Sentenza 1 dicembre 2025
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- 1. Come Difendersi Da Una Contestazione Dei Bonus Edilizi Al FornitoreGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 marzo 2026
L'avviso di accertamento o il recupero fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi – Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni ecc. – nei confronti del fornitore (impresa o cessionario che ha applicato lo sconto in fattura) può scaturire da un presunto “concorso nella violazione” commessa dal cliente. In questi casi il contribuente si trova di fronte a un grave rischio: l'obbligo solidale di restituire i crediti indebitamente ottenuti, maggiorati di sanzioni e interessi, insieme al beneficiario originario. Spesso, però, manca la prova che il fornitore abbia concorso intenzionalmente alla violazione (dolo) o abbia agito con colpa grave, come richiede la recente …
Leggi di più… - 2. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Il Superbonus Al Cessionario Del CreditoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 marzo 2026
La questione è di estrema importanza: negli ultimi anni il Superbonus 110% ha coinvolto milioni di contribuenti, generando enormi flussi di credito d'imposta ceduti a terzi. Tuttavia l'intricata normativa e i ripetuti interventi “antifrode” dell'Agenzia delle Entrate rendono molto frequenti i controlli e i recuperi fiscali su tali crediti. In particolare, i cessionari in buona fede (banche, imprese, condomini) si trovano spesso a dover rispondere di bonus edilizi contestati come fraudolenti o irregolari. Le conseguenze possono essere gravi: richiesta di restituzione integrale del credito, applicazione di sanzioni pecuniarie (anche fino al 200-400%) e interessi, sequestro preventivo dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2025, n. 31297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31297 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
DINIEGO MB – IRES 2011. Civile Sent. Sez. 5 Num. 31297 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 01/12/2025 R.G. N. 12074/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 2 viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte ricorrente Banca IFIS s.p.a. l’avv. GI AL;
FATTI DI CAUSA 1. La Banca IFIS s.p.a., in qualità di cessionaria del credito IRES relativo alle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura fallimentare della Ce.Di. Puglia s.c.r.l. (procedura conclusasi con l’omologazione di concordato fallimentare presentato dal terzo assuntore NZ Sei s.r.l.), richiese all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari il rimborso del credito suddetto, per l’importo di € 252.818,00, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ex art. 183 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 5 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, successivamente alla chiusura del fallimento. La cessione venne effettuata dalla Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l., subentrata per scissione all’assuntrice del concordato NZ Sei s.r.l. Su tale richiesta si formava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio. 2. Avverso tale diniego la Banca IFIS s.p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari la quale, con sentenza n. 2012/2018 con sentenza n. 171/2018, depositata il 19 settembre 2018, lo rigettava, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla Banca IFIS s.p.a., la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 3277/2022, pronunciata il 10 novembre 2022 e depositata in segreteria il 6 dicembre 2022, rigettava l’appello, confermando, R.G. N. 12074/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 3 con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca IFIS, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1° giugno 2023). L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5. Con decreto del 14 aprile 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 10 settembre 2025. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza suddetta è comparso per la ricorrente l’avv. GI AL, che ha concluso come da verbale in atti. La Corte si è riservata per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la Banca IFIS s.p.a. eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultra-petizione, avendo emesso una statuizione che non trovava corrispondenza nelle richieste delle parti, nonché da motivazione contraddittoria, illogica e contra legem. 2. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la Corte regionale sia andata ultra- petita nel rigettare l’appello, avendo confermato il rigetto del ricorso, per una motivazione differente rispetto alla sentenza di primo grado. R.G. N. 12074/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 4 In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso proprio dalla Banca IFIS s.p.a., in quanto, a suo dire, la tassazione degli interessi sui depositi della procedura fallimentare doveva effettuarsi in capo all’assuntore del concordato fallimentare (e quindi in capo alla NZ Sei s.r.l.), che avrebbe dovuto, quindi, inserire tali interessi attivi nella propria dichiarazione fiscale, ed avrebbe avuto, di conseguenza, la possibilità di scomputare tali interessi dal proprio debito fiscale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, invece, pur ritenendo che il credito fiscale in questione fosse stato correttamente inserito nella dichiarazione fiscale relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998), ha tuttavia evidenziato che: a) il credito in questione era stato trasferito all’assuntore a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare, ma tale trasferimento non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dagli artt. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 43-bis, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) in ogni caso, la cessione dall’assuntrice alla Banca IFIS s.p.a. era avvenuta in violazione del divieto di doppia cessione di un credito fiscale, previsto dal richiamato art. 43-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Orbene, sostiene la ricorrente che la statuizione emessa dalla Corte regionale non trovava corrispondenza nelle richieste delle parti e nelle argomentazioni a loro sostegno, che riguardavano unicamente l’individuazione del soggetto d’imposta (curatela fallimentare o assuntore) legittimato ad utilizzare in dichiarazione l’eccedenza derivante dalle ritenute operate sugli R.G. N. 12074/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 5 interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura, e che, proprio su tale questione, la C.G.T. di secondo grado aveva dato risposta favorevole alla Banca, salvo poi rigettare l’appello per le ragioni in precedenza evidenziate. Sul punto, va innanzitutto evidenziato che è corretta l’affermazione della Corte regionale, allorquando rileva che l’assuntore avrebbe dovuto, innanzitutto, notificare la cessione (mediante omologazione del concordato fallimentare) all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, non avrebbe potuto cedere comunque il credito, stante il divieto di nuova cessione previsto dall’art. 43-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Tali questioni, pur non essendo state sollevate dalle parti, rientrano comunque nell’àmbito dell’accertamento che deve effettuare il giudice, circa l’effettiva esistenza del credito in capo al cessionario, stante la natura di attrice in senso sostanziale della parte che chiede il rimborso. E’ vero che i problemi della notifica della cessione del credito all’assuntore, e del divieto della doppia cessione, non erano stati mai specificamente posti, ma essi si collocano all’interno del dibattito processuale relativo alla vicenda dedotta in giudizio, riguardante un credito d’imposta dichiarato da una procedura fallimentare poi chiusa con un concordato fallimentare a seguito di intervento di terza assuntrice. Le questioni della mancata notifica della cessione all’assuntore, e del divieto della doppia cessione, erano infatti quaestiones iuris rilevabili d’ufficio, che di certo non hanno mutato il petitum e la causa petendi di un giudizio impugnatorio (contro il diniego tacito di rimborso), nel quale la Banca affermava di avere diritto al rimborso del credito IRES in quanto R.G. N. 12074/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 6 valida cessionaria di tale credito e l’Amministrazione finanziaria negava tale diritto ritenendo appunto che la Banca non lo avesse validamente acquistato. Il perimetro del giudizio della Corte di merito, dunque, è rimasto inalterato, riguardante comunque la verifica della sussistenza del diritto di credito in capo alla Banca. Quanto alla motivazione della sentenza, essa non appare né illogica né contraddittoria. La C.G.T. di secondo grado, invero, sul rilievo della alterità tra la procedura fallimentare e la terza assuntrice di concordato, ha sostenuto che vi era stato un primo trasferimento del credito IRES tra queste due entità autonome, e da ciò ha tratto le conseguenze giuridiche sopra esposte. 3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la Banca IFIS s.p.a. tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Lucio Napolitano)