CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAG.TO n. 19421 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5295/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento notificato il 25/3/25 con il quale il comune di Castel Volturno chiede la somma di euro
41.105,00 per Tari anno 2025 e relativa a quattro distinte utenze.
Sostiene che, ad eccezione della casa di abitazione, non detiene ne utilizza altro immobile. Eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione non riportando l'atto i dati catastali degli immobili, il titolo del possesso e non sono identificati gli immobili.
Si costituisce il comune di Castel Volturno il quale contesta l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione e nel merito fa riferimento ad un accertamento della polizia che fa ritenere che l'attività sia regolarmente esercitata.
Con memorie aggiunte fa presente che la richiesta di pagamento si fonda su di un verbale di quattro anni prima con il quale si accertava l'esercizio abusivo di una attività di ristorazione laddove tale esercizio veniva dismesso all'indomani del verbale del 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione considerato che lo stesso atto contiene la descrizione degli immobili, la loro ubicazione e superficie.
Del resto la Suprema Corte ha ritenuto che l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente (come nel caso in esame) sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantm della maggiore pretesa fiscale (Cass. Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10).
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene l'Amministrazione Finanziaria, nel processo tributario, non è esonerata da tale principio.
Nel caso in esame il comune fa riferimento, nelle proprie deduzioni, ad un sopralluogo effettuato dalla polizia urbana in virtù del quale veniva accertato l'esercizio abusivo di una attività di ristorazione denominata “Società_1”.
In realtà tale documentazione è riferita all'anno 2021, anno in cui il comune di Castel Volturno notificava anche una ordinanza di chiusura di detta attività.
A ciò si aggiunga che la documentazione esibita agli atti, ed estratta da siti internet, non riportano alcuna data certa con la conseguenza che le stesse pubblicazioni ben possono essere riferite agli anni pregressi al 2025.
Ne consegue che non avendo il comune, sul quale ne incombeva l'onere, fornito alcuna prova certa circa il fatto che dopo l'ordinanza di chiusura del 2021 l'attività sia continuata, il ricorso va accolto.
Sussistono motivi, in considerazione della materia trattata, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2908/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAG.TO n. 19421 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5295/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento notificato il 25/3/25 con il quale il comune di Castel Volturno chiede la somma di euro
41.105,00 per Tari anno 2025 e relativa a quattro distinte utenze.
Sostiene che, ad eccezione della casa di abitazione, non detiene ne utilizza altro immobile. Eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione non riportando l'atto i dati catastali degli immobili, il titolo del possesso e non sono identificati gli immobili.
Si costituisce il comune di Castel Volturno il quale contesta l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione e nel merito fa riferimento ad un accertamento della polizia che fa ritenere che l'attività sia regolarmente esercitata.
Con memorie aggiunte fa presente che la richiesta di pagamento si fonda su di un verbale di quattro anni prima con il quale si accertava l'esercizio abusivo di una attività di ristorazione laddove tale esercizio veniva dismesso all'indomani del verbale del 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione considerato che lo stesso atto contiene la descrizione degli immobili, la loro ubicazione e superficie.
Del resto la Suprema Corte ha ritenuto che l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente (come nel caso in esame) sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantm della maggiore pretesa fiscale (Cass. Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10).
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero l'art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene l'Amministrazione Finanziaria, nel processo tributario, non è esonerata da tale principio.
Nel caso in esame il comune fa riferimento, nelle proprie deduzioni, ad un sopralluogo effettuato dalla polizia urbana in virtù del quale veniva accertato l'esercizio abusivo di una attività di ristorazione denominata “Società_1”.
In realtà tale documentazione è riferita all'anno 2021, anno in cui il comune di Castel Volturno notificava anche una ordinanza di chiusura di detta attività.
A ciò si aggiunga che la documentazione esibita agli atti, ed estratta da siti internet, non riportano alcuna data certa con la conseguenza che le stesse pubblicazioni ben possono essere riferite agli anni pregressi al 2025.
Ne consegue che non avendo il comune, sul quale ne incombeva l'onere, fornito alcuna prova certa circa il fatto che dopo l'ordinanza di chiusura del 2021 l'attività sia continuata, il ricorso va accolto.
Sussistono motivi, in considerazione della materia trattata, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti.