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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 21523/2024 promossa da:
, domiciliato presso l'avv. MAURA ROBERTO, che lo rappresenta Parte_1
e difende giusta delega in atti
ATTORE contro domiciliata presso l'avv. GRAZIA GUGLIOTTA, che la rappresenta e CP_1
difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Si rimette in ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione”
Parte convenuta
“Insiste nell'eccepita decadenza del debitore in quanto l'opposizione è da ritenersi tardiva, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all'esecutività del decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta dal sig.
[...]
, al decreto ingiuntivo n. 5064/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data Parte_1
19.9.2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1
pagina 1 di 3 di € 125.739,00, oltre interessi e spese, quale fideiussore della per una serie di Parte_2
linee di credito concesse da cedente di . Controparte_2 CP_1
Si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 contestando nel merito le allegazioni avversarie.
2. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto e tale termine deve intendersi perentorio, come chiarito anche dalla Suprema Corte: “Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. n. 15763/2006).
Poiché, nella fattispecie, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 5.10.2024 (cfr. doc. 5 convenuta, con la precisazione che il 5.10.2024 cadeva di sabato), il termine ultimo per la notifica dell'atto di citazione in opposizione scadeva il 15.11.2024, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la notifica effettuata a mezzo pec in data 21.11.2024.
La stessa parte opponente, all'udienza del 5.6.2025, nulla ha replicato sul punto, rimettendosi in ordine all'eccezione di tardività.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653, I comma, c.p.c., dovendosi equiparare, ai fini in esame, la pronuncia di inammissibilità a quella di rigetto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.5064/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 19.9.2024; dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 3 condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come perf legge.
Così deciso in Torino, in data 9.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 21523/2024 promossa da:
, domiciliato presso l'avv. MAURA ROBERTO, che lo rappresenta Parte_1
e difende giusta delega in atti
ATTORE contro domiciliata presso l'avv. GRAZIA GUGLIOTTA, che la rappresenta e CP_1
difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Si rimette in ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione”
Parte convenuta
“Insiste nell'eccepita decadenza del debitore in quanto l'opposizione è da ritenersi tardiva, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all'esecutività del decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta dal sig.
[...]
, al decreto ingiuntivo n. 5064/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data Parte_1
19.9.2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1
pagina 1 di 3 di € 125.739,00, oltre interessi e spese, quale fideiussore della per una serie di Parte_2
linee di credito concesse da cedente di . Controparte_2 CP_1
Si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 contestando nel merito le allegazioni avversarie.
2. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto e tale termine deve intendersi perentorio, come chiarito anche dalla Suprema Corte: “Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. n. 15763/2006).
Poiché, nella fattispecie, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 5.10.2024 (cfr. doc. 5 convenuta, con la precisazione che il 5.10.2024 cadeva di sabato), il termine ultimo per la notifica dell'atto di citazione in opposizione scadeva il 15.11.2024, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la notifica effettuata a mezzo pec in data 21.11.2024.
La stessa parte opponente, all'udienza del 5.6.2025, nulla ha replicato sul punto, rimettendosi in ordine all'eccezione di tardività.
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653, I comma, c.p.c., dovendosi equiparare, ai fini in esame, la pronuncia di inammissibilità a quella di rigetto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.5064/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 19.9.2024; dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 3 condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come perf legge.
Così deciso in Torino, in data 9.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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