Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2024, proposto dal Comune di Sommatino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Demma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Principe di Camporeale n. 3;
per l'annullamento
- della deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 11 del 13.09.2024, notificata al Sindaco pro-tempore in data 17.09.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n° 100 - Diniego totale”, con la quale l’O.S.L. ha dichiarato l’istanza di ammissione alla massa passiva n. 100 del 9.07.2018 del Comune di Sommatino - diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 844.263,81 per debito connesso al servizio integrato di igiene urbana - non ammissibile;
- della deliberazione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 12 del 13.09.2024, notificata al Sindaco pro-tempore in data 17.09.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n° 101 - Diniego totale”, con la quale l’O.S.L. ha dichiarato l’istanza di ammissione alla massa passiva n. 101 del 9.07.2018 del Comune di Sommatino - diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 59.073,21 per debito connesso al servizio integrato di igiene urbana - non ammissibile;
- della nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 8680 del 22.07.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n. 100 – Riscontro nota n. 6428 del 9.07.2018 – preavviso di diniego ex art. 13 della L.r. n. 7/2019”, con la quale è stato comunicato al Comune di Sommatino il preavviso di diniego all’ammissione alla massa passiva dell’istanza n. 100 del 9.07.2018, diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 844.263,81 per debito connesso al servizio integrato di igiene urbana;
- della nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Sommatino n. 8679 del 22.07.2024, avente ad oggetto “Gestione liquidatoria: Istanza n. 101 – Riscontro nota n. 6429 del 9.07.2018 – preavviso di diniego ex art. 13 della L.r. n. 7/2019”, con la quale è stato comunicato al Comune di Sommatino il preavviso di diniego all’ammissione alla massa passiva dell’istanza n. 101 del 9.07.2018, diretta ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 59.073,21 per debito connesso al servizio integrato di igiene urbana;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
e per il conseguente
accertamento del diritto del Comune di Sommatino all’ammissione alla massa passiva delle istanze n. 100 e n. 101 del 9.07.2018 e conseguente obbligo dell’O.S.L. all’ammissione alla massa passiva di dette istanze del Comune di Sommatino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo Straordinario del Comune di Sommatino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il Comune di Sommatino ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) insediatosi presso lo stesso Comune n. 11 e 12 del 13 settembre 2024, con le quali ha rigettato le istanze di ammissione alla massa passiva n. 100 e 101 del 9 luglio 2018 presentate dal Comune ricorrente.
In fatto il ricorrente deduce che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. D.lgs. n. 267/2000 e, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2018, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’Amministrazione della gestione e dell’indebitamento del pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente.
L’Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato il 18 aprile 2018 e, con deliberazione n. 1 di pari data, ha avviato la procedura di rilevazione della massa passiva di liquidazione, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
Pertanto, il 9 luglio 2018, il Comune di Sommatino ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione due istanze di ammissione alla massa passiva e, precisamente:
1) “Richiesta di ammissione alla massa passiva delle anticipazioni straordinarie concesse dalla Regione Siciliana alla data del 30.06.2012, giusto articolo 19 comma 2 bis della L.R. 8 aprile 2010 n. 9 e circolare n. 2 del 10.11.2012” n. 100 del 9.07.2018, con la quale è stata chiesta l’ammissione alla massa passiva del debito pari ad € 844.263,81, pari alle rate dell’accordo programmatico erogate dalla Regione siciliana per la gestione integrata dei rifiuti e non pagate dall’Ente alla data del 31 dicembre 2016;
2) “Richiesta di ammissione alla massa passiva della anticipazione di liquidità concessa dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro ai sensi dell’art. 11 della L.r. n. 6 del 14.05.2009” n. 101 del 9 luglio 2018, con la quale è stata chiesta l’ammissione alla massa passiva del debito pari ad € 59.073,21, quale rata di ammortamento 2017 e per le annualità successive erogate dalla Regione siciliana – Assessorato dell’Economia quale anticipazione di cassa per far fronte ad esigenze di ordine pubblico dovute alla gestione integrata dei rifiuti.
Con successiva deliberazione n. 2 del 15 febbraio 2019, l’O.S.L. ha proposto al Comune il ricorso alla procedura semplificata di estinzione dell’indebitamento pregresso di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e, con deliberazione di Giunta n. 7 del 28 febbraio 2019, l’Ente comunale ha aderito alla modalità semplificata.
Successivamente, con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di Sommatino n. 6 del 29 maggio 2019, l’Ente comunale ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2017/2019, ai sensi dell’art. 259 e ss. D.lgs. n. 267/2000, in cui si dà atto che gli equilibri di bilancio sono stati rispettati. Tale ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata poi approvata dal Ministero dell’Interno con decreto n. 25594 del 5 marzo 2020.
Ciò posto, in data 13 settembre 2024, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha dichiarato la non ammissibilità alla massa passiva delle istanze del Comune n. 100 e n. 101 per i debiti connessi al servizio integrato di igiene urbana con le deliberazioni n. 11 e n. 12.
Il Comune procedeva quindi alla proposizione del presente ricorso con il quale preliminarmente rimarca la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto la posizione del Comune di Sommatino e, dunque, la pretesa fatta valere in giudizio, si identificherebbe con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali, tenuto conto che, nell’ipotesi in cui i debiti di cui alle istanze di ammissione alla massa passiva non venissero ammessi, ciò determinerebbe un nuovo dissesto per il Comune.
I. Nel merito, in primo luogo, il Comune ritiene errato l’assunto dell’O.S.L. secondo cui le istanze presentate dal Comune di Sommatino, riguardando anticipazioni di liquidità concesse dall’Amministrazione regionale all’Ente comunale per fare fronte alle esigenze legate al servizio integrato di igiene urbana e dei rifiuti di gestione vincolata e maturate al 31 dicembre 2016, risultano sottratte alla gestione liquidatoria e quindi non ammissibili alla massa passiva dell’Ente locale, in applicazione dell’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 nella versione vigente sino al 1 gennaio 2017.
Segue una ricostruzione storica della norma citata, dalla quale il Comune osserva che le novelle legislative hanno invece ampliato la competenza dell’O.S.L. facendovi rientrare, tra le altre, anche le amministrazioni dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata;
II. Con altra censura, poi, il Comune evidenzia la contraddittorietà dell’azione dell’O.S.L. che avrebbe agito in dispregio del parere n. 1991 del 22 febbraio 2022, reso in riscontro ad una specifica richiesta della Commissione Straordinaria di Liquidazione, con il quale il Ministero dell’Interno ha chiarito, richiamando pronunce della Corte dei Conti, che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 31 dicembre 2017 rientra nella competenza dell’O.S.L.
In ultimo, l’O.S.L. non avrebbe rispettato i tempi della procedura semplificata, violando le previsioni di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e i principi che disciplinano il relativo procedimento amministrativo.
Resiste in giudizio l’Organismo Straordinario di Liquidazione che ha chiesto il rigetto del ricorso, previo esame di alcune eccezioni in rito, tra cui quella di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, dedicata alla discussione dell’istanza cautelare annessa al ricorso, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza sospensiva al fine di una ravvicinata fissazione dell'udienza di merito.
In vista dell’odierna udienza, le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. L’amministrazione comunale ha in questa sede sollevato eccezione di tardività della memoria di replica depositata il 4 marzo 2025 dall’O.S.L.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dalla Difesa dell’O.S.L. la quale ritiene che l’oggetto dell’odierno giudizio non si identifichi con l’interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali, bensì con il preminente interesse a stabilire l’esatta collocazione dei debiti di cui alle deliberazioni impugnate, se nella gestione straordinaria ovvero in quella ordinaria, materia da devolvere alla cognizione della Corte dei Conti ex art. 172, comma 1, lett. d) del Codice giustizia contabile.
2. Il Collegio, pur consapevole della difficoltà di procedere ad una esatta perimetrazione dei confini tra le due giurisdizioni nel caso che ci occupa, ritiene che l’eccezione debba essere disattesa.
Come già evidenziato dal Giudice amministrativo negli arresti citati dal Comune ricorrente, secondo un principio generale consolidato in giurisprudenza, per determinare l’ambito della giurisdizione non è rilevante il tenore letterale della domanda giudiziale, ma il contenuto sostanziale della pretesa fatta con essa valere.
Più in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione insegnano che, ai fini del riparto della giurisdizione, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902; 16 novembre 2010, n. 23108).
Nella fattispecie in esame, il ricorso è stato promosso dall’Ente comunale, già sottoposto a gestione commissariale per dissesto, che reclama in giudizio l’inserimento nella massa passiva di due istanze relative a posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili. L’interesse al giudizio si rinviene nel tentativo di evitare gli effetti negativi sulle finanze future dell’Ente comunale di una eventuale non ammissione dei suddetti debiti alla massa passiva. Infatti, con l’inserimento delle partite debitorie in esame nella massa passiva dell’O.S.L. questo potrebbe definirle transattivamente, offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40% ed il 60% dell’intero debito, con grande beneficio per le casse dell’Ente comunale debitore.
Pertanto, la posizione soggettiva di cui l’Ente comunale è portatore s’identifica nell’interesse pubblico generale alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali il cui scrutinio rientra nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo relativa all’interesse pubblico dell’amministrazione comunale a superare la fase di dissesto finanziario e pervenire in prospettiva ad un riequilibrio dei conti pubblici (cfr. TAR Reggio Calabria, n. 83 del 1° febbraio 2024; TAR Campania, sez. I, 15 maggio 2023, n. 2927 e, seppure implicitamente, Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776).
A favore della giurisdizione amministrativa milita anche il fatto che la questione posta col ricorso in esame verte, da un certo punto di vista, anche sulla delimitazione delle competenze amministrative di un organo straordinario (l’O.S.L.) rispetto a quelle che si intestano su chi istituzionalmente ed ordinariamente gestisce l’ente locale. Si tratta, in sintesi, della definizione di competenze amministrative degli organi della P.A.
3. Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa comunale di tardività della memoria di replica depositata il 4 marzo 2025 dall’O.S.L.
A dire del Comune, infatti, l’art. 73, comma 1 c.p.a., a mente del quale “le parti possono […] presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi” , ammetterebbe la facoltà di replica soltanto alle memorie conclusionali depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione, e solo se si è previamente depositata una propria memoria conclusionale, ciò comportando che, qualora tale facoltà non fosse stata esercitata dalla parte, il deposito della memoria di replica sarebbe inammissibile.
In realtà, anche la giurisprudenza citata dal Comune istante si limita a fornire un’interpretazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per cui è consentito il deposito di memore di replica alle memorie conclusionali depositate dalle controparti, pur in assenza di un preventivo deposito di proprie memorie conclusionali, e ciò in vista dell’udienza pubblica di discussione: “La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l’oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali” (Consiglio di Stato, sez. II, 30.09.2019, n. 6534).
Nell'ordinamento, infatti, non è ravvisabile l'esistenza di un obbligo, per ciascuna parte, di produrre necessariamente la memoria conclusionale; l'opportunità di depositare una memoria di replica nasce infatti non dal preventivo deposito di una propria memoria conclusionale, ma dalla necessità di controbattere agli scritti defensionali o ai documenti depositati dalla controparte; la controparte in tal modo non subisce alcuna menomazione del proprio diritto di difesa, perché può svolgere le proprie controdeduzioni in sede di trattazione orale (T.A.R., Napoli, sez. VIII, 01/03/2022, n. 1387; T.A.R., Venezia, sez. III, 30/07/2013, n. 999).
4. Nel merito il ricorso è solo in parte accoglibile essendo fondato il primo motivo di ricorso per quanto segue.
5. Giova preliminarmente richiamare le disposizioni su cui verte la vexata quaestio .
L’art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, nella sua versione vigente sino all'epoca della dichiarazione di dissesto del Comune di Sommatino avvenuta il 25 gennaio 2018, prevedeva che: “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”.
All’epoca della dichiarazione di dissesto era però già vigente una espressa deroga a siffatta disposizione, nella specie, l'articolo 1, comma 457, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che tuttora prevede: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione”.
5.1. Tale disposizione derogatoria, oltre ad essere entrata in vigore anteriormente rispetto sia alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Sommatino, sia alla richiesta di ammissione alla massa passiva inoltrata dal Comune all’O.S.L. per le anticipazioni di cassa ottenute dalla Regione, è comunque ancora vigente nella pendenza del procedimento di liquidazione gestito dall’O.S.L. e non ancora conclusosi; pertanto, non possono sorgere dubbi circa la sua applicabilità al caso de quo .
5.2. Come è dato leggere, infatti, la normativa citata ha ampliato la competenza dell’O.S.L. facendovi rientrare anche le amministrazioni dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, ragione per cui alle istanze del Comune di Sommatino n. 100 e n. 101 presentate il 9 luglio 2018, non può che applicarsi la normativa vigente al momento della proposizione delle stesse, secondo cui la competenza in ordine alle anticipazioni di liquidità rientra nella gestione straordinaria operata dall’Organismo di liquidazione, non potendo invece rilevare la circostanza che le posizioni debitorie dell’Ente locale sono maturate prima del dissesto relativamente a risorse di natura vincolata, atteso che lo spartiacque per l’applicazione della relativa normativa è da individuarsi nel momento di avvio della procedura di liquidazione straordinaria.
Ad ogni modo, si noti come il relativo procedimento non risulta ancora concluso, ragione per cui deve pure ritenersi applicabile nel caso di specie il granitico indirizzo pretorio secondo cui “Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7422).
5.3. In realtà, di tale circostanza è stato edotto lo stesso O.S.L. a seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero dell’Interno n. 1991 del 22 febbraio 2022, evocato proprio sul punto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel quale si precisa a chiare lettere che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 3 dicembre 2017, deve rientrare nella competenza dell’O.S.L.
5.4. Come condivisibilmente evidenziato dal Comune ricorrente, discende da quanto detto che la procedura straordinaria di liquidazione in esame deve ricomprendere qualsiasi tipologia di credito, pubblico o privato, salvo che gli stessi si siano verificati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e che non siano espressamente esclusi da un’apposita disposizione di legge che, nel caso delle anticipazioni di liquidità, non sussiste, essendovi all’opposto una norma che ne attribuisce espressamente la gestione all’O.S.L., come chiarito.
Pertanto, i debiti relativi alle anticipazioni di liquidità ottenute dal Comune di Sommatino dalla Regione per la gestione integrata dei rifiuti devono essere inclusi nella gestione di liquidazione straordinaria operata dall’O.S.L.
5.5. Sul punto giova il richiamo ad un recente arresto del CGA, sentenza n. 7 del 16 gennaio 2024, che, in un caso analogo, ha ribadito i suddetti principi precisando: “anzitutto, che la dichiarazione di dissesto determina l’apertura di una procedura particolare disciplinata dagli artt. 244 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e contraddistinta dalla separazione delle attività finalizzate alla liquidazione della massa passiva da quelle propedeutiche a conseguire il risanamento.
Se, infatti, l'Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) è incaricato di provvedere al ripianamento dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, gli organi istituzionali dell'ente locale sono chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all'origine del dissesto (art. 245 D.lgs. n. 267/2000).
Tra le competenze dell'O.S.L. rientra, in particolare: a) la rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254 D.lgs. n. 267/2000; b) l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell'art. 255 del citato D.lgs.; c) la liquidazione e il pagamento della massa passiva, ai sensi dell'art. 256 del predetto D.lgs. (art. 252, comma 4).
Pertanto, il principio generale è costituito dalla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, che continui a rappresentare l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto.
Quanto alla formazione della massa passiva:
- l'OSL provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione (art. 254, comma 1) nel quale sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'OSL in ordine a vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) (art. 254, comma 3).
Al riguardo l’Adunanza Plenaria n. 1/2022 ha chiarito che «la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo».
Donde, la conclusione secondo cui l’universalità caratterizzante la procedura in esame comprende qualsiasi tipologia di credito, pubblico o privato, senza distinzione alcuna, salvo che non sia espressamente escluso da un’apposita disposizione di legge.
Se, infatti, lo scopo della gestione separata è identificabile nell’esigenza di garantire un ripianamento dei debiti senza pregiudicare la sostenibilità economica dell’azione degli Enti pubblici, in quanto comunque tenuti a svolgere le loro funzioni istituzionali e ad erogare i servizi essenziali anche dopo la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, l’elemento dirimente dell’intera disciplina è costituito dal dato economico del debito pubblico dell’Ente, nella sua interezza considerato, non potendosi ammettere distinzioni di sorta, salvo che la legge espressamente non lo preveda.
Con riguardo al caso in esame, il credito vantato dalla Regione preordinato ad ottenere la ripetizione delle somme precedentemente erogate a titolo di anticipazioni di cassa non gode di una disciplina apposita in caso di dissesto finanziario, non essendo prevista dalla Legge Regionale (né, peraltro, indicazioni utili si colgono in tal senso nell’appello) la sua esclusione dalla gestione separata ad opera dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Il che implica l’inclusione delle pretese creditorie anche della Regione, come di qualsiasi altro Ente pubblico, nell’ambito della massa passiva formata dall’Organismo Straordinario di Liquidazione mediante la redazione di un piano di rilevazione, posto che, diversamente opinando, si rischierebbe di compromettere la finalità dell’intera procedura costituita dall’esigenza di evitare che la notevole esposizione debitoria possa compromettere la funzionalità dell’Ente, determinandone una paralisi istituzionale pregiudizievole per le molteplici esigenze generali della collettività territoriale di riferimento.
Ne consegue l’inclusione del credito in questione tra quelli rientranti nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Peraltro, con riguardo proprio alla tipologia di credito in questione, l'articolo 1, comma 457, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 , (poi sostituito dall'articolo 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) prevede che “In deroga a quanto previsto dall' articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione”.
6. Destituita di fondamento invece è la seconda censura con la quale il Comune ricorrente lamenta che l’O.S.L. non avrebbe rispettato i tempi della procedura semplificata, violando le previsioni di cui all’art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e i principi che disciplinano il relativo procedimento amministrativo.
In realtà, i termini indicati nelle norme in questione non sono mai qualificati espressamente come perentori dal legislatore e pertanto devono intendersi come ordinatori. E’ noto, infatti, che i termini stabiliti dalla legge, ovvero da altre fonti normative di rango subordinato, devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo ossia, primi tra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21/04/2022, n. 3034). Pertanto, il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta la perenzione del procedimento né la consunzione del potere dell'autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso.
6.1. A ciò deve essere aggiunto che il procedimento di liquidazione che fa capo all’O.S.L. assume carattere di notevole complessità, presupponendo anche la collaborazione del personale del Comune interessato, non essendo l’O.S.L. dotato di autonomo personale per le proprie attività amministrative, né risulta che il Comune abbia mai in qualche modo sollecitato la conclusione delle operazioni di cui all’art. 258 TUEL.
7. Per quanto detto, il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati, mentre resta salva ed impregiudicata la valutazione nel merito delle istanze presentata dal Comune, non potendosi questo Tribunale sostituire alla valutazione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. che prevede che: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” . Infatti, in accoglimento di apposita eccezione proposta sul punto dall’O.S.L., il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile, non potendo questo Giudice dichiarare l’obbligo dell’O.S.L. di disporre l’ammissione alla massa passiva di dette istanze del Comune di Sommatino, non essendo l’organo straordinario entrato nella valutazione del merito delle istanze proposte poiché, dopo averle inquadrate nella fattispecie della gestione vincolata, ha subito affermato la propria incompetenza ratione temporis .
8. In conclusione, il ricorso può essere solo in parte accolto, con annullamento delle delibere gravate. Mentre, in relazione alla domanda del Comune di Sommatino di dichiarare l’obbligo dell’O.S.L. all’ammissione alla massa passiva di dette istanze, il ricorso è inammissibile.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura pubblica delle parti in causa e del solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e con gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO