Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4652/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4652/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni vertente
TRA
., nella persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Napoletano, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Monte di Procida C.F._1
(NA) alla Via Torregaveta n. 75
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca De Lorenzo, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe C.F._3
Vesuviano (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12
CONVENUTA
E
pagina 1 di 10
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo
Moscati, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Casoria (Na) alla Via Armando Diaz, 91
CONVENUTO NONCHÈ
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Moscati, C.F.
[...]
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (Na) alla C.F._6
Traversa Giovanni Pascoli n. 22
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto riservarsi la causa in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
QUESTIONI DI RITO
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo
La convenuta ha eccepito la nullità della domanda introduttiva perché CP_1
lacunosa in relazione all'oggetto, all'esposizione dei fatti nonché agli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa.
Orbene, a parere di questo giudice, l'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
pagina 2 di 10 È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c.) che il bene della vista richiesto
(eliminazione delle cause delle infiltrazioni e risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
Il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3
e ha chiesto l'estromissione dal presente giudizio. In particolare, il convenuto ha affermato e provato di essere il rappresentante legale della società che, giusta delibera assembleare del 22.10.2015, è stata incaricata- e lo è tutt'ora ( circostanza incontestata) dell'amministrazione del . Pertanto, ad Parte_2
avviso di detta parte, sarebbe privo della legittimazione passiva svolgendo il ruolo di amministratore del condominio non direttamente bensì nella qualità di legale rappresentante delle società incaricata.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 3 di 10 Risulta dagli atti che: 1) parte attrice ha notificato l'atto di citazione al CP_2
convenuto in persona dell'amministratore pro-tempore con sede in Controparte_3
alla via Michele Guadagno n. 92 ( doc. affol. n. 2 nella produzione di parte); 2) CP_2
è amministratore unico e legale rappresentante dello Controparte_3 CP_4
con sede in alla via Michele Guadagno n. 92 (visura Camerale nella
[...] CP_2
produzione di ). Controparte_3
Ebbene, considerato che il in quanto amministratore unico della società nonché CP_3
legale rappresentante è a tutti gli effetti amministratore del convenuto e che CP_2
quest'ultimo si è costituito a seguito della notifica dell'atto di citazione ricevuto dal predetto all'indirizzo costituente la sede dalla società, deve ritenersi Controparte_3
provata la legittimazione passiva del predetto.
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Parte attrice ha convenuto in giudizio e il CP_1 Controparte_5
, per sentirli condannare al risarcimento del danno e all'eliminazione
[...]
delle cause delle lamentate infiltrazioni, sul presupposto che l'immobile di sua proprietà, sito al piano 7 del de quo, sarebbe interessato da copiose infiltrazioni CP_2
provenienti dalla terrazza di copertura del , di proprietà esclusiva di CP_2
In particolare, parte attrice ha dedotto che le infiltrazioni deriverebbero CP_1
dal cattivo stato di manutenzione e impermeabilizzazione della terrazza di proprietà esclusiva.
La convenuta oltre a proporre eccezioni in rito, ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda, sul presupposto che le infiltrazioni non sarebbero conseguenza della cattiva impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, bensì della modifica dello stato dei luoghi apportato da parte attrice. In particolare la ha evidenziato che parte CP_1
attrice avrebbe realizzato una veranda abusiva su parte del suo terrazzo e che, per effetto di tale abuso, la pluviale del condominio sarebbe stata spostata con conseguente modifica del suo percorso (non è più verticale, bensì orizzontale).
pagina 4 di 10 Il convenuto ha parimenti chiesto il rigetto della domanda, sia per carenza CP_2
di prova che per assenza di responsabilità dell'ente sul presupposto che la responsabilità fosse ascrivibile nella qualità di proprietaria esclusiva del lastrico solare. CP_1
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attrice, relativa ad infiltrazioni verificatesi in immobile di sua proprietà, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. ord. n. 20943 del
30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità. ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.” In ordine al caso fortuito, con particolare pagina 5 di 10 riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della
Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n.
2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”
(Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al pagina 6 di 10 custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Con specifico riferimento al caso sub iudice va aggiunto che, trattandosi di infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva di uno dei condomini, va ulteriormente premesso che la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, (cfr. Cass. S.U. 9449/2016; Cass
Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2021, n. 6816) ha affermato, in relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva ( al quale va equiparata la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino quando assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare nei confronti degli appartamenti sottostanti cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12682 del 17/10/2001), l'esistenza di una concorrente responsabilità del , il quale abbia omesso di attivare gli obblighi CP_2
conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n.
4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4
e del proprietario esclusivo del lastrico solare ovvero del terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c.. Viene, quindi, affermato il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, aggiungendosi poi che, ai fini interni, il riparto dell'obbligazione risarcitoria vada di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un pagina 7 di 10 terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . CP_2
L'affermazione di un concorso di responsabilità aquiliane, ancorchè aventi una differente genesi, impone, dunque, di ritenere che laddove il danneggiato, come nel caso in esame, agisca nei confronti di entrambi i soggetti (condominio e proprietario esclusivo), trovi applicazione la regola di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., non potendo essere opposta al terzo la differente regola che attiene invece al riparto interno tra corresponsabili, regola di cui all'art. 2055 c.c. alla quale fa espresso richiamo la decisione delle Sezioni
Unite.
Applicando al caso in esame i principi esposti, ritiene questo giudice che la domanda vada rigettata, poiché nel caso di specie l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio. Ed invero, pur essendo state accolte le richieste istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. (e nello specifico, prova testimoniale con riserva all'esito in relazione all'espletamento della CTU), parte istante non si è presentata all'udienza fissata per l'escussione dei testi. Ciò ha comportato la decadenza dalla prova ed il conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Risultano, pertanto, totalmente sforniti di prova i fatti dedotti da parte attrice a fondamento della propria domanda.
Invero, dai documenti depositati in atti (tra cui la relazione del CTP) non è possibile ricostruire la presenza o meno delle infiltrazioni né tanto meno stabilire se esse derivino dal terrazzo di copertura (come asserito da parte attrice) oppure dalla modifica dello stato dei luoghi (come, invece, asserisce parte convenuta).
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (a mente del quale “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”)
s'impone il rigetto della domanda.
Nei rapporti tra le parti le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota di parte, si liquidano - come da dispositivo - sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile pagina 8 di 10 basso (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000) in relazione ai valori medi- relativi alle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - ridotti del 50% per l'assenza di complesse questioni giuridiche.
Nei rapporti tra parte attrice e quale interventore volontario, Controparte_3
ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
• rigetta le eccezioni di e di CP_1 Controparte_3
• condanna la nella persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore dei convenuti e , in persona CP_1 Controparte_5
dell'amministratore p.t. di cui è Controparte_4 Controparte_3
amministratore unico e legale rappresentante;
spese liquidate, per ciascuna parte in euro 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
• compensa le spese di lite tra parte attrice e parte intervenuta.
Così deciso in Napoli, il 24.02.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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