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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore vittime del dovere – riconoscimento ha pronunciato la seguente
– provvidenze - pagamento SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 59/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di Trento, nei cui uffici in 38122 Trento (TN), Largo
Porta Nuova 9 è pure, per legge, domiciliato
- appellante -
contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 13.11.1964, residente a [...]/28, rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Luigi
1 Elefante del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 46051 San Giorgio Bigarello
(MN), Via Grazioli 7
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 151/2023 di data 22.12.2023
- vittime del dovere – riconoscimento – provvidenze -
pagamento -
Causa decisa all'udienza del 26.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei gradati motivi d'appello formulati in narrativa:
a) in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, dichiarare prescritte integralmente, nei termini di cui in narrativa, le pretese avversarie, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
b) in subordine riformare la sentenza nella sua statuizione sulle spese di giudizio, disponendone la parziale compensazione tra le parti in considerazione della significativa soccombenza parziale del ricorrente.
del procuratore di parte appellata:
Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
2 1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 151/2023 del Parte_1
Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro pubblicata in data 22
dicembre 2023;
2. con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia si rinviene così riassunta nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 2.01.2023 conveniva Controparte_1
in giudizio il chiedendo l'accertamento del Parte_1
suo diritto allo “status” di vittima del dovere e la condanna del
al pagamento dei benefici connessi, in conseguenza Parte_1
delle infermità riportate nell'adempimento del dovere nel corso
dell'attività di servizio qualificante lo status ex art.1 comma 563
Legge 266/2005, riconosciute dipendenti da causa di servizio
(decreto del N.1903 del 17.09.1998). Il Parte_1
ricorrente precisava di aver presentato domanda per il
riconoscimento dello “status” di vittima del dovere solo in data
13.03.2022 e che la stessa era stata rigettata con provvedimento
del 7.11.2022 per asserita intervenuta prescrizione del diritto.
Sul presupposto che il diritto al riconoscimento dello “status” di
vittima del dovere avrebbe natura imprescrittibile, il ricorrente
rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
3 Si costituiva tempestivamente in giudizio il Parte_1
con comparsa di costituzione depositata il 27.02.2023 eccependo
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al riconoscimento
dello status di vittima del dovere e comunque dei ratei;
l'infondatezza della domanda in quanto gli eventi e le infermità
esposte rientrerebbero negli ordinari inconvenienti dell'attività di
servizio; che le provvidenze richieste non potrebbero avere
decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda
amministrativa (13.03.2022). Il rassegnava quindi le Parte_1
conclusioni sopra riportate per esteso. Depositava inoltre
successivamente in data 23.03.2023 memoria integrativa,
svolgendo ulteriori deduzioni e producendo ulteriore
documentazione.
All'udienza del 12.04.2023 il giudice, ravvisata l'opportunità di
procedere ad una ctu, nominava la dott.ssa e Persona_1
fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 27.4.2023,
poi rinviata al 3.5.2023.
All'udienza del 12.10.2023, depositata in termini la perizia da
parte del consulente, il giudice fissava su concorde istanza delle
parti udienza di discussione per il 22.12.2023, concedendo
termine per il deposito di note conclusionali fino al 22.11.2023.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali. Il Tribunale
pronunciava sentenza come da dispositivo.”
2. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha
accertato, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali
4 impugnati, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ex art. 1 co.563 L.266/05 e ad ottenere, nei limiti della prescrizione, tutti i benefici e le agevolazioni connesse dall'Ordinamento a tale qualifica;
ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge 206/2004; ha condannato il , in persona del Ministro pro Parte_1
tempore, al riconoscimento e pagamento dei benefici anche economici nella misura prevista dalla legge, così individuati: -
speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma
3 della legge 206/2004 con decorrenza 29.06.2022; - assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 L. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili implementato dall'art. 4 comma 238
della legge 350/2003 con decorrenza 29.06.2022, oltre interessi e rivalutazione ex art. 16 co.6 L.412/91 dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
-
il diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (art. 1
comma 211 legge 11.12.2016 n.232); - il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge 266 del 2005; - il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai
5 sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 204/2006. Ha ritenuto di condannare, infine, il alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 9.257,00.-
per compensi, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15%
spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Luigi
Elefante antistatario.
3. In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto:
a) la riconducibilità, alla luce della normativa sulle “vittime
del dovere” (legge n. 206/2004, art. 1 comma 1; legge n.
266/2005, art. 1 commi 562 – 564), delle infermità riscontrate dal ricorrente, per le quali aveva già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con decreto del Parte_1
n. 1903 del 17.09.1998, all'ipotesi disciplinata dal Parte_1
comma 563 della legge n. 266/2005 (lettera d: invalidità
permanente subìta in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi “in operazioni di soccorso”), sul duplice rilievo che “il comma 563 “a differenza del comma successivo non
prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico
diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali”
(Cass. S.U. 10792/17; Cass. 11.02.2022 n.4480 …” e che nel caso di specie “non è controverso come detto il fatto che il
ricorrente abbia contratto le infermità per cui è causa mentre era
in servizio e svolgesse servizio di assistenza e soccorso sulla
neve …”;
b) l'imprescrittibilità della domanda di accertamento dello
6 “status” di vittima del dovere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 17440/2022), che ha composto il contrasto sorto sul punto della giurisprudenza di merito;
c) la prescrittibilità nel termine decennale, invece, delle provvidenze economiche connesse al citato “status”;
d) la decorrenza del termine prescrizionale (dies a quo della prescrizione) per le provvidenze che prescindono dal superamento di una particolare soglia percentuale di invalidità
permanente (tra cui la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5
della legge n. 206/2004) dal “giorno di presentazione della
domanda per il riconoscimento della causa di servizio, oppure nel
giorno in cui la Commissione Medica ospedaliera di Verona ha
sottoposto il ricorrente a visita media esprimeva il proprio parere
favorevole alla concessione del predetto beneficio, con inclusione
nella Tabella B, o in ultimo comunque dal momento del
riconoscimento della causa di servizio (17.09.1998)”, perché “sin
da tale momento il ricorrente era a conoscenza della eziologia
professionale della patologia e della gravità della stessa.”;
e) la prescrizione, pertanto, “del diritto alla elargizione una
tantum della somma prevista dall'art. 5 commi 1 e 5 della
L.3/8/2004 n.206, essendo intervenuta la domanda
amministrativa di riconoscimento solo in data 13.3.2022, oltre il
decennio.”;
f) la riconoscibilità dell'assegno vitalizio previsto dall'art.2
7 della l.n. 407/98 come elevato dall'art.4 comma 238 Legge 24
dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004) e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art.5 comma 3 della L.3/8/2004
n.206 con decorrenza dal 29.06.2022, perché il ricorrente,
giusta la CTU assunta, ha superato la soglia minima (del 25%)
solo in quella data;
g) la riconoscibilità degli ulteriori benefici assistenziali previsti (il diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232; il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge 266 del 2005; il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 204/2006);
h) di gravare il convenuto, per intero, delle spese Parte_1
di lite e di CTU in ossequio al principio di soccombenza.
4. Avverso questa decisione il ha Parte_1
interposto appello deducendo:
1. L'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto imprescrittibile il diritto al riconoscimento della qualità (c.d. “status”) di vittima del dovere e/o soggetto equiparato;
2. In subordine, la mancata parziale compensazione delle spese di lite in considerazione “della
8 significativa soccombenza parziale di controparte in ordine alla
speciale elargizione”.
5. L'appellato si è costituito per resistere. Controparte_1
6. La causa è stata, quindi, definita all'udienza del
26.02.2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il impugnante deduce, in Parte_1
fatto erroneamente, che l'infortunio in questione si sarebbe verificato il 5 dicembre 2004 (in realtà, gli infortuni occorsi in servizio risalgono nel caso di specie a periodo antecedente al decreto del n. 1903 del 17.09.1998, con Parte_1
cui è stata riconosciuta al ricorrente la causa di servizio) e che il ricorrente, consapevole delle lesioni riportate in servizio,
avrebbe potuto avanzare la richiesta amministrativa di riconoscimento, ai sensi dei commi 563 e/o 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e del relativo D.P.R. 243/2006, dei benefici previsti per le vittime del dovere e loro equiparati per le infermità già riconosciute in precedenza come dipendenti da fatti di servizio, dall'entrata in vigore delle normative citate. Ciò
premesso deduce che è senz'altro maturata – con riferimento all'evento lesivo – la prescrizione decennale (ex art. 2934 c.c.)
dell'invocato diritto soggettivo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, con tutto ciò che ne consegue. A
confutazione dell'affermazione, da parte del primo Giudice,
9 dell'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità
(c.d. “status”) di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato,
l'appellante fa valere che nessuna previsione normativa specifica dispone l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento come vittima del dovere. Manifestando il proprio dissenso rispetto alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
17440/2022 e alle successive diverse decisioni conformi che,
“in maniera pedissequa e acritica” ne sarebbero seguite, il cita il diverso “meditato” orientamento espresso da Parte_1
una parte dei giudici di merito – vengono menzionate le sentenze n. 970/2018 Tribunale di Genova, n. 147/2018
Tribunale di Imperia e n. 427/2018 della Corte di Appello di
Genova nonché la sentenza n. 30 del 30/04/2021 della Corte
d'Appello di Trento – per il quale il diritto ai benefici economici ed assistenziali di cui si discute non sarebbe affatto qualificabile come indisponibile, dovendosi qualificare lo status
come una “situazione soggettiva, a cui si ricollegano diritti
(assoluti, inalienabili ed imprescrittibili) e doveri...”, come spiegato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3727 del
3/06/1986. Di conseguenza la situazione giuridica soggettiva alla percezione dei benefici de quibus non potrebbe essere ricondotta alla predetta categoria, attenendo semmai più
semplicemente alla verifica delle condizioni per la percezione di prestazioni economiche ed assistenziali. Evidenzia poi l'impugnante che il sistema è fondato sul principio della
10 prescrittibilità dei diritti (corollario fondamentale del principio della certezza dei rapporti giuridici), mentre – salvo il caso dei diritti indisponibili, nei quali non si potrebbero fare rientrare quelli azionati in questa sede– la imprescrittibilità deve essere sempre disposta per legge. A sostegno della propria impostazione la difesa del richiama, infine, anche la Parte_1
decisione del 19/10/2021 del Tribunale di Trento, Giudice del lavoro. Il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere “la posizione
di vittima del dovere” andrebbe, pertanto, secondo il Parte_1
appellante “dichiarato prescritto e quindi estinto”, con la conseguenza che “nessun beneficio può essere attribuito.”
1.1. Sulla questione sollevata dall'appellante questa Corte ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento di adesione alla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale e successivamente consolidatasi.
1.2. Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc si richiama,
quindi, trascrivendone la motivazione, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 53/2024 del 11 dicembre 2024 (in RG
52/2023): “… 3.1. Relativamente al primo motivo di
impugnazione, il Collegio ritiene di richiamarsi, anche ai sensi
dell'art.118 disp att. c.p.c. alla giurisprudenza di legittimità, che,
a partire dall' intervento del 30/05/2022 n.17440 - successivo
alle pronunce delle Corti di merito menzionate nel ricorso in
appello - ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere,
tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005,
11 ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione
volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in
tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle
prestazioni assistenziali previste dalla legge.
La Suprema Corte – manifestando di voler superare la “più
restrittiva concezione” di Cassazione civile sez. lav.,
03/06/1986, n.3727 - ha innanzitutto osservato che “in seguito
allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle
categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più
ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva,
sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata
persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né
discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue
un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in
motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il
principio generale della previa proposizione della domanda
amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data
prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca
testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno
impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318
del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato,
riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio
di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o
assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la
prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli
12 ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di
un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002)”.
I giudici di legittimità si sono, poi, ricollegati all'interpretazione
offerta dalle Sezioni Unite con gli arresti del 16/11/2016, n.
23300 e dell'11/04/2018, n.8982, onde affermare che le
provvidenze di cui si discute “trovano causa nella morte o
nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche
indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica
amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della
collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno
particolari rischi”, aggiungendo che detto servizio “a sua volta
costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della
collettività (art. 2 Cost.)”.
La Corte ha, quindi, argomentato che “se è vero che la disciplina
delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può
legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure
speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata
nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per
coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere
svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno
speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a
quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti
pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
13 giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status,
nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria Parte_2
di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di
soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti
dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.”.
La pronuncia in questione è stata confermata da numerose altre,
fra cui Cassazione civile sez. VI, 08/02/2023, n.3868, che, in
motivazione, dopo aver richiamato la sopra citata n.17440 del
2022, ha affermato testualmente “il Collegio non ravvisa ragioni
tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta
che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con
l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche
vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta
prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle
novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)"
(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente
affermazione nel senso della non vincolatività del precedente
deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto
dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014),
atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la
prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente
anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita
anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e
14 nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti
consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)” (v. altresì Cass. 09/04/2024,
n.9449).”
1.3. Il primo motivo dell'appello va, pertanto, disatteso.
2. Con la seconda censura, subordinata, il
[...]
si duole della decisione sulle spese di lite. Il primo Parte_1
Giudice, nell'allocare il costo del processo interamente all'Amministrazione resistente, non avrebbe tenuto conto di una soccombenza parziale “di rilievo economico non insignificante”,
essendo rimasto il ricorrente totalmente soccombente in ordine alla pretesa riguardante la speciale elargizione (del valore corrispondente all'importo di € 52.000,00, stante la percentuale di invalidità permanente), dichiarata prescritta in accoglimento della eccezione tempestivamente sollevata, laddove solo nelle note conclusive lo stesso ricorrente aveva ammesso l'intervenuta prescrizione. Inoltre, il ricorrente avrebbe preteso l'attribuzione dei due assegni mensili a decorrere dal 13.3.2012,
laddove la sentenza li fa decorrere solo dal 29.06.2022, giusto l'accertamento della CTU. Anche qui il valore economico
(quantificato in € 183.960,00) sarebbe significativo, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto procedere a parziale compensazione delle spese di lite, nella misura non inferiore al 50%.
2.1. Il motivo può essere parzialmente accolto.
15 2.2. Nel ricorso introduttivo il ricorrente appellato, dopo avere argomentato la riconducibilità delle lesioni conseguite nel servizio alla fattispecie di vittima del dovere ex art. 1 comma
563 della legge n. 266/2005 e l'imprescrittibilità del “diritto
azionato”, ovvero del cd. status di vittima del dovere (cfr. ricorso fino alla pagina 17), ha elencato (pagina 18 e ss.) i benefici assistenziali ed economici da riconoscere, tra cui anche la
“speciale elargizione pari a € 2.000 per punto percentuale di
invalidità” (ex art. 5 comma 1 della legge n. 206/2004 e art. 4
comma 1 lett. a) del DPR n. 243/2006), subordinata
“all'accertamento del grado d'invalidità riportato…” (cfr. in particolare a pagina 19 e 21). Nelle conclusioni ha, poi,
richiesto l'attribuzione di tutti i benefici assistenziali e “per
quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva
decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 13.3.2022.”
2.3. Nelle note conclusive del giudizio di primo grado il ricorrente ha dato atto che “la speciale elargizione, prestazione
una tantum, risulta irrimediabilmente prescritta” e, in ordine agli assegni vitalizi ex art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 e art. 2
comma 105 legge n. 244/2007, ha precisato che la pretesa andava riconosciuta a decorrere dalla data di stabilizzazione dell'invalidità come accertata dalla CTU (29.06.2022).
2.4. Non è, quindi, condivisibile la difesa dell'appellato secondo cui non avrebbe mai chiesto l'attribuzione della speciale elargizione e, anche, degli assegni vitalizi nei limiti
16 della prescrizione decennale, a ritroso dall'interruzione compiuta con l'inoltro della domanda amministrativa (sul presupposto del superamento della soglia dell'invalidità del
25%).
2.5. E la maturata prescrizione del diritto alla speciale elargizione e il riconoscimento solo a decorrere dal giugno 2022
degli assegni vitalizi assumono nel caso di specie indubbiamente un certo peso economico (anche se il ricorrente,
nato il [...], stante l'aspettativa media di vita,
presumibilmente conseguirà i due assegni vitalizi e gli altri benefici assistenziali per un lungo periodo).
2.6. Il parziale rigetto rispettivamente il riconoscimento riduttivo delle pretese economiche avanzate avrebbero, quindi,
giustificato una compensazione parziale delle spese del grado,
in misura comunque ridotta, stante la soccombenza prevalente dell'Amministrazione statale (sia in punto riconoscimento dello status sia in relazione ai benefici assistenziali ed economici previsti).
3. Le spese del processo:
3.1. L'accoglimento del secondo motivo dell'appello richiede una nuova decisione sulle spese di lite dell'intero processo.
Tenuto conto di quanto argomentato nel punto precedente,
tenuto conto altresì del rigetto del principale motivo dell'appello e della soccombenza indubbiamente maggiore dell'Amministrazione, si ritiene adeguato disporre la
17 compensazione parziale nella misura di un terzo (1/3) in relazione sia alle spese legali sia a quelle di CTU. La condanna del alla rifusione all'appellato Parte_1 CP_1
di due terzi (2/3) delle spese di lite del doppio grado
[...]
del giudizio segue, invece, il criterio della soccombenza (art. 91
cpc).
3.2. Per il giudizio di primo grado vanno applicati i parametri individuati dal Tribunale, che non sono censurati (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa, compensi medi, stante anche la serialità della controversia e i plurimi precedenti giurisprudenziali) per tutte le fasi. Per il giudizio di secondo grado, invece, sono adeguati i compensi minimi (cause d'appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per tutte le fasi (stante la limitata attività compiuta dalle parti). Sono
liquidati, quindi, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con
D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022,
all'appellato i seguenti compensi (per intero 1/1): a) per il giudizio di primo grado € 3.245,00 per studio, €1.202,00 per la fase introduttiva, € 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 2.930,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 9.257,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
43,00 per contributo unificato oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio € 1.029,00 per studio, €709,00 per la fase introduttiva,
18 € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00
per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 4.996,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
3.3. Le spese della CTU assunta in primo grado sono poste definitivamente a carico del per due Parte_1
terzi (2/3) e a carico di per un terzo (1/3). Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dal nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso in appello depositato il 27.12.2023 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 151/2023 di data 22.12.2023,
in parziale accoglimento del motivo sulle spese del processo e,
quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma,
dichiara
la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo (1/3);
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
due terzi (2/3) delle spese di lite del doppio Controparte_1
19 grado del giudizio, che liquida per intero (1/1): a) per il giudizio di primo grado in € 9.257,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 43,00 per contributo unificato oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in €
4.996,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
pone
le spese della CTU assunta in primo grado definitivamente a carico del per due terzi (2/3) e a carico Parte_1
di per un terzo (1/3). Controparte_1
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore vittime del dovere – riconoscimento ha pronunciato la seguente
– provvidenze - pagamento SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 59/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di Trento, nei cui uffici in 38122 Trento (TN), Largo
Porta Nuova 9 è pure, per legge, domiciliato
- appellante -
contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 13.11.1964, residente a [...]/28, rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Luigi
1 Elefante del foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 46051 San Giorgio Bigarello
(MN), Via Grazioli 7
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 151/2023 di data 22.12.2023
- vittime del dovere – riconoscimento – provvidenze -
pagamento -
Causa decisa all'udienza del 26.02.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei gradati motivi d'appello formulati in narrativa:
a) in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, dichiarare prescritte integralmente, nei termini di cui in narrativa, le pretese avversarie, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
b) in subordine riformare la sentenza nella sua statuizione sulle spese di giudizio, disponendone la parziale compensazione tra le parti in considerazione della significativa soccombenza parziale del ricorrente.
del procuratore di parte appellata:
Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
2 1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 151/2023 del Parte_1
Tribunale di Bolzano Sezione Lavoro pubblicata in data 22
dicembre 2023;
2. con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia si rinviene così riassunta nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato il 2.01.2023 conveniva Controparte_1
in giudizio il chiedendo l'accertamento del Parte_1
suo diritto allo “status” di vittima del dovere e la condanna del
al pagamento dei benefici connessi, in conseguenza Parte_1
delle infermità riportate nell'adempimento del dovere nel corso
dell'attività di servizio qualificante lo status ex art.1 comma 563
Legge 266/2005, riconosciute dipendenti da causa di servizio
(decreto del N.1903 del 17.09.1998). Il Parte_1
ricorrente precisava di aver presentato domanda per il
riconoscimento dello “status” di vittima del dovere solo in data
13.03.2022 e che la stessa era stata rigettata con provvedimento
del 7.11.2022 per asserita intervenuta prescrizione del diritto.
Sul presupposto che il diritto al riconoscimento dello “status” di
vittima del dovere avrebbe natura imprescrittibile, il ricorrente
rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
3 Si costituiva tempestivamente in giudizio il Parte_1
con comparsa di costituzione depositata il 27.02.2023 eccependo
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al riconoscimento
dello status di vittima del dovere e comunque dei ratei;
l'infondatezza della domanda in quanto gli eventi e le infermità
esposte rientrerebbero negli ordinari inconvenienti dell'attività di
servizio; che le provvidenze richieste non potrebbero avere
decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda
amministrativa (13.03.2022). Il rassegnava quindi le Parte_1
conclusioni sopra riportate per esteso. Depositava inoltre
successivamente in data 23.03.2023 memoria integrativa,
svolgendo ulteriori deduzioni e producendo ulteriore
documentazione.
All'udienza del 12.04.2023 il giudice, ravvisata l'opportunità di
procedere ad una ctu, nominava la dott.ssa e Persona_1
fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 27.4.2023,
poi rinviata al 3.5.2023.
All'udienza del 12.10.2023, depositata in termini la perizia da
parte del consulente, il giudice fissava su concorde istanza delle
parti udienza di discussione per il 22.12.2023, concedendo
termine per il deposito di note conclusionali fino al 22.11.2023.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali. Il Tribunale
pronunciava sentenza come da dispositivo.”
2. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha
accertato, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali
4 impugnati, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ex art. 1 co.563 L.266/05 e ad ottenere, nei limiti della prescrizione, tutti i benefici e le agevolazioni connesse dall'Ordinamento a tale qualifica;
ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge 206/2004; ha condannato il , in persona del Ministro pro Parte_1
tempore, al riconoscimento e pagamento dei benefici anche economici nella misura prevista dalla legge, così individuati: -
speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma
3 della legge 206/2004 con decorrenza 29.06.2022; - assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 L. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili implementato dall'art. 4 comma 238
della legge 350/2003 con decorrenza 29.06.2022, oltre interessi e rivalutazione ex art. 16 co.6 L.412/91 dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
-
il diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (art. 1
comma 211 legge 11.12.2016 n.232); - il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge 266 del 2005; - il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai
5 sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 204/2006. Ha ritenuto di condannare, infine, il alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 9.257,00.-
per compensi, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15%
spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Luigi
Elefante antistatario.
3. In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto:
a) la riconducibilità, alla luce della normativa sulle “vittime
del dovere” (legge n. 206/2004, art. 1 comma 1; legge n.
266/2005, art. 1 commi 562 – 564), delle infermità riscontrate dal ricorrente, per le quali aveva già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con decreto del Parte_1
n. 1903 del 17.09.1998, all'ipotesi disciplinata dal Parte_1
comma 563 della legge n. 266/2005 (lettera d: invalidità
permanente subìta in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi “in operazioni di soccorso”), sul duplice rilievo che “il comma 563 “a differenza del comma successivo non
prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico
diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali”
(Cass. S.U. 10792/17; Cass. 11.02.2022 n.4480 …” e che nel caso di specie “non è controverso come detto il fatto che il
ricorrente abbia contratto le infermità per cui è causa mentre era
in servizio e svolgesse servizio di assistenza e soccorso sulla
neve …”;
b) l'imprescrittibilità della domanda di accertamento dello
6 “status” di vittima del dovere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 17440/2022), che ha composto il contrasto sorto sul punto della giurisprudenza di merito;
c) la prescrittibilità nel termine decennale, invece, delle provvidenze economiche connesse al citato “status”;
d) la decorrenza del termine prescrizionale (dies a quo della prescrizione) per le provvidenze che prescindono dal superamento di una particolare soglia percentuale di invalidità
permanente (tra cui la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5
della legge n. 206/2004) dal “giorno di presentazione della
domanda per il riconoscimento della causa di servizio, oppure nel
giorno in cui la Commissione Medica ospedaliera di Verona ha
sottoposto il ricorrente a visita media esprimeva il proprio parere
favorevole alla concessione del predetto beneficio, con inclusione
nella Tabella B, o in ultimo comunque dal momento del
riconoscimento della causa di servizio (17.09.1998)”, perché “sin
da tale momento il ricorrente era a conoscenza della eziologia
professionale della patologia e della gravità della stessa.”;
e) la prescrizione, pertanto, “del diritto alla elargizione una
tantum della somma prevista dall'art. 5 commi 1 e 5 della
L.3/8/2004 n.206, essendo intervenuta la domanda
amministrativa di riconoscimento solo in data 13.3.2022, oltre il
decennio.”;
f) la riconoscibilità dell'assegno vitalizio previsto dall'art.2
7 della l.n. 407/98 come elevato dall'art.4 comma 238 Legge 24
dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004) e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art.5 comma 3 della L.3/8/2004
n.206 con decorrenza dal 29.06.2022, perché il ricorrente,
giusta la CTU assunta, ha superato la soglia minima (del 25%)
solo in quella data;
g) la riconoscibilità degli ulteriori benefici assistenziali previsti (il diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art. 1 comma 211 legge 11.12.2016 n.232; il diritto all'esenzione ticket ex art. 4 comma 1 lettera a punto 2 d.p.r. 243 del 2006
attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge 266 del 2005; il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare per una pari durata l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 204/2006);
h) di gravare il convenuto, per intero, delle spese Parte_1
di lite e di CTU in ossequio al principio di soccombenza.
4. Avverso questa decisione il ha Parte_1
interposto appello deducendo:
1. L'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto imprescrittibile il diritto al riconoscimento della qualità (c.d. “status”) di vittima del dovere e/o soggetto equiparato;
2. In subordine, la mancata parziale compensazione delle spese di lite in considerazione “della
8 significativa soccombenza parziale di controparte in ordine alla
speciale elargizione”.
5. L'appellato si è costituito per resistere. Controparte_1
6. La causa è stata, quindi, definita all'udienza del
26.02.2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il impugnante deduce, in Parte_1
fatto erroneamente, che l'infortunio in questione si sarebbe verificato il 5 dicembre 2004 (in realtà, gli infortuni occorsi in servizio risalgono nel caso di specie a periodo antecedente al decreto del n. 1903 del 17.09.1998, con Parte_1
cui è stata riconosciuta al ricorrente la causa di servizio) e che il ricorrente, consapevole delle lesioni riportate in servizio,
avrebbe potuto avanzare la richiesta amministrativa di riconoscimento, ai sensi dei commi 563 e/o 564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e del relativo D.P.R. 243/2006, dei benefici previsti per le vittime del dovere e loro equiparati per le infermità già riconosciute in precedenza come dipendenti da fatti di servizio, dall'entrata in vigore delle normative citate. Ciò
premesso deduce che è senz'altro maturata – con riferimento all'evento lesivo – la prescrizione decennale (ex art. 2934 c.c.)
dell'invocato diritto soggettivo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, con tutto ciò che ne consegue. A
confutazione dell'affermazione, da parte del primo Giudice,
9 dell'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità
(c.d. “status”) di vittima del dovere e/o di soggetto equiparato,
l'appellante fa valere che nessuna previsione normativa specifica dispone l'imprescrittibilità del diritto al riconoscimento come vittima del dovere. Manifestando il proprio dissenso rispetto alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.
17440/2022 e alle successive diverse decisioni conformi che,
“in maniera pedissequa e acritica” ne sarebbero seguite, il cita il diverso “meditato” orientamento espresso da Parte_1
una parte dei giudici di merito – vengono menzionate le sentenze n. 970/2018 Tribunale di Genova, n. 147/2018
Tribunale di Imperia e n. 427/2018 della Corte di Appello di
Genova nonché la sentenza n. 30 del 30/04/2021 della Corte
d'Appello di Trento – per il quale il diritto ai benefici economici ed assistenziali di cui si discute non sarebbe affatto qualificabile come indisponibile, dovendosi qualificare lo status
come una “situazione soggettiva, a cui si ricollegano diritti
(assoluti, inalienabili ed imprescrittibili) e doveri...”, come spiegato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3727 del
3/06/1986. Di conseguenza la situazione giuridica soggettiva alla percezione dei benefici de quibus non potrebbe essere ricondotta alla predetta categoria, attenendo semmai più
semplicemente alla verifica delle condizioni per la percezione di prestazioni economiche ed assistenziali. Evidenzia poi l'impugnante che il sistema è fondato sul principio della
10 prescrittibilità dei diritti (corollario fondamentale del principio della certezza dei rapporti giuridici), mentre – salvo il caso dei diritti indisponibili, nei quali non si potrebbero fare rientrare quelli azionati in questa sede– la imprescrittibilità deve essere sempre disposta per legge. A sostegno della propria impostazione la difesa del richiama, infine, anche la Parte_1
decisione del 19/10/2021 del Tribunale di Trento, Giudice del lavoro. Il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere “la posizione
di vittima del dovere” andrebbe, pertanto, secondo il Parte_1
appellante “dichiarato prescritto e quindi estinto”, con la conseguenza che “nessun beneficio può essere attribuito.”
1.1. Sulla questione sollevata dall'appellante questa Corte ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento di adesione alla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale e successivamente consolidatasi.
1.2. Anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc si richiama,
quindi, trascrivendone la motivazione, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 53/2024 del 11 dicembre 2024 (in RG
52/2023): “… 3.1. Relativamente al primo motivo di
impugnazione, il Collegio ritiene di richiamarsi, anche ai sensi
dell'art.118 disp att. c.p.c. alla giurisprudenza di legittimità, che,
a partire dall' intervento del 30/05/2022 n.17440 - successivo
alle pronunce delle Corti di merito menzionate nel ricorso in
appello - ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere,
tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005,
11 ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione
volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in
tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle
prestazioni assistenziali previste dalla legge.
La Suprema Corte – manifestando di voler superare la “più
restrittiva concezione” di Cassazione civile sez. lav.,
03/06/1986, n.3727 - ha innanzitutto osservato che “in seguito
allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle
categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più
ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva,
sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata
persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né
discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue
un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in
motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il
principio generale della previa proposizione della domanda
amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data
prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca
testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno
impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318
del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato,
riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio
di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o
assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la
prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli
12 ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di
un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002)”.
I giudici di legittimità si sono, poi, ricollegati all'interpretazione
offerta dalle Sezioni Unite con gli arresti del 16/11/2016, n.
23300 e dell'11/04/2018, n.8982, onde affermare che le
provvidenze di cui si discute “trovano causa nella morte o
nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche
indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica
amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della
collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno
particolari rischi”, aggiungendo che detto servizio “a sua volta
costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della
collettività (art. 2 Cost.)”.
La Corte ha, quindi, argomentato che “se è vero che la disciplina
delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può
legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure
speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata
nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per
coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere
svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno
speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a
quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti
pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
13 giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status,
nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria Parte_2
di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di
soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti
dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.”.
La pronuncia in questione è stata confermata da numerose altre,
fra cui Cassazione civile sez. VI, 08/02/2023, n.3868, che, in
motivazione, dopo aver richiamato la sopra citata n.17440 del
2022, ha affermato testualmente “il Collegio non ravvisa ragioni
tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta
che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con
l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche
vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta
prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle
novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)"
(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente
affermazione nel senso della non vincolatività del precedente
deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità
dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto
dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014),
atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la
prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente
anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita
anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e
14 nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti
consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass.
SS.UU. n. 11747 del 2019)” (v. altresì Cass. 09/04/2024,
n.9449).”
1.3. Il primo motivo dell'appello va, pertanto, disatteso.
2. Con la seconda censura, subordinata, il
[...]
si duole della decisione sulle spese di lite. Il primo Parte_1
Giudice, nell'allocare il costo del processo interamente all'Amministrazione resistente, non avrebbe tenuto conto di una soccombenza parziale “di rilievo economico non insignificante”,
essendo rimasto il ricorrente totalmente soccombente in ordine alla pretesa riguardante la speciale elargizione (del valore corrispondente all'importo di € 52.000,00, stante la percentuale di invalidità permanente), dichiarata prescritta in accoglimento della eccezione tempestivamente sollevata, laddove solo nelle note conclusive lo stesso ricorrente aveva ammesso l'intervenuta prescrizione. Inoltre, il ricorrente avrebbe preteso l'attribuzione dei due assegni mensili a decorrere dal 13.3.2012,
laddove la sentenza li fa decorrere solo dal 29.06.2022, giusto l'accertamento della CTU. Anche qui il valore economico
(quantificato in € 183.960,00) sarebbe significativo, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto procedere a parziale compensazione delle spese di lite, nella misura non inferiore al 50%.
2.1. Il motivo può essere parzialmente accolto.
15 2.2. Nel ricorso introduttivo il ricorrente appellato, dopo avere argomentato la riconducibilità delle lesioni conseguite nel servizio alla fattispecie di vittima del dovere ex art. 1 comma
563 della legge n. 266/2005 e l'imprescrittibilità del “diritto
azionato”, ovvero del cd. status di vittima del dovere (cfr. ricorso fino alla pagina 17), ha elencato (pagina 18 e ss.) i benefici assistenziali ed economici da riconoscere, tra cui anche la
“speciale elargizione pari a € 2.000 per punto percentuale di
invalidità” (ex art. 5 comma 1 della legge n. 206/2004 e art. 4
comma 1 lett. a) del DPR n. 243/2006), subordinata
“all'accertamento del grado d'invalidità riportato…” (cfr. in particolare a pagina 19 e 21). Nelle conclusioni ha, poi,
richiesto l'attribuzione di tutti i benefici assistenziali e “per
quelli economici, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva
decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 13.3.2022.”
2.3. Nelle note conclusive del giudizio di primo grado il ricorrente ha dato atto che “la speciale elargizione, prestazione
una tantum, risulta irrimediabilmente prescritta” e, in ordine agli assegni vitalizi ex art. 2 comma 1 legge n. 407/1998 e art. 2
comma 105 legge n. 244/2007, ha precisato che la pretesa andava riconosciuta a decorrere dalla data di stabilizzazione dell'invalidità come accertata dalla CTU (29.06.2022).
2.4. Non è, quindi, condivisibile la difesa dell'appellato secondo cui non avrebbe mai chiesto l'attribuzione della speciale elargizione e, anche, degli assegni vitalizi nei limiti
16 della prescrizione decennale, a ritroso dall'interruzione compiuta con l'inoltro della domanda amministrativa (sul presupposto del superamento della soglia dell'invalidità del
25%).
2.5. E la maturata prescrizione del diritto alla speciale elargizione e il riconoscimento solo a decorrere dal giugno 2022
degli assegni vitalizi assumono nel caso di specie indubbiamente un certo peso economico (anche se il ricorrente,
nato il [...], stante l'aspettativa media di vita,
presumibilmente conseguirà i due assegni vitalizi e gli altri benefici assistenziali per un lungo periodo).
2.6. Il parziale rigetto rispettivamente il riconoscimento riduttivo delle pretese economiche avanzate avrebbero, quindi,
giustificato una compensazione parziale delle spese del grado,
in misura comunque ridotta, stante la soccombenza prevalente dell'Amministrazione statale (sia in punto riconoscimento dello status sia in relazione ai benefici assistenziali ed economici previsti).
3. Le spese del processo:
3.1. L'accoglimento del secondo motivo dell'appello richiede una nuova decisione sulle spese di lite dell'intero processo.
Tenuto conto di quanto argomentato nel punto precedente,
tenuto conto altresì del rigetto del principale motivo dell'appello e della soccombenza indubbiamente maggiore dell'Amministrazione, si ritiene adeguato disporre la
17 compensazione parziale nella misura di un terzo (1/3) in relazione sia alle spese legali sia a quelle di CTU. La condanna del alla rifusione all'appellato Parte_1 CP_1
di due terzi (2/3) delle spese di lite del doppio grado
[...]
del giudizio segue, invece, il criterio della soccombenza (art. 91
cpc).
3.2. Per il giudizio di primo grado vanno applicati i parametri individuati dal Tribunale, che non sono censurati (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa, compensi medi, stante anche la serialità della controversia e i plurimi precedenti giurisprudenziali) per tutte le fasi. Per il giudizio di secondo grado, invece, sono adeguati i compensi minimi (cause d'appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per tutte le fasi (stante la limitata attività compiuta dalle parti). Sono
liquidati, quindi, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con
D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022,
all'appellato i seguenti compensi (per intero 1/1): a) per il giudizio di primo grado € 3.245,00 per studio, €1.202,00 per la fase introduttiva, € 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 2.930,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 9.257,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre €
43,00 per contributo unificato oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio € 1.029,00 per studio, €709,00 per la fase introduttiva,
18 € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.735,00
per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 4.996,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
3.3. Le spese della CTU assunta in primo grado sono poste definitivamente a carico del per due Parte_1
terzi (2/3) e a carico di per un terzo (1/3). Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dal nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso in appello depositato il 27.12.2023 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 151/2023 di data 22.12.2023,
in parziale accoglimento del motivo sulle spese del processo e,
quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma,
dichiara
la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo (1/3);
condanna
l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
due terzi (2/3) delle spese di lite del doppio Controparte_1
19 grado del giudizio, che liquida per intero (1/1): a) per il giudizio di primo grado in € 9.257,00 per compensi d'avvocato, oltre il
15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 43,00 per contributo unificato oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in €
4.996,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
pone
le spese della CTU assunta in primo grado definitivamente a carico del per due terzi (2/3) e a carico Parte_1
di per un terzo (1/3). Controparte_1
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 26.02.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione