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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.3560/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022, al numero
3560, promossa con domanda depositata in data 18.11.2022
da
elett.te dom.to in Isola del Liri (FR), Piazza SS. Triade n.8, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Riccardo Lutrario, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di delega allegata in atti
opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Via Isonzo n.5, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Nicola Di Tomassi, per delega in calce alla memoria di costituzione
opposta
Oggetto del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo n.582/2022
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.582/2022 dell'11.10.2022, emesso dal Giudice del Lavoro di Frosinone in favore della convenuta (d'ora in poi, per Controparte_1 brevità, ), per il pagamento della somma di €.6.284,98, oltre accessori e spese Controparte_2
legali.
Con il ricorso monitorio la aveva dedotto che: 1) aveva appreso, all'esito di un esposto, CP_2 dello svolgimento da parte (anche) del ricorrente di attività lavorativa in maniera non conforme alla disciplina contrattuale e al CCNL di riferimento vigente, con riguardo all'istituto della Pronta
Disponibilità; 2) le riscontrate incongruenze e irregolarità riguardavano alcuni dipendenti dell'azienda con mansioni di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), addetti presso la
U.O.C. di Radiologia di SO, ed erano attinenti al periodo da novembre 2020 ad aprile 2021; 3) la aveva quindi istituito in data 01.07.2021 una apposita commissione interna al Controparte_2
fine di approfondire le questioni attinenti la Pronta Disponibilità, gli orari e le prestazioni rese dai
TSRM; 4) la commissione interna, esaminati i dati di attività del periodo in questione, aveva riscontrato un uso della Pronta Disponibilità non conforme all'istituto contrattuale e alla disciplina del CCNL di riferimento, con conseguente indebita corresponsione di emolumenti economici in favore dei tecnici coinvolti;
5) in particolare, erano emerse ore di lavoro svolte dai tecnici di radiologia in Pronta Disponibilità non giustificabili in rapporto alle esigenze ed all'attività resa (cfr. all. n. 3, 3.1, 3.2 memoria : 6) aveva quindi adito in via monitoria l'intestato Tribunale per CP_2 ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo che il lavoratore aveva indebitamente percepito.
Con il ricorso in opposizione al richiamato decreto ingiuntivo, l'attore ha dedotto che l'Azienda opposta aveva sostenuto che aveva ottenuto il contestato ingiusto arricchimento - nel periodo temporale di riferimento (novembre 2020 - aprile 2021) - mediante uno sviato espletamento dei propri turni in pronta disponibilità notturna. In sintesi, la aveva asserito che il dipendente, chiamato CP_2
presso la struttura sanitaria durante i suoi turni di Pronta Disponibilità, aveva sostato nella struttura oltre il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli esami diagnostici necessari, risultanti per tabulas ed incontestabilmente effettuati. Ciò posto, la invece di porre alla base della CP_2
richiesta di restituzione del presunto debito orario la differenza tra le ore complessivamente poste in pagamento dall' per i turni di pronta disponibilità notturna e quelle ritenute necessarie per CP_1
l'effettuazione degli esami diagnostici, aveva richiesto (in via abnorme ed inopinata) la restituzione dei crediti lavorativi maturati dall'opponente anche in ragione degli esami diagnostici effettuati e non oggetto di contestazione. Con l'opposizione l'attore ha quindi dedotto sia l'erroneità del calcolo su cui si fondava la pretesa restitutoria azionata in via monitoria;
sia l'infondatezza del presupposto sostanziale di tale pretesa, avendo il lavoratore provveduto sempre e solo a svolgere il proprio
“delicato” servizio sanitario in un complicato contesto pandemico, in stretta osservanza delle direttive aziendali ricevute, corroborate dalla ratifica delle intervenute formali validazioni delle relative timbrature orarie.
L'opponente ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. La ha richiamato i medesimi argomenti già esposti CP_2
in sede di ricorso monitorio e ha confermato la corretta quantificazione degli emolumenti economici richiesti in restituzione al lavoratore.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi ed è stata acquisita documentazione.
All'udienza del 4.6.2025, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, mediante deposito di note telematiche, e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata, per i motivi di seguito illustrati.
L'Azienda opposta ha lamentato l'utilizzo abnorme e distorto dell'istituto della Pronta
Disponibilità da parte dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) del P.O. di SO, che si sarebbero trattenuti in servizio oltre il tempo necessario allo svolgimento degli esami diagnostici loro demandati in regime di pronta disponibilità, nel periodo dal 01.10.2020 al 30.06.2021.
L'Azienda convenuta ha sostenuto che la normativa vigente prevede che il tecnico di radiologia in regime di pronta disponibilità, ricevuta la chiamata, deve immediatamente recarsi presso la struttura sanitaria e timbrare il cartellino in entrata per effettuare l'esame diagnostico per il quale è stata richiesta la presenza. La durata della prestazione di lavoro effettuata in pronta disponibilità (che si configura quale orario straordinario retribuito con una maggiorazione economica) deve essere svolta nel tempo strettamente necessario e non può eccedere il limite della prestazione stessa. Il
non può trattenersi in servizio oltre l'orario di conclusione della prestazione diagnostica Pt_2
richiesta, proprio perché la prestazione in regime di pronta disponibilità non è una prestazione resa in servizio ordinario, bensì su chiamata ed in regime di straordinario. La presenza del tecnico è retribuita con un compenso ulteriore e per questo deve limitarsi al tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'esame stesso. Se il TSRM, una volta effettuato l'esame diagnostico per cui ha ricevuto la chiamata, ritiene di non voler far rientro a casa (per una propria scelta e per una motivazione qualsiasi) ed attendere l'eventuale ulteriore chiamata nella struttura ospedaliera, deve timbrare il cartellino in uscita e poi trattenersi nei locali. Nell'eventualità di una nuova ed ulteriore chiamata, potrà procedere ad una nuova timbratura in entrata. La resistente ha evidenziato CP_1
la violazione, da parte di alcuni TSRM del P.O. di SO, delle disposizioni sopra descritte durante i turni di pronta disponibilità notturna.
La parte opponente ha, in contrario, osservato che durante i turni di pronta disponibilità (notturna) presso il P.O. di SO era richiesto ai tecnici radiologici: 1) di “affiancare” i medici nelle esigenze di servizio da fronteggiare e ciò comportava la loro costante presenza durante l'intero turno notturno
(anche 12 ore ); 2) di permanere in servizio una volta terminato un esame in attesa di eventuali altre probabili richieste di esami;
3) di attendere il referto del medico radiologo che poteva aver bisogno di esami aggiuntivi;
4) di essere preallertati dai medici di Pronto Soccorso per esami diagnostici dichiarati imminenti e poi annullati. L'opponente ha anche osservato che, per carenza di tecnici radiologici, non era possibile presso il P.O. di SO organizzare turni di guardia notturni dei TSRM.
La copertura notturna era quindi effettuata con l'istituto della pronta disponibilità.
Orbene, osserva il Giudicante che le allegazioni attoree hanno trovato una sostanziale conferma nell'istruttoria espletata.
In particolare, il teste responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale Testimone_1 di SO come facente funzioni da settembre 2020 a marzo 2022, e quindi per l'intero periodo preso in considerazione dalla convenuta ai fini della propria pretesa restitutoria (ottobre 2020-giugno CP_2
2021), ha riferito che mentre i medici radiologi facevano il turno notturno, i tecnici radiologi facevano la cd. pronta disponibilità e operavano teoricamente a chiamata, ma quando gli interventi diventavano troppi, i tecnici erano costretti a rimanere sul posto. Il turno di pronta disponibilità dei tecnici radiologi era stato istituito a gennaio 2020 dal precedente responsabile dott. , a causa della carenza ER
di tecnici che non consentiva di effettuare un turno di guardia notturno.
Il teste ha anche evidenziato che nel reparto non vi era un registro delle chiamate, Tes_1
che fu istituito solo dopo il giugno 2021, e che a fine mese era lui a controfirmare il tabulato degli straordinari dei tecnici radiologi predisposto dal capo tecnico facente funzioni, Parte_1
che ricavava i dati dai tabulati dei cartellini marcatempo e dalle chiamate. Il predetto tecnico aveva accesso a questi dati tramite il portale, mentre il teste controfirmava riservandosi una verifica successiva.
Il teste ha poi evidenziato che gli furono segnalate delle anomalie che riguardavano un eccesso di ore di straordinario dei tecnici in relazione agli esami effettuati, per cui procedette ad una verifica del lavoro espletato dai tecnici radiologi nel reparto di radiologia di SO, nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2021.
Il teste ha, in generale, evidenziato che “teoricamente il tecnico in pronta disponibilità avrebbe dovuto effettuare la “stimbratura” alla fine di ogni esame, ma in pratica, visto il susseguirsi di esami, capitava che non venisse fatto. Questo poteva essere giustificato quanto, a fronte di più ore di straordinario, c'erano più esami, ma non nel caso in cui ce ne era stato uno soltanto”.
Entrando poi però nello specifico dell'attività espletata dai tecnici radiologici nel reparto di radiologia di SO, nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2021, il teste ha chiarito come l'attività dei tecnici non fosse affatto episodica e saltuaria, giacché nel periodo in cui era stata fatta la verifica, che era periodo COVID, c'era una media di 17 esami per turno notturno. Poteva capitare che ce ne fossero anche 25 una notte e meno in un'altra, ma complessivamente il tecnico radiologo, che era uno soltanto per notte, era comunque impegnato. Nel periodo COVID, ogni esame richiedeva poi tempi più lunghi anche per la vestizione e la svestizione, alla luce delle prescrizioni anticovid che arrivavano ogni giorno. Il teste ha poi chiarito che, come medico radiologo, effettuava anche lui i turni notturni con orario di servizio di 12 ore e per questo motivo aveva avuto modo di constatare direttamente il concreto impegno che era richiesto ai tecnici radiologi. Il teste ha anche osservato che poteva capitare che l'esame venisse annullato, specie nel periodo COVID, perché magari si dava precedenza ad un esame non COVID per il quale serviva meno tempo, rispetto all'esame che riguardava un paziente
COVID, per effettuare il quale era necessario eseguire tutta un'attività di bonifica dell'ambiente di lavoro.
Il teste , direttore del reparto di radiologia dell'ospedale di e ad Testimone_2 CP_1 interim anche dell'ospedale di SO, prima e dopo la direzione del Dott. ha poi Tes_1
osservato che, per il numero carente di tecnici radiologi, non c'era la possibilità presso l'ospedale di
SO di organizzare il turno di guardia di notte con i tecnici medesimi. Si era fatto quindi uso dell'istituto della pronta disponibilità: il tecnico in pronta disponibilità si recava presso l'ospedale di
SO per fare l'esame o gli esami richiesti, chiamato dal medico di pronto soccorso o dal medico del reparto che aveva bisogno di fare un esame urgente. Il tecnico riceveva una indennità minima per la pronta disponibilità; se poi veniva chiamato, riceveva il compenso per il lavoro straordinario svolto.
Il teste ha anche riferito che veniva richiesto ai tecnici radiologi di fermarsi anche ER oltre i tempi tecnici necessari per effettuare l'esame. C'era una tabella che stabiliva i tempi per ogni esame, ma in emergenza era difficile rispettare questa tabella per svariate ragioni: il tecnico, prima di effettuare l'esame, doveva accendere la macchina e cambiarsi;
una volta effettuato l'esame, doveva aspettare che il medico radiologo effettuasse il referto poiché poteva aver bisogno di esami aggiuntivi;
poi il tecnico doveva spegnere la macchina e ricambiarsi per andare via, se non c'erano ulteriori esami da fare. Poteva anche accadere che il medico chiamasse il tecnico per effettuare un esame, ma che poi la richiesta venisse annullata e l'esame non venisse più effettuato, pur essendosi comunque il tecnico radiologo recato in ospedale. In questo modo potevano risultare ore di lavoro in pronta disponibilità del tecnico, retribuite come orario straordinario, senza che vi fossero esami effettuati.
Poteva anche accadere che il tecnico venisse chiamato, ma il paziente fosse andato a fare altre consulenze e quindi il tecnico dovesse aspettare per effettuare l'esame radiologico. Il teste ha confermato che medici non potevano fare esami radiologici senza il tecnico radiologo, che poi doveva aspettare che il medico completasse la redazione del referto, potendo andare via solo dopo. Il teste ha anche precisato che durante per COVID i tempi si allungavano ancora di più, per la necessità di procedere alla sanificazione delle macchine di cui i tecnici erano responsabili e perché c'era un protocollo da rispettare da parte di tecnici e utenti per evitare il contagio.
Il teste ha anche confermato che, per il numero carente di tecnici di radiologia, non ER era possibile presso l'ospedale di SO organizzare il turno di guardia di notte con i tecnici radiologi e per questo si era fatto uso dell'istituto della pronta disponibilità. Quando il teste era stato responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale di SO, era stato lui ad organizzare e avvallare i turni di pronta disponibilità notturna dei tecnici radiologi dell'ospedale. Il teste ha chiarito che la pronta disponibilità era stata introdotta per sopperire alla carenza di personale ed evitare la guardia di notte e ha poi dichiarato: “Il turno del pomeriggio finisce alle ore 20, quando inizia la pronta disponibilità fino alle 8 del giorno dopo. Dato che il pronto soccorso dopo le ore 20 era sguarnito di tecnici per la guardia notturna e ciò creava disagio in pronto soccorso, poiché anche dopo le ore 20 si continuavano a fare esami diagnostici in pronto soccorso fino alla mezzanotte, ho invitato i tecnici ad essere presenti in ospedale dopo le 20 durante il rispettivo turno di pronta disponibilità, senza attendere di essere chiamati. In questo modo si garantiva il servizio attraverso l'esame immediato, senza dover chiamare e attendere l'arrivo del tecnico”.
Il teste ha poi riferito di aver fatto parte della commissione audit che aveva accertato ER
che nel periodo da novembre 2020 a giugno 2021 vi erano notti e ore timbrate dai tecnici in pronta disponibilità, senza che vi fossero esami radiologici svolti, ribadendo però che la presenza del tecnico in ospedale poteva comunque essere giustificata dalla richiesta di un esame poi annullato, dalla necessità di attendere il paziente o un successivo esame diagnostico da effettuare. Se ad esempio si sapeva già che c'era un altro paziente che doveva fare un esame, il tecnico aspettava il secondo paziente e non timbrava in uscita. Lo stesso poteva accadere con altri eventuali pazienti. Solo una volta che non ci fossero stati altri esami da fare, il tecnico timbrava in uscita. Il teste, in particolare, ha evidenziato che: “la questione non è semplice. Ci sono tante situazioni che vanno considerate in queste dinamiche. Il tecnico può essere chiamato e poi il paziente decede e il tecnico aspetta e non viene avvertito ad esempio. Si tratta di possibilità di cui non vi è traccia. Io ho fatto presente questo in sede di commissione.
Nella pronta disponibilità la timbratura funziona così: a chiamata viene contattato il tecnico che da casa deve recarsi immediatamente al lavoro;
il tecnico timbra con un codice apposito (che non ricordo), fa l'esame o gli esami, terminato il referto il tecnico timbra in uscita con lo stesso codice. Se ad esempio si sa già che c'è un altro paziente che deve fare un esame, il tecnico aspetta il secondo paziente e non timbra in uscita. Lo stesso accade con altri eventuali pazienti. Una volta che non ci sono altri esami da fare, il tecnico timbra in uscita. Non conosco una direttiva secondo cui il tecnico radiologo prima di timbrare in uscita dovesse chiamare il pronto soccorso per accertarsi che non ci fossero pazienti da esaminare. Non conosco la direttiva ma certamente è buon senso”.
Il teste ha poi precisato che nel presidio di SO non era stato attivato un registro delle chiamate che tracciasse l'ora di chiamata del tecnico radiologo da parte del centralino e questo era stato appurato anche in sede di audit.
Sempre il teste , nuovamente escusso all'udienza del 5.2.2025, ha ulteriormente ER chiarito che era stato raccomandato ai in servizio, tra cui il ricorrente, di “affiancare” i medici Pt_2 nell'esigenze di servizio da fronteggiare, onde evitare gravi disfunzioni di reparto, con la conseguenza per cui l'opponente non avrebbe potuto sottrarsi, non soltanto alla chiamata in servizio, ma anche all'adempimento di tutte le ulteriori attività imposte dalla presenza in servizio. Così ha riferito il teste:
“io facevo dei controlli random su queste timbrature e non ho trovato delle incongruenze … Ribadisco che non è possibile che l'esame diagnostico venga fatto soltanto dal medico, l'équipe deve essere completa per il compimento dell'esame. La necessità che l'esame venisse fatto in équipe anche con il tecnico radiologo l'ho ribadita anche con una e-mail ai colleghi medici nel periodo in cui sono stato responsabile e questo è successo proprio a SO, per cui detti anche disposizione che venisse garantita la presenza del tecnico radiologo. Tutto questo serviva per ottimizzare l'esame. Se non ricordo male fino a giugno 2022 nella compilazione del sistema informatico del referto nella procedura di registrazione dell'esame che prevede vari passaggi, era necessario inserire obbligatoriamente anche il nominativo del tecnico radiologo altrimenti la procedura non andava avanti”.
Elementi di segno diverso non possono ricavarsi dalla deposizione dal teste in Testimone_3 primo luogo perché lo stesso ha dichiarato di aver rivestito la qualifica di responsabile dell'U.O.C.
Radiologia dell'Ospedale di SO soltanto sino al settembre-ottobre 2019, mentre la rivendicazione restitutoria dell' afferisce al periodo novembre 2020-aprile 2021. In secondo luogo, Controparte_1 va considerato che il teste ha riferito dell'utilizzo presso il reparto di radiologia del P.O. di SO di un
“registro delle chiamate in pronta disponibilità”, in astratto idoneo a meglio individuare i tempi di lavoro dei tecnici chiamati ad operare in regime di pronta disponibilità. Sennonché l'utilizzo di un registro del predetto tipo è stato smentito, quantomeno per il periodo che viene in rilievo nel presente giudizio, dai responsabili del reparto che si sono succeduti al ovvero e Tes_3 ER Tes_1
Inoltre, il documento in questione - che il teste ha dichiarato di aver rinvenuto soltanto due mesi prima della sua deposizione in giudizio, all'interno di un armadietto collocato nella “sala medici” del di SO e di cui si sarebbe appropriato senza autorizzazione - è un documento Controparte_3 datato 21.3.2017, recante timbro e firma dell'allora Direttore Sanitario Dott. e che non è in Pt_3
alcun modo compilato. Il fatto che, per quanto riferito dal teste, il registro delle chiamate sarebbe rimasto giacente e non compilato dal 2017, in un cassetto accessibile al solo medico primario, conferma da un lato il dato del non utilizzo del predetto registro da parte del personale in servizio presso il reparto di radiologia di SO;
dall'altro non offre alcun riscontro, proprio perché non compilato, alla rivendicazione restitutoria dell' afferente al periodo novembre Controparte_1
2020-aprile 2021.
Completando l'esame della istruttoria espletata, va poi evidenziato che anche la teste
[...]
, medico di pronto soccorso, ha confermato che durante il COVID c'era stato un Tes_4
aumento di pazienti e accadeva di dover fare continuamente TAC, quindi era necessario che il tecnico radiologo che veniva chiamato rimanesse per fare più esami. Conformemente a quanto riferito dal teste , la teste ha anche evidenziato che poteva capitare che il tecnico venisse chiamato, ER ma che poi l'esame non si potesse più fare, perché il paziente era deceduto oppure che il tecnico venisse chiamato per fare degli esami che poi non riuscisse a farli. perché c'erano esami più urgenti che gli veniva richiesto di fare. La decisione sulla priorità da dare ai diversi esami spettava al medico, quindi poteva capitare che l'esame per cui il tecnico era stato chiamato venisse poi effettuato dal collega del turno della mattina. Poteva, infine, capitare che il tecnico venisse chiamato per un esame per il quale necessitava il mezzo di contrasto. In questi casi occorreva fare l'esame della creatinina, fatto il quale poteva emergere che non era possibile utilizzare il mezzo di contrasto. Alla fine, quindi,
l'esame per cui il tecnico era stato chiamato non veniva effettuato. Per fare queste verifiche poteva occorrere anche un'ora.
E' stata infine escussa la teste componente della commissione audit istituita Testimone_5
dalla convenuta per controllare le pronte disponibilità rese dai tecnici di radiologia del P.O. di CP_2
SO nel periodo da novembre 2020 a giugno 2021. La teste ha spiegato le modalità e i criteri utilizzati dalla commissione per effettuare il controllo, che è stato operato verificando le timbrature effettive operate dai tecnici i n entrata e in uscita e gli esami eseguiti nel periodo coperto dalla timbratura. La teste ha evidenziato che - essendo un periodo COVID - il responsabile aveva dato un ER
lasso di tempo di 40 minuti tra la fine di un esame e l'inizio dell'esame successivo, per consentire la sanificazione e tutte le procedure richieste per evitare il contagio. Partendo da questo dato, la commissione aveva allora verificato se dopo 40 minuti dalla fine di ogni esame fosse risultato un altro esame effettuato oppure no, e questo nelle ipotesi nelle quali, a fine di un esame, il tecnico era risultato ancora a lavoro, non avendo timbrato in uscita. La teste ha evidenziato che in molti casi, allo scadere dei 40 minuti, non risultavano eseguiti altri esami, se non dopo un'ora o due. Poi poteva accadere che dalla mezzanotte fino alle 7 del mattino dopo non ci fossero esami eseguiti, anche se il tecnico risultava ancora a lavoro.
La teste ha poi chiarito che era stata predisposta dalla società Engineering, che ha in appalto la gestione delle timbrature e degli orari di presenza del personale della di una tabella CP_2 CP_1
dove erano stati riportati tutti gli esami eseguiti e lo scostamento rispetto all'esame successivo di oltre
40 minuti, con indicato poi se il lavoro era stato segnato come lavoro straordinario notturno feriale o festivo. Questo al fine di recuperare poi il compenso erogato ai tecnici.
La teste ha poi segnalato altre situazioni particolari che erano emerse dall'esame della documentazione esaminata dalla commissione, senza essere però in grado di attribuirla ad un tecnico radiologo in particolare e, segnatamente, all'attore: “Abbiamo preso come base il regolamento allora vigente delle pronte disponibilità del 2015, il contratto collettivo. Nel regolamento era indicato che il medico di turno o in reperibilità di notte, in caso di esame urgente, dovesse attivare il tecnico in pronta disponibilità, doveva attivare la chiamata. Il tecnico andava a lavorare, timbrava in entrate e al termine dell'esame doveva timbrare in uscita, se non c'erano altri esami da fare. Abbiamo controllato se le persone reperibili effettivamente corrispondessero a quelle chiamate in reperibilità, solo in un caso è accaduto che sono risultati due tecnici reperibili che hanno richiesto quella pronta disponibilità. Poi abbiamo controllato la pianificazione della pronta disponibilità, ossia la predisposizione dei turni. Dato che la pronta disponibilità termine alle ore 7, il tecnico in pronta disponibilità non deve essere in ferie oppure in permesso ex legge
104/92 quel giorno perché ferie e permesso iniziano dalla mezzanotte. Invece è accaduto che tecnici in turno di pronta disponibilità fossero in ferie il giorno successivo oppure in permesso 104. Ricordo il 31 dicembre
2020 e l'inizio del 2021 in cui c'era una timbratura di un tecnico in pronta disponibilità e nessun esame diagnostico effettuato. Non ricordo chi fosse il tecnico. C'era una timbratura di due o tre ore all'interno della quale non era stato eseguito alcun esame. Il sistema RIS PACS registra la presa in carico del paziente che deve eseguire l'esame, data e ora di esecuzione dell'esame e nome del tecnico che esegue l'esame, nome del medico che referta. La refertazione da parte del medico non è sempre immediata perché il medico magari sta facendo altri esami o referti. Certo il medico non referta il giorno dopo perché sono esami fatti in urgenza da reparto o da pronto soccorso. Il tecnico deve aspettare il termine del referto prima di andar evia poiché
l'esame potrebbe essere stato fatto male e quindi da ripetere. Sono urgenze, quindi l'attesa non può essere lunga. A noi della commissione non è pervenuto il registro delle chiamate con la pronta disponibilità. Abbiamo chiesto al responsabile di SO di fornirci tutto il materiale e documenti, questo registro non ci è stato fornito.
Non è emerso in sede di commissione che il dott. avesse invitato i tecnici in pronta disponibilità ad ER essere presenti in ospedale per eventuali esami diagnostici così da garantire il servizio, a prescindere da una chiamata. Il dott. , che faceva parte della commissione, non ha riferito questa circostanza, ha soltanto ER riferito del lasso temporale di 40 minuti necessario dopo l'effettuazione dell'esame. La quantificazione alla base della azione restitutoria non è stata fatta dalla commissione. Noi della commissione abbiamo inviato i file con le fasce orarie timbrate senza esami, superati i 40 minuti dall'esame precedente;
abbiamo inviato tutto al direttore generale. Poi l'amministrazione ha fatto i conteggi alla base del ricorso monitorio. I cartellini dei tecnici erano vidimati dal direttore di UOC. Ho chiesto chiarimenti al responsabile che all'epoca era il dott.
Non ricordo quale risposta mi diede a questa richiesta”. Tes_1
Orbene, volendo operare una valutazione complessiva dell'istruttoria espletata, osserva in pprimo luogo il Giudicante che le testimonianze rese dai testi e Tes_1 ER Tes_4
sono attendibili e decisive in quanto chiare, precise e concordanti e provenienti da soggetti
[...] che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati per aver lavorato insieme all'opponente.
Dalle predette testimonianze emerge che vi erano svariati motivi per i quali potevano figurare ore di lavoro straordinario espletate dei tecnici di radiologia in regime di pronta disponibilità, senza che risultassero esami effettuati. Ad esempio, al tecnico era richiesto di assistere il medico e di trattenersi durante l'intero turno notturno;
di attendere in ospedale un eventuale successivo esame diagnostico per evitare di chiudere la macchina e allungare i tempi o di effettuare un esame poi annullato;
di attendere il paziente sottoposto ad altri esami o terapie;
di aspettare la refertazione del medico, ecc..
Il turno di pronta disponibilità (notturna) oggetto di contestazione prevedeva che quando vi era la necessità di effettuare nel periodo notturno esami diagnostici, i tecnici venissero contattati telefonicamente per raggiungere la struttura sanitaria e svolgere ad hoc i predetti esami. Tuttavia,
l'istruttoria ha dimostrato che le esigenze di servizio e di tutela della salute dei pazienti non consentivano di fatto il rispetto preciso di questa procedura, in particolare durante il periodo emergenziale del COVID, nel quale vi erano continuamente esami da effettuare con tempi e procedure allungate. D'altro canto, è emerso che la pronta disponibilità notturna era stata istituita soltanto perchè bisognava sopperire alla mancanza di personale - che rendeva impossibile organizzare turni Pt_2
di guardia notturna dei tecnici di radiologia – e non certo perché mm vi fossero continuative esigenze di effettuazione di esami.
Ad ulteriore conferma dell'effettività del lavoro svolto (anche) dal ricorrente, nel periodo oggetto delle pretese restitutorie della va osservato che i cartellini di presenza del tecnico opponente, CP_2
con indicate le timbrature in entrata e in uscita durante i turni di pronta disponibilità, sono stati sottoscritti dal responsabile della (cfr. all. 2 del Parte_4
ricorso), che ha così avvallato le ore lavorate e retribuite nei termini poi contestati dalla Inoltre, CP_2
il medesimo responsabile, interpellato sui turni di reperibilità dallo stesso predisposti e approvati a consuntivo con nota prot. 14976 del 22 giugno 2021 (cfr. all. 7 del ricorso), ebbe ad illustrare al
Direttore Amministrativo aziendale la correttezza dei turni espletati dai TSRM di SO (tra cui il ricorrente) in pronta disponibilità (cfr. all. 12 del ricorso), la carenza di personale TRSM e l'utilizzo della pronta disponibilità per la copertura di turni notturni e festivi diurni. Ancora, è prodotta in atti la disposizione impartita dall'allora Responsabile di reparto Dott. datata 19.2.2013, ove Per_2 veniva prescritto che “una volta terminato l'esame TC da chiamata in reperibilità, qualora dal P.S. dovessero presentarsi eventuali altre probabili richieste di TC per pazienti non ancora completamente valutati, il , previa consultazione con il Medico Radiologo di guardia, può permanere in servizio in Pt_2 attesa del possibile esame TC” (cfr all. n 9 ricorso), nonché la nota del Dott. del Testimone_2
25.1.2020 che evidenziava che “la copertura del turno notturno in ordinario non può essere assicurata con
4 unità…” e che “in via provvisoria e nelle more di assunzione previste in numero adeguato, si dispone che la copertura notturna venga effettuata nell'istituto della pronta disponibilità per il personale
[...]
di SO” (all. n. 10 del ricorso). Parte_5
Le richiamate risultanze testimoniali e documentali portano dunque a delineare un quadro idoneo a giustificare lo svolgimento da parte dei tecnici di radiologia chiamati ad operare in regime di pronta disponibilità delle ore di lavoro straordinario risultanti dalle timbrature in entrata e in uscita dagli stessi effettuate durante i predetti turni, ore poi riscontrate anche dal responsabile del reparto. E ciò, in misura maggiore di quanto stabilito dalla commissione audit nominata dall'Azienda, che – come riferito dalla teste ha considerato come giustificato, e quindi retribuibile, il solo tempo Tes_5 di lavoro impiegato dal tecnico per effettuare l'esame radiologico e quello necessario per operare la sanificazione richiesta per evitare il contagio COVID, convenzionalmente fissato in 40 minuti dopo la fine di un esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che l'Azienda opposta non abbia dimostrato l'utilizzo scorretto dell'istituto della pronta disponibilità da parte dell'opponente, con la conseguenza che deve essere considerato illegittimo il recupero operato dalla mediante CP_2 il decreto ingiuntivo opposto dei compensi corrisposti all'attore per le ore di lavoro espletate in pronta disponibilità.
In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite sono poste a carico della in base alla regola della soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore da €.
5.200 fino a €.26.000, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell' nella
[...] Controparte_4
causa iscritta al n.3560/2022, così provvede:
a) accoglie il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.582/2022;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di €. 5.388,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 4.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022, al numero
3560, promossa con domanda depositata in data 18.11.2022
da
elett.te dom.to in Isola del Liri (FR), Piazza SS. Triade n.8, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Riccardo Lutrario, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di delega allegata in atti
opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Via Isonzo n.5, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Nicola Di Tomassi, per delega in calce alla memoria di costituzione
opposta
Oggetto del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo n.582/2022
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.582/2022 dell'11.10.2022, emesso dal Giudice del Lavoro di Frosinone in favore della convenuta (d'ora in poi, per Controparte_1 brevità, ), per il pagamento della somma di €.6.284,98, oltre accessori e spese Controparte_2
legali.
Con il ricorso monitorio la aveva dedotto che: 1) aveva appreso, all'esito di un esposto, CP_2 dello svolgimento da parte (anche) del ricorrente di attività lavorativa in maniera non conforme alla disciplina contrattuale e al CCNL di riferimento vigente, con riguardo all'istituto della Pronta
Disponibilità; 2) le riscontrate incongruenze e irregolarità riguardavano alcuni dipendenti dell'azienda con mansioni di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), addetti presso la
U.O.C. di Radiologia di SO, ed erano attinenti al periodo da novembre 2020 ad aprile 2021; 3) la aveva quindi istituito in data 01.07.2021 una apposita commissione interna al Controparte_2
fine di approfondire le questioni attinenti la Pronta Disponibilità, gli orari e le prestazioni rese dai
TSRM; 4) la commissione interna, esaminati i dati di attività del periodo in questione, aveva riscontrato un uso della Pronta Disponibilità non conforme all'istituto contrattuale e alla disciplina del CCNL di riferimento, con conseguente indebita corresponsione di emolumenti economici in favore dei tecnici coinvolti;
5) in particolare, erano emerse ore di lavoro svolte dai tecnici di radiologia in Pronta Disponibilità non giustificabili in rapporto alle esigenze ed all'attività resa (cfr. all. n. 3, 3.1, 3.2 memoria : 6) aveva quindi adito in via monitoria l'intestato Tribunale per CP_2 ottenere la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo che il lavoratore aveva indebitamente percepito.
Con il ricorso in opposizione al richiamato decreto ingiuntivo, l'attore ha dedotto che l'Azienda opposta aveva sostenuto che aveva ottenuto il contestato ingiusto arricchimento - nel periodo temporale di riferimento (novembre 2020 - aprile 2021) - mediante uno sviato espletamento dei propri turni in pronta disponibilità notturna. In sintesi, la aveva asserito che il dipendente, chiamato CP_2
presso la struttura sanitaria durante i suoi turni di Pronta Disponibilità, aveva sostato nella struttura oltre il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli esami diagnostici necessari, risultanti per tabulas ed incontestabilmente effettuati. Ciò posto, la invece di porre alla base della CP_2
richiesta di restituzione del presunto debito orario la differenza tra le ore complessivamente poste in pagamento dall' per i turni di pronta disponibilità notturna e quelle ritenute necessarie per CP_1
l'effettuazione degli esami diagnostici, aveva richiesto (in via abnorme ed inopinata) la restituzione dei crediti lavorativi maturati dall'opponente anche in ragione degli esami diagnostici effettuati e non oggetto di contestazione. Con l'opposizione l'attore ha quindi dedotto sia l'erroneità del calcolo su cui si fondava la pretesa restitutoria azionata in via monitoria;
sia l'infondatezza del presupposto sostanziale di tale pretesa, avendo il lavoratore provveduto sempre e solo a svolgere il proprio
“delicato” servizio sanitario in un complicato contesto pandemico, in stretta osservanza delle direttive aziendali ricevute, corroborate dalla ratifica delle intervenute formali validazioni delle relative timbrature orarie.
L'opponente ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. La ha richiamato i medesimi argomenti già esposti CP_2
in sede di ricorso monitorio e ha confermato la corretta quantificazione degli emolumenti economici richiesti in restituzione al lavoratore.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi ed è stata acquisita documentazione.
All'udienza del 4.6.2025, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, mediante deposito di note telematiche, e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata, per i motivi di seguito illustrati.
L'Azienda opposta ha lamentato l'utilizzo abnorme e distorto dell'istituto della Pronta
Disponibilità da parte dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) del P.O. di SO, che si sarebbero trattenuti in servizio oltre il tempo necessario allo svolgimento degli esami diagnostici loro demandati in regime di pronta disponibilità, nel periodo dal 01.10.2020 al 30.06.2021.
L'Azienda convenuta ha sostenuto che la normativa vigente prevede che il tecnico di radiologia in regime di pronta disponibilità, ricevuta la chiamata, deve immediatamente recarsi presso la struttura sanitaria e timbrare il cartellino in entrata per effettuare l'esame diagnostico per il quale è stata richiesta la presenza. La durata della prestazione di lavoro effettuata in pronta disponibilità (che si configura quale orario straordinario retribuito con una maggiorazione economica) deve essere svolta nel tempo strettamente necessario e non può eccedere il limite della prestazione stessa. Il
non può trattenersi in servizio oltre l'orario di conclusione della prestazione diagnostica Pt_2
richiesta, proprio perché la prestazione in regime di pronta disponibilità non è una prestazione resa in servizio ordinario, bensì su chiamata ed in regime di straordinario. La presenza del tecnico è retribuita con un compenso ulteriore e per questo deve limitarsi al tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'esame stesso. Se il TSRM, una volta effettuato l'esame diagnostico per cui ha ricevuto la chiamata, ritiene di non voler far rientro a casa (per una propria scelta e per una motivazione qualsiasi) ed attendere l'eventuale ulteriore chiamata nella struttura ospedaliera, deve timbrare il cartellino in uscita e poi trattenersi nei locali. Nell'eventualità di una nuova ed ulteriore chiamata, potrà procedere ad una nuova timbratura in entrata. La resistente ha evidenziato CP_1
la violazione, da parte di alcuni TSRM del P.O. di SO, delle disposizioni sopra descritte durante i turni di pronta disponibilità notturna.
La parte opponente ha, in contrario, osservato che durante i turni di pronta disponibilità (notturna) presso il P.O. di SO era richiesto ai tecnici radiologici: 1) di “affiancare” i medici nelle esigenze di servizio da fronteggiare e ciò comportava la loro costante presenza durante l'intero turno notturno
(anche 12 ore ); 2) di permanere in servizio una volta terminato un esame in attesa di eventuali altre probabili richieste di esami;
3) di attendere il referto del medico radiologo che poteva aver bisogno di esami aggiuntivi;
4) di essere preallertati dai medici di Pronto Soccorso per esami diagnostici dichiarati imminenti e poi annullati. L'opponente ha anche osservato che, per carenza di tecnici radiologici, non era possibile presso il P.O. di SO organizzare turni di guardia notturni dei TSRM.
La copertura notturna era quindi effettuata con l'istituto della pronta disponibilità.
Orbene, osserva il Giudicante che le allegazioni attoree hanno trovato una sostanziale conferma nell'istruttoria espletata.
In particolare, il teste responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale Testimone_1 di SO come facente funzioni da settembre 2020 a marzo 2022, e quindi per l'intero periodo preso in considerazione dalla convenuta ai fini della propria pretesa restitutoria (ottobre 2020-giugno CP_2
2021), ha riferito che mentre i medici radiologi facevano il turno notturno, i tecnici radiologi facevano la cd. pronta disponibilità e operavano teoricamente a chiamata, ma quando gli interventi diventavano troppi, i tecnici erano costretti a rimanere sul posto. Il turno di pronta disponibilità dei tecnici radiologi era stato istituito a gennaio 2020 dal precedente responsabile dott. , a causa della carenza ER
di tecnici che non consentiva di effettuare un turno di guardia notturno.
Il teste ha anche evidenziato che nel reparto non vi era un registro delle chiamate, Tes_1
che fu istituito solo dopo il giugno 2021, e che a fine mese era lui a controfirmare il tabulato degli straordinari dei tecnici radiologi predisposto dal capo tecnico facente funzioni, Parte_1
che ricavava i dati dai tabulati dei cartellini marcatempo e dalle chiamate. Il predetto tecnico aveva accesso a questi dati tramite il portale, mentre il teste controfirmava riservandosi una verifica successiva.
Il teste ha poi evidenziato che gli furono segnalate delle anomalie che riguardavano un eccesso di ore di straordinario dei tecnici in relazione agli esami effettuati, per cui procedette ad una verifica del lavoro espletato dai tecnici radiologi nel reparto di radiologia di SO, nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2021.
Il teste ha, in generale, evidenziato che “teoricamente il tecnico in pronta disponibilità avrebbe dovuto effettuare la “stimbratura” alla fine di ogni esame, ma in pratica, visto il susseguirsi di esami, capitava che non venisse fatto. Questo poteva essere giustificato quanto, a fronte di più ore di straordinario, c'erano più esami, ma non nel caso in cui ce ne era stato uno soltanto”.
Entrando poi però nello specifico dell'attività espletata dai tecnici radiologici nel reparto di radiologia di SO, nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2021, il teste ha chiarito come l'attività dei tecnici non fosse affatto episodica e saltuaria, giacché nel periodo in cui era stata fatta la verifica, che era periodo COVID, c'era una media di 17 esami per turno notturno. Poteva capitare che ce ne fossero anche 25 una notte e meno in un'altra, ma complessivamente il tecnico radiologo, che era uno soltanto per notte, era comunque impegnato. Nel periodo COVID, ogni esame richiedeva poi tempi più lunghi anche per la vestizione e la svestizione, alla luce delle prescrizioni anticovid che arrivavano ogni giorno. Il teste ha poi chiarito che, come medico radiologo, effettuava anche lui i turni notturni con orario di servizio di 12 ore e per questo motivo aveva avuto modo di constatare direttamente il concreto impegno che era richiesto ai tecnici radiologi. Il teste ha anche osservato che poteva capitare che l'esame venisse annullato, specie nel periodo COVID, perché magari si dava precedenza ad un esame non COVID per il quale serviva meno tempo, rispetto all'esame che riguardava un paziente
COVID, per effettuare il quale era necessario eseguire tutta un'attività di bonifica dell'ambiente di lavoro.
Il teste , direttore del reparto di radiologia dell'ospedale di e ad Testimone_2 CP_1 interim anche dell'ospedale di SO, prima e dopo la direzione del Dott. ha poi Tes_1
osservato che, per il numero carente di tecnici radiologi, non c'era la possibilità presso l'ospedale di
SO di organizzare il turno di guardia di notte con i tecnici medesimi. Si era fatto quindi uso dell'istituto della pronta disponibilità: il tecnico in pronta disponibilità si recava presso l'ospedale di
SO per fare l'esame o gli esami richiesti, chiamato dal medico di pronto soccorso o dal medico del reparto che aveva bisogno di fare un esame urgente. Il tecnico riceveva una indennità minima per la pronta disponibilità; se poi veniva chiamato, riceveva il compenso per il lavoro straordinario svolto.
Il teste ha anche riferito che veniva richiesto ai tecnici radiologi di fermarsi anche ER oltre i tempi tecnici necessari per effettuare l'esame. C'era una tabella che stabiliva i tempi per ogni esame, ma in emergenza era difficile rispettare questa tabella per svariate ragioni: il tecnico, prima di effettuare l'esame, doveva accendere la macchina e cambiarsi;
una volta effettuato l'esame, doveva aspettare che il medico radiologo effettuasse il referto poiché poteva aver bisogno di esami aggiuntivi;
poi il tecnico doveva spegnere la macchina e ricambiarsi per andare via, se non c'erano ulteriori esami da fare. Poteva anche accadere che il medico chiamasse il tecnico per effettuare un esame, ma che poi la richiesta venisse annullata e l'esame non venisse più effettuato, pur essendosi comunque il tecnico radiologo recato in ospedale. In questo modo potevano risultare ore di lavoro in pronta disponibilità del tecnico, retribuite come orario straordinario, senza che vi fossero esami effettuati.
Poteva anche accadere che il tecnico venisse chiamato, ma il paziente fosse andato a fare altre consulenze e quindi il tecnico dovesse aspettare per effettuare l'esame radiologico. Il teste ha confermato che medici non potevano fare esami radiologici senza il tecnico radiologo, che poi doveva aspettare che il medico completasse la redazione del referto, potendo andare via solo dopo. Il teste ha anche precisato che durante per COVID i tempi si allungavano ancora di più, per la necessità di procedere alla sanificazione delle macchine di cui i tecnici erano responsabili e perché c'era un protocollo da rispettare da parte di tecnici e utenti per evitare il contagio.
Il teste ha anche confermato che, per il numero carente di tecnici di radiologia, non ER era possibile presso l'ospedale di SO organizzare il turno di guardia di notte con i tecnici radiologi e per questo si era fatto uso dell'istituto della pronta disponibilità. Quando il teste era stato responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale di SO, era stato lui ad organizzare e avvallare i turni di pronta disponibilità notturna dei tecnici radiologi dell'ospedale. Il teste ha chiarito che la pronta disponibilità era stata introdotta per sopperire alla carenza di personale ed evitare la guardia di notte e ha poi dichiarato: “Il turno del pomeriggio finisce alle ore 20, quando inizia la pronta disponibilità fino alle 8 del giorno dopo. Dato che il pronto soccorso dopo le ore 20 era sguarnito di tecnici per la guardia notturna e ciò creava disagio in pronto soccorso, poiché anche dopo le ore 20 si continuavano a fare esami diagnostici in pronto soccorso fino alla mezzanotte, ho invitato i tecnici ad essere presenti in ospedale dopo le 20 durante il rispettivo turno di pronta disponibilità, senza attendere di essere chiamati. In questo modo si garantiva il servizio attraverso l'esame immediato, senza dover chiamare e attendere l'arrivo del tecnico”.
Il teste ha poi riferito di aver fatto parte della commissione audit che aveva accertato ER
che nel periodo da novembre 2020 a giugno 2021 vi erano notti e ore timbrate dai tecnici in pronta disponibilità, senza che vi fossero esami radiologici svolti, ribadendo però che la presenza del tecnico in ospedale poteva comunque essere giustificata dalla richiesta di un esame poi annullato, dalla necessità di attendere il paziente o un successivo esame diagnostico da effettuare. Se ad esempio si sapeva già che c'era un altro paziente che doveva fare un esame, il tecnico aspettava il secondo paziente e non timbrava in uscita. Lo stesso poteva accadere con altri eventuali pazienti. Solo una volta che non ci fossero stati altri esami da fare, il tecnico timbrava in uscita. Il teste, in particolare, ha evidenziato che: “la questione non è semplice. Ci sono tante situazioni che vanno considerate in queste dinamiche. Il tecnico può essere chiamato e poi il paziente decede e il tecnico aspetta e non viene avvertito ad esempio. Si tratta di possibilità di cui non vi è traccia. Io ho fatto presente questo in sede di commissione.
Nella pronta disponibilità la timbratura funziona così: a chiamata viene contattato il tecnico che da casa deve recarsi immediatamente al lavoro;
il tecnico timbra con un codice apposito (che non ricordo), fa l'esame o gli esami, terminato il referto il tecnico timbra in uscita con lo stesso codice. Se ad esempio si sa già che c'è un altro paziente che deve fare un esame, il tecnico aspetta il secondo paziente e non timbra in uscita. Lo stesso accade con altri eventuali pazienti. Una volta che non ci sono altri esami da fare, il tecnico timbra in uscita. Non conosco una direttiva secondo cui il tecnico radiologo prima di timbrare in uscita dovesse chiamare il pronto soccorso per accertarsi che non ci fossero pazienti da esaminare. Non conosco la direttiva ma certamente è buon senso”.
Il teste ha poi precisato che nel presidio di SO non era stato attivato un registro delle chiamate che tracciasse l'ora di chiamata del tecnico radiologo da parte del centralino e questo era stato appurato anche in sede di audit.
Sempre il teste , nuovamente escusso all'udienza del 5.2.2025, ha ulteriormente ER chiarito che era stato raccomandato ai in servizio, tra cui il ricorrente, di “affiancare” i medici Pt_2 nell'esigenze di servizio da fronteggiare, onde evitare gravi disfunzioni di reparto, con la conseguenza per cui l'opponente non avrebbe potuto sottrarsi, non soltanto alla chiamata in servizio, ma anche all'adempimento di tutte le ulteriori attività imposte dalla presenza in servizio. Così ha riferito il teste:
“io facevo dei controlli random su queste timbrature e non ho trovato delle incongruenze … Ribadisco che non è possibile che l'esame diagnostico venga fatto soltanto dal medico, l'équipe deve essere completa per il compimento dell'esame. La necessità che l'esame venisse fatto in équipe anche con il tecnico radiologo l'ho ribadita anche con una e-mail ai colleghi medici nel periodo in cui sono stato responsabile e questo è successo proprio a SO, per cui detti anche disposizione che venisse garantita la presenza del tecnico radiologo. Tutto questo serviva per ottimizzare l'esame. Se non ricordo male fino a giugno 2022 nella compilazione del sistema informatico del referto nella procedura di registrazione dell'esame che prevede vari passaggi, era necessario inserire obbligatoriamente anche il nominativo del tecnico radiologo altrimenti la procedura non andava avanti”.
Elementi di segno diverso non possono ricavarsi dalla deposizione dal teste in Testimone_3 primo luogo perché lo stesso ha dichiarato di aver rivestito la qualifica di responsabile dell'U.O.C.
Radiologia dell'Ospedale di SO soltanto sino al settembre-ottobre 2019, mentre la rivendicazione restitutoria dell' afferisce al periodo novembre 2020-aprile 2021. In secondo luogo, Controparte_1 va considerato che il teste ha riferito dell'utilizzo presso il reparto di radiologia del P.O. di SO di un
“registro delle chiamate in pronta disponibilità”, in astratto idoneo a meglio individuare i tempi di lavoro dei tecnici chiamati ad operare in regime di pronta disponibilità. Sennonché l'utilizzo di un registro del predetto tipo è stato smentito, quantomeno per il periodo che viene in rilievo nel presente giudizio, dai responsabili del reparto che si sono succeduti al ovvero e Tes_3 ER Tes_1
Inoltre, il documento in questione - che il teste ha dichiarato di aver rinvenuto soltanto due mesi prima della sua deposizione in giudizio, all'interno di un armadietto collocato nella “sala medici” del di SO e di cui si sarebbe appropriato senza autorizzazione - è un documento Controparte_3 datato 21.3.2017, recante timbro e firma dell'allora Direttore Sanitario Dott. e che non è in Pt_3
alcun modo compilato. Il fatto che, per quanto riferito dal teste, il registro delle chiamate sarebbe rimasto giacente e non compilato dal 2017, in un cassetto accessibile al solo medico primario, conferma da un lato il dato del non utilizzo del predetto registro da parte del personale in servizio presso il reparto di radiologia di SO;
dall'altro non offre alcun riscontro, proprio perché non compilato, alla rivendicazione restitutoria dell' afferente al periodo novembre Controparte_1
2020-aprile 2021.
Completando l'esame della istruttoria espletata, va poi evidenziato che anche la teste
[...]
, medico di pronto soccorso, ha confermato che durante il COVID c'era stato un Tes_4
aumento di pazienti e accadeva di dover fare continuamente TAC, quindi era necessario che il tecnico radiologo che veniva chiamato rimanesse per fare più esami. Conformemente a quanto riferito dal teste , la teste ha anche evidenziato che poteva capitare che il tecnico venisse chiamato, ER ma che poi l'esame non si potesse più fare, perché il paziente era deceduto oppure che il tecnico venisse chiamato per fare degli esami che poi non riuscisse a farli. perché c'erano esami più urgenti che gli veniva richiesto di fare. La decisione sulla priorità da dare ai diversi esami spettava al medico, quindi poteva capitare che l'esame per cui il tecnico era stato chiamato venisse poi effettuato dal collega del turno della mattina. Poteva, infine, capitare che il tecnico venisse chiamato per un esame per il quale necessitava il mezzo di contrasto. In questi casi occorreva fare l'esame della creatinina, fatto il quale poteva emergere che non era possibile utilizzare il mezzo di contrasto. Alla fine, quindi,
l'esame per cui il tecnico era stato chiamato non veniva effettuato. Per fare queste verifiche poteva occorrere anche un'ora.
E' stata infine escussa la teste componente della commissione audit istituita Testimone_5
dalla convenuta per controllare le pronte disponibilità rese dai tecnici di radiologia del P.O. di CP_2
SO nel periodo da novembre 2020 a giugno 2021. La teste ha spiegato le modalità e i criteri utilizzati dalla commissione per effettuare il controllo, che è stato operato verificando le timbrature effettive operate dai tecnici i n entrata e in uscita e gli esami eseguiti nel periodo coperto dalla timbratura. La teste ha evidenziato che - essendo un periodo COVID - il responsabile aveva dato un ER
lasso di tempo di 40 minuti tra la fine di un esame e l'inizio dell'esame successivo, per consentire la sanificazione e tutte le procedure richieste per evitare il contagio. Partendo da questo dato, la commissione aveva allora verificato se dopo 40 minuti dalla fine di ogni esame fosse risultato un altro esame effettuato oppure no, e questo nelle ipotesi nelle quali, a fine di un esame, il tecnico era risultato ancora a lavoro, non avendo timbrato in uscita. La teste ha evidenziato che in molti casi, allo scadere dei 40 minuti, non risultavano eseguiti altri esami, se non dopo un'ora o due. Poi poteva accadere che dalla mezzanotte fino alle 7 del mattino dopo non ci fossero esami eseguiti, anche se il tecnico risultava ancora a lavoro.
La teste ha poi chiarito che era stata predisposta dalla società Engineering, che ha in appalto la gestione delle timbrature e degli orari di presenza del personale della di una tabella CP_2 CP_1
dove erano stati riportati tutti gli esami eseguiti e lo scostamento rispetto all'esame successivo di oltre
40 minuti, con indicato poi se il lavoro era stato segnato come lavoro straordinario notturno feriale o festivo. Questo al fine di recuperare poi il compenso erogato ai tecnici.
La teste ha poi segnalato altre situazioni particolari che erano emerse dall'esame della documentazione esaminata dalla commissione, senza essere però in grado di attribuirla ad un tecnico radiologo in particolare e, segnatamente, all'attore: “Abbiamo preso come base il regolamento allora vigente delle pronte disponibilità del 2015, il contratto collettivo. Nel regolamento era indicato che il medico di turno o in reperibilità di notte, in caso di esame urgente, dovesse attivare il tecnico in pronta disponibilità, doveva attivare la chiamata. Il tecnico andava a lavorare, timbrava in entrate e al termine dell'esame doveva timbrare in uscita, se non c'erano altri esami da fare. Abbiamo controllato se le persone reperibili effettivamente corrispondessero a quelle chiamate in reperibilità, solo in un caso è accaduto che sono risultati due tecnici reperibili che hanno richiesto quella pronta disponibilità. Poi abbiamo controllato la pianificazione della pronta disponibilità, ossia la predisposizione dei turni. Dato che la pronta disponibilità termine alle ore 7, il tecnico in pronta disponibilità non deve essere in ferie oppure in permesso ex legge
104/92 quel giorno perché ferie e permesso iniziano dalla mezzanotte. Invece è accaduto che tecnici in turno di pronta disponibilità fossero in ferie il giorno successivo oppure in permesso 104. Ricordo il 31 dicembre
2020 e l'inizio del 2021 in cui c'era una timbratura di un tecnico in pronta disponibilità e nessun esame diagnostico effettuato. Non ricordo chi fosse il tecnico. C'era una timbratura di due o tre ore all'interno della quale non era stato eseguito alcun esame. Il sistema RIS PACS registra la presa in carico del paziente che deve eseguire l'esame, data e ora di esecuzione dell'esame e nome del tecnico che esegue l'esame, nome del medico che referta. La refertazione da parte del medico non è sempre immediata perché il medico magari sta facendo altri esami o referti. Certo il medico non referta il giorno dopo perché sono esami fatti in urgenza da reparto o da pronto soccorso. Il tecnico deve aspettare il termine del referto prima di andar evia poiché
l'esame potrebbe essere stato fatto male e quindi da ripetere. Sono urgenze, quindi l'attesa non può essere lunga. A noi della commissione non è pervenuto il registro delle chiamate con la pronta disponibilità. Abbiamo chiesto al responsabile di SO di fornirci tutto il materiale e documenti, questo registro non ci è stato fornito.
Non è emerso in sede di commissione che il dott. avesse invitato i tecnici in pronta disponibilità ad ER essere presenti in ospedale per eventuali esami diagnostici così da garantire il servizio, a prescindere da una chiamata. Il dott. , che faceva parte della commissione, non ha riferito questa circostanza, ha soltanto ER riferito del lasso temporale di 40 minuti necessario dopo l'effettuazione dell'esame. La quantificazione alla base della azione restitutoria non è stata fatta dalla commissione. Noi della commissione abbiamo inviato i file con le fasce orarie timbrate senza esami, superati i 40 minuti dall'esame precedente;
abbiamo inviato tutto al direttore generale. Poi l'amministrazione ha fatto i conteggi alla base del ricorso monitorio. I cartellini dei tecnici erano vidimati dal direttore di UOC. Ho chiesto chiarimenti al responsabile che all'epoca era il dott.
Non ricordo quale risposta mi diede a questa richiesta”. Tes_1
Orbene, volendo operare una valutazione complessiva dell'istruttoria espletata, osserva in pprimo luogo il Giudicante che le testimonianze rese dai testi e Tes_1 ER Tes_4
sono attendibili e decisive in quanto chiare, precise e concordanti e provenienti da soggetti
[...] che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati per aver lavorato insieme all'opponente.
Dalle predette testimonianze emerge che vi erano svariati motivi per i quali potevano figurare ore di lavoro straordinario espletate dei tecnici di radiologia in regime di pronta disponibilità, senza che risultassero esami effettuati. Ad esempio, al tecnico era richiesto di assistere il medico e di trattenersi durante l'intero turno notturno;
di attendere in ospedale un eventuale successivo esame diagnostico per evitare di chiudere la macchina e allungare i tempi o di effettuare un esame poi annullato;
di attendere il paziente sottoposto ad altri esami o terapie;
di aspettare la refertazione del medico, ecc..
Il turno di pronta disponibilità (notturna) oggetto di contestazione prevedeva che quando vi era la necessità di effettuare nel periodo notturno esami diagnostici, i tecnici venissero contattati telefonicamente per raggiungere la struttura sanitaria e svolgere ad hoc i predetti esami. Tuttavia,
l'istruttoria ha dimostrato che le esigenze di servizio e di tutela della salute dei pazienti non consentivano di fatto il rispetto preciso di questa procedura, in particolare durante il periodo emergenziale del COVID, nel quale vi erano continuamente esami da effettuare con tempi e procedure allungate. D'altro canto, è emerso che la pronta disponibilità notturna era stata istituita soltanto perchè bisognava sopperire alla mancanza di personale - che rendeva impossibile organizzare turni Pt_2
di guardia notturna dei tecnici di radiologia – e non certo perché mm vi fossero continuative esigenze di effettuazione di esami.
Ad ulteriore conferma dell'effettività del lavoro svolto (anche) dal ricorrente, nel periodo oggetto delle pretese restitutorie della va osservato che i cartellini di presenza del tecnico opponente, CP_2
con indicate le timbrature in entrata e in uscita durante i turni di pronta disponibilità, sono stati sottoscritti dal responsabile della (cfr. all. 2 del Parte_4
ricorso), che ha così avvallato le ore lavorate e retribuite nei termini poi contestati dalla Inoltre, CP_2
il medesimo responsabile, interpellato sui turni di reperibilità dallo stesso predisposti e approvati a consuntivo con nota prot. 14976 del 22 giugno 2021 (cfr. all. 7 del ricorso), ebbe ad illustrare al
Direttore Amministrativo aziendale la correttezza dei turni espletati dai TSRM di SO (tra cui il ricorrente) in pronta disponibilità (cfr. all. 12 del ricorso), la carenza di personale TRSM e l'utilizzo della pronta disponibilità per la copertura di turni notturni e festivi diurni. Ancora, è prodotta in atti la disposizione impartita dall'allora Responsabile di reparto Dott. datata 19.2.2013, ove Per_2 veniva prescritto che “una volta terminato l'esame TC da chiamata in reperibilità, qualora dal P.S. dovessero presentarsi eventuali altre probabili richieste di TC per pazienti non ancora completamente valutati, il , previa consultazione con il Medico Radiologo di guardia, può permanere in servizio in Pt_2 attesa del possibile esame TC” (cfr all. n 9 ricorso), nonché la nota del Dott. del Testimone_2
25.1.2020 che evidenziava che “la copertura del turno notturno in ordinario non può essere assicurata con
4 unità…” e che “in via provvisoria e nelle more di assunzione previste in numero adeguato, si dispone che la copertura notturna venga effettuata nell'istituto della pronta disponibilità per il personale
[...]
di SO” (all. n. 10 del ricorso). Parte_5
Le richiamate risultanze testimoniali e documentali portano dunque a delineare un quadro idoneo a giustificare lo svolgimento da parte dei tecnici di radiologia chiamati ad operare in regime di pronta disponibilità delle ore di lavoro straordinario risultanti dalle timbrature in entrata e in uscita dagli stessi effettuate durante i predetti turni, ore poi riscontrate anche dal responsabile del reparto. E ciò, in misura maggiore di quanto stabilito dalla commissione audit nominata dall'Azienda, che – come riferito dalla teste ha considerato come giustificato, e quindi retribuibile, il solo tempo Tes_5 di lavoro impiegato dal tecnico per effettuare l'esame radiologico e quello necessario per operare la sanificazione richiesta per evitare il contagio COVID, convenzionalmente fissato in 40 minuti dopo la fine di un esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che l'Azienda opposta non abbia dimostrato l'utilizzo scorretto dell'istituto della pronta disponibilità da parte dell'opponente, con la conseguenza che deve essere considerato illegittimo il recupero operato dalla mediante CP_2 il decreto ingiuntivo opposto dei compensi corrisposti all'attore per le ore di lavoro espletate in pronta disponibilità.
In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite sono poste a carico della in base alla regola della soccombenza e si CP_1
liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore da €.
5.200 fino a €.26.000, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell' nella
[...] Controparte_4
causa iscritta al n.3560/2022, così provvede:
a) accoglie il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo opposto n.582/2022;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di €. 5.388,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 4.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi