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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27/02/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 13050/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 13050/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 febbraio
2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 13050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
CONDOMINIO-ISOLATO 432- DI VIA ARENACCIA 149-163 VIA SANT'ATTANASIO 28-
42 NAPOLI (P.I. ), in persona dell'Amministratore p.t. Avv MA CO, quale P.IVA_1 procuratore di se stesso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Nazionale n. 3
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Giorgio Giuntoni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al Corso di
Porta Vittoria n. 28, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3065 del 21.04.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva al
[...] di pagare in favore di la somma di euro 8.809,56, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi e spese della procedura, in forza di trentaquattro fatture rimaste insolute, emesse per i consumi fruiti sulla base del contratto di somministrazione di energia stipulato tra le parti. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Via Arenaccia 149- Parte_2
163 Via Sant Attanasio 28-42 Napoli, destinatario dell'ingiunzione, proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante l'assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, in ogni caso, l'opponente deduceva l'infondatezza della domanda, con particolare riferimento al quantum della pretesa azionata, per non avere l'opposta provato l'effettiva erogazione del servizio nonché il corretto funzionamento del contatore, non avendo le fatture, in quanto atti predisposti unilateralmente da una parte, valore probatorio nel giudizio di opposizione, e spettando all'opposta-creditrice l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa creditoria avanzata.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale impugnava e contestava l'atto di citazione in Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che:
1. tra il Condominio e la convenuta opposta è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica in relazione ad una pluralità di utenze (n. 16), tutte site presso il fabbricato condominiale, a partire dal 01/01/2013 e sino al 31/12/2015, allorquando il rapporto di utenza cessava per recesso del cliente finale con contestuale migrazione ad altro fornitore;
2. nel corso di detto rapporto, il non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di Parte_1 utenza, il ricevimento delle bollette, i consumi fatturati e la loro corrispondenza con i prelievi effettivi di energia elettrica o il corretto funzionamento dei contatori;
3. il ha pagato le forniture ricevute negli anni 2013 e 2014 (come da elenco fatture Parte_1 pagate che produceva in atti sub. doc. n. 7), mentre non ha saldato le mensilità del 2015, omettendo di pagare le fatture relative al periodo agosto 2015-dicembre 2015 e maturando così un arretrato complessivo di euro 8.809,56 (somma ingiunta);
4. l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è, in primo luogo, inammissibile per la genericità della formulazione, non avendo il indicato, in relazione a ciascuna delle Parte_1
34 fatture, il dies a quo del decorso del termine prescrizionale, cioè il momento a partire dal quale la somministrante avrebbe potuto far valere il suo diritto;
5. tale eccezione è, in ogni caso, infondata, atteso che nessun termine di prescrizione risulta mai decorso, essendo stato quest'ultimo interrotto, dapprima, dall'invio delle fatture di consumo e, successivamente, dal sollecito di pagamento del 09/05/2016, relativo a tutte le fatture per cui è causa, escluse le due del 2017, nonché dal sollecito di pagamento recapitato il 20/02/2020, anch'esso relativo a tutte le fatture contestate e, infine, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27/04/2022;
3 6. nel merito, la pretesa creditoria risulta ampiamente provata, dalla produzione delle fatture nonché dei dati di prelievo forniti dal distributore, ossia E-Distribuzione S.p.a., da cui risulta la conformità tra i consumi erogati e quelli fatturati ( letture queste già prodotte in sede monitoria sub. doc. 10);
7. anche con riferimento al lamentato mancato funzionamento del contatore, l'eccezione formulata dall'opponente è assolutamente generica e, dunque, infondata.
Pertanto, l'opposta chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto
Concessi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 (cfr. ordinanza del 2 ottobre 2023), successivamente, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, sollevata dall'opponente.
Ed invero, a fronte delle fatture insolute oggetto di causa, emesse tra il dicembre 2015 e l'agosto
2017 e relative al periodo agosto 2015-dicembre 2015 ( v. fatture allegate al ricorso monitorio), parte opposta ha dato prova di aver interrotto il termine di prescrizione mediante idonei atti interruttivi, avendo depositato il sollecito di pagamento del 09/05/2016, relativo a tutte le fatture per cui è causa
(escluse le due del 2017) (cfr. doc. 8 produzione parte opposta), sia il sollecito di pagamento recapitato in data 20/02/2020 e relativo a tutte le fatture contestate (cfr. doc. 9 produzione parte opposta).
Sul punto, non possono trovare accoglimento le diverse contestazioni formulate dall'opponente, tutte volte a far valere l'inidoneità di tali missive ad interrompere la prescrizione, e che possono essere riassunte come segue: (i) disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle raccomandate attestanti l'avvenuta ricezione delle missive (con riserva di proporre querela di falso); (ii) mancata identificazione del soggetto debitore;
(iii) con particolare riferimento alla missiva del 09.05.2016, mancata indicazione dei principali dati identificativi del , quali la città e il numero civico, il codice fiscale, il Parte_1 numero utente della fornitura e il codice Pod;
(iv) quanto alla missiva del 20.02.2020, oltre alla mancata identificazione del soggetto debitore, l'errato invio ad un indirizzo (Via Campania 26, Napoli), che non
4 è né l'indirizzo del condominio né l'indirizzo dello studio dell'amministratore del medesimo (sito in Via
Nazionale, 3 Napoli).
In merito al dedotto disconoscimento della firma apposta sulle cartoline di ricevimento, occorre dare atto che, nonostante l'espressa riserva di parte opponente sul punto, alcuna querela di falso risulta essere stata proposta.
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
Peraltro, l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) - cfr. Cass. sent. n. 11708/11; Cass. sent.
n. 1686/23.
Logica conseguenza del menzionato principio di diritto, applicato al caso in esame, è che entrambe le raccomandate devono ritenersi ricevute da CO MA, avendo quest'ultimo provveduto alla sottoscrizione delle succitate missive.
Non avendo l'opponente mai contestato la qualifica di amministratore del Condominio di tale
CO MA (qualifica, peraltro, confermata con l'atto introduttivo del presente giudizio), devono ritenersi assorbite tutte le contestazioni relative ad asserite carenze delle comunicazioni in ordine all'esatta identificazione del soggetto debitore ed all'indirizzo del destinatario.
Ed invero, con particolare riferimento alla prima missiva, la circostanza che non fosse indicato il numero civico o il codice fiscale del essendo stata la missiva ricevuta da Controparte_2
CO MA, nella sua qualità di amministratore del Condominio opponente, così come del pari irrilevante è l'asserita mancata indicazione del numero utente o del codice Pod, essendo comunque idoneamente indicati il codice cliente e l'importo richiesto a fronte delle fatture insolute.
Tali documenti appaiono senz'altro idonei ad identificare, oltre che il soggetto legittimato passivo, anche il titolo in forza del quale veniva avanzata la pretesa creditoria, tenuto altresì conto del fatto che, salvo che il non avesse stipulato altri contratti di fornitura di energia con diversi Parte_1
5 operatori (circostanza mai provata né tantomeno allegata), il nominativo del mittente lasciava agevolmente presumere l'oggetto della richiesta avanzata.
Anche con riguardo alla seconda missiva, le contestazioni sollevate dal sono prive Parte_1 di qualsivoglia fondamento, essendo anche in tal caso del tutto irrilevante l'esattezza o meno dell'indirizzo del destinatario, essendo stata tale comunicazione regolarmente recapitata a CO
MA, quale amministratore del Condominio.
In ogni caso, l'opposta ha dato prova che l'indirizzo cui è stata recapitata la comunicazione in oggetto era quello risultante dai pubblici registri (cfr. doc. 11 produzione parte opposta).
Chiarito ciò, e venendo al merito della controversia, giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Per tale ragione, sarà necessario vagliare la fondatezza del credito vantato dall'opposta
[...]
da intendersi quale attrice in senso sostanziale, spettando alla creditrice odierna opposta CP_1 la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, che comprende anche l'onere di dimostrare la quantità di energia effettivamente erogata.
In particolare, sotto tale ultimo profilo (prova del quantum) si evidenzia che nel rapporto di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione può ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (Cass. n. 2399/2016).
Orbene, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto la richiesta di fornitura da parte del e i contratti relativi all'attivazione di n. 16 utenze, nonché le fatture contenenti Parte_1
l'importo ingiunto e i dati di lettura del contatore provenienti dal distributore.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che le fatture, così come le scritture contabili autenticate, costituiscono titolo idoneo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma nell'eventuale giudizio di opposizione tale documentazione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ., sent. n. 5915/2011).
6 Dal canto suo, l'opponente ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa monitoria azionata.
Più precisamente, il ha dedotto la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa Parte_1 creditoria in ragione della mancata sottoscrizione degli stessi da parte del , con la Parte_1 conseguenza che essi devono intendersi come mai conclusi.
Occorre, tuttavia, rilevare che, nonostante le predette deduzioni, l'opponente non ha mai espressamente contestato l'instaurazione del rapporto negoziale de quo, né l'attivazione della fornitura in capo alla società Ed invero, anche a fronte della deduzione di parte opposta, Controparte_1 secondo cui l'opponente avrebbe usufruito nel tempo delle erogazioni di energia elettrica fornite e avrebbe altresì provveduto al pagamento di gran parte delle fatture emesse (quantomeno quelle antecedenti all'anno 2015), il nulla ha replicato o contestato, né tantomeno ha provato di Parte_1 avere un contratto di subfornitura di energia in essere con altra compagnia.
Da ciò ne deriva che il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il titolo negoziale, assurge a fatto pacifico e deve essere posto dal giudicante a fondamento della decisione.
Per quanto riguarda, invece, il quantum della pretesa creditoria azionata, l'opponente ha sollevato diverse contestazioni, relative all'inidoneità delle fatture ad assurgere ad elemento probatorio, nonché alla mancata prova, da parte dell'opposta, della corrispondenza tra i consumi rilevati e quelli fatturati e del funzionamento del contatore.
Orbene, con particolare riferimento alle fatture emesse in forza di contratto di somministrazione di energia e gas, è pacifico, come sopra rilevato, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore.
In altri termini, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emerge dal contatore.
Dunque, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847, Cassazione civile sez. III, 02/12/2002, n.17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Le contestazioni sollevate dall'utente devono risultare, tuttavia, idonee a mettere effettivamente in discussione la pretesa creditoria avanzata dal somministrante, non potendo limitarsi a deduzioni del tutto generiche, prive di qualsivoglia supporto probatorio o, come nel caso di specie, limitate a mere considerazioni in tema di riparto dell'onere probatorio.
7 Ed infatti, proprio in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza, di recente nuovamente intervenuta in materia, ha chiarito che, in forza del principio di vicinanza della prova, incombe sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia) - cfr. Cass. ord. n. 25542/2024.
In altri termini, se il somministrante è tenuto a dimostrare la corretta funzionalità del dispositivo, l'utente deve, in ogni caso, fornire prove concrete in ordine alla presunta anomalia del contatore e agli usi ordinari dell'energia.
In ogni caso, l'opposta ha, altresì, depositato le letture del distributore, ossia i dati di prelievo, comunicati da e-Distribuzione (quale concessionaria del servizio di trasporto consegna e misurazione dell'energia e, dunque, responsabile e gestore degli impianti elettrici di distribuzione e degli strumenti di registrazione, nonché della raccolta e registrazione dei dati di prelievo e degli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo), relativamente a tutte le utenze intestate al per tutto il Parte_1 periodo in cui le stesse sono state abbinate ad (01/01/2013-31/12/2015). Controparte_1
A fronte dell'allegazione di tale documentazione, dalla cui comparazione con le fatture oggetto del presente giudizio emerge che i consumi rilevati dal distributore sono compatibili a quelli fatturati dall'opposta, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, essendosi limitata a rilevare una generica mancata prova in ordine all'erogazione dell'energia ed alla sua quantificazione.
A ben vedere, il , nel contestare i consumi fatturati da Parte_1 Controparte_1 analiticamente riportati in tutte le fatture, avrebbe dovuto indicare quali minori consumi riteneva di aver fruito, nonché evidenziare eventuali incongruenze tra i consumi fatturati dall'opposta e quelli eventualmente rilevati e addebitati da precedenti fornitori.
Orbene, nulla di tutto ciò è emerso dagli atti di causa.
A ciò si aggiunga che dall'analisi della documentazione allegata agli atti emerge anche una certa coerenza, in termini di quantificazione, tra i consumi rilevati e fatturati negli anni 2013 e 2014, che risultano essere stati regolarmente pagati dal , e quelli fatturati successivamente ed oggetto Parte_1 di contestazione nel presente giudizio, rimasti, appunto, insoluti.
Di conseguenza, anche a voler sopperire alle carenze di allegazione di parte opponente, da tali documenti emerge chiaramente una certa linearità nei consumi e, dunque, l'assenza di qualsivoglia anomalia nei rilievi effettuati.
Alla luce di quanto esposto, attesa la genericità e, ad ogni buon conto, l'infondatezza delle eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente, deve ritenersi legittima la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
L'opposizione è, dunque, infondata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, andrà confermato.
8 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( dalla data della sua entrata in vigore applicabile anche per i giudizi pendenti ed esauriti in epoca successiva) , avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
Deve, infine, trovare accoglimento la richiesta, formulata dall'opposta, di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., assumendo la condotta processuale dell'opponente rilevanza ai sensi di detta norma.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. civile, S.U. n. 9912/2018).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che: “La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Pertanto, attesa la condotta processuale dell'opponente, che ha sviluppato una difesa dimostratasi meramente priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, abusando così, quantomeno con colpa grave, dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia, si condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta la somma ulteriore pari nel suo ammontare alla metà de compensi liquidati alla controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3065/2022 già dichiarato esecutivo;
9 2) Condanna il Condominio-Isolato 432 di Via Arenaccia 149-163 Via Sant'Attanasio 28-42
Napoli al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in Controparte_1 euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso;
3) Condanna il Condominio-Isolato 432 di Via Arenaccia 149-163 Via Sant'Attanasio 28-42
Napoli ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 2.538,50.
Così deciso in Napoli, 27/02/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
10
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27/02/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 13050/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 13050/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 27 febbraio
2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 13050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
CONDOMINIO-ISOLATO 432- DI VIA ARENACCIA 149-163 VIA SANT'ATTANASIO 28-
42 NAPOLI (P.I. ), in persona dell'Amministratore p.t. Avv MA CO, quale P.IVA_1 procuratore di se stesso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Nazionale n. 3
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Giorgio Giuntoni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al Corso di
Porta Vittoria n. 28, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3065 del 21.04.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva al
[...] di pagare in favore di la somma di euro 8.809,56, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi e spese della procedura, in forza di trentaquattro fatture rimaste insolute, emesse per i consumi fruiti sulla base del contratto di somministrazione di energia stipulato tra le parti. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Via Arenaccia 149- Parte_2
163 Via Sant Attanasio 28-42 Napoli, destinatario dell'ingiunzione, proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante l'assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, in ogni caso, l'opponente deduceva l'infondatezza della domanda, con particolare riferimento al quantum della pretesa azionata, per non avere l'opposta provato l'effettiva erogazione del servizio nonché il corretto funzionamento del contatore, non avendo le fatture, in quanto atti predisposti unilateralmente da una parte, valore probatorio nel giudizio di opposizione, e spettando all'opposta-creditrice l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa creditoria avanzata.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale impugnava e contestava l'atto di citazione in Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che:
1. tra il Condominio e la convenuta opposta è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica in relazione ad una pluralità di utenze (n. 16), tutte site presso il fabbricato condominiale, a partire dal 01/01/2013 e sino al 31/12/2015, allorquando il rapporto di utenza cessava per recesso del cliente finale con contestuale migrazione ad altro fornitore;
2. nel corso di detto rapporto, il non ha mai contestato l'esistenza del rapporto di Parte_1 utenza, il ricevimento delle bollette, i consumi fatturati e la loro corrispondenza con i prelievi effettivi di energia elettrica o il corretto funzionamento dei contatori;
3. il ha pagato le forniture ricevute negli anni 2013 e 2014 (come da elenco fatture Parte_1 pagate che produceva in atti sub. doc. n. 7), mentre non ha saldato le mensilità del 2015, omettendo di pagare le fatture relative al periodo agosto 2015-dicembre 2015 e maturando così un arretrato complessivo di euro 8.809,56 (somma ingiunta);
4. l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è, in primo luogo, inammissibile per la genericità della formulazione, non avendo il indicato, in relazione a ciascuna delle Parte_1
34 fatture, il dies a quo del decorso del termine prescrizionale, cioè il momento a partire dal quale la somministrante avrebbe potuto far valere il suo diritto;
5. tale eccezione è, in ogni caso, infondata, atteso che nessun termine di prescrizione risulta mai decorso, essendo stato quest'ultimo interrotto, dapprima, dall'invio delle fatture di consumo e, successivamente, dal sollecito di pagamento del 09/05/2016, relativo a tutte le fatture per cui è causa, escluse le due del 2017, nonché dal sollecito di pagamento recapitato il 20/02/2020, anch'esso relativo a tutte le fatture contestate e, infine, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27/04/2022;
3 6. nel merito, la pretesa creditoria risulta ampiamente provata, dalla produzione delle fatture nonché dei dati di prelievo forniti dal distributore, ossia E-Distribuzione S.p.a., da cui risulta la conformità tra i consumi erogati e quelli fatturati ( letture queste già prodotte in sede monitoria sub. doc. 10);
7. anche con riferimento al lamentato mancato funzionamento del contatore, l'eccezione formulata dall'opponente è assolutamente generica e, dunque, infondata.
Pertanto, l'opposta chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto
Concessi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 (cfr. ordinanza del 2 ottobre 2023), successivamente, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, sollevata dall'opponente.
Ed invero, a fronte delle fatture insolute oggetto di causa, emesse tra il dicembre 2015 e l'agosto
2017 e relative al periodo agosto 2015-dicembre 2015 ( v. fatture allegate al ricorso monitorio), parte opposta ha dato prova di aver interrotto il termine di prescrizione mediante idonei atti interruttivi, avendo depositato il sollecito di pagamento del 09/05/2016, relativo a tutte le fatture per cui è causa
(escluse le due del 2017) (cfr. doc. 8 produzione parte opposta), sia il sollecito di pagamento recapitato in data 20/02/2020 e relativo a tutte le fatture contestate (cfr. doc. 9 produzione parte opposta).
Sul punto, non possono trovare accoglimento le diverse contestazioni formulate dall'opponente, tutte volte a far valere l'inidoneità di tali missive ad interrompere la prescrizione, e che possono essere riassunte come segue: (i) disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle raccomandate attestanti l'avvenuta ricezione delle missive (con riserva di proporre querela di falso); (ii) mancata identificazione del soggetto debitore;
(iii) con particolare riferimento alla missiva del 09.05.2016, mancata indicazione dei principali dati identificativi del , quali la città e il numero civico, il codice fiscale, il Parte_1 numero utente della fornitura e il codice Pod;
(iv) quanto alla missiva del 20.02.2020, oltre alla mancata identificazione del soggetto debitore, l'errato invio ad un indirizzo (Via Campania 26, Napoli), che non
4 è né l'indirizzo del condominio né l'indirizzo dello studio dell'amministratore del medesimo (sito in Via
Nazionale, 3 Napoli).
In merito al dedotto disconoscimento della firma apposta sulle cartoline di ricevimento, occorre dare atto che, nonostante l'espressa riserva di parte opponente sul punto, alcuna querela di falso risulta essere stata proposta.
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la contestazione dell'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento di una raccomandata richiede la proposizione della querela di falso, dato che l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria è un atto pubblico, redatto da un pubblico ufficiale (l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
Peraltro, l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) - cfr. Cass. sent. n. 11708/11; Cass. sent.
n. 1686/23.
Logica conseguenza del menzionato principio di diritto, applicato al caso in esame, è che entrambe le raccomandate devono ritenersi ricevute da CO MA, avendo quest'ultimo provveduto alla sottoscrizione delle succitate missive.
Non avendo l'opponente mai contestato la qualifica di amministratore del Condominio di tale
CO MA (qualifica, peraltro, confermata con l'atto introduttivo del presente giudizio), devono ritenersi assorbite tutte le contestazioni relative ad asserite carenze delle comunicazioni in ordine all'esatta identificazione del soggetto debitore ed all'indirizzo del destinatario.
Ed invero, con particolare riferimento alla prima missiva, la circostanza che non fosse indicato il numero civico o il codice fiscale del essendo stata la missiva ricevuta da Controparte_2
CO MA, nella sua qualità di amministratore del Condominio opponente, così come del pari irrilevante è l'asserita mancata indicazione del numero utente o del codice Pod, essendo comunque idoneamente indicati il codice cliente e l'importo richiesto a fronte delle fatture insolute.
Tali documenti appaiono senz'altro idonei ad identificare, oltre che il soggetto legittimato passivo, anche il titolo in forza del quale veniva avanzata la pretesa creditoria, tenuto altresì conto del fatto che, salvo che il non avesse stipulato altri contratti di fornitura di energia con diversi Parte_1
5 operatori (circostanza mai provata né tantomeno allegata), il nominativo del mittente lasciava agevolmente presumere l'oggetto della richiesta avanzata.
Anche con riguardo alla seconda missiva, le contestazioni sollevate dal sono prive Parte_1 di qualsivoglia fondamento, essendo anche in tal caso del tutto irrilevante l'esattezza o meno dell'indirizzo del destinatario, essendo stata tale comunicazione regolarmente recapitata a CO
MA, quale amministratore del Condominio.
In ogni caso, l'opposta ha dato prova che l'indirizzo cui è stata recapitata la comunicazione in oggetto era quello risultante dai pubblici registri (cfr. doc. 11 produzione parte opposta).
Chiarito ciò, e venendo al merito della controversia, giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Per tale ragione, sarà necessario vagliare la fondatezza del credito vantato dall'opposta
[...]
da intendersi quale attrice in senso sostanziale, spettando alla creditrice odierna opposta CP_1 la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, che comprende anche l'onere di dimostrare la quantità di energia effettivamente erogata.
In particolare, sotto tale ultimo profilo (prova del quantum) si evidenzia che nel rapporto di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione può ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (Cass. n. 2399/2016).
Orbene, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto la richiesta di fornitura da parte del e i contratti relativi all'attivazione di n. 16 utenze, nonché le fatture contenenti Parte_1
l'importo ingiunto e i dati di lettura del contatore provenienti dal distributore.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che le fatture, così come le scritture contabili autenticate, costituiscono titolo idoneo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma nell'eventuale giudizio di opposizione tale documentazione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. civ., sent. n. 5915/2011).
6 Dal canto suo, l'opponente ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa monitoria azionata.
Più precisamente, il ha dedotto la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa Parte_1 creditoria in ragione della mancata sottoscrizione degli stessi da parte del , con la Parte_1 conseguenza che essi devono intendersi come mai conclusi.
Occorre, tuttavia, rilevare che, nonostante le predette deduzioni, l'opponente non ha mai espressamente contestato l'instaurazione del rapporto negoziale de quo, né l'attivazione della fornitura in capo alla società Ed invero, anche a fronte della deduzione di parte opposta, Controparte_1 secondo cui l'opponente avrebbe usufruito nel tempo delle erogazioni di energia elettrica fornite e avrebbe altresì provveduto al pagamento di gran parte delle fatture emesse (quantomeno quelle antecedenti all'anno 2015), il nulla ha replicato o contestato, né tantomeno ha provato di Parte_1 avere un contratto di subfornitura di energia in essere con altra compagnia.
Da ciò ne deriva che il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il titolo negoziale, assurge a fatto pacifico e deve essere posto dal giudicante a fondamento della decisione.
Per quanto riguarda, invece, il quantum della pretesa creditoria azionata, l'opponente ha sollevato diverse contestazioni, relative all'inidoneità delle fatture ad assurgere ad elemento probatorio, nonché alla mancata prova, da parte dell'opposta, della corrispondenza tra i consumi rilevati e quelli fatturati e del funzionamento del contatore.
Orbene, con particolare riferimento alle fatture emesse in forza di contratto di somministrazione di energia e gas, è pacifico, come sopra rilevato, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore.
In altri termini, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emerge dal contatore.
Dunque, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847, Cassazione civile sez. III, 02/12/2002, n.17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Le contestazioni sollevate dall'utente devono risultare, tuttavia, idonee a mettere effettivamente in discussione la pretesa creditoria avanzata dal somministrante, non potendo limitarsi a deduzioni del tutto generiche, prive di qualsivoglia supporto probatorio o, come nel caso di specie, limitate a mere considerazioni in tema di riparto dell'onere probatorio.
7 Ed infatti, proprio in ordine a tale aspetto, la giurisprudenza, di recente nuovamente intervenuta in materia, ha chiarito che, in forza del principio di vicinanza della prova, incombe sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia) - cfr. Cass. ord. n. 25542/2024.
In altri termini, se il somministrante è tenuto a dimostrare la corretta funzionalità del dispositivo, l'utente deve, in ogni caso, fornire prove concrete in ordine alla presunta anomalia del contatore e agli usi ordinari dell'energia.
In ogni caso, l'opposta ha, altresì, depositato le letture del distributore, ossia i dati di prelievo, comunicati da e-Distribuzione (quale concessionaria del servizio di trasporto consegna e misurazione dell'energia e, dunque, responsabile e gestore degli impianti elettrici di distribuzione e degli strumenti di registrazione, nonché della raccolta e registrazione dei dati di prelievo e degli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo), relativamente a tutte le utenze intestate al per tutto il Parte_1 periodo in cui le stesse sono state abbinate ad (01/01/2013-31/12/2015). Controparte_1
A fronte dell'allegazione di tale documentazione, dalla cui comparazione con le fatture oggetto del presente giudizio emerge che i consumi rilevati dal distributore sono compatibili a quelli fatturati dall'opposta, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione, essendosi limitata a rilevare una generica mancata prova in ordine all'erogazione dell'energia ed alla sua quantificazione.
A ben vedere, il , nel contestare i consumi fatturati da Parte_1 Controparte_1 analiticamente riportati in tutte le fatture, avrebbe dovuto indicare quali minori consumi riteneva di aver fruito, nonché evidenziare eventuali incongruenze tra i consumi fatturati dall'opposta e quelli eventualmente rilevati e addebitati da precedenti fornitori.
Orbene, nulla di tutto ciò è emerso dagli atti di causa.
A ciò si aggiunga che dall'analisi della documentazione allegata agli atti emerge anche una certa coerenza, in termini di quantificazione, tra i consumi rilevati e fatturati negli anni 2013 e 2014, che risultano essere stati regolarmente pagati dal , e quelli fatturati successivamente ed oggetto Parte_1 di contestazione nel presente giudizio, rimasti, appunto, insoluti.
Di conseguenza, anche a voler sopperire alle carenze di allegazione di parte opponente, da tali documenti emerge chiaramente una certa linearità nei consumi e, dunque, l'assenza di qualsivoglia anomalia nei rilievi effettuati.
Alla luce di quanto esposto, attesa la genericità e, ad ogni buon conto, l'infondatezza delle eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente, deve ritenersi legittima la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
L'opposizione è, dunque, infondata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, andrà confermato.
8 Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( dalla data della sua entrata in vigore applicabile anche per i giudizi pendenti ed esauriti in epoca successiva) , avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità e all'effettiva attività processuale espletata.
Deve, infine, trovare accoglimento la richiesta, formulata dall'opposta, di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., assumendo la condotta processuale dell'opponente rilevanza ai sensi di detta norma.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. civile, S.U. n. 9912/2018).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che: “La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Pertanto, attesa la condotta processuale dell'opponente, che ha sviluppato una difesa dimostratasi meramente priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, abusando così, quantomeno con colpa grave, dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia, si condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta la somma ulteriore pari nel suo ammontare alla metà de compensi liquidati alla controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3065/2022 già dichiarato esecutivo;
9 2) Condanna il Condominio-Isolato 432 di Via Arenaccia 149-163 Via Sant'Attanasio 28-42
Napoli al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in Controparte_1 euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso;
3) Condanna il Condominio-Isolato 432 di Via Arenaccia 149-163 Via Sant'Attanasio 28-42
Napoli ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 2.538,50.
Così deciso in Napoli, 27/02/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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