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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19924/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Vercelli (VC) Piazza Risorgimento n. 5, presso lo studio dell'avv. Angela
Manerba che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Torino in data 06.11.2017
- ATTORE- contro
RO
in persona del Direttore Generale pro tempore, (C.F. ), con
[...] P.IVA_1 sede in TORINO, C.so Bramante 88, elettivamente domiciliata in Torino C.so Bramante n. 88, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
MANZOLI e Claudia LOIACONO, in forza di delega in atti
CONVENUTA -
Oggetto: risarcimento danni responsabilità medica
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito;
contrariis reiectis;
previa declaratoria iuris;
In via principale:
1 - previa ammissione di idonea CTU medico-legale al fine di determinare e quantificare tutti i danni materiali, oltre alle spese mediche documentate, nonché i danni tutti per invalidità temporanea totale e parziale, biologico in tutte le sue componenti e con la massima personalizzazione tenuto conto delle circostanze nelle premesse esposte, esistenziale ed estetico, occorsi alla signora in Parte_1 conseguenza della violazione del dovere di informazione e consenso informato ed in ogni caso degli interventi e trattamenti eseguiti dall'Azienda convenuta in violazione del ridetto dovere, dirsi tenuta e come tale condannarsi l' RO
, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo da determinarsi dal
[...]
Giudice a mezzo C.T.U. o secondo equità a titolo di risarcimento dei danni sofferti dalla SI
, per le causali compiutamente nelle premesse esposte. Parte_1
- Dichiarare tenuta e condannare l' RO
, per le ragioni espresse in narrativa, al pagamento del
[...] risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, subito a causa della violazione del diritto di autodeterminazione a causa della condotta omissiva della struttura e dei medici suoi ausiliari di violazione dell'obbligo di fornire un esaustivo consenso informato.
In via istruttoria:
- si chiede sin da ora ammettersi C.T.U. al fine di conferire al nominando perito mandato onde descrivere compiutamente, anche a fronte della documentazione medica prodotta ed ancora da prodursi,
l'attuale situazione della SI , di indicare le cause e le ragioni di tale condizione Parte_1 di salute nonché al fine di determinare e stimare i danni tutti, materiali (ivi comprese le spese mediche documentate), per invalidità temporanea totale e parziale, biologico in tutte le sue componenti e con la massima personalizzazione tenuto conto delle circostanze nelle premesse esposte, esistenziale ed estetico, biologico e per invalidità temporanea nonché materiale sofferti dalla stessa in conseguenza degli interventi chirurgici effettuati in assenza di valido consenso informato;
- si insiste per l'ammissione di tutte le prove orali dedotte nella propria memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2), c.p.c. ritualmente depositata, in particolare per l'escussione del testimone Dott. Tes_1 sui capitoli già ammessi dal precedente G.I., testimone ritualmente citato per l'udienza del
[...]
14.11.2022 e non comparso, essendo del tutto immotivata la riduzione del numero dei testimoni di parte attorea operata dal G.I. con propria ordinanza in data 30.12.2022, la quale non ha quantomeno disposto rinvio per sentire l'ultimo testimone di parte attrice
Col favore delle competenze e spese del giudizio
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta
Nel merito
In via preliminare
2 - dato atto della mancata legittimazione dell'attrice a contestare il consenso all'intervento del
15.6.2013, presupposto dell'odierna domanda risarcitoria, dichiarare l'infondatezza della domanda e rigettarla integralmente;
In via principale
- dato atto della completezza del percorso informativo in ogni fase del progetto terapeutico, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità, a qualunque titolo, a carico dell' e, di conseguenza, CP_1 respingere tutte le domande ex adverso proposte.
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di declaratoria di qualsivoglia responsabilità della convenuta, ridurre l'entità del risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA e delle spese tutte di giudizio, incluse le spese generali e di C.T.P.
Con ogni più ampia riserva di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di sentirne dichiarare la responsabilità e RO pronunciare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della violazione del dovere di informazione e consenso informato in occasione dei trattamenti chirurgici e sanitari posti in essere a causa del sinistro verificatosi in data 15.6.2013.
Dato atto di essersi procurata, a causa di una caduta accidentale, una frattura poliframmentaria del pilone tibiale destro con comminuzione articolare, parte attrice ha precisato di essere stata sottoposta dai sanitari del CTO a più interventi chirurgici, accompagnati da cicli di fisioterapia e mobilizzazioni in narcosi, nell'arco di tempo compreso tra il 27.6.2013 e il 22.10.2024.
Ha allegato che, a causa del permanere del dolore e della rigidità dell'articolazione della caviglia destra, in occasione delle visite di controllo del 18.11.2014 e del 4.12.2014, i sanitari del CTO le avevano proposto l'esecuzione di un intervento di artrodesi, ovvero dato atto della possibilità di procedere con l'impianto di una protesi, senza rimozione dei fili K precedentemente utilizzati per il trattamento della frattura.
Aggiungeva di essersi sottoposta ad ulteriori consulti medici e ad una visita di chirurgia plastica e, su indicazione degli stessi sanitari del CTO, ad un parere presso la clinica del prof. in Per_1
Svizzera al fine di valutare l'opportunità di procedere all'intervento di artrodesi o all'impianto di una protesi.
3 Alla luce della valutazione medico legale effettuata nell'aprile del 2015, l'attrice dava atto di aver formulato domanda di risarcimento dei danni alla struttura convenuta in relazione ai danni patiti e ai postumi permanenti residuati, richiesta alla quale la A.O.U. aveva dato risposta negativa.
Sulla scorta della relazione relativa alla visita medico legale del 7.4.2015, nella quale si dava atto dell'esistenza di “una situazione di subanchilosi funzionale nonché di artrosi post-traumatica” e della
“necessità di un radicale nuovo approccio chirurgico con rimozione dei mezzi di sintesi e protesizzazione”, considerato che lo stesso perito di parte evidenziava come “la presenza dei mezzi di sintesi con interessamento della rima articolare ha determinato la viziata guarigione funzionale della caviglia sino all'attuale quadro di grave disfunzione sia dei movimenti di flesso-estensione che di prono-supinazione come ampiamente rilevato da numerosi specialisti che hanno preso in cura la ragazza” l'attrice ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta per aver omesso la completa e doverosa informazione delle probabili e prevedibili complicanze collegate all'intervento di sintesi della frattura, alle difficoltà del percorso post-operatorio e del probabile successivo sviluppo di un artrodesi della caviglia, allegando la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione.
Ribadendo il colpevole inadempimento dei sanitari del CTO – concretatosi nell'omesso completo ed esaustivo obbligo di informazione, nonché nella mancata verifica dell'effettiva comprensione da parte dell'attrice e della famiglia (stante la minore età della all'epoca dei fatti) della natura Pt_1 dell'intervento e dei necessari trattamenti post-operatori – e dato atto dell'aggravamento delle condizioni di salute determinate dagli interventi subiti, l'attrice ha concluso come in epigrafe riportato instando per la condanna della struttura convenuta al risarcimento dei danni patiti, da determinarsi in via equitativa.
Ritualmente costituita, la ha contestato la fondatezza della domanda attorea Controparte_2 rilevando, in primo luogo, come all'epoca dei fatti l'attrice fosse minorenne e i moduli di consenso informato siano stati sottoscritti dai genitori ai quali sono state rese tutte le informazioni relative all'intervento chirurgico eseguito e ad ogni passaggio terapeutico successivo.
Nel merito, la convenuta dava atto del corretto adempimento dell'obbligo informativo in ogni fase del processo terapeutico sia “pre” che “post” operatorio, anche tenuto conto delle gravi condizioni nelle quali si trovava l'attrice a seguito della frattura riportata, contestando la sussistenza di un danno conseguente alla violazione del diritto all'autoderminazione del paziente, in mancanza della prova che l'attrice avrebbe rifiutato l'intervento dal quale ritiene essere stata pregiudicata .
Ricostruito l'intera vicenda clinica, dato atto della correttezza del percorso terapeutico seguito e dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi, la convenuta ribadiva la mancanza di prova in ordine al nesso di causa tra la lamentata violazione del dovere di informazione e il peggioramento delle condizioni cliniche e l'insorgere dei postumi permanenti accertati in sede medico-legale.
4 Istruita con l'assunzione delle prove orali senza l'esperimento di consulenza tecnica, all'udienza del
21.11.2024, previa riassegnazione del fascicolo, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
II
Prima di esaminare, nel merito, la domanda proposta da parte attrice, pare opportuno richiamare alcuni principi generali in tema di responsabilità medica derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi”(v. Cass. 12.6.2023, n. 16633) atteso che “l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi” (v. Cass. 25.6.2019, n 16892).
Attesa la natura contrattuale della responsabilità in oggetto, a fronte dell'allegato inadempimento da parte del paziente grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo di informazione preventivo spettando al medico, in particolare, provare di avere fornito al paziente
"informazioni dettagliate idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative" (così, tra le altre in termini, Cass. 4.2.2016, n. 2177).
Secondo la Cassazione, infatti, “Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica” (v. Cass. n. 10423/2019).
5 In ordine all'onere probatorio che grava sul danneggiato la Suprema Corte ha precisato che “la violazione del consenso informato assume diversa efficacia eziologica a seconda che sia il presupposto della mera violazione del diritto all'autodeterminazione o (e non anche) della violazione del diritto alla salute. Nel primo caso, laddove sia assente una concomitante violazione del diritto alla salute, il danneggiato deve provare ex art. 2967 c.c. gli eventuali diversi pregiudizi subiti, mentre nel secondo, in cui il danno è liquidabile in presenza del presunto dissenso del paziente, la causalità diretta con il danno-conseguenza alla salute” (v. Cass. 4.11.2020, n. 24471).
Secondo la Corte nel caso di “deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute,
l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente” precisando che, nel caso di deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione, “pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (v. Cass. 26.6.2024, n. 17649).
Tale precisazione appare coerente se si considera che, qualora sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, mentre qualora si alleghi la lesione del diritto alla salute, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dalla scelta che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato: in tal caso, pertanto, l'allegazione dei fatti relativi a tale scelta costituisce parte integrante della prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
****
Nel caso di specie, parte attrice insta per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della violazione, da parte dei sanitari della struttura convenuta, del dovere di informazione e consenso informato.
Nulla quaestio in ordine alla natura contrattuale della responsabilità invocata da parte attrice atteso che se l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, è certo che la stessa si ponga come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
6 La stessa narrazione attorea si incentra sul danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato escludendo qualsiasi profilo di colpa nell'operato dei sanitari della struttura convenuta sia in ordine all'esecuzione del primo intervento chirurgico di sintesi della frattura della caviglia destra, eseguito in data 27.6.2013 che in relazione ai successivi interventi eseguiti in data
1.8.2013 e 15.7.2014 e agli interventi terapeutici ambulatoriali.
Più precisamente, l'attrice lamenta la lesione del proprio diritto di autodeterminazione, evidenziando come “i medici del CTO non si sono adoperati affinché la paziente e la sua famiglia comprendessero effettivamente cosa avrebbe comportato l'esecuzione dell'intervento di sintesi poi effettuata anche in termini di trattamenti post-operatori” allegando, altresì, che “se fosse stata adeguatamente informata circa tutte le probabili conseguenze dell'intervento, del probabile e prevedibile insuccesso nonché dell'iter che avrebbe dovuto subire e seguire successivamente, probabilmente non avrebbe acconsentito all'intervento di sintesi della frattura ma avrebbe deciso per altre strade (ad esempio atrodesi) e/o si sarebbe fatta indirizzare, come ha fatto in seguito dopo due anni di cure presso il CTO, presso un centro altamente specializzato per valutare ulteriori e diverse soluzioni che, magari, all'epoca avrebbero avuto un maggior successo” (v. atto di citazione, pag. 15).
Parte attrice ha, altresì, dato atto, seppur genericamente, che “a seguito dei trattamenti chirurgici subiti senza adeguata informazione e dell'iter clinico conseguente ha subito un evidente peggioramento delle sue condizioni posto che, ad oggi, presenta, come rilevato anche dai diversi professionisti che hanno visitato l'odierna attrice, una situazione articolare catastrofica oltreché una vistosa cicatrice e una sofferenza cutanea che rende difficile subire altri interventi”.
Seppur in modo non sufficientemente chiaro ed esaustivo, le argomentazioni attoree paiono collegare la pretesa risarcitoria azionata alla lesione del diritto all'autodeterminazione e, anche, alla lesione del diritto alla salute.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, peraltro, la domanda proposta da parte attrice non può trovare accoglimento, né quale richiesta risarcitoria conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione, né quale danno conseguente alla lesione del diritto alla salute, non potendo dirsi assolto da parte della l'onere probatorio gravante sul danneggiato. Pt_1
Si è già evidenziato come la violazione del diritto all'autodeterminazione sia sussistente e risarcibile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, da individuarsi nella sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso che deve essere oggetto di allegazione specifica e di prova concreta, sia pure a mezzo di presunzioni (v. Cass. 12.6.2023, n. 16633) richiedendo in ogni caso che i danni “superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi" (v. Cass. 22.8.2018, n. 20885).
7 Nel caso di specie, il rigetto della domanda attorea discende dall'assorbente ragione della mancanza di prova, anche presuntiva, in ordine ai pregiudizi patiti, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stessa, connessi alla prospettata carenza informativa.
Parte attrice si è limitata ad eccepire un'omessa informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento chirurgico scelto per la riduzione della frattura, contestando altresì la mancata puntuale informazione in ordine alle conseguenze delle condotte post-operatorie, senza peraltro offrire elementi di prova a sostegno della sussistenza di un proprio danno morale soggettivo, nei termini di patema d'animo interiore, o di un danno dinamico-relazionale, quale compromissione esteriore delle proprie abitudini di vita, patito a seguito della condotta inadempiente dei sanitari.
Più correttamente, deve rilevarsi che parte attrice non solo non ha provato il pregiudizio patito in conseguenza dell'allegato inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato, ma neppure ha specificamente allegato i danni patiti, considerato che il riferimento generico alla sofferenza e alla contrazione della libertà di “decidere per altre strade”, ovvero a “farsi indirizzare presso un centro specializzato” non individua alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento.
E' certo, peraltro, che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non possa ritenersi sufficiente la mera dimostrazione della lesione del proprio diritto di autodeterminazione in assenza di una allegazione puntuale del danno-conseguenza risarcibile, non potendo configurarsi, alla luce dei principi generali in tema di risarcimento, un danno in re ipsa.
Tali considerazioni consentono di ritenere pertanto assorbita ogni valutazione sulla condotta dei sanitari, come risultante dalla documentazione in atti e dalle prove orale esperite.
****
Analoghe considerazioni devono svolgersi laddove si ritenga che parte attrice abbia prospettato un danno conseguente alla lesione del proprio diritto alla salute.
Si è già detto che, pur genericamente, l'attrice ha dato atto di aver riportato “a seguito dei trattamenti chirurgici subiti senza adeguata informazione e dell'iter clinico conseguente,…, un evidente peggioramento delle sue condizioni posto che, ad oggi, presenta, come rilevato anche dai diversi professionisti che hanno visitato l'odierna attrice, una situazione articolare catastrofica oltreché una vistosa cicatrice e una sofferenza cutanea che rende difficile subire altri interventi”.
Può configurarsi un danno alla salute cd. iatrogeno conseguente alla mancanza di consenso informato ogni qual volta l'intervento o il trattamento terapeutico abbiano determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti.
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza riportata, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato.
8 Ne discende che il danno è configurabile soltanto qualora sia offerta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra inadempimento ed il danno lamentato, non solo in relazione al rapporto di causalità tra intervento o terapia adottata e pregiudizio della salute, ma anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver informato il paziente, ed esecuzione dell'intervento o adozione di una determinata terapia: tale prova, peraltro è strettamente correlata all'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, pertanto, soltanto in caso di presunto dissenso.
Solo in tal caso, infatti, il risultato poi verificatosi, non si sarebbe realizzato, non essendo stato voluto dal paziente: secondo la stessa Cassazione, infatti, “il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale” (v. Cass. 19.8.2020, n. 17322).
Precisa quindi la Cassazione che “deve pertanto indagarsi in primis se sulla base di una valutazione controfattuale ipotetica, la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se cioè,
l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativo avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione trattamento terapeutico . Ed, in secundiis, se in caso di adeguata informazione la paziente avrebbe rifiutato il trattamento teraupeutico medesimo tenendo ben presente come sia onere del paziente dimostrare che - ove messo al corrente del trattamento - esso non si sarebbe sottoposto allo stesso”.
Nel caso in esame detta allegazione risulta del tutto mancante, essendosi parte attrice limitata a richiamare, in termini generali, il quadro normativo e la giurisprudenziale in materia, senza offrire alcun elemento in forza del quale operare la richiesta valutazione controfattuale.
Pur ipotizzando una non corretta informazione da parte dei sanitari, infatti, deve sottolinearsi come non vi sia, nell'atto di citazione, né in altro atto difensivo, alcuna deduzione in merito alla possibilità di rifiuto dell'intervento da parte della e, soprattutto, deve rilevarsi come non sia stata fornita Pt_1 prova alcuna che con una adeguata informazione, relativa in particolare alle possibili complicanze poi effettivamente verificatesi, parte attrice avrebbe deciso di non sottoporsi al trattamento chirurgico di riduzione della frattura e ai conseguenti trattamenti terapeutici.
****
Alla luce delle osservazioni svolte, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve essere respinta.
III
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice in favore della convenuta.
9 Alla relativa liquidazione si procede sulla base dei parametri di cui al DM. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, e così applicandosi i valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare in favore di parte convenuta le spese del presente Parte_1 procedimento liquidate in complessivi in € 7.616,00 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 6.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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