Decreto cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TT CI e ES SS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di sospensione Div. Pas Cat 23/2025 (prot. -OMISSIS-), per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di notifica, delle licenze di esercizio pubblico per l’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ex art. 100 R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S., emesso, nei confronti dell’amministratore unico della Società ricorrente, dal Questore della Provincia di Lecce in data 11.04.2025 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
per la declaratoria
- del diritto di esercizio dell’attività di che trattasi;
e la condanna
- dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per l’ingiusta chiusura e di immagine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 06.06.2025:
- del provvedimento della Questura di Lecce prot. -OMISSIS-, emesso in data 11.04.2025, recante sospensione per quindici giorni delle licenze di esercizio pubblico relative all’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ai sensi dell’art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), notificato in pari data all’amministratore unico della Società;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. CA OB e uditi per le parti i difensori Avv. D. Pallara, in sostituzione degli Avv.ti B. CI e A. SS, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14.04.2025 e depositato in data 15.04.2025, la Società ricorrente – che gestisce il locale da ballo denominato “-OMISSIS-” sito in Lecce alla SP -OMISSIS- - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di sospensione Div. Pas Cat 23/2025 (prot. -OMISSIS-), per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di notifica, delle licenze di esercizio pubblico per l’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ex art. 100 R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S., emesso, nei confronti dell’amministratore unico della Società ricorrente, dal Questore della Provincia di Lecce in data 11.04.2025 e notificato in pari data; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria del diritto di esercizio dell’attività di che trattasi e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per l’ingiusta chiusura e di immagine.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del TULPS. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990: eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria; erronea presupposizione; travisamento dei fatti; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta.
II - - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7-10 L. 241/1990 per non essere stato il ricorrente messo in condizione di esporre le proprie rimostranze in sede di partecipazione procedimentale: eccesso di potere; erronea presupposizione; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, buona fede e correttezza.
III - Della violazione dell’art. 100 TULPS in relazione all’art. 2-3 e 41 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Con decreto cautelare n. 140/2025, pubblicato il 16.04.2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare provvisoria presidenziale, e in particolare - tenuto conto: sia che sono già decorsi cinque dei quindici giorni di sospensione dell’attività commerciale di che trattasi comminati con il provvedimento impugnato, sia che la parte ricorrente nemmeno indica puntualmente eventi già calendarizzati inerenti l’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali, che dovrebbero tenersi nel locale in questione nei prossimi dieci giorni, sia che è stata anche proposta nel ricorso una domanda risarcitoria anche per equivalente monetario – di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile di questa Sezione.”
Il 17.04.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 18.04.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per le Amministrazioni intimate, ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto delle istanze cautelari, il respingimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 06.05.2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il difensore della Società ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla istanza cautelare in ragione del decorso del termine di 15 giorni di sospensione di cui all'impugnato provvedimento.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 06.06.2025 e depositato in data 06.06.2025, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Questura di Lecce prot. -OMISSIS-, emesso in data 11.04.2025, recante sospensione per quindici giorni delle licenze di esercizio pubblico relative all’attività di sala da ballo, concerti e trattenimenti musicali con annesso bar, ai sensi dell’art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), notificato in pari data all’amministratore unico della Società; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Sulla violazione e falsa applicazione di legge. Sul difetto dei presupposti. Illogicità manifesta - Sull’attività ispettiva del 1.02.2025 - Sul preteso mancato controllo degli avventori e sull’assenza di responsabilità oggettiva del gestore.
II - Sulla carenza di nesso causale e sulla illogicità del provvedimento in relazione all’intervento del 28.12.2024 e 25.01.2025.
III - Sulla falsa rappresentazione dei fatti.
IV - Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7-10 della L.241/1990.
Il 27.06.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali le controdeduzioni ai motivi aggiunti trasmessa dalla Questura di Lecce all’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 46661 del 24.06.2025.
Il 25.07.2025, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Il 25.11.2025, la Società ricorrente ha depositato una nota con la quale, premesso che nelle more del giudizio la -OMISSIS- ha assunto l’attuale ragione sociale “-OMISSIS-”, mantenendo integro il codice fiscale/partita IVA -OMISSIS-, trasferendo la sede legale in Lecce, -OMISSIS-, confermando i difensori già costituiti TT CI e ES SS.
Nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale di voler rinunciare al ricorso, così come integrato da motivi aggiunti. La causa, quindi, è stata introitata per la decisione.
2. Osserva il Collegio che la suddetta dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, implicante rinuncia al ricorso è, tuttavia, da considerarsi irrituale in quanto non rispetta le condizioni previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. – rappresentate dalla necessità che il difensore che dichiara di rinunciare al ricorso sia munito di apposito mandato speciale, nonché dalla notifica della rinuncia alle controparti e dalla mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio – e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Da tale “rinuncia irrituale” è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, sent. n.1846 del 2017; Consiglio di Stato sentenze nn. 3426 e 1506 del 2019; ex multis T.A.R. Lecce, sent. n. 23 del 2023; T.A.R. Veneto, sent. n. 1236 del 2021; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014).
3. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84 comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa dal difensore di parte ricorrente in sede di pubblica udienza.
4. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA OB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA OB | IZ OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.