Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 434 del registro generale lavoro per l'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Fabrizio Maria Parte_1
Sansi
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Rampini
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (telematicamente) depositato (il 1°.8.2024) e ritualmente notificato, la ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “In via principale, - accertare e dichiarare che l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale con contestuale sospensione dalla prestazione lavorativa e da qualsiasi emolumento comminato alla dipendente con delibera della
Direzione generale Usl n. 1408 del 29.09.2021 comunicata con nota Prot. n. CP_1
197010 del 30.09.2021 è illegittimo e/o invalido ed inefficace e, per l'effetto, condannare l'Azienda convenuta al versamento della retribuzione riferita al periodo dal 30.09.2021 al
2.02.2022, oltre ad interessi legali e rivalutazione economica e con ogni effetto giuridico ed economico collegato e conseguente”. - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla
2022 e di 12 ore, corrispondenti ai giorni 1° e 2 Febbraio 2022, sottrattele dal monte ore lavorato nel mese di Febbraio 2022, con ogni conseguenza giuridico economica di legge, condannando, per l'effetto, la convenuta, alla corresponsione del trattamento retributivo riferito alle ultime 48 ore (36+12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento contenuto nella delibera della n. 1408 del 29.09.2021 comunicata con nota Parte_2
Prot. n. 197010 del 30.09.2021 per violazione del comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (“il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, che non implichino rischi di diffusione del contagio”), e, per l'effetto, - condannare l' convenuta al versamento, in favore della dipendente, della CP_1
retribuzione relativa a periodo dal 30 Settembre al 15 Dicembre 2021, data di inizio dell'efficacia del D.L. 172/2021, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e con ogni ulteriore conseguenza giuridico economica;
in ulteriore subordine, - accertato il diritto della ricorrente alla percezione, in costanza del periodo di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, di un trattamento economico funzionale a soddisfarne le fondamentali esigenze di sopravvivenza, condannare l'Azienda convenuta al versamento in suo favore di una quota non inferiore al 50% dell'ultimo stipendio elargito, a titolo assistenziale/alimentare, a far data dal primo giorno di sospensione, sino all'effettivo reintegro in servizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio” (conclusioni, pag. 19 e 20 del ricorso).
A fondamento della sua domanda, la ricorrente ha rappresentato che: è dipendente dell' con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. CP_2
D (all. 1); - con nota Prot. n. 181791 del 9.9.2021 riceveva notifica della delibera n. 1287 di pari data con la quale era stata disposta con effetto immediato la sua sospensione dall'attività lavorativa e da qualsiasi emolumento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 44/2021, essendone stata accertata la mancata sottoposizione a vaccinazione anti SARS-COV-2 (all. 2); con nota Prot. n. 192629 del 24.9.2021 la Direzione amministrativa dell' la informava che con delibera n. 1385 del 23.9.2021 era stata decisa la revoca CP_1
della anzidetta sospensione per vizi afferenti alla procedura di notifica degli avvisi propedeutici all'atto accertativo (all. 3); con nota Prot. n. 190889 del 22.9.2021 era stata nel frattempo invitata a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-COV-2 entro due giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 44/2021 (all. 4); con nota Prot. n. 197010 del
30.9.2021 le veniva quindi comunicata la sospensione dell'attività lavorativa e di qualsiasi emolumento, adottata in forza della delibera della Direzione generale n. 1408 del 29.9.2021
(all. 5); con pec trasmessa il 31.12.2021 la dipendente impugnava motivatamente la delibera di sospensione e diffidava l' a reintegrarla in servizio (all. 6); con pec del 24.1.2022 CP_1 comunicava l'avvenuta guarigione dalla Covid-19 in corrispondenza del 18.1.2022, accludendo certificato medico e e-mail del Servizio regionale di Igiene e Sanità pubblica di cessazione dall'isolamento contumaciale;
chiedeva quindi di poter essere riammessa in servizio (all. 7); in data 25.1.2022 l'Ordine professionale di appartenenza notificava all'Azienda sanitaria la revoca del provvedimento di sospensione dell'iscritta (all. 8); con nota
Prot. n. 25970 del 2.2.2022 l' informava la dipendente che con delibera n. 119 del CP_1
1°.
2.2022 la sua sospensione era stata revocata con effetti decorrenti dal 25.1.2022 (all. 9); in data 3.2.2022 la IG.ra era messa in grado di riprendere effettivamente servizio. Pt_1
Lamenta la ricorrente come, in conseguenza di quanto sopra, abbia “subìto i seguenti pregiudizi:
1- decurtazione di 94,34 ore di lavoro, ancorché remunerate, in corrispondenza del periodo dal 13 al 29 Settembre 2021, come evincibile dalla disamina del cartellino delle presenze (all. 10);
2- omessa percezione della retribuzione a far data dal 30 Settembre 2021 sino al 2 Febbraio 2022; 3- sottrazione di 36 ore di lavoro, con relativa decurtazione stipendiale, in corrispondenza dei giorni dal 25 al 31 Gennaio 2022 (all. 11);
4- sottrazione di 12 ore di lavoro, con relativa decurtazione stipendiale, in corrispondenza dei giorni 1° e 2
Febbraio 2022 (all. 12)”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, “rilevando l'inammissibilità oltre che
[...]
l'infondatezza del ricorso.” (pag. 4 memoria difensiva). Ha eccepito l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente ai periodi 13.9.2021-30.9.2021 e 25.1.2022-
2.2.2022. Ha argomentato circa l'infondatezza della restante domanda, ricostruendo la normativa in materia, ricordando le statuizioni della Consulta (“Chiarito ciò, si rileva che alla ricorrente non spetta alcunché per il periodo dal 01.10.2021 al 24.01.2022, né la stessa ha diritto alla reintegrazione figurativa delle ore corrispondenti al periodo di sospensione, in quanto la sospensione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, era atto dovuto stante il mancato adempimento all'obbligo vaccinale.”).
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo di: “respingere il ricorso promosso dalla
IG.ra , in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, con Parte_1 condanna della ricorrente alle spese del giudizio.” (conclusioni, pag. 13 e 14 della memoria difensiva).
All'udienza del 5.12.2024, i procuratori delle parti, stante la natura documentale della causa, chiedevano fissarsi udienza di discussione, con temine per note.
Il Giudice fissava, per la discussione e decisione della causa, l'udienza del 10.4.2025, concedendo alle parti per note ai sensi dell'art. 429 c.p.c. fino a 10 giorni prima.
Note che solo parte resistente risulta avere (tempestivamente, in data 28.3.3025) depositato.
1. Sull'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento al periodo 13.9.2021-30.9.2021 e al periodo 25.1.2022-2.2.2022 – sussiste
Sulla declaratoria di cessata materia del contendere - sussiste
Parte resistente, nel tempestivamente costituirsi, ha eccepito la inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento al periodo 13.9.2021-30.9.2021 e al periodo 25.1.2022-2.2.2022.
Ebbene, l'eccezione è fondata.
Valga infatti quanto segue.
L resistente, considerata la revoca con effetto retroattivo dell'atto n. 1287 del CP_1
9.9.2021, ha già provveduto al reintegro delle ore decurtate alla odierna ricorrente e riferite al periodo 13.9.2021-30.9.2021, con relativa conseguente ricostruzione della busta paga del mese. Poi, disposta la reintegra della ricorrente con delibera n. 119/2022, L' resistente CP_1
ha già provveduto alla remunerazione alla stessa delle ore riferite al periodo 25.1.2022-
2.2.2022 (dando la stessa parte resistente atto che “il rientro in servizio a decorrere dal
03.02.2022 non risultava imputabile alla dipendente.”).
Quanto sopra risulta dalle buste paga di settembre 2021 e di febbraio 2022 nonché dai cartellini mensili relativi alle presenze/assenze dei mesi di settembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 (cfr. docc. 9 e 10 allegati alla memoria difensiva).
Una precisazione a completezza: all'udienza del 5.12.2024, l'Avv. di parte ricorrente rilevava, sul primo punto dell'avversa memoria difensiva, come, pur concordando sulla sopravvenuta carenza di interesse, i cartellini mensili di settembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 prodotti da parte resistente risultassero elaborati in data successiva alla notifica del ricorso. Chiedeva quindi di poter produrre i documenti cui faceva riferimento. Il Giudice autorizzava parte ricorrente al deposito telematico. All'udienza (di discussione e decisione) del 10.4.2025, i procuratori delle parti concordavano sulla declaratoria di cessata materia del contendere sulla prima domanda di cui al ricorso.
Stante tutto quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al periodo 13.9.2021-30.9.2021 e al periodo 25.1.2022-2.2.2022.
2. Nel merito sulla seconda domanda di cui al ricorso
Giova richiamare quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2023.
Ebbene, la Corte costituzionale ha statuito come non siano fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso (e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico).
Così, in particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 15/2023:
“All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. 12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018).
Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi.”. Ha poi proseguito la Corte: “13.3.– Si sono delineati nel precedente punto 7 i tratti caratterizzanti del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in forza del quale il legislatore ha imposto temporaneamente un obbligo selettivo di vaccinazione a lavoratori che prestano servizio in alcuni settori connotati da una percentuale di rischio di contagio da SARS-CoV-2, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e allo scopo altresì di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Connotandosi la vaccinazione come «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati», la mancata sottoposizione ad essa ha dato luogo a una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza della inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato vincolato ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio. ... 13.5.– È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole.” ... 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.–
L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. ...Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.”.
Ricordato quanto sopra, va altresì evidenziato quanto segue.
Premesso come correttamente parte resistente ha ricordato che “la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis”,
a fronte di un obbligo, per il datore di lavoro, di repechage (“generalizzato” lo chiama puntualmente la parte resistente;
art. 4, comma 7, d.l. cit.) proprio della “prima fase” (dal
1°.4.2021, data di entrata in vigore del d.l. n. 44/2021, al 26.11.2021, posto che il 27.11.2021 entrava in vigore il d.l. n. 172/2021), è legislativamente subentrato, nella “seconda fase”, a partire dal d.l. 172/2021, la previsione di sospensione (art. 2 d.l. cit), in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (“ ...A riguardo è dirimente la considerazione che l'attività asseritamente "demandata" al soggetto datore di lavoro costituisce mera attività di accertamento, vincolata nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione, rigidamente procedimentalizzate. In altri termini, la disciplina di diritto sostanziale non lascia spazio alcuno per la esplicazione di un potere autoritativo di natura discrezionale in capo al soggetto tenuto alla verifica dell'osservanza dell'obbligo vaccinale...”, Cass., S.U., ord. 5.4.2023, n. 9403), per coloro che appartenevano (salve le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 4) a determinate categorie, per l'appunto indicate nell'art. 4, comma 1, d.l. cit. proprio tenuto conto della qualifica posseduta e a prescindere da valutazione sulle mansioni espletate.
Pacifico che la ricorrente fosse e sia un'infermiera e che non rientrasse tra le eccezioni di cui all'art. 4, comma 2, d.l. cit.
Risulta invece agli atti come la ricorrente, nella c.d. prima fase, ricevuta la pec prot. n.
190889 del 22.9.2021 (cfr. doc. 11 allegato alla memoria difensiva) in ordine all'adempimento dell'obbligo vaccinale, nulla abbia comunicato sicchè, scaduti i termini, con D.D.G. n. 1408 del 29.9.2021 è stata sospesa con decorrenza dal 1°.10.2021 fino all'assolvimento di tale obbligo, o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31.12.2021. Risulta altresì come l'Azienda avesse dato puntualmente atto di come non vi fossero
“tenuto conto della natura delle funzioni facenti capo alla IG.ra ” possibilità Parte_1
di adibire la ricorrente a mansioni diverse, diverse nella misura in cui evitassero (proprio)
“contatti interpersonali o che possano comportare il rischio di diffusione del contagio...”, ciò considerato il Piano triennale di fabbisogno che veniva nello specifico richiamato (cfr. doc.
3 allegato alla memoria difensiva).
Risulta poi agli atti come, nella c.d. seconda fase, il Consiglio Direttivo dell'Ordine di
Perugia, con deliberazione n. 35/2022 del 7.1.2022 (cfr. doc. 6 allegato alla memoria difensiva) avesse accertato, nei confronti della odierna ricorrente, l'inadempimento all'obbligo vaccinale e, quindi, avesse sospeso la stessa dall'esercizio della professione sanitaria con annotazione nel relativo Albo di iscrizione.
Alla ricorrente nulla quindi è dovuto per il periodo dal 1°.10.2021 al 24.1.2022, neanche, conseguentemente, la reintegrazione figurativa delle ore corrispondenti al periodo di sospensione proprio per mancato adempimento al previsto obbligo vaccinale.
In conclusione, il Tribunale, tutto quanto sopra richiamato, 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo 13.9.2021-30.9.2021 e al periodo
25.1.2022-2.2.2022; 2) rigetta per il resto il ricorso.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto della ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo 13.9.2021-30.9.2021 e al periodo 25.1.2022-2.2.2022;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 10 aprile 2025.
Motivazione depositata il 16 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria