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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA RT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con i proc. dom. avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, delega in atti
-attrice opponente- contro
( ), in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._1
individuale, con il proc. dom. avv. to Sergio Nocerino, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
412/2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del convenuto, della somma di € 9.484,00, a titolo di contributi economici maturati sulle vendite a terzi di beni acquistati dalla società attrice. pagina 1 di 4 Sosteneva l'infondatezza della pretesa avversaria rilevando la mancanza di prova dell'esistenza di un accordo inter partes relativo alle operazioni di acquisto/vendita dei veicoli, nonché dell'obbligo di al pagamento di premi o incentivi a Parte_1
fronte della vendita del bene dal rivenditore al cliente.
Evidenziava come nella fase monitoria il convenuto si fosse limitato a produrre fatture emesse da nei suoi confronti a seguito dell'acquisto di veicoli, nonché Parte_1
fatture emesse dalla per la vendita dei suddetti veicoli ai privati, Parte_2
documentazione dalla quale non poteva in alcun modo desumersi la prova della conclusione del dedotto accordo.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitosi, il precisava che non gli aveva corrisposto il contributo CP_1 Parte_1
economico previsto dalle offerte promozionali che la stessa gli aveva comunicato e produceva le pratiche relative a 29 vendite di motoveicoli per le quali reclamava il pagamento del compenso indicato nelle promozioni.
Deduceva che dai riscontri documentali forniti poteva trarsi la prova del rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, secondo il quale, a fronte della vendita del motoveicolo al cliente del rivenditore, a quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto il contributo economico determinato nell'offerta promozionale inviata dalla Parte_1
[...]
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente ed omessa ogni ulteriore istruttoria da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 28.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
A fronte, invero, della contestazione di parte opponente in ordine alla conclusione tra pagina 2 di 4 le parti di un accordo, in forza del quale a seguito della vendita di un motoveicolo al cliente del rivenditore, a quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto dall'attrice il contributo economico determinato nell'offerta promozionale dalla medesima inviatagli, gravava sull'opposto l'onere di fornire la prova richiesta.
Ebbene, tale onere non può dirsi assolto, visto che in nessuna delle pratiche documentate dal convenute è presente un impegno di a riconoscere alla Parte_1
controparte l'incentivo previsto dalle promozioni inviate.
Deve in primo luogo rilevarsi che sebbene il mittente di tutte le comunicazioni di posta elettronica versate in atti dal convenuto provengano da GRUPPOLAUS e non da non è stata contestata l'appartenenza dell'azienda attrice al gruppo Parte_1
medesimo.
Ciò posto, le promozioni inviate alla ditta consistono in dei Piani Promozionali CP_1
Piaggio che contemplano un contributo a favore del rivenditore senza specificare, però, le modalità di erogazione del versamento né, tantomeno, se esso gravava sula concessionaria Piaggio, Esclusiva srl, in favore della ditta rivenditrice Né tale CP_1
aggravio potrebbe presumersi in quanto, come chiarito in sede di interrogatorio formale da legale rappresentante di parte attrice, la società è stata CP_2
concessionaria Piaggio due ruote dal 2014 al 2019, senza mai instaurare con la predetta alcun rapporto di concessione in esclusiva (anche perché non è previsto un rapporto in esclusiva nella Comunità Europea. Infatti all'epoca come oggi sia in Campania che a Salerno vi erano diversi concessionari Piaggio e non erano gli unici cfr. verb. ud. 18.10.2023).
Inoltre, nelle comunicazioni con cui Gruppolaus chiedeva l'invio delle fatture emesse dalla ditta al cliente finale manca ogni accenno alle promozioni in questione, CP_1
trattandosi di una mera richiesta “urgente" di copia dei documenti fiscali.
Al riguardo, il ha spiegato che essa si giustificava con la necessità di attivare la CP_2
garanzia sul veicolo (infatti è di uso comune che i rivenditori generici quale CP_1
inviassero al concessionario Piaggio la fattura di vendita o il libretto del veicolo dal quale si evidenziavano i dati del cliente finale onde consentire l'attivazione della garanzia di fabbrica,
pagina 3 di 4 cfr. verb. cit.).
A ciò si aggiunga che sebbene nel ricorso monitorio il ricorrente avesse dedotto di intrattenere da oltre dieci anni, rapporti commerciali con la con sede alla Via Parte_1
Terre Risaie n. 10 in Salerno, in virtù dei quali, la ditta acquista veicoli dalla CP_1
e quest'ultima le riconosce un contributo economico, a fronte della vendita del Parte_1
bene al cliente, non vi è prova che tale contributo sia mai stato corrisposto.
Tanto basta dunque per la revoca del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 412/2021 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 21-23.2.2021 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele CP_1
Carrano, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 24.11.2025
IL GIUDICE
DA RT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA RT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con i proc. dom. avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, delega in atti
-attrice opponente- contro
( ), in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._1
individuale, con il proc. dom. avv. to Sergio Nocerino, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
412/2021, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del convenuto, della somma di € 9.484,00, a titolo di contributi economici maturati sulle vendite a terzi di beni acquistati dalla società attrice. pagina 1 di 4 Sosteneva l'infondatezza della pretesa avversaria rilevando la mancanza di prova dell'esistenza di un accordo inter partes relativo alle operazioni di acquisto/vendita dei veicoli, nonché dell'obbligo di al pagamento di premi o incentivi a Parte_1
fronte della vendita del bene dal rivenditore al cliente.
Evidenziava come nella fase monitoria il convenuto si fosse limitato a produrre fatture emesse da nei suoi confronti a seguito dell'acquisto di veicoli, nonché Parte_1
fatture emesse dalla per la vendita dei suddetti veicoli ai privati, Parte_2
documentazione dalla quale non poteva in alcun modo desumersi la prova della conclusione del dedotto accordo.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitosi, il precisava che non gli aveva corrisposto il contributo CP_1 Parte_1
economico previsto dalle offerte promozionali che la stessa gli aveva comunicato e produceva le pratiche relative a 29 vendite di motoveicoli per le quali reclamava il pagamento del compenso indicato nelle promozioni.
Deduceva che dai riscontri documentali forniti poteva trarsi la prova del rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, secondo il quale, a fronte della vendita del motoveicolo al cliente del rivenditore, a quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto il contributo economico determinato nell'offerta promozionale inviata dalla Parte_1
[...]
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente ed omessa ogni ulteriore istruttoria da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 28.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
A fronte, invero, della contestazione di parte opponente in ordine alla conclusione tra pagina 2 di 4 le parti di un accordo, in forza del quale a seguito della vendita di un motoveicolo al cliente del rivenditore, a quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto dall'attrice il contributo economico determinato nell'offerta promozionale dalla medesima inviatagli, gravava sull'opposto l'onere di fornire la prova richiesta.
Ebbene, tale onere non può dirsi assolto, visto che in nessuna delle pratiche documentate dal convenute è presente un impegno di a riconoscere alla Parte_1
controparte l'incentivo previsto dalle promozioni inviate.
Deve in primo luogo rilevarsi che sebbene il mittente di tutte le comunicazioni di posta elettronica versate in atti dal convenuto provengano da GRUPPOLAUS e non da non è stata contestata l'appartenenza dell'azienda attrice al gruppo Parte_1
medesimo.
Ciò posto, le promozioni inviate alla ditta consistono in dei Piani Promozionali CP_1
Piaggio che contemplano un contributo a favore del rivenditore senza specificare, però, le modalità di erogazione del versamento né, tantomeno, se esso gravava sula concessionaria Piaggio, Esclusiva srl, in favore della ditta rivenditrice Né tale CP_1
aggravio potrebbe presumersi in quanto, come chiarito in sede di interrogatorio formale da legale rappresentante di parte attrice, la società è stata CP_2
concessionaria Piaggio due ruote dal 2014 al 2019, senza mai instaurare con la predetta alcun rapporto di concessione in esclusiva (anche perché non è previsto un rapporto in esclusiva nella Comunità Europea. Infatti all'epoca come oggi sia in Campania che a Salerno vi erano diversi concessionari Piaggio e non erano gli unici cfr. verb. ud. 18.10.2023).
Inoltre, nelle comunicazioni con cui Gruppolaus chiedeva l'invio delle fatture emesse dalla ditta al cliente finale manca ogni accenno alle promozioni in questione, CP_1
trattandosi di una mera richiesta “urgente" di copia dei documenti fiscali.
Al riguardo, il ha spiegato che essa si giustificava con la necessità di attivare la CP_2
garanzia sul veicolo (infatti è di uso comune che i rivenditori generici quale CP_1
inviassero al concessionario Piaggio la fattura di vendita o il libretto del veicolo dal quale si evidenziavano i dati del cliente finale onde consentire l'attivazione della garanzia di fabbrica,
pagina 3 di 4 cfr. verb. cit.).
A ciò si aggiunga che sebbene nel ricorso monitorio il ricorrente avesse dedotto di intrattenere da oltre dieci anni, rapporti commerciali con la con sede alla Via Parte_1
Terre Risaie n. 10 in Salerno, in virtù dei quali, la ditta acquista veicoli dalla CP_1
e quest'ultima le riconosce un contributo economico, a fronte della vendita del Parte_1
bene al cliente, non vi è prova che tale contributo sia mai stato corrisposto.
Tanto basta dunque per la revoca del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 412/2021 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 21-23.2.2021 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore degli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele CP_1
Carrano, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 24.11.2025
IL GIUDICE
DA RT
pagina 4 di 4