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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14370/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14370/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...] (c.f. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Improta, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2023 l'epigrafata ricorrente, premesso di essere inabile al proficuo lavoro e percettrice dell'assegno ordinario di invalidità dal 01.03.2019 per effetto di provvedimento di prima liquidazione del 03.05.2019, esponeva che a decorrere dal 19.02.2019 era stata altresì dichiarata invalida civile totale per effetto di verbale sanitario definito il 29.07.2019, nonché con provvedimento del 28.10.2019, con diritto alla pensione d'invalidità n°07039043 con decorrenza dal 01.03.2019; che tale prestazione assistenziale era stata confermata anche alla successiva visita di revisione del 05.01.2021, con verbale sanitario definito in pari data;
che, tuttavia, CP_ con una prima comunicazione di riliquidazione del 18.01.2023, l' aveva sospeso Pt_2 l'erogazione della prestazione a decorrere da Febbraio 2023 e riscontrato l'indebita percezione della stessa per il periodo da Gennaio 2021 al Gennaio 2023, per complessivi € 7.849,23; che CP_ successivamente, con ulteriore comunicazione del 26.09.2023 l' aveva comunicato l'indebita percezione della pensione d'invalidità civile sin dalla prima erogazione di marzo 2019 e fino a tutto l'anno 2020 per l'ulteriore somma di € 6.826,82; che, pertanto, con le due distinte comunicazioni di indebito indicate, entrambe motivate con il superamento dei limiti reddituali per il diritto alla prestazione, aveva sospeso la prestazione a decorrere da Febbraio 2023, contestando l'indebita percezione della pensione d'invalidità sin dalla data di prima erogazione del Marzo 2019 e fino al
Gennaio 2023, per la somma complessiva di € 14.676,05.
Deduceva la ricorrente l'irripetibilità dell'indebito con riguardo alle somme erogate per l'anno 2019, essendo in possesso dei requisiti reddituali per percepire la prestazione, non potendo considerare ai fini del superamento del limite di reddito per la pensione d'invalidità quello percepito a titolo di Tfr, non indicato nella dichiarazione reddituale in quanto soggetto a tassazione separata, mentre con riguardo alla prestazione erogata per l'intero periodo, ossia fino all'anno 2023 deduceva di averla percepita in buona fede, avendo regolarmente informato l' circa la propria situazione reddituale, CP_1 sia al momento dell'inoltro delle domande amministrative per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione d'invalidità civile, sia al momento dell'inoltro del modello c.d. AP70; che comunque per gli anni dal 2020 in poi, pur avendo superato i limiti reddituali per la percezione di tale prestazione, aveva sempre puntualmente e correttamente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, per CP_ cui l' in modo autonomo, aveva continuato ad erogare la pensione d'invalidità non spettante, senza che ne avesse fatto richiesta o avesse omesso di dichiarare i propri redditi, inducendo in errore l' . CP_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1)
Accertare, relativamente al solo anno 2019, l'insussistenza dell'indebito a titolo di pensione d'invalidità civile contestato dall' alla ricorrente per €. 2.856,60 in quanto l'istante per l'anno CP_1
2019 era in possesso di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione. 2) Accertare in ogni caso che CP_ l'indebito complessivamente contestato dall' alla ricorrente a titolo di indebita percezione della pensione d'invalidità civile dal 01.03.2019 al 31.01.2023 per € 14.676,05 (derivante dalla somma di
€ 7.849,23 contestati per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2023 con il provvedimento del
18.01.2023, con la somma di € 6.826,82 contestati per il periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2020 con il provvedimento del 26.09.2023) è integralmente irripetibile per i motivi dedotti in ricorso. 3)
Condannare l' , in caso di eventuali trattenute al fine di recuperare il riferito indebito, alla CP_1 restituzione dell'importo trattenuto”. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario nonché aumento ex art.4 comma 1bis e 8 del D.M. n.55/2014”. Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva rigettare il ricorso CP_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme apparentemente indebitamente percepite dall'ente previdenziale per insussistenza ab origine del requisito reddituale.
Ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve in primis precisare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004). In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale. La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va dunque regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass.
26036/2019).
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso
Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
In aggiunta: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez.
VI, 13223/2020).
La Suprema Corte ha affermato sistematicamente che: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri CP_ redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed CP_ assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza"
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono CP_ comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui CP_ discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però CP_ dichiarati all' (..) 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è CP_ comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: “[…] nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai CP_1 fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986
e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c.”. (Cass. n. 1919 del 2018) (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò CP_ conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223\2020 circa la CP_ esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l.
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Tanto premesso venendo al caso di specie, dall'esame degli atti di causa è emerso che parte ricorrente ha regolarmente ricevuto con provvedimento di liquidazione del 03.05.2019 l'assegno ordinario di invalidità n. 16013898 con decorrenza dal 01.03.2019. Successivamente, a seguito di verbale della commissione medica del 29.07.2019 di riconoscimento del requisito sanitario per la pensione d'invalidità ha percepito la relativa prestazione n°07039043 con decorrenza dal 01.03.2019 (data di presentazione della domanda amministrativa del 19.02.2019), giusta comunicazione di liquidazione del 28.10.2019.
Con verbale sanitario di revisione del 05.01.2021 è stata confermata la permanenza del requisito sanitario precedentemente accertato con nuova decorrenza dalla data della revisione.
È documentalmente provato, inoltre, l'avvenuta costante dichiarazione all'Agenzia delle Entrate della propria situazione reddituale.
L' con comunicazioni del 18.01.2023 e del 26.09.2023 ha sospeso l'erogazione della pensione CP_1
d'invalidità a decorrere da Febbraio 2023 e chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo dal marzo 2019 al Gennaio 2023 per complessivi € 14.676,05 per superamento del limite reddituale per la pensione d'invalidità.
Con riferimento alla prima comunicazione di indebito per superamento del requisito reddituale nell'anno 2019 è dimostrato documentalmente da entrambe le parti per il tramite del deposito delle dichiarazioni reddituali (cfr. modello 730 redditi anno 2019 e CU) il mancato superamento della soglia reddituale. Non può essere accolta, infatti, la ricostruzione di parte resistente circa l'effettivo superamento del limite reddituale per il predetto anno 2019, non potendo computare ai fini della determinazione del reddito, il TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro con la società
AV (cfr. Cu AV redditi 2019).
Questo giudice aderisce al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.16599/2020 secondo la quale: “in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn.
21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del 2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.; 8. in favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;
9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità; 10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53
Cost.; 11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015; 12. non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all'art. 2 che «nella, dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta», trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;
13. né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);
14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, e la sentenza impugnata, che si è attenuta al predetto principio, è immune da censure;
”.
Occorre considerare che, come si desume dall'art. 14-septies, D.L. 633/1979, convertito (con modificazioni) nella legge 33/1980, assumono rilevanza – ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale previsto per la fruizione della pensione di inabilità – i redditi “calcolati agli effetti dell'IRPEF”, mentre il TFR è assoggettato a tassazione separata.
Per tali ragioni deve ritenersi l'illegittimità dell'indebito con riguardo alle somme erogate per l'anno
2019 (dal mese di Marzo al mese di Dicembre 2019) non avendo parte ricorrente superato il limite reddituale previsto per legge.
Con riferimento ai successivi periodi dedotti in giudizio (dal gennaio 2020 fino alla sospensione marzo 2023), parte ricorrente non ha contestato il superamento del limite reddituale per beneficiare della pensione d'invalidità, tuttavia, facendo seguito ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata sopra nonché dalle indicazioni legislative è possibile affermare l'irripetibilità delle somme indebitamente versate antecedentemente all'accertamento del superamento del requisito reddituale, comunicato alla ricorrente solo con provvedimento 26.09.2023.
Ed, invero, sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può ritenersi CP_1 sussistente il dolo della parte ricorrente e poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, ferma la sospensione dell'erogazione della prestazione, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme CP_ indebitamente erogate per il periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2023, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. CP_1
55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'indebito a titolo di pensione d'invalidità civile relativo all'anno 2019 e comunque l'irripetibilità delle somme percepite per i periodi dal 01.03.2019 al 31.01.2023 per i motivi suesposti e condanna l' alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente delle somme eventualmente già trattenute in forza delle comunicazioni di indebito notificate;
- condanna parte resistente l' al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Parte_1
Iva, CPA, come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14370/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...] (c.f. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Improta, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2023 l'epigrafata ricorrente, premesso di essere inabile al proficuo lavoro e percettrice dell'assegno ordinario di invalidità dal 01.03.2019 per effetto di provvedimento di prima liquidazione del 03.05.2019, esponeva che a decorrere dal 19.02.2019 era stata altresì dichiarata invalida civile totale per effetto di verbale sanitario definito il 29.07.2019, nonché con provvedimento del 28.10.2019, con diritto alla pensione d'invalidità n°07039043 con decorrenza dal 01.03.2019; che tale prestazione assistenziale era stata confermata anche alla successiva visita di revisione del 05.01.2021, con verbale sanitario definito in pari data;
che, tuttavia, CP_ con una prima comunicazione di riliquidazione del 18.01.2023, l' aveva sospeso Pt_2 l'erogazione della prestazione a decorrere da Febbraio 2023 e riscontrato l'indebita percezione della stessa per il periodo da Gennaio 2021 al Gennaio 2023, per complessivi € 7.849,23; che CP_ successivamente, con ulteriore comunicazione del 26.09.2023 l' aveva comunicato l'indebita percezione della pensione d'invalidità civile sin dalla prima erogazione di marzo 2019 e fino a tutto l'anno 2020 per l'ulteriore somma di € 6.826,82; che, pertanto, con le due distinte comunicazioni di indebito indicate, entrambe motivate con il superamento dei limiti reddituali per il diritto alla prestazione, aveva sospeso la prestazione a decorrere da Febbraio 2023, contestando l'indebita percezione della pensione d'invalidità sin dalla data di prima erogazione del Marzo 2019 e fino al
Gennaio 2023, per la somma complessiva di € 14.676,05.
Deduceva la ricorrente l'irripetibilità dell'indebito con riguardo alle somme erogate per l'anno 2019, essendo in possesso dei requisiti reddituali per percepire la prestazione, non potendo considerare ai fini del superamento del limite di reddito per la pensione d'invalidità quello percepito a titolo di Tfr, non indicato nella dichiarazione reddituale in quanto soggetto a tassazione separata, mentre con riguardo alla prestazione erogata per l'intero periodo, ossia fino all'anno 2023 deduceva di averla percepita in buona fede, avendo regolarmente informato l' circa la propria situazione reddituale, CP_1 sia al momento dell'inoltro delle domande amministrative per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione d'invalidità civile, sia al momento dell'inoltro del modello c.d. AP70; che comunque per gli anni dal 2020 in poi, pur avendo superato i limiti reddituali per la percezione di tale prestazione, aveva sempre puntualmente e correttamente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, per CP_ cui l' in modo autonomo, aveva continuato ad erogare la pensione d'invalidità non spettante, senza che ne avesse fatto richiesta o avesse omesso di dichiarare i propri redditi, inducendo in errore l' . CP_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1)
Accertare, relativamente al solo anno 2019, l'insussistenza dell'indebito a titolo di pensione d'invalidità civile contestato dall' alla ricorrente per €. 2.856,60 in quanto l'istante per l'anno CP_1
2019 era in possesso di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione. 2) Accertare in ogni caso che CP_ l'indebito complessivamente contestato dall' alla ricorrente a titolo di indebita percezione della pensione d'invalidità civile dal 01.03.2019 al 31.01.2023 per € 14.676,05 (derivante dalla somma di
€ 7.849,23 contestati per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2023 con il provvedimento del
18.01.2023, con la somma di € 6.826,82 contestati per il periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2020 con il provvedimento del 26.09.2023) è integralmente irripetibile per i motivi dedotti in ricorso. 3)
Condannare l' , in caso di eventuali trattenute al fine di recuperare il riferito indebito, alla CP_1 restituzione dell'importo trattenuto”. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario nonché aumento ex art.4 comma 1bis e 8 del D.M. n.55/2014”. Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva rigettare il ricorso CP_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 19.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme apparentemente indebitamente percepite dall'ente previdenziale per insussistenza ab origine del requisito reddituale.
Ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve in primis precisare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004). In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale. La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va dunque regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass.
26036/2019).
In materia di indebito assistenziale la giurisprudenza ha ripetutamente affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. 4668/2021 e nello stesso senso
Cass. 10642/2019, Cass. 28771/2019, Cass. 29419/2018).
In aggiunta: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez.
VI, 13223/2020).
La Suprema Corte ha affermato sistematicamente che: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri CP_ redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed CP_ assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza"
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono CP_ comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui CP_ discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però CP_ dichiarati all' (..) 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è CP_ comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: “[…] nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai CP_1 fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986
e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c.”. (Cass. n. 1919 del 2018) (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò CP_ conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223\2020 circa la CP_ esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l.
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Tanto premesso venendo al caso di specie, dall'esame degli atti di causa è emerso che parte ricorrente ha regolarmente ricevuto con provvedimento di liquidazione del 03.05.2019 l'assegno ordinario di invalidità n. 16013898 con decorrenza dal 01.03.2019. Successivamente, a seguito di verbale della commissione medica del 29.07.2019 di riconoscimento del requisito sanitario per la pensione d'invalidità ha percepito la relativa prestazione n°07039043 con decorrenza dal 01.03.2019 (data di presentazione della domanda amministrativa del 19.02.2019), giusta comunicazione di liquidazione del 28.10.2019.
Con verbale sanitario di revisione del 05.01.2021 è stata confermata la permanenza del requisito sanitario precedentemente accertato con nuova decorrenza dalla data della revisione.
È documentalmente provato, inoltre, l'avvenuta costante dichiarazione all'Agenzia delle Entrate della propria situazione reddituale.
L' con comunicazioni del 18.01.2023 e del 26.09.2023 ha sospeso l'erogazione della pensione CP_1
d'invalidità a decorrere da Febbraio 2023 e chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo dal marzo 2019 al Gennaio 2023 per complessivi € 14.676,05 per superamento del limite reddituale per la pensione d'invalidità.
Con riferimento alla prima comunicazione di indebito per superamento del requisito reddituale nell'anno 2019 è dimostrato documentalmente da entrambe le parti per il tramite del deposito delle dichiarazioni reddituali (cfr. modello 730 redditi anno 2019 e CU) il mancato superamento della soglia reddituale. Non può essere accolta, infatti, la ricostruzione di parte resistente circa l'effettivo superamento del limite reddituale per il predetto anno 2019, non potendo computare ai fini della determinazione del reddito, il TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro con la società
AV (cfr. Cu AV redditi 2019).
Questo giudice aderisce al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.16599/2020 secondo la quale: “in continuità con la soluzione già adottata da questa Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni più recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn.
21529 e 26473 del 2016; Cass. n.5450 del 2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.; 8. in favore di tale conclusione milita l'osservazione che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;
9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità; 10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53
Cost.; 11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015; 12. non induce a diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all'art. 2 che «nella, dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta», trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;
13. né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);
14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, e la sentenza impugnata, che si è attenuta al predetto principio, è immune da censure;
”.
Occorre considerare che, come si desume dall'art. 14-septies, D.L. 633/1979, convertito (con modificazioni) nella legge 33/1980, assumono rilevanza – ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale previsto per la fruizione della pensione di inabilità – i redditi “calcolati agli effetti dell'IRPEF”, mentre il TFR è assoggettato a tassazione separata.
Per tali ragioni deve ritenersi l'illegittimità dell'indebito con riguardo alle somme erogate per l'anno
2019 (dal mese di Marzo al mese di Dicembre 2019) non avendo parte ricorrente superato il limite reddituale previsto per legge.
Con riferimento ai successivi periodi dedotti in giudizio (dal gennaio 2020 fino alla sospensione marzo 2023), parte ricorrente non ha contestato il superamento del limite reddituale per beneficiare della pensione d'invalidità, tuttavia, facendo seguito ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata sopra nonché dalle indicazioni legislative è possibile affermare l'irripetibilità delle somme indebitamente versate antecedentemente all'accertamento del superamento del requisito reddituale, comunicato alla ricorrente solo con provvedimento 26.09.2023.
Ed, invero, sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può ritenersi CP_1 sussistente il dolo della parte ricorrente e poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, ferma la sospensione dell'erogazione della prestazione, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme CP_ indebitamente erogate per il periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2023, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. CP_1
55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza dell'indebito a titolo di pensione d'invalidità civile relativo all'anno 2019 e comunque l'irripetibilità delle somme percepite per i periodi dal 01.03.2019 al 31.01.2023 per i motivi suesposti e condanna l' alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente delle somme eventualmente già trattenute in forza delle comunicazioni di indebito notificate;
- condanna parte resistente l' al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Parte_1
Iva, CPA, come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano