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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
rappresentata e difesa dall' Avv.to Antonio M. Oppicelli, Parte_1
presso il cui studio sito in Genova, Via OM L'OR 7/11 è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
[...]
con sede legale in Genova, nella persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ER
Rognoni, presso il cui studio sito in Genova, via Fieschi n.3/18 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello diGenova, contrariis reiectis:
1 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e quindi:
1. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della notifica e dell'intero procedimento e della sentenza,
2. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'invito alla negoziazione assistita e quindi non avveramento del prerequisito di procedibilità,
3. Infondatezza delle domande della controparte in fatto e in diritto,
Cassando quindi la suindicata Ordinanza emessa dal Tribunale di
Genova, nell'ambito del giudizio 2104/23, depositata in cancelleria in data 19.4.2024, mai notificata. “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis,
previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte
in primo grado e non ammesse:
- rigettare il gravame proposto dalla sig.ra poiché Parte_1
inammissibile e/o
infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla
comparsa di costituzione e
risposta e per l'effetto confermare l'ordinanza di primo grado;
- vinte spese e compensi del presente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
di Appello
2 dichiarasse nullo e/o annullabile il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, rimettere la causa al Tribunale di Genova
ai sensi dell'art. 354 c.p,.c., comma 1, c.p.c., assegnando termine
per la sua riassunzione davanti allo stesso Tribunale;
- compensare integralmente le spese di lite, sussistendone i
presupposti, per le ragioni
di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta”. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex articolo 702 – bis c.p.c. la Controparte_1
conveniva in giudizio la signora al fine di accertare Parte_1
l'esistenza di un rapporto di fornitura tra le suddette parti e condannare la convenuta al pagamento di euro 10.914,19.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava che:
- negli anni 2016-2017 la stessa ricorrente forniva merce costituita da quotidiani, illustrati e ricariche online per un totale di euro
10.914,19, in relazione ai quali la signora si rendeva morosa, Pt_1
senza però sollevare nessuna contestazione circa le forniture effettuate né circa la congruità dei corrispettivi richiesti;
- che, con dichiarazione sottoscritta in data 29.11.2016, la sig.ra riconosceva il proprio debito nei confronti di Pt_1 CP_1
, maturato fino a quella data, pari ad euro 12.105,13, oltre
[...]
ad euro 2.982,69, e così in totale euro 15.087,82, e si impegnava a pagare detti importi attraverso un piano di rientro rateale, il quale però non veniva rispettato;
- che venivano effettuati più solleciti nonché una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, il tutto con esito negativo;
3 - che l'unico documento riconosciuto a livello fiscale per il contratto estimatorio di giornale era costituito dagli estratti conto.
Il rapporto per cui era causa era soggetto a regime speciale d'Iva
ex art. 74 D.P.R. 633/1972, non concorreva alla formazione d'affari e quindi non era tenuta ad emettere fattura. CP_1
2.Con ordinanza in data 30/11/2023 il giudice di primo grado,
considerata regolare la notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia della signora Parte_1
In data 19/4/2024 il Tribunale di Genova emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui accoglieva il ricorso di Controparte_1
e condannava la al pagamento nei confronti dell'attrice Parte_1
di euro 10.914,19 oltre interessi moratori e al pagamento delle spese.
3. proponeva appello contro l'ordinanza rilevando: Parte_1
- la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso di prime cure svolta ex art. 140 c.p.c. presso n. 115/10, in CP_2
quanto l'appellante era residente dalla data del 4/1/2022 in Via
OM IC L'OR n.
7. Osserva, ai fini della riforma
Cartabia, che l'ordinanza non conteneva nessun richiamo circa l'effettuazione e la regolarità della notifica;
- l'improcedibilità del giudizio per essere nullo e/o annullabile e/o inefficace l'invito alla negoziazione assistita in quanto vago e non sufficiente a rendere il destinatario edotto dell'oggetto della procedura. Anche qui, ai fini della riforma Cartabia, osserva che l'ordinanza non contiene nessun richiamo circa la regolarità dello svolgimento del requisito condizione di procedibilità;
- l'erroneità sia nell'an che nel quantum della somma reclamata.
4 Inoltre, contestava l'uso della presunzione di ammissione da parte sua di quanto indicato nell'interrogatorio formale;
- l'erroneità dell'ordinanza in punto di spese.
4.L'appellata ritualmente costituitasi Controparte_1
esponeva:
-l'appello era inammissibile poiché l'ordinanza ex art. 702 ter cpc era stata notificata nel luglio 2024 in Via di via L'OR n.7/11
che successivamente era ancora dichiarata in appello (risulta cambiata residenza dal gennaio 2024 però nell'atto di appello risultava tale vecchio indirizzo);
- in ogni caso, l'appello della era infondato perché la Pt_1
notifica del ricorso introduttivo risultava essere stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. all'indirizzo di corso Sardegna n.115/10 in Genova risultante dai documenti contrattuali e in corso di causa;
poi sarebbe infondata e tardiva l'eccezione avversaria di pretesa nullità dell'invito alla negoziazione assistita inviato da in quanto Controparte_1
nello stesso sono esplicitate e quantificate le ragioni creditorie di nei suoi confronti e comunque, la stessa non Controparte_1
risultava neppure avere aderito a tale procedura;
quanto ai crediti vantati da nei confronti della signora Controparte_1 Pt_1
vengono richiamati i documenti versati in atti relativi al rapporto di fornitura di quotidiani prodotti editoriali.
5.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 18 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello proposto è ammissibile e fondato.
5 In base al certificato di residenza prodotto dalla questa è Pt_1
stata residente:
-dal 15/04/2016 in CORSO SARDEGNA nr.115 int.10
-dal 04/01/2022 in VIA DOMENICO ENRICO DALL'ORTO nr.7 sc.A int.11
-dal 07/01/2024 in VIA FEREGGIANO nr.173 int.33.
Il precetto e l'ordinanza oggi appellata sono stati notificati alla con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Via OM Pt_1
IC L'OR data 22 luglio 2024, quindi oltre sette mesi dopo che questa si era trasferita in Via Fereggiano.
Il fatto che poi per un errore materiale nell'atto di appello il difensore dell'appellante abbia indicato ancora il vecchio indirizzo pur sollevando la questione della nullità della notifica dell'ordinanza deve ascriversi ad un mero errore materiale e non può
vanificare il documentato cambio di residenza.
Trattandosi si notifica nulla la stessa non è stata idonea a fare decorrere il termine breve per l'appello.
L'ordinanza appellata è stata emessa il 19 aprile 2024, applicando il termine lungo e tenendo conto dei 31 giorni di sospensione feriale l'ultimo giorno utile era il 20 novembre 2024 e l'atto di appello risulta notificato in data 19 novembre 2024 in via telematica.
L'appello è pertanto ammissibile.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta essere stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 23 marzo 2023 in Corso
Sardegna quando da oltre un anno la si era trasferita in Via Pt_1
OM L'OR.
Tale notifica pertanto è nulla ed inidonea ad instaurare il contraddittorio, con conseguente nullità della ordinanza appellata.
6 L'appello deve essere accordo con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza appellata e rimessione della causa al
Tribunale di Genova.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto del valore della causa e degli atti difensivi depositati in Euro 3.850,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 1000,00 Euro per la fase di studio, 900,00
Euro per la fase introduttiva,950,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 1000,00 Euro per la fase della decisione )
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. in data 19 aprile 2024 accoglie l'appello e per
l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza appellata e dispone la
rimessione della causa al Tribunale di Genova.
Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 3.850,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
7 Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
rappresentata e difesa dall' Avv.to Antonio M. Oppicelli, Parte_1
presso il cui studio sito in Genova, Via OM L'OR 7/11 è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
[...]
con sede legale in Genova, nella persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ER
Rognoni, presso il cui studio sito in Genova, via Fieschi n.3/18 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello diGenova, contrariis reiectis:
1 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e quindi:
1. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della notifica e dell'intero procedimento e della sentenza,
2. Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'invito alla negoziazione assistita e quindi non avveramento del prerequisito di procedibilità,
3. Infondatezza delle domande della controparte in fatto e in diritto,
Cassando quindi la suindicata Ordinanza emessa dal Tribunale di
Genova, nell'ambito del giudizio 2104/23, depositata in cancelleria in data 19.4.2024, mai notificata. “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis,
previa, ove occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie dedotte
in primo grado e non ammesse:
- rigettare il gravame proposto dalla sig.ra poiché Parte_1
inammissibile e/o
infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla
comparsa di costituzione e
risposta e per l'effetto confermare l'ordinanza di primo grado;
- vinte spese e compensi del presente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
di Appello
2 dichiarasse nullo e/o annullabile il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, rimettere la causa al Tribunale di Genova
ai sensi dell'art. 354 c.p,.c., comma 1, c.p.c., assegnando termine
per la sua riassunzione davanti allo stesso Tribunale;
- compensare integralmente le spese di lite, sussistendone i
presupposti, per le ragioni
di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta”. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex articolo 702 – bis c.p.c. la Controparte_1
conveniva in giudizio la signora al fine di accertare Parte_1
l'esistenza di un rapporto di fornitura tra le suddette parti e condannare la convenuta al pagamento di euro 10.914,19.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava che:
- negli anni 2016-2017 la stessa ricorrente forniva merce costituita da quotidiani, illustrati e ricariche online per un totale di euro
10.914,19, in relazione ai quali la signora si rendeva morosa, Pt_1
senza però sollevare nessuna contestazione circa le forniture effettuate né circa la congruità dei corrispettivi richiesti;
- che, con dichiarazione sottoscritta in data 29.11.2016, la sig.ra riconosceva il proprio debito nei confronti di Pt_1 CP_1
, maturato fino a quella data, pari ad euro 12.105,13, oltre
[...]
ad euro 2.982,69, e così in totale euro 15.087,82, e si impegnava a pagare detti importi attraverso un piano di rientro rateale, il quale però non veniva rispettato;
- che venivano effettuati più solleciti nonché una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, il tutto con esito negativo;
3 - che l'unico documento riconosciuto a livello fiscale per il contratto estimatorio di giornale era costituito dagli estratti conto.
Il rapporto per cui era causa era soggetto a regime speciale d'Iva
ex art. 74 D.P.R. 633/1972, non concorreva alla formazione d'affari e quindi non era tenuta ad emettere fattura. CP_1
2.Con ordinanza in data 30/11/2023 il giudice di primo grado,
considerata regolare la notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia della signora Parte_1
In data 19/4/2024 il Tribunale di Genova emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui accoglieva il ricorso di Controparte_1
e condannava la al pagamento nei confronti dell'attrice Parte_1
di euro 10.914,19 oltre interessi moratori e al pagamento delle spese.
3. proponeva appello contro l'ordinanza rilevando: Parte_1
- la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso di prime cure svolta ex art. 140 c.p.c. presso n. 115/10, in CP_2
quanto l'appellante era residente dalla data del 4/1/2022 in Via
OM IC L'OR n.
7. Osserva, ai fini della riforma
Cartabia, che l'ordinanza non conteneva nessun richiamo circa l'effettuazione e la regolarità della notifica;
- l'improcedibilità del giudizio per essere nullo e/o annullabile e/o inefficace l'invito alla negoziazione assistita in quanto vago e non sufficiente a rendere il destinatario edotto dell'oggetto della procedura. Anche qui, ai fini della riforma Cartabia, osserva che l'ordinanza non contiene nessun richiamo circa la regolarità dello svolgimento del requisito condizione di procedibilità;
- l'erroneità sia nell'an che nel quantum della somma reclamata.
4 Inoltre, contestava l'uso della presunzione di ammissione da parte sua di quanto indicato nell'interrogatorio formale;
- l'erroneità dell'ordinanza in punto di spese.
4.L'appellata ritualmente costituitasi Controparte_1
esponeva:
-l'appello era inammissibile poiché l'ordinanza ex art. 702 ter cpc era stata notificata nel luglio 2024 in Via di via L'OR n.7/11
che successivamente era ancora dichiarata in appello (risulta cambiata residenza dal gennaio 2024 però nell'atto di appello risultava tale vecchio indirizzo);
- in ogni caso, l'appello della era infondato perché la Pt_1
notifica del ricorso introduttivo risultava essere stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. all'indirizzo di corso Sardegna n.115/10 in Genova risultante dai documenti contrattuali e in corso di causa;
poi sarebbe infondata e tardiva l'eccezione avversaria di pretesa nullità dell'invito alla negoziazione assistita inviato da in quanto Controparte_1
nello stesso sono esplicitate e quantificate le ragioni creditorie di nei suoi confronti e comunque, la stessa non Controparte_1
risultava neppure avere aderito a tale procedura;
quanto ai crediti vantati da nei confronti della signora Controparte_1 Pt_1
vengono richiamati i documenti versati in atti relativi al rapporto di fornitura di quotidiani prodotti editoriali.
5.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 18 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello proposto è ammissibile e fondato.
5 In base al certificato di residenza prodotto dalla questa è Pt_1
stata residente:
-dal 15/04/2016 in CORSO SARDEGNA nr.115 int.10
-dal 04/01/2022 in VIA DOMENICO ENRICO DALL'ORTO nr.7 sc.A int.11
-dal 07/01/2024 in VIA FEREGGIANO nr.173 int.33.
Il precetto e l'ordinanza oggi appellata sono stati notificati alla con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Via OM Pt_1
IC L'OR data 22 luglio 2024, quindi oltre sette mesi dopo che questa si era trasferita in Via Fereggiano.
Il fatto che poi per un errore materiale nell'atto di appello il difensore dell'appellante abbia indicato ancora il vecchio indirizzo pur sollevando la questione della nullità della notifica dell'ordinanza deve ascriversi ad un mero errore materiale e non può
vanificare il documentato cambio di residenza.
Trattandosi si notifica nulla la stessa non è stata idonea a fare decorrere il termine breve per l'appello.
L'ordinanza appellata è stata emessa il 19 aprile 2024, applicando il termine lungo e tenendo conto dei 31 giorni di sospensione feriale l'ultimo giorno utile era il 20 novembre 2024 e l'atto di appello risulta notificato in data 19 novembre 2024 in via telematica.
L'appello è pertanto ammissibile.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta essere stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 23 marzo 2023 in Corso
Sardegna quando da oltre un anno la si era trasferita in Via Pt_1
OM L'OR.
Tale notifica pertanto è nulla ed inidonea ad instaurare il contraddittorio, con conseguente nullità della ordinanza appellata.
6 L'appello deve essere accordo con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza appellata e rimessione della causa al
Tribunale di Genova.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto del valore della causa e degli atti difensivi depositati in Euro 3.850,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 1000,00 Euro per la fase di studio, 900,00
Euro per la fase introduttiva,950,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 1000,00 Euro per la fase della decisione )
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. in data 19 aprile 2024 accoglie l'appello e per
l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza appellata e dispone la
rimessione della causa al Tribunale di Genova.
Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 3.850,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
7 Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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