di qualsiasi natura od entità inerenti il sopra precisato immobile comune per la quota a carico di;
Controparte_2
- rinuncia espressa ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione al patto n. 5 delle condizioni della separazione e ad ogni altra eventuale pretesa di carattere economico che devono intendersi integralmente e definitivamente compensati ed estinti mediante la cessione concordata della quota dell'immobile di proprietà del
Sig. a favore della Sig.ra , accollo totale del Controparte_2 Controparte_3 mutuo già in essere e impegno all'estinzione e surroga di detto mutuo da parte di quest'ultima.
Sempre nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali, i ricorrenti convengono e stabiliscono che il premio produzione e incentivi welfare ricevuti annualmente dal Sig. dal proprio attuale datore di lavoro, Controparte_2 esclusivamente fino a quando permarrà detto rapporto lavorativo ), Per_4 verranno versati per la quota del 50% alla Sig.ra che, Controparte_3 contestualmente, si impegna a versare detti importi in quote pari a 50% ciascuno in due libretti di risparmio intestati ed a nome dei due figli e Per_2 Per_1
8) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere patrimonialmente autosufficienti e di godere di sufficienti redditi propri e, conseguentemente, di non avere nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di somme di danaro a titolo di mantenimento e/o alimenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa, rinunciando espressamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta di carattere patrimoniale e/o di natura economica, a qualsiasi titolo, alimentare, restitutoria, risarcitoria.
9) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver definito qualsiasi altra questione di carattere personale, patrimoniale ed economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo, dedotto o deducibile, inerente il rapporto matrimoniale ed il relativo rapporto patrimoniale, ritenendo soddisfatta ogni loro aspettativa, e fin da ora rinunziano all'impugnazione della sentenza di divorzio.
pagina 8 di 10 10) Le spese di procedura sono a carico delle parti al 50% ciascuno ivi comprese quelle di carattere professionale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Modena il
28/06/2003 fra , nata a [...] il [...] e Controparte_3
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 12 Parte II Serie C3
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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