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24 aprile 2014
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20 ottobre 2022
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1 luglio 2024
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Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro ((trenta giorni)) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di ((trenta giorni)) decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
Commentari • 3
- 1. Nuove riduzioni tempi di pagamentoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 15 marzo 2024 · 37.787003
[…] In particolare la norma citata dispone: 1.All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 2.All'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 3.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 867 è inserito il seguente: «867-bis. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2024, n. 5950Provvedimento: […] Ed invero, le Amministrazioni appellate hanno richiamato il d.l. del 2012 n.16, convertito nella l. del 2012 n. 44. Esso aveva previsto che una quota del fondo speciale per la reiscrizione dei residui fosse assegnato con priorità ai Comuni, mentre il Contropaaveva assegnato risorse per 300 milioni di euro su detto fondo, di seguito assegnati secondo l'ordine di richiesta. Le appellate hanno infine ricordato l'art. 44 d.l. del 2014 n. 66, contenente l'adozione di un “ programma straordinario” di riaccertamento dei residui passivi, finalizzato a eliminare i residui passivi precedentemente iscritti in bilancio, trasformati in voci attive tramite versamenti “ in entrata” ed istituzione di appositi fondi; nonché laLeggi di più...
- trasferimento erariale·
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