Sentenza breve 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2605 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Treviso in data 24 ottobre 2025 con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 23 dicembre 2025, il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in data 24 ottobre 2025 con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, evidenziando in motivazione che dalla verifica della banca dati «Unilav» il ricorrente risultava aver instaurato rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato dal 4 febbraio 2025 al 30 ottobre 2025, con retribuzioni superiori all’assegno sociale fissato in € 7.002,92 per l’anno 2025, il che dimostrerebbe la sussistenza di mezzi economici sufficienti ostativi alla permanenza nel sistema di accoglienza.
Nella circostanza il ricorrente ha dedotto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, per giustificare la revoca delle misure di accoglienza, i «mezzi sufficienti di sussistenza» pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all’occupazione per un «ragionevole lasso di tempo» ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 marzo 2025, n. 376).
In particolare il ricorrente ha dedotto che: A) il rapporto di lavoro a tempo determinato preso in considerazione dall’Amministrazione è cessato il 30 ottobre 2025; B) l’Amministrazione ha preso in considerazione un arco temporale limitato a otto mesi e non ha svolto una puntuale verifica delle somme concretamente percepite, essendosi limitata a considerare le informazioni estratte dalla banca dati «Unilav» , che contengono l’indicazione non del reddito percepito dal lavoratore, ma di quello previsto in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento.
2. In data 9 gennaio 2026, successivamente al deposito del ricorso, la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto «la revoca» - da qualificare come un provvedimento di annullamento in autotutela - del qui gravato provvedimento in data 24 ottobre 2025, con conseguente ripristino delle misure di accoglienza.
Il difensore del ricorrente, con deposito documentale del 13 gennaio 2026, ha riferito di tale adempimento,
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 fissata per l’esame della domanda cautelare proposta unitamente al presente ricorso la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
5. Nel merito, tenuto conto del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
6. Posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione con decreto n -OMISSIS- del 13 gennaio 2026, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio, mentre alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente per l’attività svolta nel presente giudizio si provvederà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita, documentata istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
RE De Col, Primo Referendario
RE RL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RL | LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.