TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1891 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano, Via Cagliari 190, presso lo studio dell'Avv. CUCCA SYLVIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Oristano, Via Cagliari 190, presso lo studio dell'Avv. CUCCA SYLVIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“voglia omologare la separazione personale consensuale alle seguenti condizioni:
In merito all'affido, al mantenimento e al diritto di visita dei minori a) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) le figlie, e verranno affidate, secondo le modalità dell'affido Persona_1 Persona_2
Pagina 1 condiviso, a entrambi i genitori i quali si impegnano a provvedere alla loro cura, educazione e istruzione e a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnano ad adottare le decisioni di maggiore interesse riguardanti i minori, tra cui quelle concernenti le scelte scolastiche, educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi personali di trasporto;
d) i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
e) le figlie, e , abiteranno con la madre presso l'immobile casa coniugale;
Persona_1 Persona_2 pertanto, ai fini delle registrazioni anagrafiche, il loro luogo di residenza coinciderà con quello della sig.ra , mentre il sig.re , all'indomani dell'intervenuta separazione, Parte_1 Parte_2 si trasferirà presso un nuovo immobile da condurre in locazione;
f) Alla luce delle esigenze lavorative del sig.re e salvo diverso accordo tra le parti, Parte_2
e trascorreranno con il padre due fine settimana, alternati con la madre Persona_1 Persona_2
e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e quelli scolastici ed extrascolastici delle minori, i pomeriggi infrasettimanali relativi ai giorni in cui il potrà fare rientro in Parte_2
Sardegna.
g) In particolare il , in merito ai fine settimana che trascorrerà con le figlie, provvederà Parte_2 al ritiro delle stesse da scuola nella giornata del venerdì e il lunedì successivo alle ore 16:00 le ricondurrà presso l'abitazione della madre o presso le attività extrascolastica di riferimento.
h) Salvo diversi accordi tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, e Persona_1 Per_2
trascorreranno con il padre 15 giorni secondo un calendario da stabilirsi concordemente tra
[...]
i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno;
del pari, le stesse, trascorreranno con il padre o la madre, in modo alternato, il Natale, la Pasqua, il Capodanno, il Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
i) il a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , Parte_2 Persona_1 Persona_2 verserà presso il c.c. della sig.ra e alle coordinate ivi indicate (IBAN Parte_1
[...]) entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro
400,00 (Euro 200,00 per ogni figlia) soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita;
j) Rimarrà inoltre nella disponibilità esclusiva della l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico percepito allo stato dal e pari all'attualità all'importo complessivo Parte_2
Pagina 2 di Euro 440,20;
k) ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori;
l) i coniugi si riconoscono fra di loro economicamente autosufficienti;
m) la casa coniugale sita in Oristano,Via Neapolis n. 13/G, unitamente agli arredi che la compongono, sarà assegnata in uso esclusivo alla , in qualità di genitore Pt_1 Parte_1 affidatario in via prevalente delle minori figlie e;
Persona_1 Persona_2
In merito alle disposizioni patrimoniali n) il Sig.re trasferisce alla sig.ra , che accetta e acquista, la piena Parte_2 Parte_1
e perfetta proprietà della quota del 50% dell'immobile casa coniugale, sita in Oristano, Via
Neapolis 13/G, e più precisamente:
a) appartamento sito al piano primo composto da ingresso, cucina soggiorno, guardaroba, due bagni, disimpegno, due camere e due balconi, confinante con la Via Neapolis dalla quale ha accesso, con proprietà Manis, con proprietà condominiale, salvo altri;
b) posto auto scoperto ubicato al piano terra, confinante con proprietà condominiale, con proprietà
con proprietà , salvo altri. Per_3 Per_4
Il tutto censito nel catasto fabbricati al Fg. 16, mappale 5247 sub 2 (cinquemilacentoquarantasette subalterno due), cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq 99, totale aree scoperte mq 89, rendita catastale euro 429,95, come da planimetria e elaborato planimetrico depositati in catasto, approvati e sottoscritti dalle parti e allegati, in copia non autentica, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
o) Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n° 52 - con espresso esonero da qualsiasi responsabilità del Giudice e del cancelliere - la parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto del su intestato immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana sopra indicata è conforme alle risultanze dei registri immobiliari e che inoltre non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale né tali da rendere necessaria la presentazione di nuove planimetrie catastali.
p) I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è conforme alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere né quindi comminate sanzioni pecuniarie ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.
q) Il trasferimento di proprietà sopraddetto è da intendersi effettuato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben noto alle parti, con tutti i diritti,
Pagina 3 azioni, e ragioni, servitù attive e passive inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze, accessioni, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato da ritenersi condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fra le quali il mappale 5247 sub 4 (area cortilizia e scale), ed in genere su tutto ciò che per legge o per consuetudine è comune fra i vari comproprietari di diverse porzioni di uno stesso fabbricato.
r) Il titolo di provenienza è costituito dall'atto notarile di compravendita a rogito del Notaio Per_5
(Rac. 16739, Rep. 36504) registrato in Oristano il 23.08.2017 al n° 2653, serie 1T, trascritto
[...] in Oristano il 23.08.2017 al n° 4853 R. Gen. e n° 3685 R. Part. Le parti dichiarano di ben conoscere il suddetto titolo di provenienza, comunque allegato al presente atto.
s) Le parti dichiarano che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte le porzioni immobiliari oggetto del presente trasferimento, sono stati eseguiti previa comunicazione effettuata al
Comune di Oristano il 04.07.2013, protocollata al n. 22773, codice univoco SUAP 2501 e che in data del 29.01.2017 è stata presentata al Comune di Oristano la dichiarazione di agibilità, identificata dal codice univoco SUAP 6247, protocollata in data del 31.01.2017 al n. 5.403.
t) Ai sensi del D.lgs 19.08.2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, Parte_1 dichiara di aver ricevuto dal : Parte_2
- le informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'abitazione in oggetto, con particolare riguardo ai dati relativi alla sua efficienza energetica, ai valori di riferimento, alla classe di prestazione energetica di appartenenza e all'indicazione circa gli interventi da seguire per migliorare le prestazioni;
- tutta la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto, redatto dall'Ing.
in data 04.08.2017- che le parti dichiarano di essere ancora efficace per non Persona_6 essersi verificate cause di decadenza di detto documento e pertanto in corso di validità - dal quale risulta che l'abitazione ricade nella classe energetica “A1”
u) Il possesso giuridico e materiale di quanto trasferito in proprietà viene dato da oggi, quindi, diritti e oneri saranno, a profitto e carico della . Le parti si prestano reciprocamente e Parte_1 vicendevolmente le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione, anche parziale, turbative e molestie, ed assicurano che quanto ceduto e costituito è libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta ad eccezione per il seguente gravame : ipoteca volontaria di euro
165.600,00, iscritta il 22.08.2017 nei Registri Immobiliari di Oristano al n° 4854 Reg. gen e al n°
496 reg. Part., annotata di surrogazione ex art 120 quater del D.lgs 385/1993 in data del 16.12.2020 al reg. gen. 6582 e reg. part. 702 in favore della Banca Credito Emiliano S.p.A a garanzia del debito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 22.08.2017 a rogito del Notaio , Persona_5
Pagina 4 Rep. n° 36504 e racc. n° 16739, regolarmente registrato e trascritto e successivo contratto di mutuo in surroga, stipulato a cura del Notaio in data del 07.08.2020, e annotato nella Persona_7
Conservatoria di Oristano in data del 16.12.2020 al n. 702 di Reg. Part e n. 6582 di Reg. Gen.
v) si accolla e fa propria la quota, a carico del , pari a ½, del Parte_1 Parte_2 suddetto mutuo dalla data odierna, assumendosi cosi l'intero debito nei confronti della Banca Credito
Emiliano S.p.A.
w) In relazione al suddetto accollo la sig.ra dichiara di ben conoscere il contratto Parte_1 di mutuo sopra citato, di accettarlo integralmente per tutte le clausole e le pattuizioni ivi assunte, assumendo vincolo solidale e indivisibile per sé e propri aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni derivanti da detto contratto, obbligandosi in particolare a versare alle singole scadenze le rate dovute all'istituto mutuante, sia per capitale che per interessi, accessori e spese, sino alla totale estinzione del debito.
x) Dal canto suo, il sig.re si dichiara edotto dal fatto che lo stesso ha natura cumulativa, Parte_2 con conseguente permanenza della responsabilità solidale con il nuovo debitore, salvo che non ottenga, successivamente al presente atto, espressa dichiarazione di adesione da parte dell'Istituto mutuante con la quale quest'ultimo manifesti espressamente la volontà di liberare il debitore originario. In funzione di tale eventualità, per gli effetti dell'art. 1275 c.c., il Parte_2 acconsente espressamente a mantenere la garanzia ipotecaria a suo tempo prestata y) I coniugi si impegnano sin d'ora a procedere alla pratica di accollo del mutuo presso la Banca
Credito Emiliano S.p.A., all'esito della quale lo stesso diverrà interamente a carico di Parte_1
con conseguente integrale liberazione del .
[...] Parte_2
z) Si precisa espressamente che il trasferimento del diritto di proprietà a favore di Parte_1 costituisce un negozio familiare globale che viene effettuato al costo di euro 14.000,00 e che lo stesso
è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n. 74/1987 e della Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive. aa) L'importo sopra indicato verrà corrisposto da in favore di Parte_1 Parte_2 mediante bonifico bancario dell'importo di euro 14.000,00 da effettuarsi entro giorni sei dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente. bb) In conseguenza della cessione di cui sopra, diverrà piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in Comune di Oristano, sopra descritto. cc) I coniugi si impegnano a curare autonomamente e per il tramite del loro difensore, la trascrizione nei registri immobiliari del verbale d'udienza, unitamente al provvedimento di omologa, impegnandosi sin d'ora a dare comunicazione dell'avvenuto adempimento in favore della cancelleria
Pagina 5 del su intestato Tribunale. dd) Si precisa che le eventuali spese di trascrizione verranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra
. Parte_1 ee) L'autovettura modello Citroen C3, targata FY746JW, anno 2020, del valore di Euro 10.500,00, in titolarità esclusiva al , rimarrà in uso a , la quale, a seguito di Parte_2 Parte_1 trasferimento di proprietà della quota del 100% da parte di , ne diverrà interamente Parte_2 proprietaria. Pertanto, la si impegna, a proprie esclusive spese, ad effettuare Parte_1 innanzi al PRA di Oristano il trasferimento della quota dell'automobile sopraddetta. Il passaggio di proprietà dovrà essere formalizzato entro 60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede Aci oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. ff) I coniugi danno atto di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra gli stessi, nessuna esclusa, scaturenti dal matrimonio. Pertanto, salvo l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere null'altro a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo, anche se non indicati nel presente atto di separazione.
I coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e dichiarano di rinunciare sin d'ora ai termini per l'impugnazione”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Oristano in data 20.08.2015 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oristano al n.21, P.1, anno 2015); dalla predetta unione sono nate le figlie in data 24.05.2011, e , in data 17.04.2015. Persona_1 Persona_2
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato in data 18.11.2024, dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Pagina 6 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza alle figlie minori e con la previsione di tempi adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età delle minori.
In particolare, le condizioni peculiari derivanti dal fatto che il svolga la sua attività Pt_2
lavorativa (alle dipendenze dell'Azienda Crai S.p.A.) prevalentemente nel sud Italia - e nello specifico nelle regioni della Sardegna, Calabria, Campania e Lazio – in virtù del suo incarico manageriale, comporta la necessità di tenere conto di tali esigenze e della difficoltà di gestire la residenza per lunghi periodi in altre regioni.
Per questi motivi
è condivisibile la maggiore flessibilità prevista per i pomeriggi infrasettimanali.
La circostanza che le figlie continueranno a convivere stabilmente con la madre presso l'immobile precedentemente adibito a casa coniugale, giustifica evidentemente l'assegnazione della stessa alla
Pagina 7 RADU, dovendo tale provvedimento tenere conto dell'esigenza di garantire la continuità delle abitudini di vita delle minori.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita delle minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, la è titolare, da circa 8 anni, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Pt_1
Centro dell'Udito s.r.l. con sede in Oristano, alla Via Puccini, 41 (con reddito netto nel 2022 di euro
17.455,46, v. CU 2023 in atti), mentre il svolge la predetta attività lavorativa da ormai 14 Pt_2
anni (con reddito netto nel 2022 di euro 28.623,20, v. CU 2023 in atti).
Lo squilibrio economico tra i redditi dei genitori, considerato unitamente ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera che l'accordo delle parti prevede l'integrale percezione in capo alla madre dell'assegno unico universale e che, a definizione complessiva della lite familiare, le parti hanno anche concordato, con accordo sottoscritto in udienza, il trasferimento immobiliare in favore della della piena e perfetta proprietà della quota del 50% dell'immobile Pt_1
precedentemente adibito a casa coniugale, sita in Oristano, Via Neapolis 13/G, nel quale la madre coabita con le figlie minori e, pertanto, con evidente utilità anche per le stesse.
Anche alla luce di ciò, non sussiste alcuna ragione per non recepire integralmente le ulteriori condizioni concordate tra i coniugi, le quali concernono, peraltro, aspetti integralmente rimessi alla disponibilità delle parti.
I coniugi, infatti, come appena anticipato hanno previsto che dai loro accordi, nella prospettiva della composizione della crisi coniugale, discendessero effetti direttamente traslativi di diritti reali su immobili: al riguardo sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
La convenzione, sottoscritta dalle parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 18.11.2024, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositata in catasto e la prestazione energetica dell'edificio, con i relativi allegati.
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 cod. civ.), in margine alla quale, peraltro, va annotato la presente sentenza, in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza
Pagina 8 di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., n. 21761/2021).
Si dà infine atto che l'indicazione inizialmente oggetto del testo dell'accordo secondo cui il Pt_2
“trasferisce e vende" la predetta quota di proprietà è stata riconosciuta evidente errore materiale, alla luce dell'accertata natura di negozio rivolto esclusivamente alla soluzione della crisi familiare, di talché con decreto di correzione è stata opportunamente eliminata la dicitura “e vende”.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...], il Parte_1
22/09/1988 e nato a [...], il [...], mandando al competente Parte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Comune di Oristano, atto n.21,
P.1, anno 2015).
- in merito all'affido, al mantenimento e al diritto di visita dei minori:
a) dispone che i coniugi vivano separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) dispone che le figlie, e siano affidate, secondo le modalità Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso, a entrambi i genitori, i quali dovranno provvedere alla loro cura, educazione e istruzione e a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) dispone che i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino le decisioni di maggiore interesse riguardanti i minori, tra cui quelle concernenti le scelte scolastiche, educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi personali di trasporto;
d) dispone che i genitori esercitino la responsabilità separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
e) dispone che le figlie, e abitino con la madre presso l'immobile Persona_1 Persona_2 casa coniugale;
pertanto, ai fini delle registrazioni anagrafiche, il loro luogo di residenza coinciderà con quello della sig.ra mentre il sig.re , all'indomani Parte_1 Parte_2 dell'intervenuta separazione, si trasferirà presso un nuovo immobile da condurre in locazione;
f) dispone che, alla luce delle esigenze lavorative del sig.re e salvo diverso accordo Parte_2
Pagina 9 tra le parti, e trascorrano con il padre due fine settimana, alternati Persona_1 Persona_2 con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti e quelli scolastici ed extrascolastici delle minori, i pomeriggi infrasettimanali relativi ai giorni in cui il Parte_2 potrà fare rientro in Sardegna.
g) dispone, in particolare, che il , in merito ai fine settimana che trascorrerà con le Parte_2 figlie, provveda al ritiro delle stesse da scuola nella giornata del venerdì e il lunedì successivo alle ore 16:00 le riconduca presso l'abitazione della madre o presso le attività extrascolastica di riferimento.
h) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, Per_1
e trascorranno con il padre 15 giorni secondo un calendario da stabilirsi
[...] Persona_2 concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno;
del pari, le stesse, trascorreranno con il padre o la madre, in modo alternato, il Natale, la Pasqua, il Capodanno, il
Lunedì dell'Angelo e ogni altra festività, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
i) dispone che il a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Parte_2 Persona_1
e , versi presso il c.c. della sig.ra e alle coordinate ivi indicate Persona_2 Parte_1
(IBAN [...]) entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlia) soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita;
j) prende atto che rimarrà inoltre nella disponibilità esclusiva della l'intero Parte_1 ammontare dell'assegno unico percepito allo stato dal e pari all'attualità Parte_2 all'importo complessivo di Euro 440,20;
k) dispone che ciascun coniuge contribuisca, nella misura del 50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori;
l) prende atto che i coniugi si riconoscono fra di loro economicamente autosufficienti;
m) dispone che la casa coniugale sita in Oristano,Via Neapolis n. 13/G, unitamente agli arredi che la compongono, sia assegnata in uso esclusivo alla in qualità di genitore Parte_1 affidatario in via prevalente delle minori figlie e;
Persona_1 Persona_2
-in merito alle ulteriori disposizioni patrimoniali, prende atto che i coniugi intendono procedere, come con le reciproche obbligazioni assunte con il presente atto di fatto procedono, alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, prende atto che n) il Sig.re trasferisce alla sig.ra , che accetta e acquista, la Parte_2 Parte_1
Pagina 10 piena e perfetta proprietà della quota del 50% dell'immobile casa coniugale, sita in Oristano,
Via
Neapolis 13/G, e più precisamente:
a) appartamento sito al piano primo composto da ingresso, cucinasoggiorno, guardaroba, due bagni, disimpegno, due camere e due balconi, confinante con la Via
Neapolis dalla quale ha accesso, con proprietà Manis, con proprietà condominiale, salvo altri;
b) posto auto scoperto ubicato al piano terra, confinante con proprietà condominiale, con proprietà con proprietà , salvo altri. Per_3 Per_4
Il tutto censito nel catasto fabbricati al Fg. 16, mappale 5247 sub 2
(cinquemilacentoquarantasette subalterno due), cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale mq 99, totale aree scoperte mq 89, rendita catastale euro 429,95, come da planimetria e elaborato planimetrico depositati in catasto, approvati e sottoscritti dalle parti e allegati, in copia non autentica, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
o) Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n° 52 - con espresso esonero da qualsiasi responsabilità del Giudice e del cancelliere - la parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie allegate al presente atto sono conformi allo stato di fatto del su intestato immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana sopra indicata è conforme alle risultanze dei registri immobiliari e che inoltre non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale né tali da rendere necessaria la presentazione di nuove planimetrie catastali.
p) I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è conforme alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere né quindi comminate sanzioni pecuniarie ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.
q) Il trasferimento di proprietà sopraddetto è da intendersi effettuato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben noto alle parti, con tutti i diritti, azioni, e ragioni, servitù attive e passive inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze, accessioni, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato da ritenersi condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fra le quali il mappale 5247 sub 4 (area cortilizia e scale), ed in genere su tutto ciò che per legge o per consuetudine è comune fra i vari comproprietari di diverse porzioni di uno stesso fabbricato.
r) Il titolo di provenienza è costituito dall'atto notarile di compravendita a rogito del Notaio
(Rac. 16739, Rep. 36504) registrato in Oristano il 23.08.2017 al n° 2653, Persona_5
Pagina 11 serie 1T, trascritto in Oristano il 23.08.2017 al n° 4853 R. Gen. e n° 3685 R. Part. Le parti dichiarano di ben conoscere il suddetto titolo di provenienza, comunque allegato al presente atto.
s) Le parti dichiarano che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte le porzioni immobiliari oggetto del presente trasferimento, sono stati eseguiti previa comunicazione effettuata al Comune di Oristano il 04.07.2013, protocollata al n. 22773, codice univoco SUAP
2501 e che in data del 29.01.2017 è stata presentata al Comune di Oristano la dichiarazione di agibilità, identificata dal codice univoco SUAP 6247, protocollata in data del 31.01.2017 al n.
5.403.
t) Ai sensi del D.lgs 19.08.2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, Parte_1 dichiara di aver ricevuto dal : Parte_2
- le informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'abitazione in oggetto, con particolare riguardo ai dati relativi alla sua efficienza energetica, ai valori di riferimento, alla classe di prestazione energetica di appartenenza e all'indicazione circa gli interventi da seguire per migliorare le prestazioni;
- tutta la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto, redatto dall'Ing. in data 04.08.2017- che le parti dichiarano di essere ancora Persona_6 efficace per non essersi verificate cause di decadenza di detto documento e pertanto in corso di validità - dal quale risulta che l'abitazione ricade nella classe energetica “A1”
u) Il possesso giuridico e materiale di quanto trasferito in proprietà viene dato da oggi, quindi, diritti e oneri saranno, a profitto e carico della . Le parti si prestano Parte_1 reciprocamente e vicendevolmente le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione, anche parziale, turbative e molestie, ed assicurano che quanto ceduto e costituito è libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta ad eccezione per il seguente gravame
: ipoteca volontaria di euro 165.600,00, iscritta il 22.08.2017 nei Registri Immobiliari di
Oristano al n° 4854 Reg. gen e al n° 496 reg. Part., annotata di surrogazione ex art 120 quater del D.lgs 385/1993 in data del 16.12.2020 al reg. gen. 6582 e reg. part. 702 in favore della Banca
Credito Emiliano S.p.A a garanzia del debito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data
22.08.2017 a rogito del Notaio , Rep. n° 36504 e racc. n° 16739, regolarmente Persona_5 registrato e trascritto e successivo contratto di mutuo in surroga, stipulato a cura del Notaio
in data del 07.08.2020, e annotato nella Conservatoria di Oristano in data del Persona_7
16.12.2020 al n. 702 di Reg. Part e n. 6582 di Reg. Gen.
v) si accolla e fa propria la quota, a carico del , pari a ½, del Parte_1 Parte_2
Pagina 12 suddetto mutuo dalla data odierna, assumendosi cosi l'intero debito nei confronti della Banca
Credito Emiliano S.p.A.
w) In relazione al suddetto accollo la sig.ra dichiara di ben conoscere il Parte_1 contratto di mutuo sopra citato, di accettarlo integralmente per tutte le clausole e le pattuizioni ivi assunte, assumendo vincolo solidale e indivisibile per sé e propri aventi causa, a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni derivanti da detto contratto, obbligandosi in particolare a versare alle singole scadenze le rate dovute all'istituto mutuante, sia per capitale che per interessi, accessori e spese, sino alla totale estinzione del debito.
x) Dal canto suo, il sig.re si dichiara edotto dal fatto che lo stesso ha natura Parte_2 cumulativa, con conseguente permanenza della responsabilità solidale con il nuovo debitore, salvo che non ottenga, successivamente al presente atto, espressa dichiarazione di adesione da parte dell'Istituto mutuante con la quale quest'ultimo manifesti espressamente la volontà di liberare il debitore originario. In funzione di tale eventualità, per gli effetti dell'art. 1275 c.c., il acconsente espressamente a mantenere la garanzia ipotecaria a suo tempo Parte_2 prestata y) I coniugi si impegnano sin d'ora a procedere alla pratica di accollo del mutuo presso la Banca
Credito Emiliano S.p.A., all'esito della quale lo stesso diverrà interamente a carico di
[...]
con conseguente integrale liberazione del . Parte_1 Parte_2
z) Si precisa espressamente che il trasferimento del diritto di proprietà a favore di Parte_1
costituisce un negozio familiare globale che viene effettuato al costo di euro 14.000,00 e
[...] che lo stesso è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge n. 74/1987 e della Circolare Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21.06.2012 e successive. aa) L'importo sopra indicato verrà corrisposto da in favore di Parte_1 Parte_2 mediante bonifico bancario dell'importo di euro 14.000,00 da effettuarsi entro giorni sei dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente. bb) In conseguenza della cessione di cui sopra, diverrà piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria dell'immobile sito in Comune di Oristano, sopra descritto. cc) I coniugi si impegnano a curare autonomamente e per il tramite del loro difensore, la trascrizione nei registri immobiliari del verbale d'udienza, unitamente al provvedimento di omologa, impegnandosi sin d'ora a dare comunicazione dell'avvenuto adempimento in favore della cancelleria del su intestato Tribunale. dd) Si precisa che le eventuali spese di trascrizione verranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
Pagina 13 ee) L'autovettura modello Citroen C3, targata FY746JW, anno 2020, del valore di Euro
10.500,00, in titolarità esclusiva al , rimarrà in uso a , la quale, Parte_2 Parte_1
a seguito di trasferimento di proprietà della quota del 100% da parte di , ne diverrà Parte_2 interamente proprietaria. Pertanto, la si impegna, a proprie esclusive spese, Parte_1 ad effettuare innanzi al PRA di Oristano il trasferimento della quota dell'automobile sopraddetta. Il passaggio di proprietà dovrà essere formalizzato entro 60 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede Aci oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile. ff) I coniugi danno atto di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra gli stessi, nessuna esclusa, scaturenti dal matrimonio. Pertanto, salvo l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere null'altro a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo, anche se non indicati nel presente atto di separazione.
- prende atto che i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e dichiarano di rinunciare sin d'ora ai termini per l'impugnazione;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 14