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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/11/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3280/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Montagnani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Eleonora Montagnani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Piombino in data 27/09/1997.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
1 sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/10/2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino il 27/09/1997 tra e e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997
Parte 2 Serie A n. 85.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale di esclusiva proprietà di , resterà nella Controparte_1 disponibilità dello stesso, nella quale vi abiterà unitamente ai propri figli.
2) i beni mobili, costituenti l'arredo della casa familiare, rimarranno definitivamente nella esclusiva proprietà del avendo la già trasferito tutti i suoi CP_1 Pt_1 effetti e beni personali nella nuova abitazione sita in Piombino, via Largo Calamandrei n. 8;
3) Le spese straordinarie per la figlia così come individuate nelle Linee Per_2
Guida del CNF (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mediche non coperte
2 dal SSN, scolastiche, di istruzione anche privata, ivi comprese quelle universitarie, ortodontiche, oculistiche, nonché ludiche e sportive etc..) verranno integralmente sostenute dal CP_1
Il padre provvederà, altresì, all'integrale pagamento delle tasse di iscrizione universitaria, al pagamento del canone di locazione inerente all'alloggio studentesco, nonché al pagamento delle relative utenze e dei testi universitari e di ogni altra spesa necessaria allo studio della figlia Per_2
La si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese inerenti Pt_1 viaggi vacanza e/o studio della figlia previamente concordate e Per_2 documentate.
4) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dal CP_1
5) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
6) Il provvederà al pagamento del finanziamento n. 000002190665, CP_1 acceso presso la banca Mediolanum Fil. di Basilio dell'importo di €. 36.575,00, la cui rata mensile ammonta ad €. 391,65 utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in Piombino, via Largo Calamandrei n.8, di cui la è unica Pt_1 intestataria e dove la stessa ha trasferito la propria residenza. Pur essendo l'immobile de quo intestato alla la stessa riconosce che Pt_1
l'appartamento in oggetto è stato acquistato in parte con il patrimonio familiare e, in parte in forza del finanziamento sopra identificato, di cui il
è unico contraente e la cui ultima rata è fissata al 28/02/2031. CP_1
Avendo la provveduto ad offrire in locazione su piattaforme Pt_1 telematiche l'appartamento in oggetto e locando lo stesso, per tutto l'anno, si impegna a partire dal deposito del presente ricorso a corrispondere al CP_1 entro il 20 di ogni mese e fino a sua estinzione, il 50% del rateo mensile del finanziamento, corrispondente ad €. 195,82.
La inoltre, consapevole che il ha contratto il finanziamento Pt_1 CP_1 per un importo pari ad €. 36.575,00 per l'acquisto dell'abitazione de qua, di cui
è unica proprietaria si impegna, in caso di vendita della stessa, a corrispondere a ciascuno dei propri figli il 50% dell'importo sopra indicato (ossia €. 36.575,00)
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che ciascuno dei essi provvederà
a comunicarle tempestivamente.
Qualora la vendita in questione avvenga prima della scadenza dell'ultima rata del finanziamento, fissata al 28/02/2031, la si impegna a corrispondere Pt_1 al a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. 02280005 acceso CP_1 presso la banca Mediolanum Fil. di Basilio Cod. Iban.
[...] o su altro diverso conto corrente che le sarà comunicato dallo stesso, la somma residua necessaria per l'estinzione del finanziamento, all'uopo contratto per l'acquisto dell'immobile de quo;
nonché versare sul conto corrente intestato a ciascuno dei figli e le cui Per_3 Per_2 coordinate bancarie verranno dagli stessi prontamente comunicate alla
3 mamma, il 50% ciascuno della somma data dalla differenza tra l'importo finanziato e la somma corrisposta al per l'estinzione del medesimo;
CP_1
7) la ha provveduto a trasferire la propria attività lavorativa altrove e Pt_1
a restituire le chiavi della casa familiare al CP_1
8) i coniugi danno atto di avere già provveduto a chiudere i conti in comune e di averne aperti separati;
9) i coniugi danno atto, altresì, di avere provveduto in sede di separazione alla spartizione dei veicoli, alla loro intestazione e alla intestazione delle relative assicurazioni.
10) I coniugi danno atto, infine, di avere già regolamentato in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3280/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Montagnani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Eleonora Montagnani
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Piombino in data 27/09/1997.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
1 sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/10/2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino il 27/09/1997 tra e e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997
Parte 2 Serie A n. 85.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) la casa coniugale di esclusiva proprietà di , resterà nella Controparte_1 disponibilità dello stesso, nella quale vi abiterà unitamente ai propri figli.
2) i beni mobili, costituenti l'arredo della casa familiare, rimarranno definitivamente nella esclusiva proprietà del avendo la già trasferito tutti i suoi CP_1 Pt_1 effetti e beni personali nella nuova abitazione sita in Piombino, via Largo Calamandrei n. 8;
3) Le spese straordinarie per la figlia così come individuate nelle Linee Per_2
Guida del CNF (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mediche non coperte
2 dal SSN, scolastiche, di istruzione anche privata, ivi comprese quelle universitarie, ortodontiche, oculistiche, nonché ludiche e sportive etc..) verranno integralmente sostenute dal CP_1
Il padre provvederà, altresì, all'integrale pagamento delle tasse di iscrizione universitaria, al pagamento del canone di locazione inerente all'alloggio studentesco, nonché al pagamento delle relative utenze e dei testi universitari e di ogni altra spesa necessaria allo studio della figlia Per_2
La si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese inerenti Pt_1 viaggi vacanza e/o studio della figlia previamente concordate e Per_2 documentate.
4) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dal CP_1
5) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
6) Il provvederà al pagamento del finanziamento n. 000002190665, CP_1 acceso presso la banca Mediolanum Fil. di Basilio dell'importo di €. 36.575,00, la cui rata mensile ammonta ad €. 391,65 utilizzato per l'acquisto dell'immobile sito in Piombino, via Largo Calamandrei n.8, di cui la è unica Pt_1 intestataria e dove la stessa ha trasferito la propria residenza. Pur essendo l'immobile de quo intestato alla la stessa riconosce che Pt_1
l'appartamento in oggetto è stato acquistato in parte con il patrimonio familiare e, in parte in forza del finanziamento sopra identificato, di cui il
è unico contraente e la cui ultima rata è fissata al 28/02/2031. CP_1
Avendo la provveduto ad offrire in locazione su piattaforme Pt_1 telematiche l'appartamento in oggetto e locando lo stesso, per tutto l'anno, si impegna a partire dal deposito del presente ricorso a corrispondere al CP_1 entro il 20 di ogni mese e fino a sua estinzione, il 50% del rateo mensile del finanziamento, corrispondente ad €. 195,82.
La inoltre, consapevole che il ha contratto il finanziamento Pt_1 CP_1 per un importo pari ad €. 36.575,00 per l'acquisto dell'abitazione de qua, di cui
è unica proprietaria si impegna, in caso di vendita della stessa, a corrispondere a ciascuno dei propri figli il 50% dell'importo sopra indicato (ossia €. 36.575,00)
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che ciascuno dei essi provvederà
a comunicarle tempestivamente.
Qualora la vendita in questione avvenga prima della scadenza dell'ultima rata del finanziamento, fissata al 28/02/2031, la si impegna a corrispondere Pt_1 al a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. 02280005 acceso CP_1 presso la banca Mediolanum Fil. di Basilio Cod. Iban.
[...] o su altro diverso conto corrente che le sarà comunicato dallo stesso, la somma residua necessaria per l'estinzione del finanziamento, all'uopo contratto per l'acquisto dell'immobile de quo;
nonché versare sul conto corrente intestato a ciascuno dei figli e le cui Per_3 Per_2 coordinate bancarie verranno dagli stessi prontamente comunicate alla
3 mamma, il 50% ciascuno della somma data dalla differenza tra l'importo finanziato e la somma corrisposta al per l'estinzione del medesimo;
CP_1
7) la ha provveduto a trasferire la propria attività lavorativa altrove e Pt_1
a restituire le chiavi della casa familiare al CP_1
8) i coniugi danno atto di avere già provveduto a chiudere i conti in comune e di averne aperti separati;
9) i coniugi danno atto, altresì, di avere provveduto in sede di separazione alla spartizione dei veicoli, alla loro intestazione e alla intestazione delle relative assicurazioni.
10) I coniugi danno atto, infine, di avere già regolamentato in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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