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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 829/2024 DIVORZIO FIGLI
MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.03.2024, da
1) Parte_1
nato/a AS (TP) il 15.01.1981 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Veronica Bologna
e
2) Parte_2
nato/a ER (TP) il 08.10.1980 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ester Forbice
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI CO (CO), in data 16.07.2005
(anno 2005, atto n. 2, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A)
1 regime patrimoniale: comunione dei beni separati consensualmente con sentenza del 10.06.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.03.2024 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: la ferma volontà di voler divorziare alle seguenti concordate CONDIZIONI:
1. I coniugi continueranno a vivere separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di GU (CO), via XXV Aprile n. 21, di proprietà al 50% tra i coniugi è stata venduta in data 20.05.2024; con il ricavato dalla vendita le parti hanno provveduto ad integralmente sistemare le seguenti pendenze:
- mutuo ipotecario casa familiare di GU (posizione 157386, filiale 03038 CP_1
Varese);
- finanziamento;
Per_4
- Finanziamento CA di SA (posizione 18065);
- imposte e tasse non pagate su casa familiare di GU, sanzione ritardata vendita casa di (avviso di pagamento n. 13620/2020 Agenzia delle entrate) e bolli auto non pagati di Per_5
entrambe le autovetture.
3. I sigg.ri e hanno provveduto a ritirare i propri effetti Parte_1 Parte_2
personali rimasti presso la casa coniugale suddividendo di comune accordo i mobili e suppellettili ivi situati;
3. I figli e , ancora minorenni, continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione che la stessa ha reperito in locazione in
LI CO, via Diaz n. 9; anche la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente continuerà a vivere prevalentemente con la madre;
2 4. Il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dalle 18.30 alle 22.00 ; nei week end alternati di competenza il padre terrà con sé i figli il martedì ed il venerdì; tenuto conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nelle giornate di lunedì e mercoledì il figlio minore sarà recuperato a scuola alle 17.30 dal padre o da persona di sua fiducia (ed a sue spese) e Per_3
sarà portato poi presso il campo sportivo per gli allenamenti di calcio ove sarà poi recuperato dalla madre.
Nelle altre giornate (martedì, giovedì e venerdì) sarà la madre ad uscire prima dal lavoro per recuperare alle 17.30 a scuola e portarlo con sè a casa ( o persona di sua fiducia ed a sue Per_3
spese).
Un fine settimana alternato con sistemazione presso il padre dalle ore 18.30 del venerdì fino a domenica alle ore 21.30.
Secondo i giorni e gli orari sopra indicati sia nei giorni feriali che durante i fine settimana sarà il padre personalmente o persona di fiducia a recuperare i minori presso la casa materna e a riportarli dalla madre.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in parti uguali tra i genitori osservando il criterio di alternanza seguendo, dove possibile, la turnazione in atto nell'anno tra la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli alternando un anno con un genitore e un anno con l'altro;
6. Durante le vacanze estive coincidenti con il mese di agosto, i figli trascorreranno due settimane con ciascun genitore. Gli stessi si comunicheranno con congruo anticipo e comunque entro il 31 marzo di ogni anno il calendario, compatibile con le ferie concesse, e le località prescelte per le loro vacanze.
7 il sig. provvederà a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
euro 1000,00 (milleeuro//00) + 50% spese mensa e doposcuola a titolo di mantenimento Parte_2
per i figli , e fino alla maggiore età e comunque fino alla raggiunta Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienza economica, che verrà versato alla madre ogni 25 del mese con rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como;
8. spetteranno alla sig.ra il 100% dell'assegno unico figli e l'indennità frequenza Parte_2
scuole superiori erogate dalla Svizzera al padre;
9. il sig. , quale lavoratore svizzero e come previsto dalla normativa elvetica, Parte_1
verserà alla sig.ra il 50% di quanto versato dallo stesso nella cassa del secondo Parte_2
3 pilastro durante la vigenza del matrimonio;
sarà lo stesso marito a rivolgersi alla propria Cassa
Previdenziale per chiedere, entro 1 mese dalla sentenza di divorzio, l'invio dell'estratto conto aggiornato ed il versamento di quanto dovuto a favore della sig.ra ; Parte_2
10.i genitori si impegnano a condividere responsabilmente e nel preminente interesse dei minori il programma educativo, formativo, di cura e gestione dei figli , e nel pieno Per_1 Per_2 Per_3
rispetto delle loro capacità, esigenze, inclinazioni ed aspirazioni;
i genitori quindi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
11. Nel caso di nuovi compagni, i genitori si impegnano vicendevolmente ad inserirli gradualmente nella vita, anche quotidiana, dei figli nel rispetto pieno delle loro esigenze e dei loro tempi in modo da assicurare agli stessi una crescita serena e felice.
12. l'autoveicolo tg. DG291NP è stato assegnato al sig. Parte_1
13. l'autoveicolo tg. DC164PP è stato assegnato alla signora;
Pt_2
14. La NO e il SI entrambi economicamente indipendenti e dopo il Pt_2 Parte_1
versamento di quanto previsto al punto 9, rinunciano ad ulteriori reciproche richieste economiche avendo già provveduto a dividere tutto quanto precedentemente in comune e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente in relazione all'unione matrimoniale cessata.
15. spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale
4 che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 16.07.2005 in LI CO (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LI CO
(anno 2005, atto n. 2, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI CO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.2.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
5
MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.03.2024, da
1) Parte_1
nato/a AS (TP) il 15.01.1981 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Veronica Bologna
e
2) Parte_2
nato/a ER (TP) il 08.10.1980 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ester Forbice
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI CO (CO), in data 16.07.2005
(anno 2005, atto n. 2, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A)
1 regime patrimoniale: comunione dei beni separati consensualmente con sentenza del 10.06.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti
- nata il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.03.2024 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: la ferma volontà di voler divorziare alle seguenti concordate CONDIZIONI:
1. I coniugi continueranno a vivere separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di GU (CO), via XXV Aprile n. 21, di proprietà al 50% tra i coniugi è stata venduta in data 20.05.2024; con il ricavato dalla vendita le parti hanno provveduto ad integralmente sistemare le seguenti pendenze:
- mutuo ipotecario casa familiare di GU (posizione 157386, filiale 03038 CP_1
Varese);
- finanziamento;
Per_4
- Finanziamento CA di SA (posizione 18065);
- imposte e tasse non pagate su casa familiare di GU, sanzione ritardata vendita casa di (avviso di pagamento n. 13620/2020 Agenzia delle entrate) e bolli auto non pagati di Per_5
entrambe le autovetture.
3. I sigg.ri e hanno provveduto a ritirare i propri effetti Parte_1 Parte_2
personali rimasti presso la casa coniugale suddividendo di comune accordo i mobili e suppellettili ivi situati;
3. I figli e , ancora minorenni, continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione che la stessa ha reperito in locazione in
LI CO, via Diaz n. 9; anche la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente continuerà a vivere prevalentemente con la madre;
2 4. Il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dalle 18.30 alle 22.00 ; nei week end alternati di competenza il padre terrà con sé i figli il martedì ed il venerdì; tenuto conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nelle giornate di lunedì e mercoledì il figlio minore sarà recuperato a scuola alle 17.30 dal padre o da persona di sua fiducia (ed a sue spese) e Per_3
sarà portato poi presso il campo sportivo per gli allenamenti di calcio ove sarà poi recuperato dalla madre.
Nelle altre giornate (martedì, giovedì e venerdì) sarà la madre ad uscire prima dal lavoro per recuperare alle 17.30 a scuola e portarlo con sè a casa ( o persona di sua fiducia ed a sue Per_3
spese).
Un fine settimana alternato con sistemazione presso il padre dalle ore 18.30 del venerdì fino a domenica alle ore 21.30.
Secondo i giorni e gli orari sopra indicati sia nei giorni feriali che durante i fine settimana sarà il padre personalmente o persona di fiducia a recuperare i minori presso la casa materna e a riportarli dalla madre.
5. Le vacanze natalizie saranno suddivise in parti uguali tra i genitori osservando il criterio di alternanza seguendo, dove possibile, la turnazione in atto nell'anno tra la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli alternando un anno con un genitore e un anno con l'altro;
6. Durante le vacanze estive coincidenti con il mese di agosto, i figli trascorreranno due settimane con ciascun genitore. Gli stessi si comunicheranno con congruo anticipo e comunque entro il 31 marzo di ogni anno il calendario, compatibile con le ferie concesse, e le località prescelte per le loro vacanze.
7 il sig. provvederà a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
euro 1000,00 (milleeuro//00) + 50% spese mensa e doposcuola a titolo di mantenimento Parte_2
per i figli , e fino alla maggiore età e comunque fino alla raggiunta Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienza economica, che verrà versato alla madre ogni 25 del mese con rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como;
8. spetteranno alla sig.ra il 100% dell'assegno unico figli e l'indennità frequenza Parte_2
scuole superiori erogate dalla Svizzera al padre;
9. il sig. , quale lavoratore svizzero e come previsto dalla normativa elvetica, Parte_1
verserà alla sig.ra il 50% di quanto versato dallo stesso nella cassa del secondo Parte_2
3 pilastro durante la vigenza del matrimonio;
sarà lo stesso marito a rivolgersi alla propria Cassa
Previdenziale per chiedere, entro 1 mese dalla sentenza di divorzio, l'invio dell'estratto conto aggiornato ed il versamento di quanto dovuto a favore della sig.ra ; Parte_2
10.i genitori si impegnano a condividere responsabilmente e nel preminente interesse dei minori il programma educativo, formativo, di cura e gestione dei figli , e nel pieno Per_1 Per_2 Per_3
rispetto delle loro capacità, esigenze, inclinazioni ed aspirazioni;
i genitori quindi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
11. Nel caso di nuovi compagni, i genitori si impegnano vicendevolmente ad inserirli gradualmente nella vita, anche quotidiana, dei figli nel rispetto pieno delle loro esigenze e dei loro tempi in modo da assicurare agli stessi una crescita serena e felice.
12. l'autoveicolo tg. DG291NP è stato assegnato al sig. Parte_1
13. l'autoveicolo tg. DC164PP è stato assegnato alla signora;
Pt_2
14. La NO e il SI entrambi economicamente indipendenti e dopo il Pt_2 Parte_1
versamento di quanto previsto al punto 9, rinunciano ad ulteriori reciproche richieste economiche avendo già provveduto a dividere tutto quanto precedentemente in comune e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente in relazione all'unione matrimoniale cessata.
15. spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale
4 che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 16.07.2005 in LI CO (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LI CO
(anno 2005, atto n. 2, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI CO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.2.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
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