Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1151 V.G. anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Sara Ciuffi e dell'Avv. Eleonora Lama, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 20.5.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
““Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, accogliere le istanze proposte con il presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto: - disporre la revoca del contributo al mantenimento a favore del figlio , divenuto Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, dell'importo di €.650,00,00
posto a carico del padre con sentenza del Tribunale di Massa Parte_1
n.411/2010 del 25.05.2010. - confermare ogni altra disposizione della sentenza del
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale e Parte_1 Pt_2
, premesso che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in
[...]
Amelia il 13.8.1994; che dall'unione matrimoniale era nato il figlio ER
(19.11.2000); che con sentenza n. 411/2010 il Tribunale di Massa aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che nel corpo delle statuizioni era previsto il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di € 650,00 mensili;
che il figlio aveva raggiunto ER
la propria autosufficienza economica dal dicembre 2022; che ciò rendeva fondata la richiesta di modifica delle originarie statuizioni, limitatamente al solo mantenimento del figlio;
che andava quindi disposta la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del padre;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; osservato che le concordate modifiche, siccome aderenti alla mutata realtà di fatto, debbono essere recepite;
che devesi quindi dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione in favore di posto a carico del padre nella sentenza n. Persona_1 Parte_1
411/2010 emessa dal Tribunale di Massa;
fermo il resto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce le condizioni concordate dai ricorrenti, come da motivazione;
spese compensate. Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 20.5.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli