Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 21 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 6841/2018, alle ore 10,18 sono comparsi il Procuratore dello Stato Persona_1 per parte opponente e l'Avv. Rossana Turzi per delega Fazio Monica per parte opposta che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 6841/2018
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in Via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato;
- OPPONENTE-
CONTRO
(già ) (P.I Controparte_1 Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fazio Monica del Foro di Milano ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via S. Barnaba n. 30, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione del credito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1548/2018 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Civile in data 25/09/2018 (Reg.Gen. n. 4018/2018), notificato in data 27.11.2018, con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 88.947,51 oltre interessi, nonché le spese, diritti ed onorari del
[...] procedimento monitorio liquidati in complessivi € 2541,50 ed accessori. L'Ente opponente premetteva che con decreto del Presidente n. 42 del 31/05/2016 l' aveva affidato alla Società Manital spa i servizi di consulenza gestionale, Pt_1 impianti antincendio e sicurezza e controllo accessi, disinfestazione, servizi di pulizia, presidio fisso, servizi di pulizia e facchinaggio interno nelle sue strutture Messina per il periodo dal 01/06/2012 al 31/12/2016, affidamento poi prorogato con successivi provvedimenti. Parte opponente esponeva ancora che, in data 27/10/2017, la Controparte_1 aveva notificato la cessione in suo favore dei crediti da parte della società Manital
[...] per un ammontare complessivo di € 94.849,54; che, con nota prot. 18073, in data 03.11.2017, l' aveva rifiutato la cessione rispetto ad alcune fatture già pagate alla Pt_1 cedente Manital prima della notifica della cessione, comunicando che l'importo ceduto, detraendo quanto già versato alla cedente, fosse pari ad € 7.404,61; che, infine, l'Ente opponente aveva provveduto a pagare alle coordinate bancarie indicate dal cessionario la somma di € 12.719,84, IVA compresa, in considerazione di ulteriori fatture della Manital che, pur non inserite nel contratto di cessione, non erano state ancora liquidate. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita inammissibilità della domanda, dal momento che il ricorso per decreto ingiuntivo non avrebbe consentito il corretto esercizio del diritto di difesa in quanto privo degli elementi identificativi del diritto azionato. Nel merito, parte opponente eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti, quale ceduto, della cessione dei crediti già estinti dall'Ente mediante pagamento eseguito in favore del cedente prima della notifica della cessione del credito della complessiva somma pari a euro 100.254,40, IVA compresa, importo – a suo dire- riferibile alle fatture indicate nell'atto di cessione. Per le ragioni che precedono, l' chiedeva che, previa revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, la domanda fosse dichiarata inammissibile per generica indicazione del diritto di credito attivato;
in subordine e salvo gravame, lo stesso domandava dichiararsi inopponibile nei suoi confronti la cessione dei crediti notificata dopo il pagamento eseguito dal debitore ceduto al creditore cedente e comunque inesistente il diritto di credito attivato;
il tutto con vittoria di spese e compensi. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e chiedeva, nel Controparte_1 merito, che fosse confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1548 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Messina in data 25/09/2018 e che fosse rigettata l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata, parte opposta chiedeva condannarsi l a tiolo di Pt_1 inadempienza contrattuale al pagamento della residua somma che, alla data del 9/05/2019, risultava pari a € 59,04, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi ex art. 1284 c.c. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1548/2018 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Civile in data 25/09/2018 - Reg.Gen. n. 4018/2018 - notificato in data 27.11.2018, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 88.947,51 oltre Controparte_1 interessi, nonché le spese, diritti ed onorari del procedimento liquidati in complessivi Euro 2541,50 ed accessori, in favore di Controparte_1
Ai fini della decisione, occorre, preliminarmente, prendere in esame l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità della domanda proposta da Pt_1 [...]
non contenendo il ricorso per decreto ingiuntivo né gli estremi Controparte_1 delle fatture attivate, né l'importo del credito portato da ciascuna fattura, né le date di emissione e di ricezione delle fatture stesse. A dire di parte opponente, dunque, si sarebbe verificata una lesione del suo diritto di difesa per omessa indicazione degli elementi costitutivi della domanda e di quelli necessari alla quantificazione dell'attivato diritto. Sul punto, si osserva che, ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo per vizio attinente all'editio actionis si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda risulta assolutamente incerta o è stata omessa (causa petendi) nonché quando è stato omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda proposta (petitum). Va ancora messo in evidenza come l'oggetto della domanda sia rappresentato tanto dal provvedimento giurisdizionale che l'attore chiede al Giudice di emettere, il c.d. petitum immediato, quanto del bene della vita di cui si chiede l'attribuzione, petitum mediato. In punto di diritto, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, deve poi osservarsi che: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015, Rv. 634607 - 01)” Allo stesso modo, con riferimento alla causa petendi, inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. VI-3, 5/2/2019, n. 3363). La domanda, pertanto, risulterà nulla solo quando l'individuazione dell'oggetto della domanda non sia possibile neanche a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio. Per quanto detto, al fine di verificare l'eventuale nullità e inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, occorre far riferimento non solo al suddetto ricorso depositato presso la cancelleria del giudice, ma anche alla produzione documentale allo stesso allegata e ivi richiamata. Nel caso di specie, il credito vantato si fonderebbe sull'elenco delle fatture allegate in ricorso. Per le ragioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria va rigettata. Passando all'esame del merito, va anzitutto richiamato il riparto dell'onere probatorio che, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, prevede che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Nel caso di specie, dunque, incombe sulla ricorrente in Controparte_1 via monitoria e attore in senso sostanziale, provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria. Deve, pertanto, aversi riguardo al ricorso per decreto ingiuntivo, ove
[...] ha dedotto di essere creditrice dell' Controparte_1 [...]
della somma di € 84.482,48, oltre Parte_3 interessi, in forza del contratto di cessione pro soluto sottoscritto con la Manital Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile, come da fatture descritte nell'elenco allegato alla situazione contabile al 15/05/2018. Ora, a sostegno della propria pretesa creditoria, produce Controparte_1 il contratto di cessione concluso con la Manital S.C.P.A. in data 29/09/2017, con cui le parti hanno stabilito la cessione pro-soluto in favore della cessionaria di: a) i crediti descritti in allegato mediante indicazione delle relative fatture (“crediti esistenti”); b) i crediti futuri che sarebbero sorti da contratti/ordini di fornitura già perfezionati o da perfezionarmi nei 21 mesi dalla sottoscrizione del contratto (“crediti futuri”) (v.). In particolare, quanto ai crediti esistenti, risulta agli atti apposita descrizione di quelli ceduti con indicazione degli estremi delle relative fatture per un totale di € 94.849,54. In allegato al ricorso monitorio, poi, parte opposta produce pure un elenco di fatture relativo alla propria situazione contabile al 15/05/2018, invero solo in parte coincidenti con quelle oggetto di cessione, secondo l'elenco dei crediti esistenti allegato al contratto. Da una tale discrasia non può che derivare un difetto di titolarità passiva sostanziale dell' rispetto alla pretesa avanzata dalla con Pt_1 Controparte_1 riferimento alle fatture non cedute. Procedendo per gradi, occorre poi premettere brevi cenni sul contratto di cessione di crediti che involga una pubblica amministrazione. La cessione di crediti derivanti da contratti di appalto con la P.A., quale contratto di durata, subordina la sua efficacia all'adesione dell'Amministrazione interessata fino a quando il contratto è in corso;
mentre quanto il rapporto negoziale è terminato torna ad applicarsi la regola generale posta dagli art. 69 R.D. n. 2440/1923 e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la sua notificazione. Tale normativa, tuttavia, va pure coordinata con la specifica disciplina derogatoria, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevista per il caso in cui la stazione appaltante, debitrice ceduta, sia una Pubblica amministrazione. L'art.106 sancisce che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Pertanto, il contratto di cessione del credito derivante da contratto di durata di lavori, servizi o forniture avente le caratteristiche del credito di impresa può essere opposto dall'operatore economico alla stazione appaltante se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e, previa notifica all'amministrazione debitrice. Inoltre, le cessioni di crediti derivanti dai corrispettivi di appalti pubblici sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Da tanto consegue che la cessione non è efficace ed opponibile per il solo fatto che questa sia stata notificata alla pubblica amministrazione ceduta, ma è necessario, altresì, che, ai sensi dell'art. 106 Comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, questa non si sia opposta ed abbia rifiutato la cessione. Nel caso di specie, dalla produzione documentale emerge che il contratto di cessione di credito concluso tra la Manital S.C.P.A., quale cedente, e la Controparte_1
quale cessionaria, è stato notificato all'E.R.S.U. – Messina con pec del
[...]
27/10/2017. Risulta, inoltre, che con comunicazione del 3/11/2017 prot. n. 10873, trasmessa alla Manital S.C.P.A., quale creditore cedente, e all'Avv. Meroni Marisa Olga, n.q. di procuratore della cessionaria (cfr. ricevute notifica Controparte_1 contratto di cessione in atti), l' ha rifiutato la cessione del credito, nei termini Pt_1 normativamente previsti, relativamente alle fatture già pagate a Manital, rilevando che solo 22 delle 85 fatture allegate al contratto non erano ancora state pagate e, precisamente, le fatture nn. 106119 del 31/08/17, 100639 del 23/02/17,106113-14-15- 17-18-20-22-23-24-26-27-29- 31, 106265, 106267del 31/08/17, e 106626-27-28-29- 30 del 14/09/17 per un totale di € 7.404.61, a fronte di un credito ceduto pari € 94.849,54. L'Ente ceduto ha, pure, comunicato con nota prot. 11118 del 10/11/2017, di aver individuato fatture della Manital non ancora liquidate pari ad euro 12.719,84 IVA compresa. Deve, a questo punto, rilevarsi che dall'esame del compendio probatorio risultano, in aggiunta a quelle sopra indicate, altre tre fatture (n. 106116 di € 914,72, n. 106121 di
€ 1.372,06 e n. 106125 di € 1.372,06), cedute dalla Manital S.C.P.A. e pure corrisposte dall' a dopo la notifica della cessione (cfr. Pt_1 Controparte_1 mandati di pagamento – fatti incontestati). Pertanto, per quanto sopra esposto, solo con riferimento alle fatture richiamate, siccome cedute e non ancora pagate alla Manital S.C.P.A. al momento della notifica del contratto, la cessione intercorsa tra e Manital S.C.P.A. Controparte_1 può dirsi efficace e opponibile nei confronti dell' Pt_1
Ad ogni modo, in via assorbente, si rileva che la Banca cessionaria, costituendosi, ha riconosciuto il parziale avvenuto pagamento della sorte capitale, con un residuo dalla data del 09/05/2019 di € 59,04 a titolo di sorte capitale e di € 10.457,39 a titolo di interessi. Occorre conseguentemente perimetrare la domanda della cessionaria con riferimento a tali richieste. Ora, con riferimento alla domanda di pagamento della residua somma di € 59,04 a titolo di sorte capitale, alla luce del materiale documentale, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, non avendo parte opposta allegato la specifica fattura a fondamento della richiesta, solo indicata come la n. 110025 del 2017 nell'elenco dei documenti estratti della Banca cessionaria– di formazione unilaterale. Ad analoghe conclusioni si giunge pure per la domanda di pagamento degli interessi moratori e anatocistici relative alle fatture oggetto di cessione.
invero, invoca l'applicazione della disciplina di cui al Controparte_1
d.lgs. 231/2002, il cui art. 4 prevede che, nelle transazioni commerciali definite come
“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2) che:“1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.” Ora, nel caso che occupa, si ritiene di dover rigettare la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici per mancanza di prova. Secondo il riparto dell'onere probatorio sopra richiamato, spetta, infatti, al creditore fornire la prova del titolo e dell'esigibilità del credito invocato. Nella controversia in esame, la cessionaria, pur avendone l'onere, non ha dato prova dell'esistenza CP_1 della propria pretesa creditoria, mediante elementi specifici cui ancorare la richiesta di interessi moratori e anatocistici. La cessionaria, in effetti, non ha dimostrato il ritardo nel pagamento della sorte capitale (pagamento riconosciuto dalla Banca opposta già in sede di comparsa di costituzione
– fatta eccezione per la residua somma di € 59,04 in ogni caso non provata), mancando di indicare tanto la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto di cessione (scadenza da individuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002) quanto quella dell'effettivo saldo, nonché i criteri di calcolo utilizzati per quantificare il quantum dovuto a titolo di interessi. Si ribadisce, inoltre, la mancanza in atti delle fatture presupposte, circostanza che non rende possibile verificare l'effettivo tardivo pagamento da parte dell' rispetto Pt_1 alla data di scadenza delle stesse. Per le considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da proposta dall'
[...]
va accolta, con conseguente Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo n. 1548/2018 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Civile in data 25/09/2018 - Reg.Gen. n. 4018/2018 - notificato in data 27.11.2018. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore dell' Controparte_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, revoca il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1548/2018 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Civile in data 25/09/2018 - Reg.Gen. n. 4018/2018 - notificato in data 27.11.2018;
- Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore dell' che si liquidano in complessivi € 7.052,00, Pt_1 cui vanno aggiunti € 406,50 per contributo unificato, oltre IVA e cpa, spese generali come per legge. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 21.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna