Articolo 24 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 23Articolo 25
Versione
29 settembre 1963
Art. 24.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 414, 415, 416, 571, 572 e 573 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963