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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4959/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4959/2023 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA SANDRA presso il cui Parte_1
studio in UDINE, VIA GORGHI, N. 5, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in BOLOGNA, VIA A.
TESTONI, N. 6, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.3.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 5.3.2024, il sig. , nella Parte_1
dichiarata qualità di erede del sig. , ha chiesto di accertare e dichiarare la Persona_1 responsabilità della Repubblica Federale di Germania “per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich”, nel periodo compreso tra l'arresto del sig. e la sua liberazione, con conseguente condanna Persona_1
della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da quest'ultimo, e di quello parentale subito dallo stesso ricorrente, nella misura ritenuta equa.
pagina 2 di 11 A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha assunto:
- che era figlio di;
Persona_1
- che quest'ultimo, richiamato alle armi dall'esercito italiano il 16.8.1943, era stato catturato dai tedeschi a Reggio Emilia il 9.9.1943, in quanto reo di non aver aderito alla RSI;
il 10.9.1943 era stato deportato in Germania ed ivi internato nel campo di lavoro Stalag II A, a Neubrandenburg-
Funfeichen, sino al 28.4.1945, quando era intervenuta l'Armata Rossa;
il 28.8.1945 era stato rimpatriato;
il 28.1.1993 era deceduto;
- che sussisteva la giurisdizione italiana ex D.L. n. 36/2022;
- che il Tribunale adito era competente per territorio, essendo avvenuta la cattura del sig.
[...]
a Reggio Emilia;
Per_1
- che sussistevano i presupposti di legge per agire contro la Repubblica Federale Tedesca, titolare, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio;
- che l'obbligo di notifica al ex art. 43 del citato D.L. n. Controparte_1
36/2022 aveva il solo fine di informare il , detentore del fondo per il ristoro dei danni CP_1 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, della richiesta risarcitoria;
- che la Repubblica Federale di Germania era responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni sofferti dal sig. , costituendo, quanto accaduto, un crimine di guerra e contro l'umanità; Persona_1
- che andavano risarciti il danno patrimoniale “da mancata retribuzione per tutto il periodo di detenzione”, ed i danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, morale, catastrofale e alla vita di relazione), sofferti dal sig. , in conseguenza della sua cattura e detenzione, da Persona_1
quantificarsi in via equitativa.
La Repubblica Federale di Germania, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Si è costituito, invece, il , assumendo: Controparte_1
- l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Trieste o, in subordine, quello di Bologna: con riguardo al luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria, il ricorrente era residente a [...](Gorizia) e, quindi, il Tribunale competente era quello di Trieste, con riferimento, invece, al criterio di cui all'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, il
Tribunale competente era quello di Bologna;
- la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio in capo al solo successore a titolo particolare, ex art. 43 D.L. n. Controparte_1
36/2022, negli obblighi risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
pagina 3 di 11 - la prescrizione del diritto azionato: il reato perpetrato era quello di riduzione in schiavitù e, dunque, il relativo termine prescrizionale di quindici anni era ampiamente decorso alla data di proposizione della domanda giudiziale;
- nel merito, la mancata prova della qualità di erede del ricorrente e dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
- nel caso di accoglimento delle domande avversarie, la compensazione di quanto ritenuto spettante con le somme già percepite o con quelle che avrebbero potuto essere percepite, usando l'ordinaria diligenza.
Sulla base di tali premesse, il ha quindi concluso, Controparte_1 chiedendo: “a) dichiarare l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Reggio Emilia
a conoscere delle domande proposte dalla parte ricorrente, per essere diversamente competente il Tribunale di Trieste o – in via subordinata e alternativa – il Tribunale di Bologna (cd. foro erariale);
b) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui Controparte_1
è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla odierna controparte nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
e) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alle controparti le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227, comma 2, cod. civ.
Spese vinte”.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 20.3.2025, con termine sino al 13.1.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
Sulla competenza per territorio pagina 4 di 11 L'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste e, in subordine, di quello di Bologna, non è fondata e, pertanto, va respinta.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta
l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass., ordinanza n. 11300/2004; Cass., ord. n. 6909/2005).
Nel caso di specie, la competenza del Tribunale adito sussiste in virtù del primo dei criteri indicati.
La cattura, come la deportazione, costituiscono condotte qualificate dalla giurisprudenza di legittimità in termini di crimini di guerra e contro l'umanità (Cass. n. 5044/2004; Cass. n.
14201/2008; Cass. n. 20442/2020).
La cattura del sig. è avvenuta a Reggio Emilia. Quindi, sulla base del luogo in Persona_1 cui è sorta l'obbligazione e, in particolare, del luogo in cui è stato commesso l'illecito, questo
Tribunale è competente.
Sulla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio
Il assume di essere divenuto, in virtù dell'art. 43 D.L. Controparte_1
30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, “successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco”, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Tale prospettazione non è fondata.
Al fine di comprendere l'effettiva portata della predetta disposizione normativa, va considerato anche il contesto in cui è stata emanata.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, con la sentenza n. 238/2014, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (Cass., n. 21946/2015 e Cass., n. 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna, nei confronti dello Stato tedesco, al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
pagina 5 di 11 Pertanto, la Repubblica federale di Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, con conseguente richiesta di adozione di misure cautelari.
In tale contesto, è intervenuto il Governo Italiano con l'art. 43 del decreto legge n. 36/20
(rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale.
In particolare, con la finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno
1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la Repubblica Federale tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), l'art. 43
D.L. n. 36/2022 ha istituito, presso il , il fondo per il Controparte_1
ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; ha previsto, anche in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la facoltà di definizione transattiva del contenzioso, sentita l'Avvocatura dello Stato;
ha previsto, poi, in relazione alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni (di cui al comma 1 del medesimo art. 43), non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto legge, che gli atti introduttivi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144
c.p.c. e che, ove omessa, la notificazione venga disposta dal giudice mediante assegnazione di un termine perentorio.
Con la normativa in esame, quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è subentrato a titolo particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L n. 36/2022, essendo prevista una peculiare ipotesi di accollo ex lege, per effetto del quale il fondo istituito presso il ha CP_1 assunto l'intero debito, con contestuale liberazione della Repubblica Federale di Germania.
Il è quindi succeduto a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto giuridico CP_1 controverso, come d'altro canto è desumibile anche dal fatto che gli è stata riconosciuta la possibilità di definire transattivamente sia le nuove controversie, sia quelle già pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 36/2022.
pagina 6 di 11 Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Trento, ordinanza n.
4094/2023), “Il che però non sembra di per sé sufficiente per poter ritenere che la Repubblica federale di Germania non sia legittimata a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich”, per le seguenti ragioni: a) “l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il , non apparendo Controparte_1
ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che
“se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”. In particolare, tale disposizione induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi nel
[...]
, quale gestore del fondo ristori istituito presso di esso, sia parte Controparte_1 necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c., posto che diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione;
la norma in commento non consente, invece, di ritenere che il sia l'unico soggetto Controparte_1
da chiamare in causa e, del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di un altro soggetto, evidentemente da individuare nella Repubblica federale di Germania, quale naturale destinatario della domanda risarcitoria;
b) “l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la Repubblica federale di Germania da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte
Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”; c) del resto, a quest'ultima pagina 7 di 11 sono riferibili le condotte poste in essere dalla , a cui Controparte_2
essa è incontestatamente subentrata, il che appare ex se sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Pertanto, deve concludersi che “per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del
, del debito risarcitorio della Repubblica federale di Controparte_1
Germania nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile) e che, quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo”.
Sussiste, quindi, la legittimazione, dal lato passivo, anche della Repubblica Federale di Germania.
Sulla prescrizione del diritto risarcitorio.
Come già osservato, il è subentrato, ex lege, a titolo Controparte_1 particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L. n. 36/2022 e, dunque, deve ritenersi legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione del credito, spettante alla Repubblica Federale
Tedesca, in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c. (Corte d'Appello di Torino, sent. n. 186/2024; Tribunale di Venezia, sent, n. 17717/2024).
Tanto premesso, deve valutarsi se il diritto risarcitorio azionato sia, o meno, imprescrittibile e, nell'ipotesi negativa, quale sia il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del risarcimento dei danni da reato ex art. 2947, 3° comma, c.c..
In ordine al primo interrogativo, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Repubblica Federale Tedesca si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Ora, tale norma non può applicarsi al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del sig.
sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima, con la Persona_1
conseguenza che la concreta applicazione di tale norma a condotte anteriori la fine del secondo pagina 8 di 11 conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del sig. , Persona_1 va affermata l'applicabilità, alla fattispecie in decisione, dell'art. 2947, 3° comma, c.c..
A tale norma ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 3642/2024, espressamente evocando il termine di prescrizione dei danni da reato.
Ciò posto, deve rilevarsi come la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del sig. integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 Persona_1
c.p. ratione temporis applicabile (con pena della reclusione da cinque a quindici) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p., nel testo all'epoca vigente, tale reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita e, cioè, nel caso di specie, dal 1945.
Ora, ex art. 1935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale è da ritenersi quello del 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra
Germania e Italia nell'ordinamento italiano), non essendovi, da quel momento, alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 17717/2024, e difatti “molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante)”.
Come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in
pagina 9 di 11 genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (Cass., n. 4235/96; Cass. n.
747/97; Cass. n. 21500/05).
Condividendo per tale ragione quanto osservato dal Tribunale di Venezia, non si ritiene condivisibile il principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 (allo stato l'unica in materia) secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 è stata considerata rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
In particolare, la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subiti nei campi di concentramento tedeschi “ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa, tanto nel 1962”, e ciò senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente preclusa dai contrastanti approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperi.
Significativamente, il Tribunale di Venezia ha osservato, con la pronuncia in commento, che “Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla
Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del Terzo Reich di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dagli attori ben prima del 2004 (eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale
18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”)”.
pagina 10 di 11 Pertanto, e concludendo, acclarato che il dies a quo è da individuarsi nella data del 14.4.1962, in cui è stato dichiarato esecutivo l'accordo di Bonn, il termine prescrizionale deve ritenersi decorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 5.3.2024.
In ragione di quanto precede, resta assorbita la decisione sulle ulteriori questioni.
Sulle spese di lite
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Stante la soccombenza del ricorrente e la contumacia della Repubblica Federale di Germania, nulla sulle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio;
- compensa le spese di lite tra il sig. ed il Parte_1 Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese di lite tra il sig. e la Repubblica Federale di Germania. Parte_1
Reggio Emilia, 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4959/2023 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA SANDRA presso il cui Parte_1
studio in UDINE, VIA GORGHI, N. 5, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in BOLOGNA, VIA A.
TESTONI, N. 6, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.3.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 5.3.2024, il sig. , nella Parte_1
dichiarata qualità di erede del sig. , ha chiesto di accertare e dichiarare la Persona_1 responsabilità della Repubblica Federale di Germania “per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich”, nel periodo compreso tra l'arresto del sig. e la sua liberazione, con conseguente condanna Persona_1
della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da quest'ultimo, e di quello parentale subito dallo stesso ricorrente, nella misura ritenuta equa.
pagina 2 di 11 A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha assunto:
- che era figlio di;
Persona_1
- che quest'ultimo, richiamato alle armi dall'esercito italiano il 16.8.1943, era stato catturato dai tedeschi a Reggio Emilia il 9.9.1943, in quanto reo di non aver aderito alla RSI;
il 10.9.1943 era stato deportato in Germania ed ivi internato nel campo di lavoro Stalag II A, a Neubrandenburg-
Funfeichen, sino al 28.4.1945, quando era intervenuta l'Armata Rossa;
il 28.8.1945 era stato rimpatriato;
il 28.1.1993 era deceduto;
- che sussisteva la giurisdizione italiana ex D.L. n. 36/2022;
- che il Tribunale adito era competente per territorio, essendo avvenuta la cattura del sig.
[...]
a Reggio Emilia;
Per_1
- che sussistevano i presupposti di legge per agire contro la Repubblica Federale Tedesca, titolare, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio;
- che l'obbligo di notifica al ex art. 43 del citato D.L. n. Controparte_1
36/2022 aveva il solo fine di informare il , detentore del fondo per il ristoro dei danni CP_1 subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, della richiesta risarcitoria;
- che la Repubblica Federale di Germania era responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni sofferti dal sig. , costituendo, quanto accaduto, un crimine di guerra e contro l'umanità; Persona_1
- che andavano risarciti il danno patrimoniale “da mancata retribuzione per tutto il periodo di detenzione”, ed i danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, morale, catastrofale e alla vita di relazione), sofferti dal sig. , in conseguenza della sua cattura e detenzione, da Persona_1
quantificarsi in via equitativa.
La Repubblica Federale di Germania, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Si è costituito, invece, il , assumendo: Controparte_1
- l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Trieste o, in subordine, quello di Bologna: con riguardo al luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria, il ricorrente era residente a [...](Gorizia) e, quindi, il Tribunale competente era quello di Trieste, con riferimento, invece, al criterio di cui all'art. 6 del R.D. n. 1611/1933, il
Tribunale competente era quello di Bologna;
- la titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio in capo al solo successore a titolo particolare, ex art. 43 D.L. n. Controparte_1
36/2022, negli obblighi risarcitori della Germania verso le vittime del Terzo Reich;
pagina 3 di 11 - la prescrizione del diritto azionato: il reato perpetrato era quello di riduzione in schiavitù e, dunque, il relativo termine prescrizionale di quindici anni era ampiamente decorso alla data di proposizione della domanda giudiziale;
- nel merito, la mancata prova della qualità di erede del ricorrente e dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
- nel caso di accoglimento delle domande avversarie, la compensazione di quanto ritenuto spettante con le somme già percepite o con quelle che avrebbero potuto essere percepite, usando l'ordinaria diligenza.
Sulla base di tali premesse, il ha quindi concluso, Controparte_1 chiedendo: “a) dichiarare l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Reggio Emilia
a conoscere delle domande proposte dalla parte ricorrente, per essere diversamente competente il Tribunale di Trieste o – in via subordinata e alternativa – il Tribunale di Bologna (cd. foro erariale);
b) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui Controparte_1
è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, rigettare le domande formulate dalla odierna controparte nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
e) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alle controparti le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227, comma 2, cod. civ.
Spese vinte”.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 20.3.2025, con termine sino al 13.1.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
Sulla competenza per territorio pagina 4 di 11 L'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste e, in subordine, di quello di Bologna, non è fondata e, pertanto, va respinta.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta
l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass., ordinanza n. 11300/2004; Cass., ord. n. 6909/2005).
Nel caso di specie, la competenza del Tribunale adito sussiste in virtù del primo dei criteri indicati.
La cattura, come la deportazione, costituiscono condotte qualificate dalla giurisprudenza di legittimità in termini di crimini di guerra e contro l'umanità (Cass. n. 5044/2004; Cass. n.
14201/2008; Cass. n. 20442/2020).
La cattura del sig. è avvenuta a Reggio Emilia. Quindi, sulla base del luogo in Persona_1 cui è sorta l'obbligazione e, in particolare, del luogo in cui è stato commesso l'illecito, questo
Tribunale è competente.
Sulla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio
Il assume di essere divenuto, in virtù dell'art. 43 D.L. Controparte_1
30 aprile 2022, convertito, con modificazione, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, “successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco”, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Tale prospettazione non è fondata.
Al fine di comprendere l'effettiva portata della predetta disposizione normativa, va considerato anche il contesto in cui è stata emanata.
Alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013, con la sentenza n. 238/2014, che aveva imposto al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, e alla successiva riaffermazione, anche nei giudizi di legittimità (Cass., n. 21946/2015 e Cass., n. 15812/2016), dell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 5044/2004 della Suprema Corte, sono seguite numerose pronunce di condanna, nei confronti dello Stato tedesco, al risarcimento dei danni causati dai crimini commessi dalle forze del Terzo Reich e la successiva apertura delle relative procedure esecutive dirette al conseguimento dell'effettiva soddisfazione degli accertati crediti risarcitori.
pagina 5 di 11 Pertanto, la Repubblica federale di Germania ha nuovamente adito la Corte internazionale di giustizia, per denunciare l'inottemperanza, da parte dello Stato italiano, alla precedente decisione emessa dalla stessa Corte il 3 febbraio 2012, nonché, di conseguenza, la violazione della propria immunità dalla giurisdizione estera, con conseguente richiesta di adozione di misure cautelari.
In tale contesto, è intervenuto il Governo Italiano con l'art. 43 del decreto legge n. 36/20
(rubricato “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), al fine di prevenire un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede internazionale.
In particolare, con la finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn concluso il 2 giugno
1961 (con cui lo Stato italiano si era impegnato a tenere indenne la Repubblica Federale tedesca da ogni eventuale pretesa legale all'epoca pendente e intrapresa da parte di persone fisiche o giuridiche italiane, a fronte del versamento pecuniario effettuato dallo Stato tedesco), l'art. 43
D.L. n. 36/2022 ha istituito, presso il , il fondo per il Controparte_1
ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; ha previsto, anche in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la facoltà di definizione transattiva del contenzioso, sentita l'Avvocatura dello Stato;
ha previsto, poi, in relazione alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni (di cui al comma 1 del medesimo art. 43), non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del decreto legge, che gli atti introduttivi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144
c.p.c. e che, ove omessa, la notificazione venga disposta dal giudice mediante assegnazione di un termine perentorio.
Con la normativa in esame, quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è subentrato a titolo particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L n. 36/2022, essendo prevista una peculiare ipotesi di accollo ex lege, per effetto del quale il fondo istituito presso il ha CP_1 assunto l'intero debito, con contestuale liberazione della Repubblica Federale di Germania.
Il è quindi succeduto a titolo particolare nella titolarità passiva del rapporto giuridico CP_1 controverso, come d'altro canto è desumibile anche dal fatto che gli è stata riconosciuta la possibilità di definire transattivamente sia le nuove controversie, sia quelle già pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 36/2022.
pagina 6 di 11 Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Trento, ordinanza n.
4094/2023), “Il che però non sembra di per sé sufficiente per poter ritenere che la Repubblica federale di Germania non sia legittimata a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich”, per le seguenti ragioni: a) “l'art. 43 in esame non ha espressamente previsto che il preteso danneggiato abbia come suo unico contraddittore il , non apparendo Controparte_1
ciò inequivocabilmente desumibile dal solo 6° co., nella parte in cui dispone che gli atti introduttivi dei nuovi giudizi di accertamento e liquidazione dei danni “sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile” e che
“se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”. In particolare, tale disposizione induce a ritenere che l'amministrazione statale destinataria della notificazione, da individuarsi nel
[...]
, quale gestore del fondo ristori istituito presso di esso, sia parte Controparte_1 necessaria, visto che l'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per la notificazione dell'atto introduttivo dovrebbe comportare l'estinzione del giudizio in ragione del disposto dell'art. 307 c.p.c., posto che diversamente opinando, non avrebbe alcuna ragion d'essere la prevista natura perentoria del termine in questione;
la norma in commento non consente, invece, di ritenere che il sia l'unico soggetto Controparte_1
da chiamare in causa e, del resto, la stessa previsione relativa alla concessione del detto termine sembra sottintendere il riferimento a un giudizio inizialmente instaurato nei confronti di un altro soggetto, evidentemente da individuare nella Repubblica federale di Germania, quale naturale destinatario della domanda risarcitoria;
b) “l'art. 43, nel suo complesso, appare essenzialmente diretto a disciplinare non tanto lo svolgimento del giudizio di cognizione di accertamento del dedotto fatto illecito (essendo stato fatto ad esso riferimento soltanto con la previsione dell'incombente procedurale di cui al 6° co., oltre che con la deroga all'art. 282 c.c. contenuta nel 3° co.), quanto soprattutto le concrete modalità di soddisfazione delle pretese risarcitorie definitivamente accertate nell'an e nel quantum e, quindi, già sorrette da un titolo esecutivo, con il dichiarato obiettivo di manlevare la Repubblica federale di Germania da qualunque obbligo risarcitorio, che si è inteso realizzare istituendo un apposito fondo per il pagamento degli importi portati dai titoli esecutivi, deponendo in tal senso anche quanto rilevato dalla stessa Corte
Costituzionale nella sentenza da ultimo citata, laddove si legge “l'accesso al Fondo 'ristori' è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania”; c) del resto, a quest'ultima pagina 7 di 11 sono riferibili le condotte poste in essere dalla , a cui Controparte_2
essa è incontestatamente subentrata, il che appare ex se sufficiente per giustificarne la vocatio in ius nell'ambito dei giudizi volti all'accertamento e alla liquidazione dei danni derivati da quelle condotte.
Pertanto, deve concludersi che “per come è stato disciplinato l'accesso al Fondo ristori e per la finalità che ne ha giustificato l'istituzione, l'assunzione, da parte dello Stato e, per esso, del
, del debito risarcitorio della Repubblica federale di Controparte_1
Germania nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (prima della quale, del resto, il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile) e che, quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive;
la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo”.
Sussiste, quindi, la legittimazione, dal lato passivo, anche della Repubblica Federale di Germania.
Sulla prescrizione del diritto risarcitorio.
Come già osservato, il è subentrato, ex lege, a titolo Controparte_1 particolare nei rapporti di cui all'art. 43, comma 1, D.L. n. 36/2022 e, dunque, deve ritenersi legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione del credito, spettante alla Repubblica Federale
Tedesca, in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c. (Corte d'Appello di Torino, sent. n. 186/2024; Tribunale di Venezia, sent, n. 17717/2024).
Tanto premesso, deve valutarsi se il diritto risarcitorio azionato sia, o meno, imprescrittibile e, nell'ipotesi negativa, quale sia il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del risarcimento dei danni da reato ex art. 2947, 3° comma, c.c..
In ordine al primo interrogativo, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Repubblica Federale Tedesca si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Ora, tale norma non può applicarsi al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del sig.
sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima, con la Persona_1
conseguenza che la concreta applicazione di tale norma a condotte anteriori la fine del secondo pagina 8 di 11 conflitto mondiale resta impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione.
Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del sig. , Persona_1 va affermata l'applicabilità, alla fattispecie in decisione, dell'art. 2947, 3° comma, c.c..
A tale norma ha fatto riferimento la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 3642/2024, espressamente evocando il termine di prescrizione dei danni da reato.
Ciò posto, deve rilevarsi come la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del sig. integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 Persona_1
c.p. ratione temporis applicabile (con pena della reclusione da cinque a quindici) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p., nel testo all'epoca vigente, tale reato si estinguerebbe per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita e, cioè, nel caso di specie, dal 1945.
Ora, ex art. 1935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nella fattispecie in esame il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale è da ritenersi quello del 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra
Germania e Italia nell'ordinamento italiano), non essendovi, da quel momento, alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 17717/2024, e difatti “molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante)”.
Come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in
pagina 9 di 11 genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (Cass., n. 4235/96; Cass. n.
747/97; Cass. n. 21500/05).
Condividendo per tale ragione quanto osservato dal Tribunale di Venezia, non si ritiene condivisibile il principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 (allo stato l'unica in materia) secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 è stata considerata rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
In particolare, la tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno per i trattamenti subiti nei campi di concentramento tedeschi “ha sempre trovato (e trova ancora) perfetto riconoscimento, sul piano sostanziale, nel combinato disposto ex artt. 2043-2059 c.c. rimasto immutato tanto all'epoca della cessazione della condotta criminosa, tanto nel 1962”, e ciò senza che l'azionabilità di tale diritto abbia mai potuto ritenersi legalmente preclusa dai contrastanti approdi giurisprudenziali raggiunti dal diritto “vivente” in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperi.
Significativamente, il Tribunale di Venezia ha osservato, con la pronuncia in commento, che “Lo stesso dibattito giurisprudenziale insorto tra i giudici del merito (prima ancora che dinanzi alla
Suprema Corte nel 2004) sul tema della giurisdizione nelle controversie aventi il medesimo oggetto di questo giudizio certifica, per così dire, la possibilità giuridica per le vittime dei militari del Terzo Reich di agire a tutela del diritto risarcitorio oggi vantato dagli attori ben prima del 2004 (eventualmente anche mediante la richiesta di un incidente di costituzionalità nella prospettiva dei c.d. “controlimiti” posto che sin dalla pronuncia della Corte costituzionale
18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che “il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione”)”.
pagina 10 di 11 Pertanto, e concludendo, acclarato che il dies a quo è da individuarsi nella data del 14.4.1962, in cui è stato dichiarato esecutivo l'accordo di Bonn, il termine prescrizionale deve ritenersi decorso, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 5.3.2024.
In ragione di quanto precede, resta assorbita la decisione sulle ulteriori questioni.
Sulle spese di lite
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Stante la soccombenza del ricorrente e la contumacia della Repubblica Federale di Germania, nulla sulle spese di lite tra le predette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio;
- compensa le spese di lite tra il sig. ed il Parte_1 Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese di lite tra il sig. e la Repubblica Federale di Germania. Parte_1
Reggio Emilia, 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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