Articolo 44 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
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24 aprile 2014
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Art. 44. (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro ((trenta giorni)) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di ((trenta giorni)) decorre dalla definizione  dei provvedimenti autorizzativi
necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 2024
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