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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 35745/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35745/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
e , entrambi n. q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del minore – Avv. S. Caligiuri Persona_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato i nominati in epigrafe hanno premesso che, nonostante il loro figlio minore sia titolare di indennità di frequenza in forza di decreto di omologa per ATP, l' non ha ancora erogato loro alcun CP_2 rateo di tale provvidenza;
hanno adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_2 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere a parte ricorrente il diritto all'indennità di frequenza con decorrenza settembre 2024 (vedansi decreto di omologa e mod. AP70 all.ti 1-2 al ricorso). Il ricorso può dunque essere accolto.
La condanna deve essere emessa in forma generica in quanto i conteggi allegati al ricorso sono aggiornati alla data del deposito del ricorso stesso, mentre nel frattempo sono maturati ulteriori ratei.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_2 maturandi dell'indennità di frequenza a far data da settembre 2024, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.864,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35745/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
e , entrambi n. q. di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del minore – Avv. S. Caligiuri Persona_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato i nominati in epigrafe hanno premesso che, nonostante il loro figlio minore sia titolare di indennità di frequenza in forza di decreto di omologa per ATP, l' non ha ancora erogato loro alcun CP_2 rateo di tale provvidenza;
hanno adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_2 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere a parte ricorrente il diritto all'indennità di frequenza con decorrenza settembre 2024 (vedansi decreto di omologa e mod. AP70 all.ti 1-2 al ricorso). Il ricorso può dunque essere accolto.
La condanna deve essere emessa in forma generica in quanto i conteggi allegati al ricorso sono aggiornati alla data del deposito del ricorso stesso, mentre nel frattempo sono maturati ulteriori ratei.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_2 maturandi dell'indennità di frequenza a far data da settembre 2024, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.864,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE