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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37076 dell'anno 2023 vertente
TRA
Avv.to con l'Avv.to DI PAOLO LUCA per procura in atti Parte_1
E
, in p. del l.r.p.t Controparte_1
con l'Avv.to SASSOLI DELLA ROSA ROBERTA
OGGETTO: opposizione a D.i. n. 4888/223 (RG 24101/23)
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con D.i. n. 4888/23 ( RG 24101/23) del 14 agosto
2023, il Tribunale di Roma-sez. Lavoro ha ingiunto all'attuale opponente di pagare all'attuale opposta euro 84.150, 94 oltre accessori e spese, a titolo di omissione contributiva sui redditi percepiti per gli anni dal 2016 al 2018, secondo la loro natura ed entità specificata nel ricorso per D.I.
La sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del credito non merita di essere condivisa, tenuto conto che in data 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore anche l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei
1 contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” ed i crediti prospettati dalla sono Controparte_1 CP_1
maturati in epoca successiva.
Del pari non merita di esser accolta l'eccezione di omessa quantificazione del credito atteso che dalla prodotta attestazione del credito
( doc. 5 fascicolo parte opposta ) presente anche nel giudizio monitorio, come si dà nel provvedimento monitorio emesso, le somme dovute sono state specificate anno per anno e in funzione del titolo sottostante la pretesa.
Alla luce inoltre delle difese rassegante dalla resistente con le note conclusive ed anche della giurisprudenza ivi richiamata della Suprema
Corte di Cassazione sulla natura accessoria delle sanzioni civili, difese cui per brevità si rinvia, le difese svolte da parte ricorrente con le note conclusive sono rimaste non provate e non dirimenti ai fini del decidere.
L'opposizione non merita in definiva di essere accolta ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite in favore della parte convenuta;
liquidazione segue in dispositivo alla luce del D.M. 175/22 negli importi medi per le cause previdenziali, di valore compreso fino ad euro 260.000, di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 21 novembre 2023 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede;
1.Respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il D.i. emesso tra le parti;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida per ciascuna parte opposta in euro 4831.
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37076 dell'anno 2023 vertente
TRA
Avv.to con l'Avv.to DI PAOLO LUCA per procura in atti Parte_1
E
, in p. del l.r.p.t Controparte_1
con l'Avv.to SASSOLI DELLA ROSA ROBERTA
OGGETTO: opposizione a D.i. n. 4888/223 (RG 24101/23)
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con D.i. n. 4888/23 ( RG 24101/23) del 14 agosto
2023, il Tribunale di Roma-sez. Lavoro ha ingiunto all'attuale opponente di pagare all'attuale opposta euro 84.150, 94 oltre accessori e spese, a titolo di omissione contributiva sui redditi percepiti per gli anni dal 2016 al 2018, secondo la loro natura ed entità specificata nel ricorso per D.I.
La sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del credito non merita di essere condivisa, tenuto conto che in data 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore anche l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei
1 contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” ed i crediti prospettati dalla sono Controparte_1 CP_1
maturati in epoca successiva.
Del pari non merita di esser accolta l'eccezione di omessa quantificazione del credito atteso che dalla prodotta attestazione del credito
( doc. 5 fascicolo parte opposta ) presente anche nel giudizio monitorio, come si dà nel provvedimento monitorio emesso, le somme dovute sono state specificate anno per anno e in funzione del titolo sottostante la pretesa.
Alla luce inoltre delle difese rassegante dalla resistente con le note conclusive ed anche della giurisprudenza ivi richiamata della Suprema
Corte di Cassazione sulla natura accessoria delle sanzioni civili, difese cui per brevità si rinvia, le difese svolte da parte ricorrente con le note conclusive sono rimaste non provate e non dirimenti ai fini del decidere.
L'opposizione non merita in definiva di essere accolta ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite in favore della parte convenuta;
liquidazione segue in dispositivo alla luce del D.M. 175/22 negli importi medi per le cause previdenziali, di valore compreso fino ad euro 260.000, di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 21 novembre 2023 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede;
1.Respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il D.i. emesso tra le parti;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida per ciascuna parte opposta in euro 4831.
Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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