Articolo 744 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 732Articolo 745
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9 ottobre 2010
Art. 744. Nomina 1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente e grado corrispondente di complemento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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