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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 906/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT), C.F. elettivamente domiciliata in via Conte Ruggero, n. 81, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato FICICCHIA SAMANTHA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Draham in TUNISIA, P_ C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a VIA MALTA 3 CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato MONTARULI GIADA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/01/2019, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 15/10/1994 a Catania e che dalla predetta unione sono nati i P_
figli il 20/05/1998, e il 17/12/2007, deducendo che nel Persona_1 Persona_2
corso del tempo è emerso il carattere prevaricatore e violento del marito, accentuato dall'assunzione costante e smodata di bevande alcoliche, determinandosi così la necessità per la stessa e i figli di allontanarsi dalla casa coniugale a seguito di una aggressione fisica in danno del figlio più grande della coppia vittima di lesioni cagionate dal padre riscontrate Persona_1
presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, come da certificato di pronto soccorso in atti.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione Per_2
degli incontri con il padre come in ricorso;
la previsione della libertà degli incontri tra il figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, ed il padre secondo le preferenze del figlio;
la determinazione a carico di di un assegno mensile di mantenimento per i figli nati dal P_
matrimonio di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel procedimento associandosi alla richiesta di separazione dei P_
coniugi e, per il resto, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore la previsione di Per_2
2 ampie facoltà di visita con il padre, con il limite del previo accordo con la madre e la determinazione di un contributo per il mantenimento del solo figlio minore di euro 250,00 mensili.
Nel merito, il convenuto ha contestato di essere aduso all'abuso di sostanze alcoliche e che l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sarebbe intervenuto in ragione della volontà
della di tornare nella casa dei propri genitori. Quanto alle violenze addebitate allo stesso, Pt_1
le ha contestate, ammettendo soltanto di avere picchiato in una occasione il figlio P_
maggiore in quanto aveva deciso di abbandonare gli studi.
All'udienza presidenziale dell'11 giugno 2020 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del convenuto.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. di pari data è stato disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo del minore alla madre ed è stato determinato a carico del convenuto un Persona_2
assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 mensili per entrambi i figli nati dal matrimonio,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è proseguita con assunzione di prova orale e successivamente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato il giudice istruttore assegnatario del procedimento, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio e la non
3 contestazione da parte del convenuto costituito della sopravvenuta mancanza di affectio coniugalis
rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Venendo alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, si ritiene di Persona_2
dover confermare quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d.
bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo
4 sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Ebbene, nel caso di specie, risulta non contestato dal convenuto oltre che comprovato dalla prova per testi assunta che ha posto in essere condotte violente nei confronti del figlio P_
maggiore nato dal matrimonio come da referto di pronto soccorso in atti Persona_1
che riporta diagnosi di “trauma dorsale e spalla sin da percosse”.
Essendovi dunque piena prova della condotta violenta del padre nei confronti del figlio più grande emergono elementi univoci di carenza educativa e incapacità genitoriale di che P_
legittimano la previsione dell'affidamento esclusivo in capo alla madre del minore con Per_2
collocamento presso la ricorrente.
A ciò deve aggiungersi che il figlio sentito in corso di causa, ha dichiarato di non vedere il Per_2
padre da cinque anni, a conferma che alla predetta inidoneità genitoriale si è aggiunta una condotta abbandonica nei confronti del minore che corrobora ulteriormente la necessità di disporre l'affidamento esclusivo solo in favore della madre ricorrente.
Con riguardo agli incontri tra padre e figlio, posto che ha ormai quasi raggiunto l'età di 17 Per_2
anni, devono essere rimessi all'esclusivo gradimento del minore eventuali incontri con la figura paterna.
Alcuna pronuncia può essere adottata in ordine al regime degli incontri con il figlio maggiorenne
(sebbene espressamente formulata da parte ricorrente una richiesta in tal senso).
Venendo all'assegno mensile di mantenimento per i figli, si osserva che non sono state dedotte da ultimo circostanze precise in ordine all'attività formativa o di preparazione al lavoro svolta dal
5 figlio maggiorenne nato il [...], che ad oggi risulta avere raggiunto l'età di Persona_1
26 anni.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di autoresponsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa
ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di
proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il
periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n.
17183).
6 Giova altresì rammentare che di recente la Corte di legittimità ha ribadito come gravi sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779).
Alla luce dell'assenza di allegazioni adeguate in ordine alla prosecuzione di attività formativa in capo al figlio maggiorenne e di prova specifica sul punto, deve quindi concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento con decorrenza dalla decisione.
Deve invece statuirsi un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore convivente Per_2
con la madre . Parte_1
E' noto dagli atti del procedimento che il convenuto si è dedicato in passato alla P_
attività di pizzaiolo e che si è da tempo trasferito in Francia, mentre la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa.
Alla luce degli elementi predetti e delle accresciute esigenze del minore in ragione del tempo decorso, deve quindi statuirsi un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore di Per_2
euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla ricorrente con decorrenza dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in ordinanza presidenziale.
Tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 906/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio a Catania il 15/10/1994 (atto n. 356, P.I., Anno 1994);
[...]
7 DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre , Persona_2 Pt_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa;
RIMETTE al gradimento del minore gli incontri con il padre;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di P_
euro 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a a titolo di contributo per il mantenimento di oltre Parte_1 Persona_2
il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione, salvo il pregresso;
RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio Persona_1
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott. Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT), C.F. elettivamente domiciliata in via Conte Ruggero, n. 81, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato FICICCHIA SAMANTHA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Draham in TUNISIA, P_ C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a VIA MALTA 3 CATANIA, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato MONTARULI GIADA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/01/2019, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 15/10/1994 a Catania e che dalla predetta unione sono nati i P_
figli il 20/05/1998, e il 17/12/2007, deducendo che nel Persona_1 Persona_2
corso del tempo è emerso il carattere prevaricatore e violento del marito, accentuato dall'assunzione costante e smodata di bevande alcoliche, determinandosi così la necessità per la stessa e i figli di allontanarsi dalla casa coniugale a seguito di una aggressione fisica in danno del figlio più grande della coppia vittima di lesioni cagionate dal padre riscontrate Persona_1
presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, come da certificato di pronto soccorso in atti.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione Per_2
degli incontri con il padre come in ricorso;
la previsione della libertà degli incontri tra il figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, ed il padre secondo le preferenze del figlio;
la determinazione a carico di di un assegno mensile di mantenimento per i figli nati dal P_
matrimonio di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel procedimento associandosi alla richiesta di separazione dei P_
coniugi e, per il resto, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore la previsione di Per_2
2 ampie facoltà di visita con il padre, con il limite del previo accordo con la madre e la determinazione di un contributo per il mantenimento del solo figlio minore di euro 250,00 mensili.
Nel merito, il convenuto ha contestato di essere aduso all'abuso di sostanze alcoliche e che l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sarebbe intervenuto in ragione della volontà
della di tornare nella casa dei propri genitori. Quanto alle violenze addebitate allo stesso, Pt_1
le ha contestate, ammettendo soltanto di avere picchiato in una occasione il figlio P_
maggiore in quanto aveva deciso di abbandonare gli studi.
All'udienza presidenziale dell'11 giugno 2020 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del convenuto.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. di pari data è stato disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo del minore alla madre ed è stato determinato a carico del convenuto un Persona_2
assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 mensili per entrambi i figli nati dal matrimonio,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è proseguita con assunzione di prova orale e successivamente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato il giudice istruttore assegnatario del procedimento, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio e la non
3 contestazione da parte del convenuto costituito della sopravvenuta mancanza di affectio coniugalis
rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Venendo alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla madre, si ritiene di Persona_2
dover confermare quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d.
bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo
4 sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Ebbene, nel caso di specie, risulta non contestato dal convenuto oltre che comprovato dalla prova per testi assunta che ha posto in essere condotte violente nei confronti del figlio P_
maggiore nato dal matrimonio come da referto di pronto soccorso in atti Persona_1
che riporta diagnosi di “trauma dorsale e spalla sin da percosse”.
Essendovi dunque piena prova della condotta violenta del padre nei confronti del figlio più grande emergono elementi univoci di carenza educativa e incapacità genitoriale di che P_
legittimano la previsione dell'affidamento esclusivo in capo alla madre del minore con Per_2
collocamento presso la ricorrente.
A ciò deve aggiungersi che il figlio sentito in corso di causa, ha dichiarato di non vedere il Per_2
padre da cinque anni, a conferma che alla predetta inidoneità genitoriale si è aggiunta una condotta abbandonica nei confronti del minore che corrobora ulteriormente la necessità di disporre l'affidamento esclusivo solo in favore della madre ricorrente.
Con riguardo agli incontri tra padre e figlio, posto che ha ormai quasi raggiunto l'età di 17 Per_2
anni, devono essere rimessi all'esclusivo gradimento del minore eventuali incontri con la figura paterna.
Alcuna pronuncia può essere adottata in ordine al regime degli incontri con il figlio maggiorenne
(sebbene espressamente formulata da parte ricorrente una richiesta in tal senso).
Venendo all'assegno mensile di mantenimento per i figli, si osserva che non sono state dedotte da ultimo circostanze precise in ordine all'attività formativa o di preparazione al lavoro svolta dal
5 figlio maggiorenne nato il [...], che ad oggi risulta avere raggiunto l'età di Persona_1
26 anni.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di autoresponsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa
ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di
proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il
periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n.
17183).
6 Giova altresì rammentare che di recente la Corte di legittimità ha ribadito come gravi sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779).
Alla luce dell'assenza di allegazioni adeguate in ordine alla prosecuzione di attività formativa in capo al figlio maggiorenne e di prova specifica sul punto, deve quindi concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento con decorrenza dalla decisione.
Deve invece statuirsi un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore convivente Per_2
con la madre . Parte_1
E' noto dagli atti del procedimento che il convenuto si è dedicato in passato alla P_
attività di pizzaiolo e che si è da tempo trasferito in Francia, mentre la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa.
Alla luce degli elementi predetti e delle accresciute esigenze del minore in ragione del tempo decorso, deve quindi statuirsi un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore di Per_2
euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla ricorrente con decorrenza dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in ordinanza presidenziale.
Tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 906/2019 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio a Catania il 15/10/1994 (atto n. 356, P.I., Anno 1994);
[...]
7 DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre , Persona_2 Pt_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa;
RIMETTE al gradimento del minore gli incontri con il padre;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di P_
euro 350,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, a a titolo di contributo per il mantenimento di oltre Parte_1 Persona_2
il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione, salvo il pregresso;
RIGETTA la domanda di mantenimento per il figlio Persona_1
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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