TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
13.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Lupi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
1 (C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cattadori, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 13.4.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. La figlia minore (nata a [...] l'[...]) continua a Per_1
essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per quanto attiene le scelte di ordinaria amministrazione vi sarà esercizio separato della potestà genitoriale. Le minori avranno r esidenza e collocazione prevalente presso la madre.
2. Per quanto concerne la figlia (nata il [...]), si fa Persona_2
presente che la medesima nel marzo del corrente anno raggiungerà la maggiore età.
2 3. Per non far vivere alle figlie il senso di abbandono derivante dalla separazione dei genitori, le medesime trascorreranno un paritetico periodo di tempo con entrambi;
i genitori agevoleranno, ove possibile, gli incontri delle figlie con l'altro genitore, sempre osservando i seguenti:
PRINCIPI EDUCATIVI
a. i genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere delle figlie. Si
impegnano, altresì, ad essere presenti entrambi nelle occasioni più
importanti che riguardano la vita scolastica, r eligiosa, ricreativa delle figlie ed a comunicarsi l'un l'altro i vari appuntamenti e circostanze particolari attinenti la vita della prole.
b. I genitori, nel rispetto delle figure genitoriali, nell'interesse superiore delle figlie, in considerazione dell'età della prole ed al fine di dare stabilità di affetto alle figlie medesime, si impegnano a non far interferire e, quindi, a non intromettere nella vita delle minori eventuali compagni/findazati con cui manchino i presupposti di una relazione stabile e duratura nel tempo. Così come, l'eventuale frequentazione del partner nella casa familiare in cui vivono le figlie dovrà in ogni caso avvenire in modo gradato e solo con persone con cui vi sia un rapporto stabile,
costante, duraturo nel tempo e costruttivo tra i medesimi;
c. I genitori non dovranno imporre alle figlie, quale sostituto del genitore legittimo, l'eventuale nuovo partner;
d. I genitori dovranno fornire presenza e assistenza alla prole, cercando di favorire il dialogo ed il rapporto delle figlie con l'altro genitore;
3 e. I genitori non dovranno criticare in presenza della prole le scelte dell'altro genitore;
f. non dovranno mettere in cattiva luce la figura genitoriale materna o paterna, nè tantomeno permettere critiche ai rispettivi parenti e/o altre persone;
g. non viziare la prole;
h. Entrambi i genitori si obbligano espressamente a comunicarsi le mete ed una utenza telefonica (in evento di necessità o urgenza), quando avranno con sè le figlie durante le vacanze o nei week end in cui portano le medesime lontano dalla residenza;
i. il genitore che abbia seco una figlia, in evento di infortunio, ricovero o malattia della medesima è obbligato ad avvisare tempestivamente l'altro genitore;
j. I genitori si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio di documenti d'identità e validi per l'espatrio, anche relativi ai figli minori.
Fermo restando che l'espatrio, anche solo per vacanze, dovrà sempre essere preventivamente concordato ed autoriz zato per iscritto.
VISITA
4. I coniugi concordano che le figlie possano intrattenersi con il padre
(quando le medesime o il padre lo vogliono), per un periodo massimo di tre sere alla settimana (sempre compatibilmente con le necessità delle minori), previo avviso e salvo impegno improrogabile dell'altro genitore.
Durante il periodo scolastico il padre potrà intrattenersi con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera (sino alle ore
19,30), orario questo, in cui il padre le riporterà presso la madre. Il padre
4 potrà altresì averle con se un pomeriggio alla settimana (i genitori concordano preferibilmente per il giovedì pomeriggio;
salvo impegni improrogabili o di lavoro). Durante il periodo natalizio, fermo restando la vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, le figlie trascorreranno le vacanze natalizie con un genitore, mentre, quelle Pasquali verranno trascorse con l'altro genitore, il tutto, secondo il principio di alternanza annuale. I genitori, in relazione alle vacanze estive delle bimbe,
concorderanno entro il primo maggio di ogni anno tre settimane (anche non consecutive) da trascorrere con le figlie con obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo in cui le stesse si trovano ed il recapito delle minori (in assenza di accordo, le ultime tre settimane di luglio negli anni dispari e le ultime tre settimane di agosto negli anni pari).
Per eventuali altre vacanze o festività (anche infrasettimanali) vigerà
sempre il principio di alternanza. Come meglio indicato e descritto nell'allegato piano genitoriale e sempre salvo ogni migliore intesa tra i genitori.
MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
Il padre parteciperà al mantenimento delle figlie versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 450,00
(€ 225,00 a figlia) da rivalutarsi annualmente, a far data dal secondo anno successivo all'omologa della sentenza, in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. I suddetti importi sono convenuti e pattuiti anche in considerazione dell'ulteriore assistenza economica paterna,
infatti, il padre, è sempre presente anche economicamente e già
corrisponde abitualmente una ulteriore “paghetta” mensile di 80 € alla
5 primogenita, così come acquisterà (sobbarcandosi l'intero importo) della prima vettura della primogenita, ormai maggiorenne, così come l'intero corso di guida ed il relativo esame. Oltre a ciò il padre ha costituto un libretto postale di € 10.000,00 vincolato sino alla maggiore età della primogenita per le esigenze di studio della medesima (ovvero per far fronte ad eventuali spese sanitarie). Idem verrà fatto anche per la secondogenita col crescere della medesima (sempre secondo le disponibilità paterne). P er le restanti spese separatamente rimborsabili il padre parteciperà alle spese straordinarie dei figli nella misura del cinquanta per cento (50%), il tutto come meglio disciplinato dalle linee guida come segue:
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE SEPARATAMENTE
RIMBORSABILI (CD. “STRAORDINARIE”)
- IN OSSEQUIO ALLE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI MILANO -
- L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie ed è attribuito al 100% al genitore assegnatario.
- Le spese separatamente rimborsabili (cd. straordinarie) per il mantenimento dei figli verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie d i vita della prole, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
6 - Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
- Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento,
nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dot azione richiesta dalla scuola per attività
7 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f)
fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) git e scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8 - Il rimborso pro- quota in favore del genitore che avrà anticipato l'intero dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa.
- I coniugi si autorizzano reciprocamente, sin da ora, all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativi alla figlia minore, da parte delle competenti autorità. Fermo restando che l'espatrio, anche solo per vacanze, dovrà
sempre essere preventivamente concordato ed autorizzato per iscritto.
RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
5. I ricorrenti dichiarano di non vantare, l'uno nei confronti dell'altro,
nessuna pretesa per il proprio personale mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed usufruendo ciascuno di propri redditi;
6. Spese del presente giudizio compensate. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B) della
Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
9 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio celebrato in data Parte_1 Controparte_2
7.6.2003 in Castell'QU (PC) e trascritto nei registri dello Stato
Civile dell'anzidetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2003
10 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'QU (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
11
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
13.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Lupi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
1 (C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cattadori, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 13.4.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. La figlia minore (nata a [...] l'[...]) continua a Per_1
essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per quanto attiene le scelte di ordinaria amministrazione vi sarà esercizio separato della potestà genitoriale. Le minori avranno r esidenza e collocazione prevalente presso la madre.
2. Per quanto concerne la figlia (nata il [...]), si fa Persona_2
presente che la medesima nel marzo del corrente anno raggiungerà la maggiore età.
2 3. Per non far vivere alle figlie il senso di abbandono derivante dalla separazione dei genitori, le medesime trascorreranno un paritetico periodo di tempo con entrambi;
i genitori agevoleranno, ove possibile, gli incontri delle figlie con l'altro genitore, sempre osservando i seguenti:
PRINCIPI EDUCATIVI
a. i genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere delle figlie. Si
impegnano, altresì, ad essere presenti entrambi nelle occasioni più
importanti che riguardano la vita scolastica, r eligiosa, ricreativa delle figlie ed a comunicarsi l'un l'altro i vari appuntamenti e circostanze particolari attinenti la vita della prole.
b. I genitori, nel rispetto delle figure genitoriali, nell'interesse superiore delle figlie, in considerazione dell'età della prole ed al fine di dare stabilità di affetto alle figlie medesime, si impegnano a non far interferire e, quindi, a non intromettere nella vita delle minori eventuali compagni/findazati con cui manchino i presupposti di una relazione stabile e duratura nel tempo. Così come, l'eventuale frequentazione del partner nella casa familiare in cui vivono le figlie dovrà in ogni caso avvenire in modo gradato e solo con persone con cui vi sia un rapporto stabile,
costante, duraturo nel tempo e costruttivo tra i medesimi;
c. I genitori non dovranno imporre alle figlie, quale sostituto del genitore legittimo, l'eventuale nuovo partner;
d. I genitori dovranno fornire presenza e assistenza alla prole, cercando di favorire il dialogo ed il rapporto delle figlie con l'altro genitore;
3 e. I genitori non dovranno criticare in presenza della prole le scelte dell'altro genitore;
f. non dovranno mettere in cattiva luce la figura genitoriale materna o paterna, nè tantomeno permettere critiche ai rispettivi parenti e/o altre persone;
g. non viziare la prole;
h. Entrambi i genitori si obbligano espressamente a comunicarsi le mete ed una utenza telefonica (in evento di necessità o urgenza), quando avranno con sè le figlie durante le vacanze o nei week end in cui portano le medesime lontano dalla residenza;
i. il genitore che abbia seco una figlia, in evento di infortunio, ricovero o malattia della medesima è obbligato ad avvisare tempestivamente l'altro genitore;
j. I genitori si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio di documenti d'identità e validi per l'espatrio, anche relativi ai figli minori.
Fermo restando che l'espatrio, anche solo per vacanze, dovrà sempre essere preventivamente concordato ed autoriz zato per iscritto.
VISITA
4. I coniugi concordano che le figlie possano intrattenersi con il padre
(quando le medesime o il padre lo vogliono), per un periodo massimo di tre sere alla settimana (sempre compatibilmente con le necessità delle minori), previo avviso e salvo impegno improrogabile dell'altro genitore.
Durante il periodo scolastico il padre potrà intrattenersi con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera (sino alle ore
19,30), orario questo, in cui il padre le riporterà presso la madre. Il padre
4 potrà altresì averle con se un pomeriggio alla settimana (i genitori concordano preferibilmente per il giovedì pomeriggio;
salvo impegni improrogabili o di lavoro). Durante il periodo natalizio, fermo restando la vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, le figlie trascorreranno le vacanze natalizie con un genitore, mentre, quelle Pasquali verranno trascorse con l'altro genitore, il tutto, secondo il principio di alternanza annuale. I genitori, in relazione alle vacanze estive delle bimbe,
concorderanno entro il primo maggio di ogni anno tre settimane (anche non consecutive) da trascorrere con le figlie con obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo in cui le stesse si trovano ed il recapito delle minori (in assenza di accordo, le ultime tre settimane di luglio negli anni dispari e le ultime tre settimane di agosto negli anni pari).
Per eventuali altre vacanze o festività (anche infrasettimanali) vigerà
sempre il principio di alternanza. Come meglio indicato e descritto nell'allegato piano genitoriale e sempre salvo ogni migliore intesa tra i genitori.
MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
Il padre parteciperà al mantenimento delle figlie versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 450,00
(€ 225,00 a figlia) da rivalutarsi annualmente, a far data dal secondo anno successivo all'omologa della sentenza, in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. I suddetti importi sono convenuti e pattuiti anche in considerazione dell'ulteriore assistenza economica paterna,
infatti, il padre, è sempre presente anche economicamente e già
corrisponde abitualmente una ulteriore “paghetta” mensile di 80 € alla
5 primogenita, così come acquisterà (sobbarcandosi l'intero importo) della prima vettura della primogenita, ormai maggiorenne, così come l'intero corso di guida ed il relativo esame. Oltre a ciò il padre ha costituto un libretto postale di € 10.000,00 vincolato sino alla maggiore età della primogenita per le esigenze di studio della medesima (ovvero per far fronte ad eventuali spese sanitarie). Idem verrà fatto anche per la secondogenita col crescere della medesima (sempre secondo le disponibilità paterne). P er le restanti spese separatamente rimborsabili il padre parteciperà alle spese straordinarie dei figli nella misura del cinquanta per cento (50%), il tutto come meglio disciplinato dalle linee guida come segue:
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE SEPARATAMENTE
RIMBORSABILI (CD. “STRAORDINARIE”)
- IN OSSEQUIO ALLE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI MILANO -
- L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie ed è attribuito al 100% al genitore assegnatario.
- Le spese separatamente rimborsabili (cd. straordinarie) per il mantenimento dei figli verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie d i vita della prole, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
6 - Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
- Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento,
nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dot azione richiesta dalla scuola per attività
7 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f)
fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) git e scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8 - Il rimborso pro- quota in favore del genitore che avrà anticipato l'intero dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa.
- I coniugi si autorizzano reciprocamente, sin da ora, all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativi alla figlia minore, da parte delle competenti autorità. Fermo restando che l'espatrio, anche solo per vacanze, dovrà
sempre essere preventivamente concordato ed autorizzato per iscritto.
RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
5. I ricorrenti dichiarano di non vantare, l'uno nei confronti dell'altro,
nessuna pretesa per il proprio personale mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed usufruendo ciascuno di propri redditi;
6. Spese del presente giudizio compensate. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B) della
Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
9 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio celebrato in data Parte_1 Controparte_2
7.6.2003 in Castell'QU (PC) e trascritto nei registri dello Stato
Civile dell'anzidetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, anno 2003
10 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'QU (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
11