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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/02/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOSI Parte_1 C.F._1
STEFANINA
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato CORALLO SARA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 08/01/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 6 B) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre Sig.ra Parte_2
e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
[...]
C) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascuno di essi, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice
, da versarsi alla madre Sig.ra entro il giorno 27 di ogni Org_1 Parte_2
mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29/11/2017 elaborate dal Consiglio Nazionale Forense. Le parti precisano che i costi di trasporto pubblico dei figli rientreranno fra le spese straordinarie, quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario della prole, per le quali non è richiesta la previa concertazione fra i genitori;
D) Il Sig. terrà con sé i figli minori a week-end alterni, andando a Parte_1 prenderli il venerdì sera prima dell'orario di cena per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna la domenica sera dopo l'orario di cena. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile Parte_2
di ciascun anno;
E) A definizione di ogni aspetto patrimoniale e a tacitazione di qualsiasi pretesa economica tra i coniugi, come infra meglio specificato, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano e pattuiscono quanto segue. Il Sig. si obbliga a trasferire, entro 3 mesi Parte_1
dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e salva diversa disponibilità del notaio che verrà indicato dalla parte acquirente, alla
Sig.ra la quale si obbliga ad acquistare, la propria quota di Parte_2
comproprietà della casa coniugale sita in Comune Crespiatica (LO), Via Giovanni
Falcone n. 7, unitamente alle relative pertinenze, e precisamente: appartamento sito al primo piano, con annessa soffitta al secondo piano ed area cortilizia pertinenziale al piano terra, nonché autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito all'Ufficio
pagina 2 di 6 Tecnico Erariale di Lodi, nel Catasto Fabbricati del Comune di Crespiatica come segue:
- foglio 3 mappale 968 subalterno 4 e mappale 973, Via Giovanni Falcone snc, piano T-
1-2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, rendita euro 255,65;
- foglio 3 mappale 968, subalterno 7, Via Giovanni Falcone snc, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 15, rendita euro 39,51.
Nella cessione saranno ricompresi i connessi diritti proporzionali sulle parti comuni, servitù attive e passive e quant'altro specificato nell'atto pubblico in data 17/7/2015 a rogito notaio Dott. repertorio n. 22.434 e raccolta n. 12.282, Persona_3
registrato a Cremona il 20/7/2015 al n. 7575, serie 1T, e trascritto a Lodi il 21/7/2015, reg. gen. n. 9794 e reg. part. n. 6256. Le parti convengono che la quota di comproprietà degli immobili verrà trasferita libera da pesi e gravami ulteriori rispetto a quanto specificato nel descritto rogito notarile, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 21/7/2015, reg. gen. N. 9795 reg. part. n. 1670, per l'importo di euro 272.000,00 a garanzia del capitale erogato di euro 136.000,00, interessi e spese della durata di trent'anni a favore della Banca “ , ora Controparte_1
“ ”, a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
CP_2 spese tutte inerenti e conseguenti all'atto notarile a carico della signora Parte_2
F) A fronte del trasferimento della quota di comproprietà dei beni immobili sopra descritti, la Sig.ra si accollerà interamente le rate residue del Parte_2 mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare da entrambi i coniugi con atto pubblico a ministero notaio in data 23/7/2015 n. 22.435 rep. n. Persona_3
12.283 racc., registrato a Cremona in data 20/7/2015 al n. 7576 serie 1T ed iscritto a
Lodi il 21/7/2015 RG 9795 RP 1670 e garantito dall'ipoteca volontaria sopra descritta, con impegno della medesima Sig.ra ad attivarsi al fine di procurare l'assenso Parte_2 dell'istituto di credito mutuante all'effetto liberatorio a favore del Sig. . Effetto Pt_1
liberatorio che, prescindendo dalla volontà dell'accollante, non costituirà peraltro oggetto di obbligazione a carico della Sig.ra Considerata la natura c.d. Parte_2 interna dell'accollo in questione, la Sig.ra sarà quindi obbligata nei confronti Parte_2 del Sig. a versare entro i termini contrattualmente previsti l'intero importo Pt_1 delle rate del mutuo cointestato, tendendo l'accollato indenne da ogni richiesta avanzata in tal senso dall'istituto mutuante. I coniugi convengono altresì che l'accollo delle rate di pagina 3 di 6 mutuo da parte della Sig.ra sarà comunque subordinato al trasferimento Parte_2
immobiliare secondo le modalità sopra descritte e che tale accollo, nonché il trasferimento della quota di comproprietà degli immobili da parte del Sig. , Pt_1
verranno stipulati a tacitazione - fra gli stessi - di ogni pretesa creditoria discendente o comunque connessa, anche in via indiretta, all'acquisto della casa coniugale e al pagamento delle pregresse rate di mutuo nonché, più in generale, al rapporto matrimoniale;
G) Le parti si impegnano a mantenere attivo il conto corrente cointestato n. 42733973 presso “ ”, filiale di Cologno Monzese, deputato all'addebito delle rate del CP_2
mutuo e meglio descritto in premessa, senza possibilità di sconfinamento o di appoggio di altre forme di credito. A seguito del trasferimento immobiliare sopra descritto e del conseguente accollo del mutuo da parte della Sig.ra nelle modalità indicate, Parte_2 tale conto corrente rimarrà nella titolarità esclusiva della Sig.ra e l'eventuale Parte_2 saldo residuo sarà di esclusiva competenza di quest'ultima. Quanto al conto corrente n.
3112 presso , filiale di Paullo, anch'esso cointestato ai Organizzazione_2
coniugi, gli stessi si impegnano invece a procedere alla relativa estinzione;
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
TA IA La SA (CE) in data 9/8/2007 (matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2007; doc. 3) e dalla loro unione sono nati due figli, in data 7/7/2009 e in data 18/7/2014. Per_1 Per_3
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 14.11.2019 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dagli stessi concordate (doc. 4).
pagina 4 di 6 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in TA IA La SA (CE) in data 9/8/2007; matrimonio Parte_2
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno
2007;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA IA La SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 19/02/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa IA Teresa Latella
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOSI Parte_1 C.F._1
STEFANINA
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato CORALLO SARA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 08/01/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 6 B) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre Sig.ra Parte_2
e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
[...]
C) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascuno di essi, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice
, da versarsi alla madre Sig.ra entro il giorno 27 di ogni Org_1 Parte_2
mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29/11/2017 elaborate dal Consiglio Nazionale Forense. Le parti precisano che i costi di trasporto pubblico dei figli rientreranno fra le spese straordinarie, quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario della prole, per le quali non è richiesta la previa concertazione fra i genitori;
D) Il Sig. terrà con sé i figli minori a week-end alterni, andando a Parte_1 prenderli il venerdì sera prima dell'orario di cena per poi riaccompagnarli presso l'abitazione materna la domenica sera dopo l'orario di cena. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla Sig.ra entro la fine del mese di aprile Parte_2
di ciascun anno;
E) A definizione di ogni aspetto patrimoniale e a tacitazione di qualsiasi pretesa economica tra i coniugi, come infra meglio specificato, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano e pattuiscono quanto segue. Il Sig. si obbliga a trasferire, entro 3 mesi Parte_1
dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e salva diversa disponibilità del notaio che verrà indicato dalla parte acquirente, alla
Sig.ra la quale si obbliga ad acquistare, la propria quota di Parte_2
comproprietà della casa coniugale sita in Comune Crespiatica (LO), Via Giovanni
Falcone n. 7, unitamente alle relative pertinenze, e precisamente: appartamento sito al primo piano, con annessa soffitta al secondo piano ed area cortilizia pertinenziale al piano terra, nonché autorimessa pertinenziale al piano terra, il tutto censito all'Ufficio
pagina 2 di 6 Tecnico Erariale di Lodi, nel Catasto Fabbricati del Comune di Crespiatica come segue:
- foglio 3 mappale 968 subalterno 4 e mappale 973, Via Giovanni Falcone snc, piano T-
1-2, categoria A/2, classe 1, vani 4,5, rendita euro 255,65;
- foglio 3 mappale 968, subalterno 7, Via Giovanni Falcone snc, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 15, rendita euro 39,51.
Nella cessione saranno ricompresi i connessi diritti proporzionali sulle parti comuni, servitù attive e passive e quant'altro specificato nell'atto pubblico in data 17/7/2015 a rogito notaio Dott. repertorio n. 22.434 e raccolta n. 12.282, Persona_3
registrato a Cremona il 20/7/2015 al n. 7575, serie 1T, e trascritto a Lodi il 21/7/2015, reg. gen. n. 9794 e reg. part. n. 6256. Le parti convengono che la quota di comproprietà degli immobili verrà trasferita libera da pesi e gravami ulteriori rispetto a quanto specificato nel descritto rogito notarile, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 21/7/2015, reg. gen. N. 9795 reg. part. n. 1670, per l'importo di euro 272.000,00 a garanzia del capitale erogato di euro 136.000,00, interessi e spese della durata di trent'anni a favore della Banca “ , ora Controparte_1
“ ”, a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
CP_2 spese tutte inerenti e conseguenti all'atto notarile a carico della signora Parte_2
F) A fronte del trasferimento della quota di comproprietà dei beni immobili sopra descritti, la Sig.ra si accollerà interamente le rate residue del Parte_2 mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare da entrambi i coniugi con atto pubblico a ministero notaio in data 23/7/2015 n. 22.435 rep. n. Persona_3
12.283 racc., registrato a Cremona in data 20/7/2015 al n. 7576 serie 1T ed iscritto a
Lodi il 21/7/2015 RG 9795 RP 1670 e garantito dall'ipoteca volontaria sopra descritta, con impegno della medesima Sig.ra ad attivarsi al fine di procurare l'assenso Parte_2 dell'istituto di credito mutuante all'effetto liberatorio a favore del Sig. . Effetto Pt_1
liberatorio che, prescindendo dalla volontà dell'accollante, non costituirà peraltro oggetto di obbligazione a carico della Sig.ra Considerata la natura c.d. Parte_2 interna dell'accollo in questione, la Sig.ra sarà quindi obbligata nei confronti Parte_2 del Sig. a versare entro i termini contrattualmente previsti l'intero importo Pt_1 delle rate del mutuo cointestato, tendendo l'accollato indenne da ogni richiesta avanzata in tal senso dall'istituto mutuante. I coniugi convengono altresì che l'accollo delle rate di pagina 3 di 6 mutuo da parte della Sig.ra sarà comunque subordinato al trasferimento Parte_2
immobiliare secondo le modalità sopra descritte e che tale accollo, nonché il trasferimento della quota di comproprietà degli immobili da parte del Sig. , Pt_1
verranno stipulati a tacitazione - fra gli stessi - di ogni pretesa creditoria discendente o comunque connessa, anche in via indiretta, all'acquisto della casa coniugale e al pagamento delle pregresse rate di mutuo nonché, più in generale, al rapporto matrimoniale;
G) Le parti si impegnano a mantenere attivo il conto corrente cointestato n. 42733973 presso “ ”, filiale di Cologno Monzese, deputato all'addebito delle rate del CP_2
mutuo e meglio descritto in premessa, senza possibilità di sconfinamento o di appoggio di altre forme di credito. A seguito del trasferimento immobiliare sopra descritto e del conseguente accollo del mutuo da parte della Sig.ra nelle modalità indicate, Parte_2 tale conto corrente rimarrà nella titolarità esclusiva della Sig.ra e l'eventuale Parte_2 saldo residuo sarà di esclusiva competenza di quest'ultima. Quanto al conto corrente n.
3112 presso , filiale di Paullo, anch'esso cointestato ai Organizzazione_2
coniugi, gli stessi si impegnano invece a procedere alla relativa estinzione;
H) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
TA IA La SA (CE) in data 9/8/2007 (matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2007; doc. 3) e dalla loro unione sono nati due figli, in data 7/7/2009 e in data 18/7/2014. Per_1 Per_3
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 14.11.2019 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dagli stessi concordate (doc. 4).
pagina 4 di 6 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in TA IA La SA (CE) in data 9/8/2007; matrimonio Parte_2
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno
2007;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA IA La SA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 19/02/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa IA Teresa Latella
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