TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5663/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato Parte_1
in Monterotondo (Rm), Via Sardegna n.3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Claudia Malandrino in virtù di delega in atti ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palestrina, Via Verdi n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Elisa Mattogno, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno, giusta procura generale alle liti in atti convenuto
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- dichiara il diritto di alla pensione Cat. VO n. Parte_1 - compensa per intero le spese processuali;
- pone a carico definitivo dell' le spese di ctu contabile, già liquidate CP_1
con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 31.1.2020, l' ha riconosciuto a CP_1 [...]
la pensione cat. VO n. 12116512 con decorrenza dall'1.1.2020, Pt_1
liquidando un rateo mensile di euro 770,71 sulla base della seguente contribuzione: 908 settimane contributive sino al 31.12.1992, 556 settimane dall'1.1.1993 e 35 settimane successive al 31.12.2011.
Il ha sostenuto che l'importo di detta pensione avrebbe dovuto Pt_1 ammontare, sin dall'1.1.2020, ad euro 883,21 in quanto l' non avrebbe CP_1
correttamente conteggiato la retribuzione media settimanale relativa sia alla
Quota A (pari ad euro 402,91 e non ad euro 329,11 come indicato nel suddetto provvedimento) sia alla Quota B (parti ad euro 382,50, a fronte di euro 346,12 considerati dall' . CP_1
Dunque, il ricorrente, richiamando il conteggio elaborato dal proprio consulente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiarare il diritto del ricorrente, , al ricalcolo della Parte_1
pensione Cat. VO n. 12116512, della quale è titolare, con attribuzione dell'importo mensile alla decorrenza (1.1.2020) di Euro 883,21, ovvero del diverso importo, anche maggiore che verrà ritenuto di giustizia, comunque superiore a quello già liquidato alla decorrenza di € 770,71;
b) condannare l' , al Controparte_1 ricalcolo ed all'erogazione della suddetta pensione, alla decorrenza, nell'importo come sopra indicato e/o accertato, nonché condannarlo a pagargli le differenze maturate tra i ratei pensionistici dovuti e quelli corrisposti dalla decorrenza pensionistica al saldo, differenze ammontanti al
Novembre 2022 ad € 4.162,50, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che verrà considerata di giustizia, oltre accessori di legge;
2 c) con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, CP_1
deducendo la correttezza del proprio calcolo.
Espletata una ctu contabile, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La controversia in esame attiene all'esatta quantificazione della misura della pensione di cui è titolare il Pt_1
Le contrapposte prospettazioni di calcolo operate dalle parti dipendono essenzialmente da due elementi: l'individuazione del numero delle settimane di contribuzione utili da prendere in considerazione ai fini pensionistici (il ricorrente indica n. 916 settimane in relazione alla quota A, n. 516 per la quota
B, mentre l' ha calcolato n. 908 settimane in riferimento alla quota A, n. CP_1
556 rispetto alla quota B); la conseguente divergenza della retribuzione media settimanale utilizzata per il calcolo, anche per la mancata rivalutazione della stessa da parte dell CP_1
Ebbene, per verificare quale sia l'ipotesi di calcolo corretta, il Tribunale si è avvalso dell'ausilio di un esperto contabile.
In particolare, il Ctu nominato (dr. ha provveduto al Persona_1
ricalcolo del trattamento pensionistico in parola sulla base del numero di settimane contributive effettivamente accreditate così come risultanti dall'estratto contributivo certificato in atti (cd. “ECOCERT”) nonché dei dati retributivi ivi riportati, applicando – poi - la doverosa rivalutazione degli stessi. Dunque, sviluppando il calcolo mediante due distinti applicativi (il software “Ca.R.Pe” messo a disposizione dal portale telematico istituzionale dell' e quello “Cyrene”), è giunto alla sostanzialmente univoca CP_1
quantificazione della pensione del Petrossi nella misura di euro 777,06 a far data dall'1.1.2020 (per i dettagli tecnici in merito alla determinazione delle settimane contributive ed alla rivalutazione della retribuzione di riferimento si rimanda alla relazione in atti).
3 Le risultanze della ctu appaiano condivisibili in quanto esente da evidenti errori e vizi di logicità nonché conformi alle indicazioni di cui al quesito formulato dal giudice. Peraltro, le parti non hanno sollevato contestazioni formali e sostanziali in merito all'accertamento peritale ed alle conclusioni cui
è pervenuto il Ctu.
In definitiva, va affermato che il ha diritto alla percezione di un Pt_1 rateo mensile di euro 777,06, in luogo di quello corrispostogli dall' nel CP_1
corso del tempo e peraltro ha diritto ad ottenere la riliquidazione in tale misura della prestazione in godimento. L' va quindi condannato a corrispondere CP_1 al ricorrente le differenze pensionistiche conseguenti all'operato ricalcolo del rateo della prestazione in esame con decorrenza 1.1.2020, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo.
Avuto riguardo all'accoglimento solo in minima parte della domanda, le spese processuali vanno compensate per intero.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
Tivoli, 9.1.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12116512 nella misura mensile di euro 777,06 con decorrenza 1.1.2020;
- condanna l' al pagamento in favore del predetto ricorrente delle CP_1
differenze pensionistiche tra l'importo del rateo mensile di prestazione come sopra ricalcolato e l'importo corrisposto dallo stesso a decorrere CP_1
dall'1.1.2020, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo;
1