Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ha affermato che, in assenza di disconoscimento formale, le copie fotostatiche prodotte da controparte hanno la stessa valenza probatoria dell'originale. Inoltre, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento presupposta, non possono essere sollevate questioni relative alla pretesa impositiva in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse decorso, anche considerando le interruzioni derivanti da atti successivi. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'eccezione di prescrizione, ove non fatta valere con l'impugnazione della cartella esattoriale, non può essere sollevata con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che si accerti la mancata notifica della cartella stessa.

  • Rigettato
    Omessa motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, richiamando le cartelle esattoriali e indicando le somme dovute, soddisfacesse pienamente l'obbligo di motivazione, in quanto la pretesa si esaurisce nella richiesta di pagamento di quanto dovuto in forza degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 51
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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