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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6040/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008153513000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044116923000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249008153513/000 dell'importo totale di € 3.378,97, emesso dall'ente di riscossione Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Cosenza e riferito alla cartella n. 03420130044116923000-Rit. fonte Redd. Lav.
Aut. Arti e professioni e relative sanzioni I.R.P.E.F. per l'anno d'imposta 2010, presumibilmente notificata in data 11/3/2014, di € 3.378,97.
Lamentava il difetto di notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta il contribuente rilevava la inutilizzabilità della documentazione di controparte, finalizzata a dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, perché priva di certificazione di conformità.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta, quanto alla questione della mancata notifica dell'atto presupposto, provato da controparte che l'atto, qui impugnato, sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art.140 cpc..
Va rilevato, al riguardo, che la Corte di Cassazione con sentenza n. 14986/2020 ha stabilito che “sia alla stregua delle norme del c.c. (art. 2719) che delle speciali norme del processo tributario (art. 22, comma
4), il ricorrente è abilitato a produrre i documenti in originale o in fotocopia;
così dovendo attribuirsi a queste ultime la stessa valenza probatoria che l'art. 2719 c.c. prevede per le copie fotografiche delle scritture private in generale. In entrambi i casi, si ritiene che la parte, che intenda contestarne la conformità all'originale non prodotto, è onerata di una formale dichiarazione di disconoscimento…”.
Non avendo il ricorrente operato la dichiarazione di disconoscimento dei documenti prodotti da controparte in copia, ma essendosi limitato a censurare l'assenza della conformità all'originale, la questione sollevata con la memoria integrativa non può essere accolta.
Il contribuente non ha provveduto ad impugnare la cartella di pagamento, presupposto della intimazione qui impugnata e, quindi, non possono qui essere sollevate questioni riguardanti la pretesa impositiva.
Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio secondo la quale “Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale (cfr. Cass. civ. Sez. V, 21/04/2011, n. 9183).
Ed ancora “l 'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento...Ne deriva che la 3 questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale , potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (così Cass. Civ.
Sez. 6, 07.02.2020, n. 3005).
“A fronte, pertanto, di una cartella esattoriale ritualmente notificata, il contribuente non può formulare, dietro impugnazione dell'estratto di ruolo, l'eccezione di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie posto che dette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione della cartella stessa nel cui difetto si è prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale, seppur già prescritto prima della notifica della cartella ovvero di altro titolo impugnato (così Cass. civile sez. 5, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., 16 luglio 2019, n. 19010; Cass., 20 novembre 2018, n. 29978).
Quanto alla eccezione di prescrizione, il termine previsto per le imposte che qui occupano non risulta assolutamente decorso, anche tenuto conto della interruzione determinata dalla serie di atti, per come indicati da parte resistente nelle controdeduzioni.
Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che il riferimento (contenuto nell'intimazione impugnata) alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza delle cartelle ivi indicate.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo delle cartelle che ne costituiscono il presupposto e che contengono l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 22/12/2014, n. 27216 in tema di avviso di mora).
Tali considerazioni valgono anche con riferimento all'indicazione degli interessi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duecento oltre accessori.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6040/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008153513000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130044116923000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249008153513/000 dell'importo totale di € 3.378,97, emesso dall'ente di riscossione Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Cosenza e riferito alla cartella n. 03420130044116923000-Rit. fonte Redd. Lav.
Aut. Arti e professioni e relative sanzioni I.R.P.E.F. per l'anno d'imposta 2010, presumibilmente notificata in data 11/3/2014, di € 3.378,97.
Lamentava il difetto di notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta il contribuente rilevava la inutilizzabilità della documentazione di controparte, finalizzata a dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, perché priva di certificazione di conformità.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta, quanto alla questione della mancata notifica dell'atto presupposto, provato da controparte che l'atto, qui impugnato, sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art.140 cpc..
Va rilevato, al riguardo, che la Corte di Cassazione con sentenza n. 14986/2020 ha stabilito che “sia alla stregua delle norme del c.c. (art. 2719) che delle speciali norme del processo tributario (art. 22, comma
4), il ricorrente è abilitato a produrre i documenti in originale o in fotocopia;
così dovendo attribuirsi a queste ultime la stessa valenza probatoria che l'art. 2719 c.c. prevede per le copie fotografiche delle scritture private in generale. In entrambi i casi, si ritiene che la parte, che intenda contestarne la conformità all'originale non prodotto, è onerata di una formale dichiarazione di disconoscimento…”.
Non avendo il ricorrente operato la dichiarazione di disconoscimento dei documenti prodotti da controparte in copia, ma essendosi limitato a censurare l'assenza della conformità all'originale, la questione sollevata con la memoria integrativa non può essere accolta.
Il contribuente non ha provveduto ad impugnare la cartella di pagamento, presupposto della intimazione qui impugnata e, quindi, non possono qui essere sollevate questioni riguardanti la pretesa impositiva.
Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio secondo la quale “Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale (cfr. Cass. civ. Sez. V, 21/04/2011, n. 9183).
Ed ancora “l 'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento...Ne deriva che la 3 questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale , potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (così Cass. Civ.
Sez. 6, 07.02.2020, n. 3005).
“A fronte, pertanto, di una cartella esattoriale ritualmente notificata, il contribuente non può formulare, dietro impugnazione dell'estratto di ruolo, l'eccezione di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie posto che dette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione della cartella stessa nel cui difetto si è prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale, seppur già prescritto prima della notifica della cartella ovvero di altro titolo impugnato (così Cass. civile sez. 5, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., 12 maggio 2021, n. 12471; Cass., 16 luglio 2019, n. 19010; Cass., 20 novembre 2018, n. 29978).
Quanto alla eccezione di prescrizione, il termine previsto per le imposte che qui occupano non risulta assolutamente decorso, anche tenuto conto della interruzione determinata dalla serie di atti, per come indicati da parte resistente nelle controdeduzioni.
Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che il riferimento (contenuto nell'intimazione impugnata) alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza delle cartelle ivi indicate.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo delle cartelle che ne costituiscono il presupposto e che contengono l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 22/12/2014, n. 27216 in tema di avviso di mora).
Tali considerazioni valgono anche con riferimento all'indicazione degli interessi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duecento oltre accessori.