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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1507/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8539/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000328016 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa ad IMU 2016, con la quale la Soget S.p.a., in qualità di ente preposto alla gestione nonché alla riscossione delle entrate del Comune di Camerota, richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.522,16 sul presupposto che tale imposta era stata accertata con l'emissione di un regolare avviso di accertamento presumibilmente notificato in data 22/02/2021.
Ha ritenuto che "la notificazione eseguita a mezzo posta …mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario;
pertanto qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. con riguardo alla relazione tra persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato".
Ha ritenuto, quindi, infondato il disconoscimento della documentazione prodotta in copia, ritenendo in particolare che “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 с.с., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni".
Ha quindi concluso che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende “irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto DR e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Ne discende che la prescrizione antecedente alla notifica dell'atto antecedente non impugnato, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica di quello successivo" .
Avverso tale sentenza ha prodotto appello la parte in epigrafe contestando la valutazione svolta dalla Corte di primo grado in ordine alla validità della notifica e all'irritualità del disconoscimento con riferimento all'atto DR (avviso di accertamento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, osservato che la odierna parte appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 17.01.2024, deducendo, per quanto qui rileva, l'omessa notifica dell'atto DR .
A fronte del deposito da parte della SOGET di documentazione attestante la notifica dell'atto in questione,
l'odierna appellante non ha depositato motivi aggiunti per contestare la regolarità ma memoria ex art 32 D. lgs. n. 546/1992, con cui, sullo specifico punto, si è limitata a dedurre che l'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 22.02.2021, non era mai giunto nella sua sfera di conoscenza e che il relativo avviso di ricevimento non era stato da lei firmato, disconoscendo la firma ivi apposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 e ss. c.p.c., con espressa riserva di querela di falso.
Tale contestazione viene riproposta in appello ma è irrituale per un duplice motivo.
Nel caso di specie, la parte non ha formulato rituale disconoscimento e non ha proposto nemmeno motivi aggiunti, affidando la generica contestazione ad una memoria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19813 del 2021; 5094/2023), in ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c.
(quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce a conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell'art. 214 c.p.c., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti). Applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali (considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c..
Come chiarito dal giudice di legittimità, poi,“nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass.
02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326)".
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" ( v. Cass. 18877/2020; n. 23856 del 05/09/2024).
Per tutto quanto detto, l'appello non può trovare accoglimento.
Il grado di controvertibilità delle questioni esaminate, oggetto di pronunce non semore univoche dell'organo di legittimità, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le sepse del presente grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8539/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1929/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000328016 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa ad IMU 2016, con la quale la Soget S.p.a., in qualità di ente preposto alla gestione nonché alla riscossione delle entrate del Comune di Camerota, richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.522,16 sul presupposto che tale imposta era stata accertata con l'emissione di un regolare avviso di accertamento presumibilmente notificato in data 22/02/2021.
Ha ritenuto che "la notificazione eseguita a mezzo posta …mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario;
pertanto qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. con riguardo alla relazione tra persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato".
Ha ritenuto, quindi, infondato il disconoscimento della documentazione prodotta in copia, ritenendo in particolare che “in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 с.с., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni".
Ha quindi concluso che l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende “irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto DR e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria. Ne discende che la prescrizione antecedente alla notifica dell'atto antecedente non impugnato, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica di quello successivo" .
Avverso tale sentenza ha prodotto appello la parte in epigrafe contestando la valutazione svolta dalla Corte di primo grado in ordine alla validità della notifica e all'irritualità del disconoscimento con riferimento all'atto DR (avviso di accertamento).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, osservato che la odierna parte appellante ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 17.01.2024, deducendo, per quanto qui rileva, l'omessa notifica dell'atto DR .
A fronte del deposito da parte della SOGET di documentazione attestante la notifica dell'atto in questione,
l'odierna appellante non ha depositato motivi aggiunti per contestare la regolarità ma memoria ex art 32 D. lgs. n. 546/1992, con cui, sullo specifico punto, si è limitata a dedurre che l'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 22.02.2021, non era mai giunto nella sua sfera di conoscenza e che il relativo avviso di ricevimento non era stato da lei firmato, disconoscendo la firma ivi apposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 e ss. c.p.c., con espressa riserva di querela di falso.
Tale contestazione viene riproposta in appello ma è irrituale per un duplice motivo.
Nel caso di specie, la parte non ha formulato rituale disconoscimento e non ha proposto nemmeno motivi aggiunti, affidando la generica contestazione ad una memoria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19813 del 2021; 5094/2023), in ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c.
(quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce a conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell'art. 214 c.p.c., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti). Applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali (considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c..
Come chiarito dal giudice di legittimità, poi,“nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass.
02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326)".
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" ( v. Cass. 18877/2020; n. 23856 del 05/09/2024).
Per tutto quanto detto, l'appello non può trovare accoglimento.
Il grado di controvertibilità delle questioni esaminate, oggetto di pronunce non semore univoche dell'organo di legittimità, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le sepse del presente grado.