Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 05/03/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 93/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato EF OS, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 3 marzo 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 12 maggio 2025 al n. 21141 del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. MI, nato a MI, elettivamente domiciliato a Lecce presso lo studio dall'Avv. Anissa Touijar (c.f. [...]) pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it, che lo rappresenta e difende,
CONTRO
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale L’Aquila (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pec: direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it nonché
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del direttore generale pro tempore Via Ciro il Grande, 21, Roma, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]) Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto,
PER
- l'accertamento del diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità di volo, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 394/95 e dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. n. 360/96 per un massimo complessivo di anni 20, da calcolarsi dalla data di arruolamento fino alla riforma;
- nonché il riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione prevista per l'indennità supercampagna;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, il sig. MI, già 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare, ha esposto di aver prestato servizio dal 15 ottobre 1984 sino al 20 settembre 2019, data in cui è stato definitivamente riformato per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Ha rappresentato che, al momento della liquidazione della pensione privilegiata, l’INPS non avrebbe applicato le maggiorazioni derivanti dalle attività operative svolte nel corso della carriera, né quelle connesse all’indennità di volo e alle condizioni operative di campagna e supercampagna, omissioni che emergerebbero dal modello SM5007 allegato alla documentazione previdenziale. L’interessato ha riferito di aver provveduto, in data 12 febbraio 2025, a richiedere all’ex Comando di appartenenza e all’INPS l’aggiornamento del prospetto dei servizi speciali ai fini della corretta rideterminazione del trattamento di quiescenza. A seguito di tali iniziative, l’Aeronautica Militare, con comunicazione del 18 febbraio 2025, ha trasmesso all’INPS un prospetto contenente le maggiorazioni maturate, senza che l’Istituto desse corso alla richiesta di riliquidazione, nonostante i solleciti dell’interessato. Nel ricorso, il sig. MI ha richiamato, quindi, la disciplina relativa alle indennità operative e all’indennità di aeronavigazione, con particolare riferimento all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, e all’art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1996, n. 360, che prevedono l’attribuzione di maggiorazioni fino a un massimo di vent’anni per il personale che abbia prestato servizio in condizioni operative qualificate. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stato inoltre dedotto il principio del cosiddetto “trascinamento”, volto a evitare che il militare, cessando dall’impiego specialistico per ragioni non imputabili alla propria volontà, subisca una riduzione del trattamento economico già goduto, con richiamo anche alle previsioni del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in tema di computo dell’indennità di volo.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a vedersi riconosciute, in aggiunta alla pensione in godimento, le maggiorazioni per l’indennità operativa di campagna, supercampagna e per l’attività di aeronavigazione/volo, dalla data di arruolamento fino alla riforma dal servizio, con conseguente ordine all’INPS di procedere alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze maturate. 2. Con memoria di costituzione del 10 novembre 2025 l’Inps, nel ricostruire l’ambito giuridico della vicenda sottoposta all’esame del giudice, ha precisato che la pensione privilegiata del ricorrente è stata liquidata sulla base dei soli dati giuridici ed economici certificati dall’Amministrazione di appartenenza tramite Nuova PassWeb, e, dunque, sulla base di informazioni ufficiali e validate, come imporrebbe la prassi della gestione pubblica. Il ricorrente invocherebbe maggiorazioni connesse all’indennità di volo e alle condizioni di impiego operativo richiamando l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 e l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 360/1996, ma non avrebbe dimostrato di aver effettivamente percepito tali indennità in costanza di servizio, che è condizione necessaria affinché il cosiddetto “trascinamento” possa riflettersi sulla quiescenza. L’INPS ha affermato, a supporto di tale ragionamento, che lo stesso art. 5, comma 2, è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 3, comma 72, L. n. 350/2003, nel senso che le maggiorazioni spettano esclusivamente a chi sia percettore dell’indennità operativa di base e negli stretti limiti percentuali e temporali previsti; ciò imporrebbe un riscontro rigoroso di pagamenti e periodi effettivamente indennizzati, riscontro che non risulterebbe emergere dagli atti prodotti dal ricorrente. A maggior ragione, l’Istituto ha osservato che la pretesa non può fondarsi sull’art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973 in tema di computo dell’indennità di volo, poiché quella disposizione è stata espressamente abrogata dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, sicché non è più invocabile per pretendere automatismi o incrementi pensionistici ulteriori rispetto alla cornice vigente. Sul versante della produzione documentale, l’Istituto ha sostenuto che, a fronte della richiesta del 12 febbraio 2025, l’Aeronautica Militare ha trasmesso al ricorrente e “per conoscenza” all’INPS un prospetto dei servizi, ma non ha domandato all’Istituto alcuna riliquidazione, né ha inviato il necessario “nuovo ultimo miglio” con i dati aggiornati su cui rifare i calcoli. L’INPS, nella propria memoria, si è soffermato sull’importanza di tale comunicazione in quanto l’“ultimo miglio” sarebbe la procedura con la quale l’amministrazione datrice immette in PassWeb gli elementi retributivi e contributivi aggiornati (compreso lo stipendio dell’ultimo mese utile per la quota A) e certifica eventuali indennità da recepire; senza questa alimentazione ufficiale, l’Istituto non avrebbe titolo per modificare la pensione liquidata. In altri termini, ad avviso dell’Amministrazione resistente, l’eventuale spettanza di maggiorazioni sarebbe di competenza dell’amministrazione di appartenenza, che deve attestare periodi e indennità secondo legge e sollecitare la riliquidazione; in assenza di tale comunicazione, l’INPS sarebbe vincolato ai dati già validati e non può sostituirsi al Comando nel riconoscere voci mai certificate. Nella propria memoria, inoltre, l’Istituto ha evidenziato che il prospetto dell’Aeronautica Militare prodotto in giudizio richiama periodi di “supercampagna” e di “campagna”, che possono essere utili ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394/1995, ma non attesta che il ricorrente abbia percepito l’indennità di aeronavigazione/volo nei singoli anni di attività, né riporta misure e decorrenze della specifica indennità di volo che, per essere valorizzata ai fini pensionistici, avrebbe dovuto essere segnalata, anno per anno, in PassWeb. Proprio la mancanza di dati puntuali sulla percezione retributiva impedirebbe, ad avviso dell’l’INPS, di parlare di “trascinamento” in sede di quiescenza, che presuppone sempre un differenziale tra indennità effettivamente godute e indennità di base, come il quadro normativo esige. Il ricorrente, invece, si limiterebbe a richiamare in via generale i titoli di servizio e a chiedere un’applicazione complessiva delle maggiorazioni, senza il necessario supporto probatorio e certificativo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, sia perché difetterebbe la prova del presupposto sostanziale (la percezione in servizio delle indennità invocate), sia perché mancherebbe l’atto formale dell’amministrazione di appartenenza (il nuovo “ultimomiglio”) che abiliti la riliquidazione.
3. Con ulteriore memoria conclusiva, depositata in data 28 febbraio 2026, la difesa del sig. MI, nel ricostruire in modo puntuale il percorso che ha condotto il ricorrente alla decisione di desistere dall’azione intrapresa, ha evidenziato come l’iniziativa giudiziaria fosse stata originata da un quadro documentale inizialmente ambiguo e non idoneo a rappresentare con chiarezza l’effettiva posizione giuridicopensionistica dell’interessato.
La mancata indicazione dell’indennità di aeronavigazione nel modello pensionistico e la natura incompleta della documentazione trasmessa dall’Aeronautica Militare nel febbraio 2025 avevano indotto il ricorrente a ritenere che l’INPS avesse omesso di applicare alcune maggiorazioni connesse al servizio di volo e, conseguentemente, che fosse necessario promuovere ricorso dinanzi alla Corte dei conti. Solo successivamente, e in particolare a seguito della costituzione dell’INPS e della conseguente richiesta di chiarimenti rivolta all’Amministrazione militare, sarebbe emersa una ricostruzione completa e definitiva della posizione contributiva e retributiva del ricorrente. La nota dell’Aeronautica Militare del 4 dicembre 2025 avrebbe chiarito che tutte le maggiorazioni spettanti risultavano integralmente riconosciute: da un lato, quelle relative all’anzianità per il servizio di volo; dall’altro, quelle collegate all’indennità operativa di trascinamento, già recepite nella base pensionabile. È stato inoltre accertato che l’interessato non aveva mai percepito l’indennità di aeronavigazione in costanza di servizio, circostanza che rendeva inapplicabile ogni pretesa basata sull’art.1869 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Alla luce di tali approfondimenti, il ricorrente avrebbe acquisito consapevolezza dell’infondatezza originaria della propria domanda e dell’assenza di un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. In ragione di ciò, la difesa del ricorrente ha chiesto la formale dichiarazione di rinuncia integrale al ricorso, accompagnata dalla presa d’atto che tutte le maggiorazioni spettanti risultano già applicate, che non vi è diritto ad alcuna riliquidazione e che l’INPS ha agito correttamente sulla base dei dati certificati dall’Amministrazione militare, con la richiesta di compensare le spese, in considerazione della rilevante complessità tecnica della materia.
4. Nell’udienza del 3 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, è assente l’avv. Anissa Touijar per il ricorrente, presente l’Avv. De Cesaris, su delega dell’avv. Capannolo, per l’INPS resistente. 5. Così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il 3 marzo 2026 la causa, dunque, è stata trattata e decisa.
DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che è stata depositata in data 28 febbraio 2026 la dichiarazione di rinuncia del ricorrente agli atti del presente giudizio. Non risulta invece depositata, in atti, l’accettazione formale della rinuncia stessa da parte dell’INPS che, invece, nella memoria di costituzione, insiste per il rigetto della domanda attorea.
Al riguardo l’art. 110 del Codice di giustizia contabile dispone che “la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”, precisando che “la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”. Dispone, inoltre, che la dichiarazione di accettazione può essere fatta dalle parti o da loro procuratori speciali, sia verbalmente all’udienza, sia con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
La rinuncia agli atti del processo è un istituto di carattere generale volto a pervenire all’estinzione del giudizio, così escludendo la necessità di una pronuncia di merito, nei casi in cui non vi sia un interesse attuale delle parti alla pronuncia stessa.
In coerenza con il principio di economia processuale, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che, “per quanto il predetto articolo del codice di giustizia contabile non specifichi, così come l’art. 306 cpc, che la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione del giudizio, è evidente che lo stesso deve essere interpretato nel senso di ritenere necessaria l’accettazione soltanto della parte costituita e che avrebbe interesse alla prosecuzione” (Sez. Puglia, sent. n. 803/2019).
In adesione a tali coordinate interpretative, dunque, può ritenersi che la dichiarazione di estinzione del giudizio, anche in assenza di formale accettazione della rinuncia da parte del convenuto, possa comunque essere pronunciata se, dalle evidenze processuali e dagli atti acquisiti, emerge detta carenza di interesse alla prosecuzione, qualificabile dunque come implicita accettazione. Al riguardo, è stata agevolmente affermata l’implicita sussistenza di tale carenza nelle ipotesi in cui la parte non è costituita in giudizio (da ultimo, Sez. Liguria, sent. n. 35/2021). Al contempo, la giurisprudenza ha ritenuto di poter desumere implicitamente, secondo criteri di libero apprezzamento del giudice, la carenza di detto interesse nei confronti della parte costituita sulla base degli atti versati nel giudizio, quando appare che il convenuto non sia portatore di un “interesse inteso a conseguire un risultato maggiormente apprezzabile rispetto a quello derivante dalla rinuncia in parola”, attesa altresì l’insussistenza di circostanze “che rivelino l’intenzione di parte convenuta a voler proseguire il giudizio, ai fini di una pronuncia sul merito” (Sez. Molise, sent. n. 104/2007; nello stesso senso, Sez. Marche, sent. n. 55/2017; Sez. Lombardia, sent. n. 148/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, l’INPS ha espressamente manifestato, nel corso dell’odierna udienza, l’accettazione alla rinuncia al ricorso del ricorrente, non emergendo un interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Al tempo stesso non risulta manifestata alcuna opposizione alla rinuncia da parte dell’Amministrazione Aereonautica Militare.
Conclusivamente, si ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 110, comma 7 del codice di giustizia contabile, la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 3 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 05/03/2026.
Il Giudice
EF OS
(f.to digitalmente)
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