Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 5.5.2025, alle ore 12.24 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. PIRROTTA Elisa in sostituzione dell'Avv. MORTILLARO Giuseppina per le parti ricorrenti e il Dr per la parte resistente. Controparte_1
È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.26. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 429/2022 promossa da
[...]
[..
[...]
C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Controparte_2 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Avv. TURITTO Francesca
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 e la presentavano Parte_1 Parte_1
Co opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 121/2022 emessa dal di Lucca Massa Carrara con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 762,50, per la violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2 del D.lgs 181/2000, come modificato dall'art. 5 comma 3, lett. a e b L. 183/2010, comportante la sanzione amministrativa pari ad € 562,50 e per la violazione dell'art. 9 bis, comma 2 2 bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 162/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012, comportante la sanzione amministrata di € 200,00.
Parte ricorrente deduceva preliminarmente la nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso senza prendere in considerazione gli scritti difensivi inviati a mezzo pec e senza disporre l'audizione dell'interessato nonostante ne fosse stata formulata regolare richiesta. Nel merito deduceva che la dipendente dal momento Parte_6 dell'assunzione era stata adibita alle pulizie dei locali della società Pinturicchio srl in forza di contratto di appalto stipulato con quest'ultima e terminato in data 31/10/2018, mansioni che svolgeva da sola o con l'ausilio di altra lavoratrice dipendente, pertanto la dipendente non svolgeva alcuna attività di organizzazione e coordinazione che Pt_6 invece faceva capo esclusivamente al referente aziendale Persona_1
L'opponente contestava dunque l'inquadramento superiore attribuito dall'ITL, ossia il livello III, rispetto a quello indicato nell'atto di assunzione, ossia il II, evidenziando che la
2 dipendente aveva sempre svolto le mansioni di cui all'inquadramento Parte_6 contrattuale, quantomeno in maniera prevalente. Con Con memoria difensiva depositata in data 10/10/2022 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con conferma di quanto accertato nei verbali di accertamento redatti.
In particolare, parte resistente eccepiva la tardività del deposito degli scritti difensivi, contenenti anche richiesta di audizione dell'interessato da parte del ricorrente, inviati ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla L. 689/81 e in ogni caso rilevava che la mancata audizione dell'interessato non aveva determinato la nullità del provvedimento impugnato.
Insisteva, infine, nella conferma dell'ordinanza ingiunzione ribadendo la fondatezza dell'accertamento in quanto fondato sulle dichiarazioni incrociate, sulla documentazione fornita dagli stessi ricorrenti e sull'ulteriore documentazione acquisita dagli ispettori nel corso della fase istruttoria della pratica.
All'udienza del 16.11.2022 parte ricorrente contestava l'eccezione di tardività degli scritti difensivi rilevando che il termine indicato nel verbale di accertamento era di 75 giorni e non di 30, insisteva altresì nella richiesta di sospensione, istanza che il giudice accoglieva.
La causa veniva fissata infine per discussione all'udienza del 5.5.2025.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) in ordine alla mancata audizione dell'interessato e mancato esame scritti difensivi
Preliminarmente si ritiene necessario verificare se la mancata audizione dell'interessata e la mancata presa posizione sugli scritti difensivi infici la validità dell'ordinanza ingiunzione impugnata avendo parte resistente dedotto sia la tardività degli scritti contenenti la richiesta di audizione sia la piena validità del provvedimento impugnato anche laddove fosse incorso nella violazione lamentata.
Il verbale di accertamento risulta essere stato notificato a e alla Parte_1 Parte_1 rispettivamente in data in data 3.7.2018 e 29.6.2018; gli scritti difensivi sono stati inviati e ricevuti a mezzo pec in data 11.9.2018.
3 Il verbale di accertamento alla pag. 8 indica al contravventore gli strumenti di tutela che ha a propria disposizione a fronte di contestazioni che pervengano al suo indirizzo e in particolare, per ciò che qui ci riguarda, di far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ispettorato scritti difensivi e documenti e la richiesta di essere sentiti. A tale statuizione seguono le indicazioni di cinque diverse tipologie di situazione alle quali sono legate termini diversi di 30, 45, 75 e infine 150 giorni.
Ora , a prescindere dalla possibilità in concreto per il cittadino che riceve l'atto di individuare correttamente la tipologia di situazione e il termine diverso ad esso collegato, soccorre l'esistenza di una giurisprudenza di legittimità granitica che ha escluso che la mancata audizione dell'interessato da parte dell' , ove richiesta o ove CP_2 tempestivamente richiesta, determini nullità dell'atto di accertamento.
La Cassazione con l'ordinanza 21146 del 7/08/2019 ha statuito:“l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo [in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento]…non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”
Dunque la relativa eccezione, a prescindere dal se la richiesta di audizione dovesse pervenire nel termine di 30, 45 o 75 giorni, non merita accoglimento in quanto anche ove tempestivamente proposta, non inficia in sé la legittimità del verbale di accertamento.
2) in ordine allo svolgimento di mansioni superiori
4 Nel merito occorre verificare l'eventuale svolgimento da parte di di Parte_6 mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di assunzione: la lavoratrice, infatti, è stata inquadrata contrattualmente nel 2° livello di cui al CCNL Multiservizi, Con quando, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall' , avrebbe svolto invece mansioni equivalenti a quelle del 3° livello.
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per determinare se il lavoratore ha svolto o meno mansioni superiori, è necessario effettuare un giudizio articolato in tre fasi di cui la prima è proprio volta all'individuazione concreta delle mansioni svolte dal lavoratore, la seconda nell'individuazione delle qualifiche e gradi previste dal CCNL di categoria e infine la terza nel raffronto tra il risultato della prima e della seconda indagine.
Ebbene la lavoratrice, nella richiesta di intervento (cfr. doc. 5 allegata alla memoria di costituzione) ha dichiarato oltre alle mansioni contrattuali, di gestire anche l'apertura e la chiusura della sede con i relativi dispositivi elettronici, codici accesso, allarmi e di aver diretto i colleghi con minore anzianità lavorativa.
L'art. 10 del CCNL di categoria applicabile annovera nel 2° livello “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti alle operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici, senza autorizzazione”.
E in particolare, nel profilo 1 i “lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione dell'ambiente, anche con l'utilizzo di semplici attrezzature, macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate”.
Il medesimo articolo del CCNL nel 3° livello inserisce “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”.
Tra i vari profili comprende il Profilo 8 corrispondente ai “lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori.”
Documentalmente emerge che la lavoratrice in questione non svolgesse attività di media complessità: infatti il contratto di appalto tra la propria datrice di lavoro e la Parte_1 società appaltante ove concretamente la lavoratrice operava, PINTURICCHIO srl, sede di Carrara dimostra (cfr. doc. 16 di parte resistente) che le operazioni svolte avevano i caratteri della semplicità: il disciplinare tecnico infatti enumera ad esempio la vuotatura dei cestini e la sostituzione dei sacchetti, la spolveratura alle scrivanie, la scopatura del
5 pavimento, la deragnatura, il lavaggio dei sanitari, il rifornimento di materiale igienico, il lavaggio dei vetri e da svolgere, peraltro come attività semestrale. Insomma, tutte attività per le quali non è richiesta una particolare specializzazione né è prevista una complessità di realizzo.
Ciò posto, dalle risultanti documentali deve anche dedursi che l'elemento (eventuale) della coordinazione comunque non opera nel senso che si vorrebbe laddove il CCNL prevede il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori e tale non risulta essere la lavoratrice che contrattualmente (cfr. all. 14 alla memorai di costituzione) Parte_7
è anch'essa inquadrata al medesimo (II) livello della ricorrente.
V'è di più. Quand'anche si volesse dare per accertato lo svolgimento di funzioni operative di controllo con il coordinamento di altri addetti, tale superiore mansione risulterebbe subvalente e come tale non determina in sé, comunque, il passaggio a mansioni superiori.
Ciò in quanto l'art. 10 CCNL di categoria al comma 2 statuisce “il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni”.
Il concetto di prevalenza dello svolgimento delle mansioni superiori, specificato dalla giurisprudenza, fa riferimento sia all'aspetto quantitativo che qualitativo e vale a statuire che l'occasionalità dello svolgimento di mansioni appartenenti all'inquadramento superiore non può valere ad attribuire al lavoratore le mansioni superiori: “dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (ex multis Trib. Milano, 197/2020; Milano, 53/2020; Roma,
11327/2019; Foggia, 5125/2019 ).
Giurisprudenza anche di legittimità che si è espressa sempre nel senso di onerare il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore dell'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (ex multis Cass. n. 18418/2013): sì che per l'acquisizione delle mansioni superiori è necessario che le stesse vengano svolte con le
6 caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni (Cass.
11.6.2009 n. 13597; Cass. 12.4.2006 n. 8529; Cass. 27.4.2007 n. 10027).
Dagli elementi di prova dedotti in giudizio è emerso che la dipendente Parte_6 abbia svolto attività di coordinamento di altri lavoratori sicuramente in maniera marginale e non prevalente rispetto alle mansioni svolte con cadenza quotidiana, ossia quelle di pulizia.
Conseguentemente, mancando la prova di ciò che l' ha dedotto nell'ordinanza- CP_2 ingiunzione opposta, il ricorso merita accoglimento.
Con riguardo alle spese del presente giudizio, si ritiene che esse, liquidate come da dispositivo, debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza, nei valori medi esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, Con accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 121/2022 dell' di
Lucca-Massa Carrara. Con Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 499,00 oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 5 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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