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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Maria Elena
Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1067/2023 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(P.I. C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino, ed elettivamente domiciliata a Vasto in località Centi Coletta presso la filiale di Parte_1
;
[...]
appellante
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lorenzo D'Ugo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) al corso Mazzini n. 167;
appellato
OGGETTO: tassi di rendimento buoni fruttiferi postali - appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vasto n. 155/2023 dell'11/5/2023 resa all'esito del procedimento iscritto al n.
526/2022 R.G.A.C. G.D.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere, in grado di appello, la riforma della sentenza del
1 Giudice di pace di Vasto n. 155/2023 dell'11/5/2023, non notificata, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 526/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Civili del Giudice di pace di Vasto, con cui il giudice di prime cure, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto con cui era stato ingiunto a
[...] il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.709,43, oltre interessi e spese della procedura, quale importo residuo dovuto a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi della serie “Q/P” emessi in data 28/1/1987, importo riferito, nello specifico, agli interessi relativi all'ultimo decennio.
Con unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, l'errata applicazione degli artt. 4
e 5 D.M. 13/6/1986, nonché l'errata applicazione dei principi contenuti nella pronuncia della Suprema Corte di cassazione a SS.
UU. n. 13979/2007, affermando di aver correttamente applicato e corrisposto gli interessi secondo quanto previsto dal dettato normativo in relazione ai buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”
(serie Q), non potendo farsi applicazione delle condizioni prestampate sul modulo P (più favorevoli per il risparmiatore) in ragione dell'apposizione sul buono medesimo, sia sul fronte sia sul retro, dei timbri recanti le diciture “SERIE Q/P” e “B.P.F. SERIE
Q/P […]” e alla conseguente applicabilità dei tassi di rendimento previsti dal D.M. 13/6/1986. Ha, quindi così concluso: «- nel merito: accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.06.1986 e del
DM 23.06.1997 – infondata in fatto e in diritto la maggiore pretesa di pagamento di parte appellata e conseguentemente respingere tutte le domande da essa formulate. - per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente già pagato da in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio».
si è ritualmente costituito in giudizio per Controparte_1
2 contestare i motivi di appello, così concludendo: «Rigettare il proposto appello in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e conseguentemente confermare le statuizioni contenute nella sentenza n.155/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vasto, Dott.ssa Gina Pastorelli;
- In ogni caso: per i motivi di cui in atti dichiarare che i buoni postali fruttiferi di cui è causa vanno liquidati secondo le indicazioni testuali presenti a tergo dei buoni medesimi, ciò a tutela del principio dell'affidamento, oltre che in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 29.03.1973 n. 156, art. 173, comma terzo, disposizione di rango primario vigente alla stipula, ciò anche previa disapplicazione dell'art 5 del D.M. 13/06/1986 in quanto e se ritenuto contrario a tale disposizione, in specie dichiarando che deve essere liquidata correttamente la rendita fissata dal ventesimo anno al trentesimo anno dall'emissione, come promesso dal retro del buono stesso;
per l'effetto, confermare la Sentenza n.155/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vasto. Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. ha richiesto la liquidazione di due buoni Controparte_1 postali fruttiferi e lamenta che gli sono stati liquidati importi inferiori a quelli dovuti, poiché detti buoni sono stati emessi successivamente alla emanazione del D.M. 13/6/1986 con l'utilizzo di moduli preesistenti senza alcuna modifica del regime di rendimento originariamente stampigliato per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla emissione.
Ebbene, i buoni in questione appartengono alla serie “Q” e sono
3 stati emessi – come stabilito dall'art. 5 D.M. 13/6/1986 – su moduli della precedente serie “P”, sui quali sono stati puntualmente apposti
(sia sul fronte, sia sul retro) i previsti timbri indicanti l'appartenenza del buono alla serie “Q/P” e (sul retro) la misura dei nuovi tassi per i primi venti anni.
L'odierno appellato ha determinato l'importo maturato all'esito del trentennio calcolando gli interessi sulla base della tabella timbrata sul retro dei titoli riferita ai primi venti anni e della dicitura – stampata sempre sul retro - relativa agli interessi spettanti per il periodo dal 21° al 30° anno di validità dei buoni, ma riferita alla precedente disciplina, invocando l'applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13979/2007
e dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui: “nella disciplina dei buoni fruttiferi postali dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio
d'interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime”.
L'appellante sostiene invece che la tabella riportata sul retro dei moduli non può più considerarsi in vigore, essendo ormai i tassi d'interesse disciplinati per la serie “Q” dal D.M. 13/6/1986, con capitalizzazione composta fino al 20° anno e capitalizzazione semplice per gli anni successivi fino al 30°.
Ora, è un fatto che sui titoli in questione è stato apposto un timbro con i rendimenti riferiti alla nuova disciplina solo per i primi venti anni (quella del già citato D.M. del 1986), ma non risultano indicate le nuove condizioni di rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, continuando ad essere stampate quelle riferite alla precedente serie. È altresì un fatto che il timbro è sovrapposto all'intera precedente disciplina dei rendimenti stampata sul retro
4 del titolo, tutta interamente ancora visibile e leggibile.
Da tale situazione di fatto – oggettivamente riscontrabile analizzando i buoni fruttiferi in questione – l'appellato fa discendere la conseguenza che si sarebbe ingenerato nel portatore un affidamento giuridicamente rilevante circa il non mutamento della regola stampata sul titolo in relazione ai criteri di rimborso per il periodo successivo al 21° anno.
3. La tesi non può essere condivisa.
Il rapporto tra l'emittente dei buoni postali ed il sottoscrittore non può essere ricostruito in termini esclusivamente civilistici, atteso che la disciplina dei tassi di rendimento è fissata con decreti del Ministero del Tesoro, quindi in via autoritativa, senza che l'ente che provvede al collocamento dei buoni postali possa mutare le condizioni o creane di nuove.
Basti in proposito considerare – come ha fatto Cass. sez. un. n.
3963 dell'11 febbraio 2019 – che secondo la normativa primaria (art. 173 del d.p.r. 156/1973 e s.m.) i tassi di rendimento stabiliti con i decreti ministeriali non solo si applicano alle nuove emissioni, ma possono modificare anche in peius i rendimenti di quelle precedenti.
È, quindi, escluso - già in linea di principio - che nuove condizioni di rendimento possano determinarsi per effetto di “nuove combinazioni” tra condizioni risultanti dal titolo in base alla sua interpretazione letterale, che dovrebbe addirittura prevalere sulla pubblicità dei rendimenti conseguita a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.M. che li prevede.
È utile osservare, poi, che nella sentenza delle Sezioni Unite innanzi indicata è richiamata anche la decisione di legittimità invocata dalla parte appellata (Cass. sez. un. n. 13979/2007), anche se in termini opposti a quelli indicati dall'appellato, atteso che secondo detto orientamento i buoni fruttiferi sono titoli di
5 legittimazione e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni medio tempore del tasso d'interesse disposte con decreti ministeriali costituiscono un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.
È poi pacifico che la conoscenza dei tassi di rendimento è assicurata dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esaminando il proprio precedente del 2007, le Sezioni Unite del 2019 ne hanno evidenziato l'assoluta peculiarità e l'impossibilità di trarne principi di generale applicazione.
Infatti, hanno evidenziato che “in quella controversia si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla PA con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla loro emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte dell'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione di cui all'art. 1339 c.c.
e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso
d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Nel caso di specie, con riferimento ai titoli serie “P” – modificati al momento della loro emissione in titoli della Serie Q/P con
6 l'apposizione dei due timbri secondo le prescrizioni dell'art. 5 del
D.M. del 1986 – il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339
c.c. determina ex se l'applicazione esclusiva della nuova disciplina senza possibilità che residuino dubbi nell'investitore circa una residua sopravvivenza parziale della precedente disciplina, atteso che – pur volendo privilegiare la letteralità del titolo – una tale combinazione, tra la disciplina del timbro e quella stampata riferita alla vecchia disciplina, non risulta neppure dal titolo ed è frutto di una personale interpretazione dell'appellato.
Se è pur vero che il timbro riporta solo le condizioni di rendimento per i primi venti anni, senza nulla disporre per la terza decade, la conseguenza logica non è ritenere che continui ad applicarsi la vecchia disciplina stampata sul titolo, visto che alcun elemento contenuto nel timbro – cioè nella nuova disciplina – giustificherebbe un tale rinvio, ma sarebbe stata piuttosto quella di ritenere o che il titolo durasse venti anni o che non fosse previsto alcun rendimento per la terza decade visto che il timbro nulla dice in proposito.
Alcun elemento poteva indurre ad operare una “combinazione” tra due discipline essendo evidente che l'apposizione del timbro indicava senza dubbio alcuno la sostituzione della disciplina già stampata sul titolo in quanto non più vigente, ancorché materialmente non cancellata;
l'”estensione” di tale sostituzione a tutta la precedente disciplina o a parte di essa non dipende affatto dalla letteralità del titolo, ma dalla mera convinzione dell'investitore non giustificata da alcun elemento del titolo.
Non può infine parlarsi di affidamento tutelabile quando si tratta di prestazioni patrimoniali disciplinate dalla legge, in questo caso secondo le previsioni dell'art. art. 173 del D.P.R. 156/1973 e dei
DD.MM. pubblicati in Gazzetta Ufficiale, destinati ad integrarne le previsioni alle quali l'investitore privato si limita ad aderire senza trattativa alcuna.
7 Sul punto si richiamano le seguenti pronunce della Corte di
Cassazione, che si condividono: l'ordinanza n. 4384 del 10/2/2022 secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; sentenza n. 22619 del 26/7/2023 secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti
i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta
o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione
8 dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
4. In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto,
l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo ottenuto da va accolta, con Controparte_1 conseguente revoca del decreto medesimo.
5. Va altresì accolta la domanda dell'appellante di restituzione “di quanto eventualmente già pagato da in esecuzione della sentenza Pt_1 di primo grado”, domanda da ritenersi ammissibile nel giudizio d'appello (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6614 del 06/03/2023).
6. Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. in ragione dell'incertezza degli orientamenti giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, sulla specifica questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. R.G. 1067/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) RIFORMA la sentenza appellata e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) AN l'appellato a restituire all'appellante quanto eventualmente corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vasto, il 5/12/2025
9 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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